Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 26/07/2012 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna |
Art. 2. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 21 del 2011 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2011 |
Art. 4. Contributo straordinario all'associazione "Enoteca regionale Emilia-Romagna" |
Art. 5. Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 |
Art. 6. Interventi nel settore delle bonifiche |
Art. 7. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2011 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2011 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2011 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2011 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2011 |
Art. 12. Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 21 del 2011 |
Art. 13. Attuazione degli interventi finanziati dal Documento unico di programmazione (DUP) - Risorse statali |
Art. 14. Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti |
Art. 15. Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 21 del 2011 |
Art. 16. Riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle banche |
Art. 17. Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1992 |
Art. 18. Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1999 |
Art. 19. Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2005 |
Art. 20. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2005 |
Art. 21. Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 13 del 2007 |
Art. 22. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008 |
Art. 23. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 10 del 2011 |
Art. 24. Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 21 del 2011 |
Art. 25. Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2012 |
Art. 26. Rimessione in termini |
Art. 27. Disciplina delle spese dei referendum elettorali e collaborazione con le amministrazioni statali |
Art. 28. Copertura finanziaria |
Art. 29. Entrata in vigore |
§ 6.2.116 - L.R. 26 luglio 2012, n. 9.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione.
(B.U. 26 luglio 2012, n. 132)
Art. 1. Interventi conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna
1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici che hanno colpito i territori della regione Emilia-Romagna, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della
2. Il programma di attività ed interventi di cui al comma 1 può essere articolato anche in stralci successivi e può prevedere sia l'erogazione di contributi a soggetti aventi sede nelle aree colpite dall'evento per la realizzazione di strutture, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione, sia l'acquisizione di beni e servizi finalizzati al superamento dell'emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree interessate.
3. Per il finanziamento degli interventi previsti dai commi 1 e 2 la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2012, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, Capitolo 86350, spese correnti, per l'importo di Euro 22.000.000,00 e del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo 86500, spese d'investimento, per l'importo di Euro 25.000.000,00.
4. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2012, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della
5. I contributi provenienti da soggetti pubblici e privati e versati alla Regione per le finalità di cui al comma 1 sono introitati nello specifico capitolo di entrata e, mediante atti di variazione di bilancio della Giunta regionale, sono iscritti nel bilancio regionale nell'apposito capitolo di entrata e in correlati capitoli di spesa da istituire appositamente, con i medesimi atti, per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.
6. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 3 destinate all'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera b), della
7. Per le finalità dei commi 1 e 2 ed al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse anche con riferimento alle leggi settoriali vigenti e a valere sugli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli del bilancio di previsione vigente, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera b), della
8. Al fine di consentire l'utilizzo delle risorse del Programma operativo regionale (POR) FESR anche per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici di cui al comma 1, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare, con proprio atto e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio 2012, le necessarie variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base della parte spesa e dei relativi capitoli, afferenti al Programma stesso ed alle sue modifiche apportate ai sensi del
9. L'esazione dei canoni relativi alle concessioni del demanio idrico, ivi compresa quella relativa agli arretrati anche a titolo di indennizzo, di cui all'articolo 20 della
Art. 2. Modifiche all'articolo 1 della
1. L'articolo 1 della
"Art. 1
Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla
a) |
Cap. 03905 |
"Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, |
Esercizio 2012: |
Euro |
2.802.224,44 |
Esercizio 2013: |
Euro |
2.527.178,01 |
Esercizio 2014: |
Euro |
2.440.000,00; |
|
|
|
b) |
Cap. 03910 |
"Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, |
Esercizio 2012: |
Euro |
4.510.698,58 |
Esercizio 2013: |
Euro |
4.413.333,33 |
Esercizio 2014: |
Euro |
4.413.333,33; |
|
|
|
c) |
Cap. 03937 |
"Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale ( |
Esercizio 2012: |
Euro |
682.861,42 |
Esercizio 2013: |
Euro |
200.000,00 |
Esercizio 2014: |
Euro |
200.000,00.". |
Art. 3. Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 4. Contributo straordinario all'associazione "Enoteca regionale Emilia-Romagna"
1. Per favorire l'effettivo raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 della
2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è concesso dal dirigente competente a seguito dell'entrata in vigore della presente legge ed è liquidato, nel rispetto delle percentuali di contribuzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della
3. A tal fine è autorizzata, per l'esercizio 2012, la spesa di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 18153 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5581 - Enoteca della Regione Emilia-Romagna - Contributi per le attività di orientamento al consumo.
