Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 9. Assicurazioni private |
Capitolo: | 9.5 disciplina generale |
Data: | 05/03/2001 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore. |
Art. 2. Funzioni di vigilanza dell'ISVAP. |
Art. 3. Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione. |
Art. 4. Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli. |
Art. 5. Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977. |
Art. 6. Ricorsi. |
Art. 7. Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. |
Art. 8. Princìpi e criteri direttivi. |
Art. 9. Modifica all'articolo 2 del decreto-legge n. 321 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996. |
Art. 10. Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica. |
Art. 11. Abuso di dipendenza economica e concorrenza. |
Art. 12. Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49. |
Art. 13. Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443. |
Art. 14. Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. Disposizioni in materia di [...] |
Art. 15. Agevolazioni regionali e disposizioni in materia di turismo. |
Art. 16. Agevolazioni per l'informazione al consumatore. |
Art. 17. Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci. |
Art. 18. Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39. |
Art. 19. Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti. |
Art. 20. Norme in materia di apertura di esercizi commerciali. |
Art. 21. Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. |
Art. 22. Contributo per l'acquisto di ricevitori-decodificatori e disposizioni in favore della ricerca nel campo delle comunicazioni. |
Art. 23. Contributi a favore delle emittenti televisive locali. |
Art. 24. Delega per il completamento della rete interportuale nazionale. |
Art. 25. Norme applicative. |
§ 9.5.28 - L. 5 marzo 2001, n. 57.
Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.
(G.U. 20 marzo 2001, n. 66).
TITOLO I
Regolazione dei mercati
Capo I
Interventi nel settore assicurativo
Art. 1. Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore. [1]
[1.[2]
2. Le imprese di assicurazione danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis della
3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, le comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 12-bis della
Art. 2. Funzioni di vigilanza dell'ISVAP. [3]
[1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) dall'articolo 4 della
2. [4] La violazione della disposizione di cui all'articolo 12-quater, comma 3, della citata
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito dalla
4. All'articolo 2, comma 5-quater, del
a) al terzo periodo, le parole: «con cadenza trimestrale» sono soppresse;
b) il quarto periodo è soppresso.
5. [5]]
Art. 3. Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione. [6]
[1. [7]
2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 3 dell'articolo 12-ter della
Art. 4. Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli. [8]
[1. [9]]
Art. 5. Modifiche al
[1. [11]
2. In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso alla presente legge. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari € 688,28 [12];
b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di € 40,16 per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno [13].
3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.
4. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. [14]
5. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.
6. Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT. [15]
7. [16]]
[1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'articolo 4 della
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni private, ivi compreso quello dell'attività di agente, di mediatore di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. È abrogata ogni diversa disposizione.]
Capo II
Interventi nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura
Art. 7. Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
1. Il Governo è delegato a emanare, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e princìpi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.
Art. 8. Princìpi e criteri direttivi.
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il Governo si atterrà ai princìpi e criteri contenuti nel capo I e nell'articolo 20, comma 5, della
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive;
b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attività connesse, ancorché non svolte nell'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonché alla fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere a), b), c), l) e u), nonché degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa, la certificazione delle attività e la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversità, per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilità, regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualità dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;
q) revisione della
r) revisione della
s) revisione della
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione di rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonché la valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'articolo 7 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e all'articolo 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività di tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui all'articolo 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'articolo 7 della
Art. 9. Modifica all'articolo 2 del
1. [18]
Capo III
Disposizioni in materia di privatizzazioni
Art. 10. Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del
1. L'articolo 14, commi 3 e 4, del
2. Restano impregiudicati, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005, i diritti di società partecipate da regioni alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali.
3. [19]
4. [20]
Art. 11. Abuso di dipendenza economica e concorrenza.
1. [21]
2.[22]
3. [23]
4. All'articolo 15, comma 1, della
TITOLO II
Incentivi e internazionalizzazione dei mercati
Capo I
Interventi a tutela e sostegno delle piccole e medie imprese
Art. 12. Modifiche ed integrazioni alla
1. Alla
2. All'articolo 1, comma 4, numero 1), sono soppresse le parole: «, purché determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda».
3. Gli articoli 3, 5 e 6 sono abrogati.
4. [24]
5. [25]
6. Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono abrogati.
