Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 20/12/2006 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Variazione dell’aliquota IRAP per alcuni settori di attività. |
Art. 2. Variazione dell’aliquota dell’Addizionale regionale all’IRPEF. |
Art. 3. Estinzione del contenzioso. |
Art. 4. Abrogazione di norme. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 6.1.27 - L.R. 20 dicembre 2006, n. 19.
Disposizioni in materia tributaria.
(B.U. 20 dicembre 2006, n. 185).
Art. 1. Variazione dell’aliquota IRAP per alcuni settori di attività. [1]
1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l’aliquota dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata nella misura del 5,25 per cento per le seguenti divisioni riferite ai settori di attività economiche, secondo la classificazione ATECOFIN dell’Agenzia delle entrate:
– divisione 23 – Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari;
– divisione 40 – Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore;
– divisione 64 – Poste e telecomunicazioni;
– divisione 65 – Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione);
– divisione 66 – Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie;
– divisione 67 – Attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria e delle assicurazioni.
2. L’aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della regione Emilia-Romagna.
Art. 2. Variazione dell’aliquota dell’Addizionale regionale all’IRPEF. [2]
1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l’aliquota dell’Addizionale regionale all’IRPEF è fissata nella misura seguente:
a) 1,1 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’Addizionale stessa, non superiore a 15.000 Euro;
b) 1,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’Addizionale stessa, compreso tra 15.001 Euro e 20.000 Euro;
c) 1,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’Addizionale stessa, compreso tra 20.001 Euro e 25.000 Euro;
d) 1,4 per cento per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell’Addizionale stessa, superiore a 25.000 Euro.
Art. 3. Estinzione del contenzioso.
1. Non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l’ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l’importo di 16,53 Euro.
2. Se l’importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione per l’intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
Art. 4. Abrogazione di norme.
1. È abrogato il comma 1 bis dell’articolo 7 bis della
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
[1] Per maggiorazioni all'aliquota di cui al presente articolo, vedi l'art. 50 della
[2] Per maggiorazioni alle aliquote di cui al presente articolo, vedi gli artt. 48 e 49 della