Art. 5. Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012
1. Per le finalità di rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 di cui all'articolo 14 del
2. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla
3. A tal fine è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 18415 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Interventi in capitale, pari ad Euro 17.300.000,00.
Art. 6. Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere e interventi di bonifica e irrigazione ai sensi della
Art. 7. Modifiche all'articolo 8 della
1. Il comma 4 dell'articolo 8 della
"4. Per le finalità di cui al comma 1 sono disposte, per l'esercizio finanziario 2012, le autorizzazioni di spesa a valere sul Capitolo 23130, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8320, per Euro 10.000.000,00 e a valere sul Capitolo 23132, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8321, per Euro 5.000.000,00.".
Art. 8. Modifiche all'articolo 9 della
1. Al punto 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della
2. Il comma 3 dell'articolo 9 della
"3. Per le finalità di cui al comma 1 sono altresì disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, per l'esercizio 2012:
a) |
U.P.B. 1.3.2.2.7262 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013: |
1) Cap. 23698 |
"Contributi alle imprese per progetti di sviluppo innovativo - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" |
|
Euro 6.500.000,00; |
b) |
U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali: |
1) Cap. 23758 |
"Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" |
|
Euro 3.213.120,74 |
2) Cap. 23760 |
"Assegnazioni a intermediari finanziari specializzati, per la realizzazione di strumenti di ingegneria finanziaria rivolta alle p.m.i. - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" |
|
Euro 3.000.000,00.". |
Art. 9. Modifiche all'articolo 10 della
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della
b) |
Cap. 25564 |
"Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promo commercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (Artt. 5, 7, comma 2, lett. b) e art. 13 comma 3, |
|
Esercizio 2013: |
Euro 2.452.000,00; |
b bis) |
Cap. 25664 |
"Contributi alle aggregazioni di imprese per iniziative di commercializzazione turistica anche in forma di comarketing (Artt. 5, 7 comma 2, lett. c) e art. 13 comma 5, |
|
Esercizio 2013: |
Euro 2.600.000,00.". |
Art. 10. Modifiche all'articolo 11 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della
"1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì disposto, nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, la seguente
autorizzazione di spesa:
a) |
Cap. 25662 |
"Contributi a imprese per la gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti a fune e delle piste da sci, comprese le spese per consumi di energia elettrica (Art. 8, comma 1, lett. i-bis), |
Esercizio 2012: |
Euro |
1.000.000,00.". |
Art. 11. Modifiche all'articolo 21 della
1. L'articolo 21 della
"Art. 21
Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 2 del
a) |
Cap. 51612 |
"Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Rimborsi ad Aziende sanitarie ed altri Enti per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale (art. 2, |
|
|
Euro 4.000.000,00; |
b) |
Cap. 51614 |
"Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale (art. 2, |
|
|
Euro 15.900.000,00; |
c) |
Cap. 51616 |
"Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione e per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano sociale e sanitario Regionale (art. 2, |
|
|
Euro 25.100.000,00. |
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 908.908,00, costituendo per l'esercizio 2011 economia di spesa a valere sui Capitoli 51721, 51773, 51776 e 51799; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2012, sui capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate, come di seguito indicato:
a) |
Cap. 51773 |
"Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del |
|
|
Euro 730.016,88; |
b) |
Cap. 51776 |
"Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del |
|
|
Euro 160.743,12; |
c) |
Cap. 51799 |
"Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del |
|
|
Euro 18.148,00. |
3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2012, per l'attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:
a) |
Cap. 51773 |
"Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del |
|
|
Euro 676.993,41; |
b) |
Cap. 51801 |
"Rimborsi ad Aziende sanitarie, enti del SSR ed altri enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del |
|
|
Euro 684.277,42.". |
Art. 12. Modifiche all'articolo 22 della
1. Il comma 1 dell'articolo 22 della
"1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2012, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie regionali sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2011 in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogati per l'anno 2012 per l'importo stanziato sul Capitolo 51638 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 - Servizio sanitario regionale: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario.".
