Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 19/02/2008 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Presentazione delle domande |
Art. 3. Commissione di accertamento |
Art. 4. Istanza di riesame |
Art. 5. |
Art. 6. Certificati e procedure autorizzative in materia di igiene e sanità pubblica |
Art. 7. Organismi e strumenti della programmazione sanitaria e sociale |
Art. 8. Semplificazione delle commissioni e di altri organismi collegiali operanti in materia sanitaria e sociale |
Art. 9. Modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 35 del 1992 |
Art. 10. Modifica all'articolo 27 della legge regionale n. 50 del 1994 |
Art. 11. Modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2003 |
Art. 12. Promozione della costituzione di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico |
Art. 13. Ulteriori disposizioni in materia di IRCCS - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2004 |
Art. 14. Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario |
Art. 15. Durata degli organi collegiali delle Aziende sanitarie |
Art. 16. Norme in materia di contabilità delle Aziende sanitarie - Modifiche alla legge regionale n. 50 del 1994 |
Art. 17. Agenzia sanitaria e sociale regionale - Modifiche alle leggi regionali n. 19 del 1994 e n. 50 del 1994 |
Art. 18. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie ed all'esercizio di attività sanitarie |
Art. 19. Procedure per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie |
Art. 20. Vigilanza |
Art. 21. Anagrafe delle strutture, degli studi autorizzati e dei soggetti accreditati |
Art. 22. Norma transitoria |
Art. 23. Accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitarie |
Art. 24. Modifiche alla legge regionale n. 34 del 1998 |
Art. 25. Abrogazione di disposizioni regionali |
Art. 26. Norma transitoria |
§ 5.1.103 - L.R. 19 febbraio 2008, n. 4.
Disciplina degli accertamenti della disabilità - Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale
(B.U. 19 febbraio 2008, n. 26)
TITOLO I
DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITÁ
Art. 1. Oggetto e finalità
1. Il presente Titolo disciplina l'esercizio delle funzioni di accertamento e di valutazione della disabilità, spettanti alle Aziende Unità sanitarie locali (di seguito Aziende Usl o Azienda Usl) del Servizio sanitario regionale (di seguito Ssr), coerentemente con i principi di semplificazione, omogeneità delle procedure e di tutela del cittadino con disabilità. Restano ferme le funzioni di verifica delle valutazioni effettuate dalle commissioni delle Aziende Usl e le funzioni di concessione ed erogazione delle provvidenze economiche spettanti ad altri enti, secondo quanto disposto dalla normativa statale e regionale vigente.
2. Ai fini del presente Titolo, per disabilità si intende lo stato di invalidità, cecità e sordità civili, la condizione di handicap di cui alla
3. Le funzioni di accertamento e di valutazione oggetto della presente legge sono ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) garantiti dal Ssr, sono escluse dalla compartecipazione alla spesa sanitaria e vengono assicurate senza oneri a carico del cittadino.
Art. 2. Presentazione delle domande
1. La domanda di riconoscimento delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 è presentata, per ogni finalità prevista dalla vigente normativa, in forma unica e contestuale per la valutazione della disabilità, sia che riguardi il riconoscimento dello stato di invalidità, cecità e sordità civili, sia che attenga alla condizione di cui alla
2. La domanda di riconoscimento, da compilare sull'apposito modello unico, è presentata all'Azienda Usl competente per il territorio di residenza del richiedente.
Art. 3. Commissione di accertamento
1. L'esercizio delle funzioni di accertamento e di valutazione dello stato di disabilità è svolto dalle Aziende Usl del Ssr, attraverso apposite commissioni costituite con provvedimento del Direttore generale, che devono rappresentare le diverse professionalità, al fine di esprimere una adeguata valutazione dei bisogni socio-sanitari derivanti dalla disabilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le commissioni sono composte:
a) da un medico specialista in medicina legale, dipendente o convenzionato con l'Azienda Usl, in qualità di Presidente;
b) da un medico specialista nella patologia prevalente oggetto della valutazione, dipendente o convenzionato con l'Azienda Usl;
c) da un operatore sociale dei servizi pubblici territoriali competenti;
d) da un medico in rappresentanza dell'associazione di categoria del richiedente.
3. Agli accertamenti finalizzati anche al collocamento mirato al lavoro delle persone con disabilità partecipa, come componente aggiuntivo, il medico del lavoro, dipendente o convenzionato con l'Azienda Usl.
