§ 4.1.48 - L.R. 19 dicembre 2002, n. 37.
Disposizioni regionali in materia di espropri.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:19/12/2002
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità della legge.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 3.  Competenze in materia di espropri.
Art. 4.  Coordinamento regionale delle funzioni in materia di espropri.
Art. 5.  Potere regionale di indirizzo e coordinamento.
Art. 6.  Attività conferite.
Art. 6 bis.  Opere di difesa del suolo e di bonifica.
Art. 7.  Poteri sostitutivi.
Art. 8.  Atti di apposizione del vincolo espropriativo.
Art. 9.  Comunicazione di avviso della procedura di apposizione del vincolo.
Art. 10.  Vincolo apposto con POC, variante specifica, o con accordo di programma.
Art. 11.  Vincolo apposto con conferenza di servizi e altri atti.
Art. 12.  Approvazione del progetto di un’opera non conforme alle previsioni urbanistiche.
Art. 13.  Termini di efficacia del vincolo espropriativo.
Art. 14.  Realizzazione di una diversa opera pubblica.
Art. 15.  Atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 16.  Procedimento di approvazione dei progetti definitivi.
Art. 16 bis.  Interventi nelle fasce di rispetto e nelle aree a rischio idrogeologico.
Art. 17.  Disposizioni particolari per l’approvazione dei piani.
Art. 18.  Deposito e comunicazione dell’atto che comporta dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 19.  Impossibilità delle comunicazioni.
Art. 20.  Edificabilità legale.
Art. 21.  Inedificabilità assoluta.
Art. 22.  Edificabilità di fatto.
Art. 23.  Misure compensative in sede di accordo di cessione.
Art. 24.  Commissioni provinciali.
Art. 25.  Competenze.
Art. 26.  Norme transitorie.
Art. 27.  Occupazione per motivi d’urgenza.
Art. 28.  Disposizioni transitorie in materia di appalti e lavori pubblici.
Art. 29.  Modifiche alla l.r. 24 marzo 2000, n. 20.
Art. 30.  Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative).
Art. 31.  Modifiche alla l.r. 25 novembre 2002, n. 31.
Art. 32.  Norma finanziaria.
Art. 33.  Disapplicazione di norme statali.
Art. 34.  Abrogazioni.


§ 4.1.48 - L.R. 19 dicembre 2002, n. 37.

Disposizioni regionali in materia di espropri.

(B.U. n. 180 del 20 dicembre 2002).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Oggetto e finalità della legge.

     1. La presente legge persegue l’obiettivo di armonizzare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) con la legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, in coerenza con le disposizioni contenute nel titolo V della parte II della Costituzione.

     2. A tal fine la presente legge detta disposizioni in merito alle competenze relative alle funzioni espropriative, alla fase di apposizione del vincolo espropriativo, agli atti comportanti dichiarazione di pubblica utilità e alle Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio.

 

          Art. 2. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure espropriative, previste dalla legge, realizzate da qualsiasi soggetto pubblico o privato al fine di acquisire, anche a favore di privati, beni immobili o diritti relativi a beni immobili per l’esecuzione nel territorio regionale di opere e interventi pubblici o di pubblica utilità.

     2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici possono essere espropriati unicamente per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi d’intesa tra le amministrazioni interessate.

     3. Per quanto non disposto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni del d.p.r. 327/2001, secondo quanto specificato dall’articolo 33 della presente legge.

 

TITOLO II

FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI

 

Capo I

Principi generali

 

     Art. 3. Competenze in materia di espropri.

     1. L’autorità competente alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità è altresì competente all’emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative che si rendano necessarie, fatti salvi i conferimenti di cui all’articolo 6 [1].

     2. Costituiscono autorità espropriante i Comuni, le Comunità montane, le Province, la Regione e ogni altro ente competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, secondo la legge statale o regionale, nonché i Comuni cui la funzione espropriativa sia stata conferita secondo quanto previsto dall’articolo 6 [2].

     3. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, l’autorità espropriante è l’ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità prevista dalla legge.

     4. Al fine di affidare ad un’unica struttura la responsabilità dei procedimenti espropriativi, gli enti locali provvedono, anche avvalendosi, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, delle forme associative previste dalla legislazione statale e regionale, ad istituire un ufficio per le espropriazioni ovvero ad attribuire i relativi poteri ad un ufficio già esistente.

     5. L’ufficio per le espropriazioni svolge tutte le funzioni che la legislazione vigente attribuisce all’autorità espropriante. Gli oneri per le comunicazioni individuali e per le pubblicazioni effettuate dall’ufficio per le espropriazioni sono a carico del soggetto, pubblico o privato, che richiede l’espropriazione.