Art. 13. Attuazione degli interventi finanziati dal Documento unico di programmazione (DUP) - Risorse statali
1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti nel Documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (già Fondo per le Aree Sottoutilizzate) messe a disposizione dalla
2. La Giunta regionale individua con propri atti le specifiche modalità e i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Giunta regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29151, Capitolo 86620 - spese d'investimento, e ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della
4. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi, la Giunta regionale, a norma dell'articolo 31, comma 2, lettera b), della
5. Per le spese relative all'assistenza tecnica di supporto alla gestione, alla sorveglianza e alla valutazione del programma attuativo del DUP, è autorizzato, per l'esercizio 2012, l'utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 1, per l'importo di Euro 500.000,00 a valere sul capitolo di spesa 3423 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3905 - Attuazione degli interventi del Documento unico di programmazione (DUP) - Risorse statali.
6. Per la concessione di contributi a pubbliche amministrazioni per azioni di supporto alla progettazione degli interventi previsti dal programma attuativo del DUP è autorizzato, per l'esercizio 2012, l'utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 1, per l'importo di Euro 500.000,00 a valere sul capitolo di spesa 3425 afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3905 - Attuazione degli interventi del Documento unico di programmazione (DUP) - Risorse statali. La Giunta regionale, con propri atti, definisce le modalità e i criteri per la concessione dei contributi stessi.
Art. 14. Modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da leggi regionali precedenti
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sui sottoindicati capitoli nell'ambito delle rispettive U.P.B., sono ridotte come segue:
Progr. |
Capitolo |
UPB |
Euro |
1) |
3889 |
1.2.1.3.1510 |
-181.451,16 |
2) |
4270 |
1.2.1.3.1600 |
-8.914.912,51 |
3) |
4348 |
1.2.1.3.1600 |
-15.768,00 |
4) |
22258 |
1.3.2.3.8270 |
-2.374.079,40 |
5) |
23508 |
1.3.2.3.8220 |
-55.000,00 |
6) |
25525 |
1.3.3.3.10010 |
-237.387,28 |
7) |
25528 |
1.3.3.3.10010 |
-65,96 |
8) |
27500 |
1.3.4.3.11600 |
-484.255,30 |
9) |
30640 |
1.4.1.3.12630 |
-303.863,86 |
10) |
30644 |
1.4.1.3.12630 |
-108.068,61 |
11) |
30646 |
1.4.1.3.12630 |
-936.000,00 |
12) |
30885 |
1.4.1.3.12620 |
-1.600.603,92 |
13) |
32020 |
1.4.1.3.12670 |
-44.900,69 |
14) |
32045 |
1.4.1.3.12800 |
-930.029,62 |
15) |
32121 |
1.4.1.3.12820 |
-41.156,44 |
16) |
41250 |
1.4.3.3.15800 |