4. Le commissioni sono riunite e deliberano validamente in presenza del Presidente e di due componenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
5. All'accertamento può assistere, su richiesta della persona interessata e con onere a suo carico, un medico di fiducia del richiedente.
6. Gli accertamenti di cui alla presente legge sono eseguiti entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, del
7. La certificazione del riconoscimento della disabilità da parte delle commissioni di accertamento di cui al comma 1, è il documento comune per l'accesso a tutti i percorsi agevolanti e di integrazione riguardo le condizioni di disabilità, di cui al comma 2 dell'articolo 1.
8. La partecipazione alle commissioni di accertamento da parte degli operatori dei servizi pubblici territoriali competenti avviene in orario di lavoro e nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali. Con il provvedimento di cui all'articolo 5, la Giunta regionale stabilisce i compensi spettanti ai medici rappresentanti delle associazioni di categoria dei richiedenti, prevedendo una quota fissa per la partecipazione ad ogni seduta della commissione ed una quota ulteriore per ogni accertamento effettuato.
Art. 4. Istanza di riesame
1. Nel caso l'interessato non condivida il giudizio formulato dalla commissione di accertamento operante presso l'Azienda Usl, può proporre istanza di riesame alla medesima commissione entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, ai fini della rivalutazione del caso che deve comunque avvenire entro trenta giorni dalla richiesta. In tal caso, la commissione di accertamento, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, è composta interamente da professionisti diversi da quelli che hanno espresso la valutazione della quale viene richiesto il riesame.
2. Alla seduta della commissione, riunitasi in sede di riesame, possono assistere, su richiesta dell'interessato e con onere a suo carico, un medico ed un operatore sociale di fiducia del richiedente.
1. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, oltre a quanto indicato al comma 8 dell'articolo 3, sono stabiliti:
a) il modello unico di domanda di riconoscimento della disabilità presentata dall'interessato;
b) la documentazione e le certificazioni mediche da allegare alla prima istanza ed alla domanda di adeguamento della valutazione, individuando gli elementi essenziali che esse devono contenere;
c) la documentazione sanitaria specialistica (esami clinici, strumentali e di laboratorio) da produrre per documentare le patologie ed i relativi deficit funzionali già certificati;
d) i compiti della segreteria amministrativa a supporto delle funzioni di accertamento di cui all'articolo 3;
e) le indicazioni operative ai fini dell'informatizzazione delle procedure di accertamento e valutazione della disabilità;
f) le modalità di svolgimento delle visite per delega e di effettuazione delle visite domiciliari;
g) le modalità di presentazione dell'istanza di riesame e dell'espletamento dei relativi accertamenti;
h) le modalità e gli obiettivi per l'eventuale contenimento dei tempi di attesa per l'effettuazione degli accertamenti, anche in termini abbreviati rispetto a quelli previsti dall'articolo 3, comma 6.
TITOLO II
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
Art. 6. Certificati e procedure autorizzative in materia di igiene e sanità pubblica
1. A norma dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, la Regione Emilia-Romagna detta la disciplina concernente le certificazioni e gli adempimenti amministrativi in materia di igiene e sanità pubblica di seguito indicate:
a) requisito di idoneità fisica all'impiego di cui all'articolo 2 del testo unico emanato con
b) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 2 del
c) certificato di idoneità di cui all'articolo 27, comma primo, del Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con
d) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 17, comma secondo, del regolamento per l'esecuzione del
e) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 4, comma primo, lettera e), all'articolo 31, comma quinto e all'articolo 32, comma primo, del
f) certificazioni sanitarie e relativi procedimenti di cui alla
g) procedimento sanitario di cui all'articolo 4 della
h) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 27, comma terzo, lettera a) del
i) procedimento sanitario di cui all'articolo 9 del
j) procedimento sanitario di cui all'articolo 2, comma primo, numero 4, del
k) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 11, comma secondo, lettera c), del
l) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma primo, della
m) procedimenti sanitari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del
n) procedimenti di cui all'articolo 8 del
o) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma secondo, del
p) certificazioni sanitarie e procedimenti di cui all'articolo 3, comma quarto, del decreto ministeriale 1 marzo 1974 (Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore);
q) certificazioni sanitarie e procedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della
r) procedimenti sanitari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della
s) procedimenti sanitari di cui all'articolo 240, comma 1, lettera f), del
t) procedimenti sanitari di cui all'articolo 2, comma 1, n. 3, del