     6. I Comuni, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, possono avvalersi di un’unica struttura per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni dello sportello unico per le attività produttive, dello sportello unico per l’edilizia e dell’ufficio per le espropriazioni.

     7. Le Province e gli altri enti pubblici possono, tramite convenzione, avvalersi dell’ufficio per le espropriazioni dei Comuni per lo svolgimento delle procedure espropriative di propria competenza.

     8. [La Regione incentiva la costituzione di uffici intercomunali per l’esercizio delle funzioni espropriative, mediante la promozione delle forme associative di cui all’articolo 11 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), verificandone l’efficienza, l’economicità e la capacità di servizio all’utenza secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta] [3].

     9. Presso ogni ufficio per le espropriazioni è predisposto un archivio informatico contenente le informazioni relative all’iter dei procedimenti espropriativi ed ai provvedimenti emanati nell’ambito degli stessi. Fatti salvi i limiti che derivano dalla normativa sulla tutela dei dati personali, chiunque abbia interesse può accedere a titolo gratuito alle informazioni presenti nell’archivio informatico, anche per via telematica.

     10. Ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, i proprietari degli immobili oggetto delle procedure espropriative possono avvalersi dello strumento telematico e fare espressa richiesta, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, di ricevere per via telematica la comunicazione degli atti che li vedono direttamente coinvolti.

 

     Art. 4. Coordinamento regionale delle funzioni in materia di espropri.

     1. La Regione svolge la funzione di coordinamento dell’esercizio dei compiti in materia di espropri, garantendone la gestione unitaria.

     2. La Regione esercita, in particolare, compiti di osservatorio e monitoraggio dei procedimenti espropriativi ed assicura alle autorità esproprianti la necessaria collaborazione e consulenza, perseguendo l’obiettivo di realizzare l’efficienza, l’efficacia e l’omogeneità dell’azione amministrativa.

     3. La Regione cura la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l’espropriazione, distinti in relazione alle Amministrazioni che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni, relative alle procedure espropriative, di cui all’articolo 14, comma 3, del DPR 327/01 [4].

 

          Art. 5. Potere regionale di indirizzo e coordinamento.

     1. La Regione può adottare atti di indirizzo e coordinamento in merito alle funzioni espropriative; atti di coordinamento tecnico; direttive volte a regolare l’esercizio delle funzioni espropriative esercitate dai Comuni e dai soggetti attuatori ai sensi degli articoli 6 e 6-bis della presente legge [5].

     2. La Regione può adottare altresì direttive su procedure e modalità di calcolo degli indennizzi per le Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio di cui all’articolo 24, anche finalizzate all’esigenza di favorire la ricostituzione del bene espropriato.

     3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta previa intesa con la Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all’articolo 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale). Tali atti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Capo II
Procedure espropriative per le opere di competenza regionale

e per le opere di difesa del suolo e di bonifica [6]

 

          Art. 6. Attività conferite. [7]

     1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6-bis, le funzioni amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche regionali sono conferite ai Comuni, che le esercitano in conformità alle disposizioni della presente legge.

     1 bis. Per le espropriazioni di competenza della Regione finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, gli adempimenti successivi all'emanazione del provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità sono svolti dal Comune territorialmente competente, o dalla Provincia nel caso sia interessato il territorio di più Comuni [8].

 

     Art. 6 bis. Opere di difesa del suolo e di bonifica. [9]

     1. La Regione è competente allo svolgimento delle procedure espropriative per le opere pubbliche di difesa del suolo da essa realizzate.

     2. I Consorzi di bonifica sono competenti allo svolgimento delle procedure espropriative per tutte le opere di bonifica da loro realizzate, dando applicazione alle disposizioni della presente legge.

     3. Per le opere e i lavori di competenza regionale, affidati ai soggetti attuatori di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia del territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3), le procedure espropriative sono attuate dai medesimi soggetti attuatori.

 

     Art. 7. Poteri sostitutivi. [10]

     1. Per le opere pubbliche regionali, in caso di persistente inerzia del Comune o del soggetto attuatore nel compimento degli atti del procedimento espropriativo ad esso spettanti ai sensi degli articoli 6 e 6-bis, la Giunta regionale assegna all’ente medesimo un termine per provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta assume i provvedimenti necessari per il compimento dell’atto, ivi compresa la nomina di un commissario ad acta [11].

 

TITOLO III

VINCOLO ESPROPRIATIVO

 

Capo I

Atti di apposizione del vincolo espropriativo

 

     Art. 8. Atti di apposizione del vincolo espropriativo.

     1. I vincoli urbanistici finalizzati all’acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, sono apposti attraverso il Piano operativo comunale (POC), ovvero sua variante. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio).