-41.168,70 |
17) |
41995 |
1.4.3.3.15820 |
-10.643,82 |
18) |
43027 |
1.4.3.3.16000 |
-126.021,21 |
19) |
43221 |
1.4.3.3.16010 |
-2.689.623,22 |
20) |
43270 |
1.4.3.3.16010 |
-3.439.912,77 |
21) |
45194 |
1.4.3.3.16200 |
-17.245,29 |
22) |
48274 |
1.4.4.3.17559 |
-141.535,60 |
23) |
73140 |
1.6.3.3.24510 |
-19.000,00 |
Art. 15. Modifiche all'articolo 29 della
1. Il comma 1 dell'articolo 29 della
"1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2012 a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2011:
Progr. |
Capitolo |
UPB |
Euro |
1) |
2698 |
1.2.3.3.4420 |
1.252,61 |
2) |
2701 |
1.2.3.3.4420 |
147.500,00 |
3) |
2708 |
1.2.3.3.4420 |
75,35 |
4) |
2775 |
1.2.3.3.4420 |
2.422.786,68 |
5) |
2800 |
1.2.3.3.4422 |
20,00 |
6) |
3455 |
1.2.2.3.3100 |
4.253.735,68 |
7) |
3850 |
1.2.3.3.4440 |
149.000,00 |
8) |
3861 |
1.2.3.3.4440 |
105.534,88 |
9) |
3905 |
1.2.1.3.1500 |
2.827,71 |
10) |
3910 |
1.2.1.3.1510 |
1.938,12 |
11) |
3925 |
1.2.1.3.1520 |
203.390,31 |
12) |
3937 |
1.2.1.3.1510 |
17.138,58 |
13) |
4276 |
1.2.1.3.1600 |
24.426.337,40 |
14) |
4339 |
1.2.1.3.1611 |
3.905,72 |
15) |
4348 |
1.2.1.3.1600 |
250.000,00 |
16) |
14070 |
1.3.1.3.6200 |
173.393,01 |
17) |
14427 |
1.3.1.3.6212 |
75.387,34 |
18) |
16332 |
1.3.1.3.6300 |
1.608.809,62 |
19) |
16400 |
1.3.1.3.6300 |
2.814.705,24 |
20) |
21088 |
1.3.2.3.8000 |
3.115.893,38 |
21) |
22210 |
1.3.2.3.8260 |
2.512.534,95 |
22) |
22258 |
1.3.2.3.8270 |
9.729.426,58 |
23) |
23028 |
1.3.2.3.8300 |
9.167.367,48 |
24) |
25525 |
1.3.3.3.10010 |
2.213.014,12 |
25) |
25528 |
1.3.3.3.10010 |
951.442,13 |
26) |
30640 |
1.4.1.3.12630 |
6.946.251,92 |
27) |
30646 |
1.4.1.3.12630 |
200.000,00 |
28) |
30885 |
1.4.1.3.12620 |
276.256,97 |
29) |
31110 |
1.4.1.3.12650 |
22.172.608,00 |
30) |
31116 |
1.4.1.3.12650 |
6.307.506,72 |
31) |
31125 |
1.4.1.3.12645 |
2.000.000,00 |
32) |
32020 |
1.4.1.3.12670 |
300.000,00 |
33) |
32045 |
1.4.1.3.12800 |
969.177,31 |
34) |
32097 |
1.4.1.3.12735 |
8.501.044,88 |
35) |
35305 |
1.4.2.3.14000 |
4.794.246,11 |
36) |
35310 |
1.4.2.3.14000 |
1.940.000,00 |
37) |
36184 |
1.4.2.3.14062 |
197.000,00 |
38) |
36186 |
1.4.2.3.14062 |
841,00 |
39) |
36188 |
1.4.2.3.14062 |
8.732,05 |
40) |
37150 |
1.4.2.3.14150 |
43.456,88 |
41) |
37250 |
1.4.2.3.14170 |
139.530,00 |
42) |
37332 |
1.4.2.3.14220 |
1.695.844,16 |
43) |
37336 |
1.4.2.3.14200 |
3.530.893,99 |
44) |
37344 |
1.4.2.3.14220 |
800.000,00 |
45) |
37374 |
1.4.2.3.14220 |
7.668.535,33 |
46) |
37378 |
1.4.2.3.14223 |
592.525,00 |
47) |
37385 |
1.4.2.3.14223 |
3.331.216,23 |
48) |
37427 |
1.4.2.3.14223 |
250.000,00 |
49) |
37431 |
1.4.2.3.14223 |
3.200.000,00 |
50) |
38027 |
1.4.2.3.14310 |
4.506.839,24 |
51) |
38030 |
1.4.2.3.14300 |
975.597,52 |