u) certificazioni e procedimenti sanitari di cui agli articoli 117, comma 1, e 303, commi 1 e 2, del
v) procedimenti sanitari di cui all'articolo 8 della
w) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 8, comma 2, del
2. Per le finalità di cui al comma 1, con regolamento regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disposta la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alle misure di prevenzione e di tutela della salute e sono individuati i casi di superamento delle certificazioni e delle previste idoneità, sulla base dei principi di evidenza scientifica ed efficacia delle prestazioni sanitarie, dell'evoluzione della disciplina comunitaria e nazionale e degli indirizzi approvati in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
3. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 si applicano nel territorio regionale le nuove disposizioni in esso previste, con esclusione, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, dell'applicazione nell'ordinamento e nell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
Art. 7. Organismi e strumenti della programmazione sanitaria e sociale
1. In sede di prima approvazione, il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, integrato con il Piano sanitario, ai sensi dell'articolo 27 della
Art. 8. Semplificazione delle commissioni e di altri organismi collegiali operanti in materia sanitaria e sociale
1. Con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono ridisciplinati o soppressi gli organismi collegiali operanti con funzioni consultive, di supporto e di coordinamento in materia sanitaria e sociale, in favore della Regione o delle Aziende sanitarie, previsti dalle disposizioni legislative regionali di seguito indicate:
a) commissione per l'addestramento al trattamento domiciliare dell'emofilia di cui all'articolo 3 della
b) comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione di cui all'articolo 9 della
c) commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 15 della
d) commissione per l'ampliamento dei cimiteri di cui all'articolo 9 della
e) commissione per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici di cui all'articolo 10 della
f) commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti all'articolo 11 della
g) commissione tecnica per la ricerca sanitaria finalizzata di cui agli articoli 5 e 6 della
h) commissione consultiva tecnico-scientifica per gli interventi di prevenzione e lotta contro l'AIDS di cui all'articolo 3 della
i) consulta regionale per il termalismo di cui all'articolo 3 della
j) [commissione regionale per la cooperazione sociale di cui agli articoli 21 e 22 della
k) comitato per la gestione del centro regionale di riferimento per i trapianti di cui agli articoli 6 e 7 della
l) commissione consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita di cui all'articolo 10 della
2. Il regolamento della Giunta regionale, laddove non ne disponga direttamente la soppressione, individua la composizione, le modalità di nomina, il funzionamento ed i compiti degli organismi assoggettati alla delegificazione ai sensi del comma 1. A decorrere dall'adozione del regolamento restano definitivamente abrogate le disposizioni legislative regionali indicate al comma 1.
Art. 9. Modifica all'articolo 1 della
1. L'articolo 1 della
"Art. 1
1. Le strutture realizzate con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della
2. L'atto costitutivo di tale vincolo è effettuato, entro tre mesi dalla data di certificazione di ultimazione dei lavori, dall'ente proprietario della struttura e reso pubblico mediante trascrizione, a cura e spese del proprietario stesso, presso l'Agenzia del territorio competente.
3. Per tutta la durata del vincolo, gli atti di alienazione delle strutture di cui al comma 1 sono possibili esclusivamente se effettuati in favore di soli soggetti pubblici che detengano finalità sociosanitarie analoghe a quelle dell'ente alienante e con l'obbligo di trasferimento del vincolo di destinazione per la durata residua. In caso di alienazione a titolo oneroso, il corrispettivo dell'alienazione dovrà considerare il valore di mercato dell'immobile, dedotta la quota di finanziamento pubblico.
4. Gli atti costitutivi del vincolo di cui al comma 2, nonché ogni successiva variazione intervenuta sulla titolarità del bene, devono essere trasmessi in copia conforme alla Direzione generale competente in materia sanitaria e sociale della Regione Emilia-Romagna.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, sono nulli gli atti di alienazione delle strutture di cui al comma 1 per tutta la durata del vincolo.".
Art. 10. Modifica all'articolo 27 della
1. Al comma 6 dell'articolo 27 della
Art. 11. Modifica all'articolo 3 della
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della
"2. Il Comitato è composto dal Presidente della Provincia di Bologna, o suo delegato, dai Presidenti delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, ed in ogni caso dai Sindaci del Comune di Bologna e del Comune di Imola, o loro delegati, dai Presidenti dei Comitati di Distretto del territorio provinciale, o loro delegati, nonché dal Rettore dell'Università degli studi di Bologna, o suo delegato. Alle riunioni del Comitato sono permanentemente invitati, senza diritto di voto, i Direttori generali delle Aziende sanitarie operanti in ambito provinciale, nonché il Direttore generale degli Istituti Ortopedici Rizzoli.