     2. I vincoli urbanistici preordinati all’esproprio possono essere altresì apposti attraverso l’approvazione di accordi di programma di cui all’articolo 40 della l.r. 20/2000, nonché attraverso conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che secondo la legislazione nazionale e regionale vigente comportano variante al POC.

     3. Gli atti deliberativi indicati ai commi 1 e 2, nonché i relativi avvisi pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione, devono esplicitamente indicare che l’efficacia degli stessi comporta apposizione del vincolo espropriativo.

     4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del d.p.r. 327/2001, per piano urbanistico generale si intende il POC di cui all’articolo 30 della l.r. 20/2000.

 

Capo II

Disposizioni particolari in merito alla procedura di

apposizione del vincolo

 

     Art. 9. Comunicazione di avviso della procedura di apposizione del vincolo.

     1. Nei casi in cui il vincolo espropriativo sia apposto mediante variante specifica al POC, avente ad oggetto la localizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero mediante uno degli atti previsti all’articolo 8, comma 2, l’avvio del procedimento è comunicato ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l’opera.

     2. La comunicazione è effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante strumento telematico, qualora ciò sia stato richiesto dai medesimi soggetti ai sensi dell’articolo 3, comma 10, a seguito:

     a) dell’adozione della variante specifica al POC;

     b) della conclusione della conferenza preliminare prevista dall’articolo 40, comma 2, della l.r. n. 20/2000;

     c) del deposito del progetto dell’opera oggetto della conferenza di servizi, intesa o altro atto comunque denominato in variante al POC.

     3. Nella comunicazione devono essere indicati il luogo di deposito della variante specifica e dell’atto da cui derivi il vincolo espropriativo ed il nominativo del responsabile del procedimento. I proprietari delle aree possono presentare osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

     4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, qualora il vincolo espropriativo sia apposto attraverso il POC, la pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta adozione di cui all’articolo 10, comma 2, prende luogo della comunicazione individuale e la partecipazione dei proprietari degli immobili interessati dal vincolo espropriativo avviene nell’ambito delle forme previste dall’articolo 10, comma 3.

 

     Art. 10. Vincolo apposto con POC, variante specifica, o con accordo di programma.

     1. Nel caso in cui il vincolo espropriativo venga apposto nell’ambito della predisposizione del POC o di variante specifica o tramite un accordo di programma di cui all’articolo 40 della l.r. 20/2000, il Comune o l’ente che promuove l’accordo di programma è tenuto a predisporre un allegato che indichi le aree interessate dai vincoli espropriativi e i nominativi di coloro che risultino proprietari delle stesse secondo le risultanze dei registri catastali.

     2. Ai fini della presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati dal vincolo, l’avviso dell’avvenuta adozione del POC o di variante specifica nonché quello dell’avvenuta conclusione dell’accordo preliminare, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, deve riportare l’esplicita indicazione che il piano, la variante e l’accordo di programma sono preordinati all’apposizione del vincolo espropriativo e che gli stessi contengono un allegato in cui sono elencate le aree interessate dal vincolo e i nominativi di coloro che risultino proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.

     3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, gli interessati possono presentare osservazioni. In sede di approvazione del POC ovvero di variante specifica e in sede di conclusione dell’accordo di programma il Consiglio comunale o le altre amministrazioni competenti sono tenuti all’esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti interessati dai vincoli espropriativi.

 

          Art. 11. Vincolo apposto con conferenza di servizi e altri atti.

     1. Nel caso in cui l’apposizione del vincolo espropriativo derivi, secondo la legislazione vigente, da una conferenza di servizi, ovvero da una intesa o altro atto comunque denominato, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, al progetto dell’opera deve essere allegato un elaborato in cui sono elencate le aree interessate dal vincolo espropriativo e i nominativi di coloro che risultino proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.

     2. Copia del progetto e dell’elaborato allegato sono depositati presso la sede dell’amministrazione procedente. Dell’avvenuto deposito è data altresì notizia mediante la pubblicazione di un avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e su uno o più quotidiani diffusi nell’ambito territoriale interessato dall’intervento. L’avviso deve altresì indicare che gli esiti finali della conferenza di servizi, nonché l’intesa o l’atto di cui al comma 1, comportano apposizione del vincolo espropriativo e che è stato predisposto l’elaborato relativo alle aree interessate dal vincolo.

     3. Entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, gli interessati possono formulare osservazioni. Le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, nonché quelle che approvano l’intesa o altro atto, sono tenute all’esame puntuale delle osservazioni presentate, ai fini dell’assunzione delle decisioni finali.

 

          Art. 12. Approvazione del progetto di un’opera non conforme alle previsioni urbanistiche.

     1. Nei casi in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità non risulti conforme alle previsioni urbanistiche, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo, fatti salvi i procedimenti speciali previsti dalla legislazione statale o regionale per i quali l’approvazione del progetto di un’opera comporta variante agli strumenti urbanistici.