7. [26]
8. L'articolo 17, comma 2, della
9. Resta fermo quanto disposto dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 della
Art. 13. Modifiche ed integrazioni alla
1. All'articolo 3, secondo comma, della
2. [27]
3. Nella
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 36.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Art. 14. Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al
1. [Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera aa), del
2. Per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese anche tramite apposite comunicazioni all'ufficio del registro delle imprese.
3. [A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 gli oneri per il finanziamento delle iniziative che l'Istituto per la promozione industriale (IPI) assume sulla base di programmi di sostegno delle iniziative per la promozione imprenditoriale sull'intero territorio nazionale gravano sulle disponibilità del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della
Art. 15. Agevolazioni regionali e disposizioni in materia di turismo.
1. [30]
2. All'articolo 21, comma 2, del
Art. 16. Agevolazioni per l'informazione al consumatore.
1. È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per il finanziamento, fino alla misura del 70 per cento, di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della
2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità ed i termini di presentazione dei relativi progetti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Art. 17. Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci.
1. Le imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresì le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonché i casi e le modalità di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1.
3. Per attività di facchinaggio si intendono quelle previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999.
Art. 18. Modifiche alla
1. Alla
a) [32];
b) [33];
c) [34].
Art. 19. Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.
1. Al fine di assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui al
a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalità per la chiusura degli impianti incompatibili;
b) definizione sul territorio regionale di bacini di utenza da individuare con parametri omogenei;
c) determinazione di criteri, in coerenza con la tipologia individuata dall'articolo 2, comma 2-bis, del
d) determinazione di regole transitorie durante il periodo di attuazione del processo di ammodernamento della rete;
e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di pubblico servizio al fine di assicurare, in zone periferiche o particolarmente disagiate, nonché in zone montane, i servizi minimi;
f) definizione di modalità per l'aumento dell'automazione degli impianti in misura non inferiore al 50 per cento dei volumi di vendita;
g) individuazione della necessaria flessibilità degli orari nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del
h) definizione delle modalità di sviluppo di attività commerciali integrative presso gli impianti di distribuzione dei carburanti della rete stradale e autostradale;
i) determinazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della
2. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1.
3. In conformità alle prescrizioni dettate dal
4. All'articolo 1, comma 6, del
Art. 20. Norme in materia di apertura di esercizi commerciali.
1. Fino alla definizione da parte delle regioni delle modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 3, del
Capo II
Internazionalizzazione delle imprese
Art. 21. Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.
1. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della
2. All'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), della
3. [35].
4. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del
5. [36].
6. Il comma 4 dell'articolo 11 della
7. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della
8. L'articolo 13, comma 3, del
9. Alla
a) [37];
b) [38].
10. Ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 103, comma 5, della
Capo III
Misure di intervento nel settore delle comunicazioni
Art. 22. Contributo per l'acquisto di ricevitori-decodificatori e disposizioni in favore della ricerca nel campo delle comunicazioni.
1. Alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano un apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
3. Per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nel settore di cui al comma 1 e, in generale, nel campo delle comunicazioni è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
4. I soggetti di alta specializzazione che operano prevalentemente per il conseguimento delle finalità pubbliche nel campo delle comunicazioni, con particolare riferimento ai programmi di ricerca mirati allo sviluppo della tecnologia nel settore di cui al comma 1 ovvero attinenti alle politiche di allocazione ed assegnazione dello spettro radio e di gestione efficiente delle frequenze sia radiomobili che televisive, nonché allo studio dell'impatto dei campi elettromagnetici sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, individuati dal Ministero delle comunicazioni, sono autorizzati a contrarre operazioni finanziarie il cui ammontare è correlato alla quota limite di impegno agli stessi assegnata con il medesimo provvedimento di individuazione.
5. Il Ministero delle comunicazioni corrisponde direttamente agli istituti finanziari le quote di ammortamento per capitale e per interessi relative alle operazioni finanziarie di cui al comma 4.
6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
Art. 23. Contributi a favore delle emittenti televisive locali.
1. Ai soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del primo settembre 1999, è riconosciuto un contributo non superiore al 40 per cento delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e per l'ammodernamento degli impianti, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico [39].