"3. Il Comitato garantisce il coordinato sviluppo dei programmi delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie di Bologna e di Imola, con riferimento sia alle politiche per la salute e per il benessere sociale, sia al funzionamento ed all'erogazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.".
TITOLO III
DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Art. 12. Promozione della costituzione di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
1. Fermo restando quanto già previsto dalla legislazione regionale vigente, la Regione individua le ulteriori sedi e strutture che, quali parti integranti del Ssr, svolgono compiti assistenziali di alta specialità unitamente a finalità di ricerca, e ne promuove il riconoscimento quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS) sulla base dei principi fondamentali disposti dalla legislazione statale.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale propone all'Assemblea legislativa le sedi e le strutture per le quali intende promuovere la costituzione in IRCCS, nel rispetto di quanto previsto dai successivi commi 3 e 4. A seguito del pronunciamento dell'Assemblea legislativa, le strutture interessate inoltrano domanda di riconoscimento alla Giunta regionale che, verificato il possesso dei requisiti ed il rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa vigente, ne cura l'invio al Ministero della salute per la procedura di riconoscimento.
3. Le strutture individuate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere costituite nelle seguenti forme e modalità:
a) attraverso la costituzione, con apposita legge regionale, di soggetti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, per i quali il Presidente della Giunta regionale provvede all'assegnazione dei beni e delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali. Ai soggetti costituiti ai sensi della presente lettera si applica quanto previsto dall'articolo 10 della
b) attraverso la costituzione di apposite strutture interne alle Aziende sanitarie, per le quali le Aziende sanitarie interessate individuino specificamente la forma organizzativa, assicurandone l'autonomia scientifica, organizzativa, contabile, provvedendo alla destinazione dei beni, del personale e delle altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali e disciplinandone le modalità di finanziamento e di vigilanza. Le strutture costituite ai sensi della presente lettera si dotano di un Consiglio di indirizzo e verifica e di un Direttore scientifico, secondo quanto disposto dall'articolo 10 della
4. Limitatamente all'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) di Meldola (Forlì-Cesena), la promozione della costituzione in IRCCS può avvenire attraverso una delle forme giuridiche di diritto privato disciplinate dal codice civile, che deve ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nell'ambito del procedimento di cui al comma 2, la Giunta regionale autorizza la partecipazione delle Aziende sanitarie ed il trasferimento dei beni necessari. La Giunta regionale individua altresì gli elementi di garanzia a salvaguardia del ruolo pubblico detenuto dall'Istituto, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 9-bis, comma 2, del
5. I soggetti di cui al presente articolo svolgono la loro attività assistenziale e di ricerca nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale e concorrono alla realizzazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, secondo il ruolo attribuito dalla legislazione vigente agli IRCCS.
Art. 13. Ulteriori disposizioni in materia di IRCCS - Modifiche alla
1. All'articolo 10 della
a) al comma 3, sono soppresse le parole "individuano le idonee forme di controllo";
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:
"3 bis. La Giunta regionale disciplina, in analogia a quanto disposto per le Aziende sanitarie, le forme e le modalità di vigilanza e controllo sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi sede nel territorio regionale.";
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. La Regione nomina i componenti del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre designati dalla Regione, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dal Ministro della salute.";
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. La Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del
Art. 14. Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario [3]
1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, con atto di natura regolamentare possono essere istituiti:
a) registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario;
b) registri di pazienti sottoposti a procedure di particolare complessità.
2. Gli atti di istituzione dei registri di cui al comma 1 vengono adottati in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del
3. I registri di cui al comma 1 sono istituiti in relazione a programmi attivati nell'ambito della programmazione sanitaria e sociale e raccolgono, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, dati anagrafici e sanitari, con l'esclusione dei dati riferiti alle abitudini personali, relativi alle persone affette dalle malattie o soggette agli eventi sopra individuati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Art. 15. Durata degli organi collegiali delle Aziende sanitarie
1. Le disposizioni relative alla durata degli organi collegiali delle Aziende e degli enti facenti parte del Ssr si intendono riferite all'organo collegiale nel suo complesso e non ai singoli componenti dell'organo medesimo. Qualora si renda necessaria la sostituzione di uno o più componenti dell'organo collegiale, le nomine vengono effettuate, nel rispetto del suddetto principio, per la durata residua dell'organo medesimo. Ogni contraria disposizione, contenuta nella normativa o in provvedimenti regionali vigenti, si intende di conseguenza abrogata.