     2. Qualora l’opera pubblica o di pubblica utilità non risulti conforme alle previsioni del piano strutturale comunale (PSC), l’autorità competente alla realizzazione dell’opera ovvero il soggetto privato che chiede l’espropriazione trasmette il progetto preliminare dell’opera al Consiglio comunale, il quale si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento. La determinazione positiva del Consiglio comunale sul progetto preliminare comporta l’avvio del procedimento di variante al PSC, secondo quanto disposto dall’articolo 32 della l.r. 20/2000 [12].

     3. Il progetto preliminare, predisposto ai sensi dell’articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e relative norme regolamentari, deve contenere gli elaborati relativi alla variazione del PSC, nonché gli elementi che consentano di valutare sia gli effetti sul sistema ambientale e territoriale dell’opera proposta sia le misure necessarie per l’inserimento della stessa nel territorio.

     4. Il Consiglio comunale può attribuire alla deliberazione di approvazione della variante al PSC il valore e gli effetti di approvazione di POC o di variante specifica allo stesso, comportante apposizione del vincolo espropriativo, qualora:

     a) gli elaborati ed elementi conoscitivi e valutativi, predisposti ai sensi del comma 2 dall’autorità competente  alla realizzazione dell’opera ovvero dal soggetto privato che chiede l’espropriazione, presentino i contenuti necessari per l’approvazione del POC o di variante specifica allo stesso [13];

     b) siano acquisiti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dall’articolo 34, comma 3 della l.r.

     20/2000;

     c) siano seguite le forme di concertazione e di partecipazione previste dall’articolo 34, commi 2 e 5 della l.r. 20/2000;

     d) trovi applicazione quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della presente legge.

     5. Nel caso in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia prevista dal PSC ma non risulti conforme alle previsioni del POC, la determinazione positiva del Consiglio comunale sul progetto preliminare, trasmesso dall’autorità competente alla realizzazione dell’opera ovvero dal soggetto privato che chiede l’espropriazione, costituisce adozione di POC o di variante allo stesso. Il piano è approvato secondo le modalità previste dall’articolo 34 della l.r. 20/2000, come integrato dall’articolo 10 della presente legge [14].

     6. Nel medesimo caso di cui al comma 5 la delibera di approvazione della variante al POC comporta altresì dichiarazione di pubblica utilità qualora l’autorità competente alla realizzazione dell’opera ovvero il soggetto privato che chiede l’espropriazione ne faccia espressa richiesta trasmettendo all’amministrazione comunale il progetto definitivo dell’opera, in luogo di quello preliminare. In tale caso il POC o la variante allo stesso è approvata con le modalità previste dall’articolo 34 della l.r. 20/2000, come integrato dall’articolo 17 della presente legge [15].

     7. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 trovano altresì applicazione qualora l’approvazione del progetto definitivo od esecutivo o di varianti in corso d’opera comporti modifiche al progetto preliminare, fatti salvi i casi delle variazioni delle aree soggette ad esproprio che non comportino la localizzazione dell’opera al di fuori delle zone di rispetto previste dalla legislazione vigente. Le variazioni delle aree soggette ad esproprio sono approvate dall’autorità espropriante, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

 

Capo III

Durata del vincolo espropriativo

 

     Art. 13. Termini di efficacia del vincolo espropriativo.

     1. Il vincolo espropriativo si intende apposto quando diventa efficace la delibera di approvazione del POC o della sua variante nonché uno degli atti di natura negoziale di cui all’articolo 8, comma 2 ed ha durata di cinque anni, salvo che specifiche disposizioni regionali o statali prevedano un diverso termine di durata. Entro il medesimo termine deve essere emanato l’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

     2. Qualora non venga dichiarata la pubblica utilità entro il termine di cui al comma 1, il vincolo apposto decade e le aree interessate sono sottoposte al regime giuridico di cui all’articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell’edilizia).

     3. Il vincolo decaduto può essere motivatamente reiterato, per una sola volta, attraverso uno degli atti di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute nella normativa statale e regionale relativa alle dotazioni territoriali e fermo restando la corresponsione al proprietario dell’indennità di cui all’articolo 39 del d.p.r. 327/2001.

 

     Art. 14. Realizzazione di una diversa opera pubblica.

     1. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all’esproprio, il Consiglio comunale può disporre la realizzazione sul bene vincolato di opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel POC, mediante adozione di variante allo stesso ai sensi dell’articolo 34 della l.r. 20/2000.

 

TITOLO IV

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

 

Capo I

Opere conformi alle previsioni urbanistiche

 

     Art. 15. Atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità.