52) |
38090 |
1.4.2.3.14305 |
2.048.853,04 |
53) |
39050 |
1.4.2.3.14500 |
1.620.137,57 |
54) |
39220 |
1.4.2.3.14500 |
3.947.119,03 |
55) |
39360 |
1.4.2.3.14555 |
1.585.205,32 |
56) |
39362 |
1.4.2.3.14555 |
300.000,00 |
57) |
41250 |
1.4.3.3.15800 |
1.430.635,36 |
58) |
41360 |
1.4.3.3.15800 |
4.647.829,96 |
59) |
41570 |
1.4.3.3.15800 |
392.000,00 |
60) |
41900 |
1.4.3.3.15820 |
286.402,56 |
61) |
41997 |
1.4.3.3.15820 |
2.050.617,49 |
62) |
43027 |
1.4.3.3.16000 |
732.715,97 |
63) |
43221 |
1.4.3.3.16010 |
299.637,79 |
64) |
43270 |
1.4.3.3.16010 |
13.124.504,57 |
65) |
43274 |
1.4.3.3.16010 |
800.000,00 |
66) |
45123 |
1.4.3.3.16420 |
242.620,42 |
67) |
45125 |
1.4.3.3.16420 |
300.433,93 |
68) |
45175 |
1.4.3.3.16200 |
4.430.906,38 |
69) |
45177 |
1.4.3.3.16200 |
1.661.727,00 |
70) |
45184 |
1.4.3.3.16200 |
9.000.000,14 |
71) |
45186 |
1.4.3.3.16200 |
4.660.000,00 |
72) |
45194 |
1.4.3.3.16200 |
6.428,04 |
73) |
46115 |
1.4.3.3.16600 |
1.000.000,00 |
74) |
46125 |
1.4.3.3.16600 |
331.616,46 |
75) |
47114 |
1.4.4.3.17400 |
9.034,28 |
76) |
47445 |
1.4.4.3.17430 |
1.300.000,00 |
77) |
48050 |
1.4.4.3.17450 |
2.158.183,19 |
78) |
57198 |
1.5.2.3.21000 |
175.000,00 |
79) |
57200 |
1.5.2.3.21000 |
14.188.584,53 |
80) |
57680 |
1.5.2.3.21060 |
1.191.252,21 |
81) |
65707 |
1.5.1.3.19050 |
33.446,41 |
82) |
65717 |
1.5.1.3.19050 |
258.228,45 |
83) |
65721 |
1.5.1.3.19050 |
4.685.531,90 |
84) |
65770 |
1.5.1.3.19070 |
51.190.813,75 |
85) |
68321 |
1.5.2.3.21060 |
3.071.937,95 |
86) |
70545 |
1.6.5.3.27500 |
513,64 |
87) |
70678 |
1.6.5.3.27500 |
4.931.701,61 |
88) |
70718 |
1.6.5.3.27520 |
9.714.712,64 |
89) |
71566 |
1.6.5.3.27537 |
1.627.910,40 |
90) |
71572 |
1.6.5.3.27540 |
2.602.231,58 |
91) |
73060 |
1.6.2.3.23500 |
5.348.763,77 |
92) |
73135 |
1.6.3.3.24510 |
117.376,41 |
93) |
73140 |
1.6.3.3.24510 |
1.800.000,00 |
94) |
78410 |
1.4.2.3.14384 |
5.727,40 |
95) |
78458 |
1.4.2.3.14384 |
122.100,80 |
96) |
78464 |
1.4.2.3.14384 |
156.171,79 |
97) |
78476 |
1.4.2.3.14384 |
25.220,05 |
98) |
78705 |
1.6.6.3.28500 |
4.227.359,95 |
99) |
78707 |
1.6.6.3.28500 |
1.150.000,00.". |
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 29 della
Art. 16. Riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle banche
1. La riscossione delle tasse automobilistiche è consentita, oltre ai soggetti previsti dalla normativa statale, anche alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo schema di convenzione per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche, prevedendo in particolare le modalità di erogazione del servizio, accesso agli archivi, riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell'attività creditizia secondo la vigente normativa nazionale.