Art. 16. Norme in materia di contabilità delle Aziende sanitarie - Modifiche alla
1. Il comma 5 dell'articolo 13 della
"5. La nota integrativa deve indicare, oltre ai contenuti previsti dalle disposizioni del codice civile:
a) la ripartizione dei valori economici distinti per l'area dei servizi sanitari, socio assistenziali e dell'integrazione socio sanitaria;
b) i dati analitici relativi al personale con le variazioni avvenute durante l'anno;
c) i dati analitici riferiti a consulenze e a servizi affidati all'esterno dell'Azienda;
d) il rendiconto di liquidità.".
2. L'articolo 14 della
"Art. 14. Relazione del Direttore generale
1. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del Direttore generale sull'andamento della gestione, con particolare riferimento a:
a) scostamento dei risultati rispetto al bilancio economico preventivo;
b) andamento delle principali tipologie di proventi e ricavi e di oneri e costi;
c) analisi dei costi, con riferimento all'articolazione aziendale in Distretti e al Presidio ospedaliero;
d) gestione dei servizi socio-assistenziali e del Fondo per la non autosufficienza;
e) andamento della gestione e risultati delle società partecipate;
f) stato di realizzazione del Piano degli investimenti ed attivazione di nuove tecnologie.".
Art. 17. Agenzia sanitaria e sociale regionale - Modifiche alle leggi regionali n. 19 del 1994 e n. 50 del 1994
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la struttura regionale (Agenzia sanitaria regionale) di cui all'articolo 12 della
2. L'Agenzia sanitaria e sociale regionale opera quale agenzia di supporto tecnico e regolativo a sostegno del Ssr e del Sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla
3. A decorrere dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 2, sono definitivamente abrogati l'articolo 12 della
TITOLO IV [4]
AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE
Capo I
Norme in materia di autorizzazione
Art. 18. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie ed all'esercizio di attività sanitarie [5]
1. La realizzazione di nuove strutture sanitarie, l'ampliamento, adattamento o trasformazione di quelle esistenti, limitatamente alle tipologie individuate ai sensi del comma 4, lettera a) del presente articolo, sono assoggettati ad apposita autorizzazione preventiva alla realizzazione rilasciata dalla Regione ed attestante la coerenza con la programmazione regionale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 8-ter, comma 3, del
2. L'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche o private operanti sul territorio regionale è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione.
3. L'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 2 è richiesta altresì per gli studi professionali odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, singoli o associati, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.
4. Spetta alla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione assembleare competente, definire con proprie deliberazioni:
a) le tipologie di strutture che, per la complessità delle prestazioni erogate o le loro dimensioni, sono assoggettate all'autorizzazione di cui al comma 1, stabilendo le relative procedure;
b) le tipologie di strutture che, per le loro caratteristiche organizzative, devono comunque essere assoggettate all'autorizzazione di cui al comma 2;
c) gli studi professionali che, in relazione alle attività sanitarie erogate, sono assoggettate ad autorizzazione all'esercizio di cui al comma 3;
d) i requisiti di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3, provvedendo altresì al loro periodico aggiornamento.
Art. 19. Procedure per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie [6]
1. L'autorizzazione all'esercizio viene rilasciata dal Comune competente per territorio, previo parere tecnico, espresso dal Dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda Usl territorialmente competente, in ordine al possesso dei requisiti previsti per l'attività che si intende esercitare.
2. Per l'espressione del parere di cui al comma precedente, il Dipartimento di sanità pubblica si avvale di un'apposita commissione di esperti, anche esterni, nominata dal Direttore generale dell'Azienda Usl. La commissione si esprime in ordine alle modalità specifiche di applicazione dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 4, lettera d), risolve questioni interpretative inerenti i requisiti stessi ed assicura uniformità di valutazione ai fini del successivo rilascio del parere da parte del Dipartimento di sanità pubblica.
3. All'atto del ricevimento della domanda da parte dell'interessato, il Comune provvede all'inoltro della stessa al direttore del Dipartimento di sanità pubblica, che è tenuto a ad effettuare gli accertamenti necessari ed a rilasciare il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune.