     1. Qualora le opere siano conformi alle previsioni del POC o ad una sua variante, assunta anche ai sensi dell’articolo 8, comma 2, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera deriva dall’approvazione:

     a) del progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità;

     b) del Piano urbanistico attuativo (PUA) di cui all’articolo 31 della l.r. 20/2000;

     c) di uno strumento di pianificazione, anche di settore o attuativo, ovvero dal rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti qualora, in base alla normativa vigente, l’approvazione od il rilascio di tali atti equivalga a dichiarazione di pubblica utilità.

     2. La dichiarazione di pubblica utilità dell’opera può essere altresì disposta espressamente dagli atti di apposizione del vincolo espropriativo previsti dall’articolo 8, comma 2, qualora con i medesimi atti si provveda all’approvazione del progetto definitivo dell’opera, nell’osservanza anche degli adempimenti previsti dall’articolo 16.

     3. Nei casi in cui il POC assume il valore e gli effetti di PUA, ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della l.r. 20/2000, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste deriva dall’approvazione del POC stesso.

 

     Art. 16. Procedimento di approvazione dei progetti definitivi.

     1. Il progetto definitivo dell’opera conforme alle previsioni del POC è depositato presso l’ufficio per le espropriazioni competente ai sensi della presente legge, accompagnato da un allegato, in cui sono indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali, da una relazione, che indichi la natura, lo scopo, la spesa presunta dell’opera da eseguire o intervento da realizzare ed il responsabile del procedimento, nonché da eventuali nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso già acquisiti, previsti dalla normativa vigente [16].

     2. Dell’avvenuto deposito di cui al comma 1 è dato avviso mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e su uno o più quotidiani diffusi nell’ambito territoriale interessato dall’intervento. Nell’avviso va indicato esplicitamente che l’approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera o dell’intervento da realizzare e che il progetto è accompagnato da un apposito allegato che indica le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali. Il deposito ha una durata di venti giorni, decorrenti dal giorno della pubblicazione dell’avviso dell’avvenuto deposito nel Bollettino ufficiale della Regione.

     3. L’ufficio per le espropriazioni comunica l’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l’opera, con l’indicazione dell’avvenuto deposito degli atti di cui al comma 1 e del nominativo del responsabile del procedimento. La comunicazione va effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante strumento telematico, qualora ciò sia stato richiesto dai medesimi soggetti ai sensi dell’articolo 3, comma 10.

     4. Nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, i proprietari delle aree sottoposte a vincolo espropriativo possono prendere visione del progetto definitivo e degli altri atti depositati e, negli ulteriori venti giorni, possono formulare osservazioni all’autorità competente all’approvazione del progetto.

     5. Possono altresì presentare osservazioni all’autorità competente all’approvazione del progetto, nei venti giorni successivi alla scadenza del termine di deposito di cui al comma 2, coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall’atto che comporta dichiarazione di pubblica utilità.

     6. In sede di approvazione del progetto definitivo, l’autorità è tenuta all’esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti di cui ai commi 4 e 5.

     7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche per gli atti indicati all’articolo 15, comma 1, lettera c), il cui rilascio equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste.

 

     Art. 16 bis. Interventi nelle fasce di rispetto e nelle aree a rischio idrogeologico. [17]

     1. L’approvazione, secondo le modalità procedurali previste dall’articolo 16 e previa intesa dell’Amministrazione comunale, del progetto definitivo o esecutivo di interventi, di manutenzione o di adeguamento tecnico funzionale di opere pubbliche, localizzati nell’ambito della fascia di rispetto prevista dalla legge per l’opera pubblica alla quale ineriscono, comporta variante al POC, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.

     2. L’Amministrazione procedente provvede all’inclusione del lavoro nell’elenco annuale, sulla base del progetto approvato ai sensi del comma 1.

     3. In caso di motivato dissenso dell’Amministrazione comunale, l’Amministrazione procedente può richiedere l’approvazione del progetto al Consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni. Tale approvazione produce i medesimi effetti previsti dal comma 1.

     4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le opere pubbliche di difesa del suolo e di bonifica da realizzarsi entro i limiti previsti dall’articolo 96, comma 1, lettera f) del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e dall’articolo 133, comma 1, lettera a) del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l’esecuzione del TU della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) nonché per le opere di difesa del suolo da realizzarsi nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato perimetrate ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. Le stesse previsioni trovano applicazione altresì per tutte le opere di difesa del suolo, anche qualora ricadenti in aree non perimetrate ai sensi della normativa vigente [18].

     4 bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche qualora la realizzazione delle opere di cui al comma 4 non richieda l'acquisizione coattiva delle aree o l'imposizione coattiva di servitù [19].

 

     Art. 17. Disposizioni particolari per l’approvazione dei piani.