Art. 17. Modifiche alla
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della
"1. Il segretario generale dell'Autorità di bacino del Reno di cui all'articolo 8 dell'intesa interregionale citata all'articolo 1 è nominato dal Comitato istituzionale tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione con qualifica di livello dirigenziale e resta in carica cinque anni ovvero fino alla data antecedente di cessazione dell'Autorità di bacino. Al segretario spetta la retribuzione fissata presso l'ente di appartenenza.".
Art. 18. Modifiche alla
1. Alla prima alinea del punto B.2.5) della voce agricoltura dell'Allegato B.2 (Progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b, e 4 bis, comma 1, lettera a)) della
Art. 19. Modifiche alla
1. Al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 17 della
2. Al comma 2 dell'articolo 21 della
3. Al comma 4 dell'articolo 21 della
4. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 21 della
Art. 20. Modifiche all'articolo 24 della
1. Al comma 1 dell'articolo 24 della
Art. 21. Modifiche all'articolo 27 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 della
"1 bis. I procedimenti avviati sulla base dei programmi per gli anni 2003-2005, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nei programmi stessi.".
Art. 22. Modifiche alla
1. All'articolo 13, comma 7, della
2. Il comma 2 dell'articolo 14 della
"2. Il numero minimo delle aree di amministrazione generale di cui al comma 1 deve essere incrementato ad almeno quattro, una delle quali scelta tra quelle indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso comma 1, a decorrere dal quarto anno successivo alla entrata in vigore della presente legge o dalla costituzione o ridelimitazione dell'ente associativo;".
3. All'articolo 21 bis della
"1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che definisce gli ambiti ottimali per le gestioni associate delle funzioni fondamentali dei Comuni, al fine di accompagnare i processi di trasformazione e riorganizzazione delle Nuove Comunità montane in attuazione della presente legge, la Regione concede contributi alle Comunità montane e agli enti associativi ad esse subentranti, in deroga alla disciplina ordinaria per l'accesso e la quantificazione dei contributi sul programma di riordino territoriale.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla definizione di una quota di risorse da destinare alle finalità e agli enti di cui al comma 1 e alla sua ripartizione e concessione in proporzione ai contributi erogati nel 2011 per i medesimi fini.
3. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che definisce gli ambiti ottimali per le gestioni associate delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione può altresì concedere contributi alle Unioni di Comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di finanziare progetti volti ad accompagnare il raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi regionali disciplinati dal programma di riordino territoriale, nonché contributi a tutte le Unioni per sostenere progetti speciali di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi associati o progressivo ampliamento dei loro ambiti territoriali.".
Art. 23. Modifiche all'articolo 24 della
1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 24 della
Art. 24. Modifiche all'articolo 34 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della
"1 bis. I territori individuati dagli strumenti di pianificazione come bosco nonché quelli che presentano i caratteri di cui all'articolo 2 del
1 ter. L'autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'articolo 4, comma 2, del
Art. 25. Modifiche alla
1. Al comma 4 dell'articolo 34 della
Art. 26. Rimessione in termini
1. Ai soggetti assegnatari dei finanziamenti nell'ambito della programmazione di edilizia scolastica 2010 di cui alla
Art. 27. Disciplina delle spese dei referendum elettorali e collaborazione con le amministrazioni statali
1. Al fine di assicurare l'ottimale gestione del procedimento dei referendum elettorali di cui alle leggi regionali 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) e 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica), anche avvalendosi della collaborazione degli uffici dell'amministrazione statale competenti in materia, possono essere stipulate intese con gli organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato interessati. Le spese derivanti da tali intese sono a carico della Regione.
2. La Regione può erogare ai Comuni, nel mese precedente le consultazioni referendarie, acconti fino al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.
Art. 28. Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2012-2014 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 29. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
ASSESTAMENTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 27 della