4. Il Comune, preso atto del parere del Dipartimento di sanità pubblica, rilascia l'autorizzazione entro i successivi trenta giorni ovvero, qualora sia stata rilevata una parziale insussistenza di requisiti, notifica al richiedente le prescrizioni ed il termine per adeguarsi ad esse. Dopo la scadenza di tale termine, il Comune dispone, con le stesse modalità ed i termini sopra individuati, un nuovo accertamento e provvede conseguentemente al rilascio od al diniego dell'autorizzazione. Il provvedimento di diniego dell'autorizzazione è definitivo.
5. L'autorizzazione deve indicare il soggetto pubblico o privato titolare dell'autorizzazione, la denominazione e l'ubicazione della struttura autorizzata, la tipologia delle attività esercitate, nonché i titoli necessari per l'espletamento delle funzioni di direttore sanitario o tecnico della struttura autorizzata.
6. Spetta alla Giunta regionale, con una o più deliberazioni, definire:
a) i criteri di composizione delle commissioni di esperti chiamate ad operare a supporto dei Dipartimenti di sanità pubblica ai sensi del comma 2;
b) gli elementi che devono essere contenuti nell'atto di autorizzazione del Comune e la cui modifica comporta il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio da parte del Comune, individuando altresì i casi di variazioni che non comportano l'emanazione di un nuovo provvedimento autorizzativo, bensì una mera comunicazione da parte del soggetto interessato ed una successiva presa d'atto da parte del Dipartimento di sanità pubblica territorialmente competente.
1. La vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie autorizzate ai sensi degli articoli 18 e 19 della presente legge viene assicurata dal Dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda Usl territorialmente competente.
2. Il Comune e la Regione possono disporre, dandosene reciproca comunicazione, controlli e verifiche sulle strutture e sugli studi autorizzati, anche avvalendosi del competente Dipartimento di sanità pubblica.
3. L'esito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e delle verifiche e dei controlli disposti ai sensi dei commi 1 e 2 deve essere, da parte di chi ha effettuato il controllo, tempestivamente notificato alla struttura interessata e comunicato al Comune.
4. Qualora, a seguito dell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, venga accertato il venire meno di uno o più requisiti, il Comune diffida il legale rappresentante della struttura interessata a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato, con atto motivato, una sola volta. Il mancato adeguamento entro il termine stabilito comporta la decadenza, anche parziale, dell'autorizzazione e la conseguente sospensione dell'attività.
5. In caso di accertamento di gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti, il Comune provvede, anche in deroga alle procedure del comma 4, all'immediata decadenza dell'autorizzazione ed alla relativa sospensione dell'attività.
6. L'attività, comunque sospesa, può essere nuovamente esercitata soltanto se appositamente autorizzata, previo accertamento del possesso dei requisiti secondo le modalità previste dall'articolo 19.
Art. 21. Anagrafe delle strutture, degli studi autorizzati e dei soggetti accreditati [8]
1. I Comuni curano la raccolta e l'aggiornamento dei dati relativi ai provvedimenti di loro competenza adottati ai sensi della presente legge e li comunicano tempestivamente all'Azienda Usl competente.
2. Le Aziende Usl provvedono alla costituzione di una anagrafe aziendale delle strutture e degli studi professionali autorizzati che deve contenere i dati necessari all'identificazione di ciascuna struttura autorizzata, nonché quelli relativi a tutti i provvedimenti che la riguardano.
3. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali la Regione istituisce l'anagrafe delle strutture sanitarie, degli studi professionali autorizzati e dei soggetti accreditati, costituita anche dalle anagrafi realizzate presso ciascuna Azienda Usl. La Regione stabilisce i dati che devono essere raccolti, nonché le modalità di realizzazione dell'anagrafe regionale e di collegamento con le singole anagrafi delle Aziende Usl. L'interconnessione tra l'anagrafe regionale e le anagrafi delle Aziende Usl può essere oggetto di apposite convenzioni.
4. Per le finalità di cui al comma 3, la Regione e le Aziende Usl possono trattare, anche con l'ausilio dei mezzi elettronici, i dati dell'anagrafe. La Regione disciplina, con regolamento, le operazioni di comunicazione e diffusione di tali dati.
Art. 22. Norma transitoria [9]
1. I provvedimenti regionali adottati in attuazione della
2. Le strutture sanitarie pubbliche e private e gli studi professionali in possesso di autorizzazione all'esercizio o con provvedimento di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 1.