     1. Qualora la dichiarazione di pubblica utilità derivi dall’approvazione di un PUA, o di altro strumento di pianificazione secondo quanto indicato dall’articolo 15, comma 1, lettera c), il Comune provvede a depositare presso l’ufficio per le espropriazioni copia del piano e a pubblicare l’avviso dell’avvenuta adozione del piano nel Bollettino ufficiale della Regione oltre che su almeno un quotidiano a diffusione locale secondo quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, della l.r. 20/2000. Nell’avviso deve essere esplicitamente indicato che l’approvazione del piano comporta dichiarazione di pubblica utilità e che il piano prevede un allegato che indica le aree su cui insiste l’opera e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.

     2. L’ufficio per le espropriazioni comunica ai proprietari delle aree l’avvenuto deposito del piano adottato, o di altro strumento di pianificazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), nonché il nominativo del responsabile del procedimento, secondo le forme previste dall’articolo 16, comma 3.

     3. I proprietari delle aree e coloro che, pur non essendo proprietari, possono subire un pregiudizio dall’atto che comporta dichiarazione di pubblica utilità, possono presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 35, comma 2, della l.r. 20/2000.

     4. In sede di approvazione del PUA, il Comune è tenuto all’esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti di cui al comma 3.

     5. Qualora la dichiarazione di pubblica utilità derivi dall’approvazione di un POC che assume il valore e gli effetti del PUA ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della l.r. 20/2000, l’avviso dell’avvenuta adozione del piano deve riportare l’esplicita indicazione che il piano è contemporaneamente preordinato all’apposizione del vincolo espropriativo e che esso comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste, secondo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 2 e dal comma 1 del presente articolo.

 

          Art. 18. Deposito e comunicazione dell’atto che comporta dichiarazione di pubblica utilità.

     1. L’autorità che ha approvato uno degli atti di cui all’articolo 15, da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera o intervento da realizzare, provvede a depositarne copia presso l’ufficio per le espropriazioni.

     2. L’ufficio per le espropriazioni comunica ai proprietari delle aree l’avvenuto deposito di cui al comma 1, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero avvalendosi dello strumento telematico, qualora ciò sia stato richiesto ai sensi dell’articolo 3, comma 10. La comunicazione deve precisare che, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, il proprietario ha la facoltà di fornire ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire all’immobile ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio.

 

          Art. 19. Impossibilità delle comunicazioni.

     1. L’ufficio per le espropriazioni non è tenuto ad alcun adempimento sostitutivo nei casi in cui le comunicazioni previste agli articoli 9, 16, 17, 18 non abbiano luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali.

     2. Qualora i registri catastali indichino quale proprietario dell’area un soggetto deceduto e non individuino l’attuale proprietario, le forme di pubblicazione degli atti previste dalla presente legge prendono luogo delle comunicazioni individuali.

     3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 è fatto salvo il caso in cui l’ufficio per le espropriazioni abbia tempestiva notizia, attraverso atti di partecipazione al procedimento amministrativo, del nominativo dell’effettivo proprietario, diverso da quello risultante dai registri catastali.

 

TITOLO V

EDIFICABILITÀ LEGALE E DI FATTO E COMMISSIONI PROVINCIALI

PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE AGRICOLO MEDIO

 

Capo I

Edificabilità legale e di fatto

 

     Art. 20. Edificabilità legale.

     1. Ai fini della determinazione dell’entità dell’indennità di esproprio, la possibilità legale di edificare è presente nelle aree ricadenti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato individuato dal PSC ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera d), della l.r. 20/2000 e nelle aree cui è riconosciuta dalle previsioni del POC.

     2. Per i Comuni dotati di Piano regolatore generale (PRG), approvato ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio), l’edificabilità legale è riconosciuta:

     a) alle aree inserite all’interno del perimetro del territorio urbanizzato;

     b) alle aree ricadenti nei perimetri degli strumenti urbanistico-attuativi vigenti;

     c) alle aree interessate dalle previsioni del programma pluriennale di attuazione, per i Comuni dotati di tale strumento.

 

          Art. 21. Inedificabilità assoluta.

     1. Sono prive di edificabilità legale le aree per le quali il PSC, ovvero uno strumento di pianificazione territoriale generale o settoriale sovraordinato, accerti la inedificabilità assoluta per la sussistenza di limiti o vincoli ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della l.r. 20/2000.

     2. Sono altresì prive di edificabilità legale le aree non rientranti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione, definiti dal PSC ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera d), della l.r. 20/2000, nonché gli ambiti compresi all’interno dei suddetti perimetri la cui trasformazione è subordinata alla realizzazione delle condizioni di cui all’articolo 6, comma 2, della l.r. 20/2000.