2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite di lire 165,3 miliardi nell'anno 2000, di lire 84,8 miliardi nell'anno 2001 e di lire 101,7 miliardi nell'anno 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
Capo IV
Interventi a favore delle infrastrutture intermodali
Art. 24. Delega per il completamento della rete interportuale nazionale.
1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della
a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della
b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;
c) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema integrato tra le varie tipologie di trasporto, nell'àmbito della elaborazione del Piano generale dei trasporti;
d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilità dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento;
e) includere nell'àmbito degli interventi da ammettere a finanziamento i centri merci, i magazzini generali e le piattaforme logistiche, compresi quelli multimodali, i terminali intermodali nonché quelli dedicati al transito ed allo stazionamento, per un periodo non superiore a trenta giorni, delle merci pericolose, e, ove necessario, completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento nell'àmbito del Sistema nazionale integrato dei trasporti [41];
f) privilegiare le infrastrutture intermodali collegate o collegabili alle grandi direttrici internazionali mediante il sistema autostradale, le reti ferroviarie ad alta capacità, il sistema portuale ed aeroportuale a rilievo internazionale ed intercontinentale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla
3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 1 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1.
5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della
TITOLO III
Disposizioni finali
Art. 25. Norme applicative.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ALLEGATO A (v. articolo 5, comma 2)
Tabella di determinazione del valore del punto
Punto percentuale in validità |
Coefficiente di moltiplicatore |
1 |
1,0 |
2 |
1,1 |
3 |
1,2 |
4 |
1,3 |
5 |
1,5 |
6 |
1,7 |
7 |
1,9 |
8 |
2,1 |
9 |
2,3 |
[1] Articolo abrogato dall'art. 354 del
[2] Aggiunge l'art. 12-bis alla
[3] Articolo abrogato dall'art. 354 del
[4] I primi due periodi del presente comma sono stati soppressi dall’art. 22 della
[5] Aggiunge il comma 5 quater all'art. 2 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 354 del
[7] Aggiunge l'art. 12 ter alla
[8] Articolo abrogato dall'art. 354 del
[9] Aggiunge l'art. 12 quater alla
[10] Articolo abrogato dall'art. 354 del
[11] Sostituisce, con cinque commi, gli originari commi primo, secondo e terzo dell'art. 3 del
[12] L’importo originario di un milione e duecentomila lire di cui alla presente lettera è stato così modificato, da ultimo, dall'art. 1 del D.M. 31 maggio 2006.
[13] L'importo originario di settantamila lire di cui alla presente lettera è stato così modificato, da ultimo, dall'art. 1 del D.M. 31 maggio 2006.
[14] Comma così sostituito dall’art. 23 della
[15] Comma così modificato dall’art. 21 della
[16] Sostituisce, con cinque commi, l'originario ottavo comma dell'art. 3 del
[17] Articolo abrogato dall'art. 354 del
[18] Aggiunge due periodi al comma 6, art. 2 del
[19] Aggiunge due periodi al comma 5, art. 9 del
[20] Aggiunge il comma 5-bis all'art. 14 del
[21] Sostituisce il comma 3, art. 9 della
[22] Aggiunge il comma 3-bis all'art. 9 della
[23] Aggiunge i commi da 2-bis a 2-sexies all'art. 8 della
[24] Sostituisce il comma 1 all'art. 7 della
[25] Sostituisce l'art. 8 della
[26] Gli originari commi da 2 a 7, art. 17 della
[27] Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 5 della
[28] Comma abrogato dall'art. 23 del
[29] Comma abrogato dall'art. 23 del
[30] Sostituisce il comma 2-bis, art. 11 del
[31] Comma così modificato dall'art. 72 del
[32] Sostituisce la lettera e) del comma 3, art. 2 della
[33] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 3 della
[34] Sostituisce il comma 3, art. 5 della
[35] Sostituisce il comma 1, art. 4 della
[36] Aggiunge il comma 6-bis all'art. 22 del
[37] Sostituisce la lettera h) del comma 2, art. 2 della
[38] Sostituisce il comma 4, art. 3 della
[39] Comma così modificato dall'art. 58 della
[40] Termine prorogato al 31 dicembre 2002 dal comma 1, art. 37 della
[41] Lettera così sostituita dal comma 2 dell'art. 37 della