CAPO II
Norme in materia di accreditamento
Art. 23. Accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitarie [10]
1. Al fine di consentire l'avvio dei nuovi rapporti fondati sull'accreditamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38 della
2. A decorrere dall'emanazione del provvedimento della Giunta regionale, l'accreditamento transitorio è concesso dai soggetti istituzionali competenti per l'ambito distrettuale a condizione che i soggetti gestori dei servizi e delle strutture di cui al comma 1:
a) accettino il sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base delle tariffe predeterminate;
b) risultino in possesso dell' autorizzazione al funzionamento, ove prevista dalla normativa vigente;
c) siano coerenti con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;
d) siano in possesso delle condizioni gestionali ed organizzative previste nel provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, ed in particolare assicurino, secondo quanto definito nel medesimo provvedimento, modalità di adeguamento dell'organizzazione e della gestione dei servizi e delle strutture, con l'obiettivo di pervenire in sede di accreditamento definitivo alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva ed al superamento della frammentazione nell'erogazione dei servizi alla persona.
3. La concessione dell'accreditamento transitorio comporta l'adeguamento dei rapporti negoziali tra le Amministrazioni interessate ed i soggetti gestori accreditati e la loro trasformazione in contratti di servizio aventi ad oggetto la regolamentazione complessiva degli interventi ed il loro sistema di remunerazione e, in particolare, gli obiettivi e le caratteristiche quali-quantitative dei servizi da assicurare, con la finalità di garantire maggiore qualità e stabilità delle gestioni. La concessione dei provvedimenti di accreditamento transitorio deve avvenire comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010 [11].
3 bis. La Giunta regionale individua le condizioni ed i limiti nell'ambito dei quali, in relazione alla carenza di presupposti fondamentali per la conclusione dell'istruttoria finalizzata al rilascio dei provvedimenti entro il termine stabilito, l'accreditamento transitorio può essere eccezionalmente concesso dal soggetto istituzionale competente oltre il termine del comma 3 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2011 [12].
4. A partire dall'emanazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, per l'attivazione di nuovi rapporti necessari per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, i soggetti istituzionali competenti per l'ambito distrettuale concedono l'accreditamento provvisorio, nel rispetto delle condizioni e delle procedure determinate con il medesimo provvedimento di cui al comma 1. Nei territori ove siano previste ASP (Aziende pubbliche di servizi alla persona), il processo di accreditamento provvisorio dovrà tener conto della riorganizzazione prevista. Col provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce anche le condizioni di trasparenza, comunicazione pubblica e durata massima dei contratti di servizio di cui al comma 3, nonché le condizioni di pluralismo nell'offerta dei servizi, al fine di tutelare l'interesse dell'utenza, da assicurare anche in condizione di accreditamento provvisorio.
Art. 24. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 9, il comma 4, è sostituito dal seguente:
"4. Il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, concede o nega l'accreditamento con propria determinazione, che costituisce provvedimento definitivo. Il provvedimento deve essere adottato entro e non oltre nove mesi dalla presentazione della domanda di accreditamento.";
b) all'articolo 10, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"1. L'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza.";
c) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Al rinnovo dell'accreditamento provvede il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato.";
d) all'articolo 10, al comma 5 ed al comma 6, le parole "l'Assessore regionale competente in materia di sanità"sono sostituite dalle parole "il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato".
TITOLO V
ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI REGIONALI E NORMA TRANSITORIA
Art. 25. Abrogazione di disposizioni regionali
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni contenute nell'ordinamento regionale:
a) la
b) la
c) gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 e 16 della
Art. 26. Norma transitoria
1. Le commissioni sanitarie per gli accertamenti legali previste dalla
[1] Lettera abrogata dall'art. 27 della
[2] Periodo soppresso dall'art. 43 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[4] Titolo abrogato dall'art. 25 della
[5] Il Titolo IV è stato abrogato dall'art. 25 della
[6] Il Titolo IV è stato abrogato dall'art. 25 della
[7] Il Titolo IV è stato abrogato dall'art. 25 della
[8] Il Titolo IV è stato abrogato dall'art. 25 della
[9] Il Titolo IV è stato abrogato dall'art. 25 della
[10] Il Titolo IV è stato abrogato dall'art. 25 della
[11] Comma così modificato dall'art. 47 della
[12] Comma inserito dall'art. 47 della
[13] Il Titolo IV è stato abrogato dall'art. 25 della