 

          Art. 22. Edificabilità di fatto. [20]

     1. Ferma restando la necessità dell’edificabilità legale di cui all’articolo 20, un’area possiede anche i caratteri della edificabilità di fatto quando sono già presenti o in corso di realizzazione, nell’ambito territoriale in cui l’area stessa si inserisce, le dotazioni territoriali richieste dalla legge ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

     2. Con apposita direttiva la Regione può integrare e specificare i criteri e i requisiti per valutare l’edificabilità di fatto delle aree.

 

          Art. 23. Misure compensative in sede di accordo di cessione.

     1. Ferma restando la possibilità di attuare le misure compensative di cui all’articolo 30, comma 11, della l.r. 20/2000, il Comune ed il privato possono stipulare un accordo di cessione del bene, ai sensi dell’articolo 45 del d.p.r. 327/2001, in cui a fronte della cessione delle aree da espropriare sia attribuita al proprietario delle stesse, in luogo del prezzo del bene, la facoltà di edificare su aree diverse di proprietà comunale o di terzi già destinate all’edificazione dagli strumenti urbanistici, concordate tra lo stesso Comune e i soggetti interessati.

 

Capo II

Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio

 

     Art. 24. Commissioni provinciali.

     1. Per le finalità derivanti dall’applicazione della normativa in materia di espropriazioni per pubblica utilità, la Regione istituisce presso ogni Provincia la Commissione per la determinazione del valore agricolo medio, di seguito denominata Commissione.

     2. La Commissione è composta:

     a) dal Presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;

     b) dall’ingegnere capo dell’Agenzia del territorio, o da un suo delegato;

     c) [21];

     d) dal Presidente dell’Agenzia casa Emilia-Romagna (ACER) della Provincia, o da un suo delegato;

     e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia [22];

     f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, scelti su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative [23].

     3. Con apposito regolamento la Provincia disciplina, in particolare, la designazione e nomina dei componenti e le modalità di funzionamento della Commissione, e integra il numero degli esperti fino ad un massimo di tre, scelti anche fra le categorie professionali.

     3 bis. Fino all’approvazione del regolamento provinciale, le funzioni di cui all’articolo 25 sono svolte dalle Commissioni per la determinazione del valore agricolo medio nell’attuale composizione [24].

 

          Art. 25. Competenze.

     1. La Commissione, nell’ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo le pubblicazioni ufficiali dell’Istituto di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo medio nel precedente anno solare dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

     2. La Commissione ha inoltre le seguenti competenze:

     a) esprime, ove richiesto, il parere per la determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione [25];

     b) determina l’indennità definitiva e quella urgente di espropriazione, qualora non si proceda con la procedura di arbitraggio di cui all’articolo 21 del d.p.r. 327/2001;

     c) determina il corrispettivo della retrocessione, se non viene concordato tra le parti, nei casi di retrocessione totale o parziale del bene;

     d) determina l’indennità che spetta al proprietario in caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, se manca l’accordo;

     e) esercita i compiti già attribuiti dalla legislazione statale alle Agenzie del territorio, relativi all’applicazione delle sanzioni, in caso di abusi edilizi.

     3. Nell’adempimento dei suoi compiti istituzionali la Commissione assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari nonché agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione ai sensi dell’articolo 5.

     4. I soggetti che richiedono la stima dell’indennità definitiva o di quella urgente di esproprio, il corrispettivo della retrocessione del bene e l’indennità per occupazione temporanea, sono tenuti al versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute dalla Commissione, di una somma determinata forfettariamente dalla Provincia, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale. Le somme, versate alle Province, sono destinate al funzionamento delle Commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti.

 

TITOLO VI

NORME FINALI

 

     Art. 26. Norme transitorie.

     1. Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della l.r. 20/2000, ogni richiamo previsto dalla presente legge:

     a) al PSC e al POC, deve intendersi riferito al PRG, e sue varianti vigenti, previsto dalla previgente l.r. 47/1978;

     b) al PUA, deve intendersi riferito agli strumenti urbanistici attuativi previsti dalla legislazione nazionale e regionale.

     2. Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, dall’articolo 15, comma 3 e dall’articolo 17, comma 5.

     3. I procedimenti amministrativi che comportano apposizione del vincolo espropriativo o dichiarazione di pubblica utilità in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono completati e producono i loro effetti secondo la legislazione previgente.

     4. Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

 

          Art. 27. Occupazione per motivi d’urgenza.

     1. Fino alla data di entrata in vigore del d.p.r. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere comporta altresì l’indifferibilità e l’urgenza delle stesse, nei casi previsti dalla legislazione previgente.

     2. [26].

     3. [27].

     4. [28].

 

     Art. 28. Disposizioni transitorie in materia di appalti e lavori pubblici. [29]

     [1. Fino all’entrata in vigore della disciplina regionale in materia di appalti e lavori pubblici, la Giunta regionale, per l’esercizio delle funzioni di osservatorio e monitoraggio degli appalti e lavori pubblici, è autorizzata a continuare ad avvalersi, in ragione della natura tecnica delle prestazioni a tal fine necessarie, della società consortile a partecipazione pubblica maggioritaria, che attualmente svolge tale attività.]

 

          Art. 29. Modifiche alla l.r. 24 marzo 2000, n. 20.

     1. Il comma 7 dell’articolo 14 della l.r. 20/2000 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 12 dell’articolo 30 della l.r. 20/2000 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Dopo il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 20/2000 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     4. Il comma 12 dell’articolo 27 della l.r. 20/2000 è sostituto dal seguente:

     (Omissis).

     5. Il comma 12 dell’articolo 32 della l.r. 20/2000 è sostituto dal seguente:

     (Omissis).

     6. Il comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 20/2000 è sostituto dal seguente:

     (Omissis).

     7. Il comma 8 dell’articolo 34 della l.r. 20/2000 è sostituto dal seguente:

     (Omissis).

     8. Dopo il comma 4 dell’articolo 35 della l.r. 20/2000 sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

          Art. 30. Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative).

     1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 10/1993, è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

     2. L’articolo 3 della l.r. 10/1993 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Dopo l’articolo 4 della l.r. 10/1993 è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

     4. L’articolo 5 della l.r. 10/1993 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 31. Modifiche alla l.r. 25 novembre 2002, n. 31.

     1. Ai commi 5 e 6 dell’articolo 46 della l.r. 31/2002, le parole ‘‘ comma 3 ‘‘ sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     2. All’articolo 49, comma 1, lettera c), della l.r. 31/2002, sono aggiunte in fine le seguenti parole:

     (Omissis).

     3. Conseguentemente l’articolo 3 della l.r. 46/1988 (Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche), come modificato dall’articolo 15 della l.r. 6/1995 (Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia), e il comma 1 dell’articolo 6 della medesima l.r. 46/1988 continuano a trovare applicazione.

 

          Art. 32. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l’istituzione di apposite unità previsionali di base o nell’ambito di quelle già esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

 

          Art. 33. Disapplicazione di norme statali.

     1. A seguito dell’entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina di dettaglio prevista dalle seguenti disposizioni del titolo II del d.p.r. 327/2001:

     a) l’intero capo II;

     b) gli articoli 12, 16, commi da 1 a 8, 17, 19 e 41.

     2. Fino alla data di entrata in vigore del d.p.r. 327/2001 ogni riferimento a disposizioni del medesimo decreto, contenuto nella presente legge, deve intendersi riferito alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

 

          Art. 34. Abrogazioni.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) articoli 3 e 4 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 47 (Differimento di termini in materia di pianificazione urbanistica e di delocalizzazione degli immobili nonché disposizioni urgenti in materia di espropriazione per pubblica utilità);

     b) articolo 45 della l.r. 20/2000.


[1] Comma così modificato dall’art. 15 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[2] Comma così modificato dall’art. 15 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[3] Comma abrogato dall’art. 39 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6.

[4] Comma così sostituito dall’art. 16 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[5] Comma così modificato dall’art. 17 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[6] Intestazione così sostituita dall’art. 18 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 19 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[8] Comma aggiunto dall'art. 41 della L.R. 22 dicembre 2011, n. 21.

[9] Articolo aggiunto dall’art. 20 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2004, n. 73 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità proposta contro il presente articolo.

[11] Comma così modificato dall’art. 21 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[12] Comma così modificato dall’art. 22 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[13] Lettera così modificata dall’art. 22 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[14] Comma così modificato dall’art. 22 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[15] Comma così modificato dall’art. 22 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[16] Comma così modificato dall’art. 23 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[17] Articolo aggiunto dall’art. 24 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[18] Comma così modificato dall'art. 62 della L.R. 6 luglio 2009, n. 6.

[19] Comma aggiunto dall'art. 62 della L.R. 6 luglio 2009, n. 6.

[20] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2004, n. 73 ha dichiarato rispettivamente inammissibile e non fondata le due questioni di legittimità proposte contro il presente articolo.

[21] Lettera abrogata dall’art. 25 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[22] Lettera così modificata dall’art. 25 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[23] Lettera così modificata dall’art. 25 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[24] Comma aggiunto dall’art. 25 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[25] Lettera così modificata dall’art. 26 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[26] Comma abrogato dall’art. 27 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[27] Comma abrogato dall’art. 27 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[28] Comma abrogato dall’art. 27 della L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

[29] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 26 novembre 2010, n. 11.