Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 21/12/2007 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e principi |
Art. 2. Ambito di applicazione |
Art. 3. Sistema regionale di acquisto |
Art. 4. Programmi di acquisizione |
Art. 5. Elenco dei fornitori |
Art. 6. Responsabile del procedimento |
Art. 7. Trattamento dei dati |
Art. 8. Modalità e criteri di scelta del contraente |
Art. 9. Procedura negoziata |
Art. 10. Acquisizioni in economia |
Art. 11. Valutazione delle offerte |
Art. 12. Verifica dei requisiti |
Art. 13. Aggiudicazione e conclusione del contratto |
Art. 14. Ufficiale rogante |
Art. 15. Durata del contratto |
Art. 16. Varianti |
Art. 17. Verifica di conformità |
Art. 18. Assetto organizzativo |
Art. 19. Abrogazioni |
Art. 20. Disposizioni finali e transitorie |
Art. 21. Entrata in vigore |
§ 2.1.52 - L.R. 21 dicembre 2007, n. 28.
Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi
(B.U. 21 dicembre 2007, n. 189)
Art. 1. Finalità e principi
1. La presente legge detta norme in ordine alle attività di acquisizione di beni e servizi nelle materie di competenza regionale, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, delle disposizioni relative alle materie di competenza esclusiva dello Stato e, per le materie di competenza concorrente, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili, in particolare, dal
2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna disciplina, relativamente ai profili di carattere organizzativo e di semplificazione procedimentale, lo svolgimento delle attività di acquisizione di beni e servizi secondo i principi di imparzialità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza, qualità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Persegue obiettivi di efficienza della spesa, di contenimento dei consumi energetici e di rispetto dell'ambiente mediante il ricorso ad acquisti che privilegino il basso impatto ambientale.
3. Per razionalizzare la spesa pubblica ed innovare le procedure di acquisizione di beni e servizi, la Regione valorizza il sistema regionale di acquisto di cui alla
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e delle aziende pubbliche da essa dipendenti.
2. Si applicano altresì, ad eccezione dell'articolo 14, alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario regionale che agiscono in forma singola o, preferibilmente, associata, anche di area vasta.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, di seguito denominati "amministrazioni aggiudicatrici", esercitano le relative funzioni secondo i rispettivi ordinamenti.
Art. 3. Sistema regionale di acquisto
1. Nell'ambito del sistema regionale di acquisto di cui alla
2. [Nei casi in cui è consentito loro di procedere in modo autonomo alle acquisizioni di beni e servizi, le amministrazioni aggiudicatrici valutano preliminarmente se ricorrere alle procedure centralizzate ed agli strumenti di acquisto gestiti dall'Agenzia Intercent-ER] [1].
Art. 4. Programmi di acquisizione
1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla acquisizione di beni e servizi sulla base dei programmi di cui al presente articolo.
2. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice definisce le modalità per l'elaborazione dei programmi relativi all'acquisizione di beni e servizi di propria competenza e per il controllo dei risultati conseguiti.
3. I programmi individuano le esigenze da soddisfare, gli obiettivi che si intendono perseguire nel corso dell'esercizio e le risorse necessarie; possono specificare le priorità, i criteri e gli indirizzi da seguire, nonché le strutture organizzative cui sono destinati.
4. I programmi sono pubblicati sul "profilo di committente" della amministrazione aggiudicatrice. Sulla base dei programmi sono predisposti gli avvisi di preinformazione, la cui pubblicazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 63 e 124 del
5. I dirigenti, secondo modalità individuate da ciascuna amministrazione aggiudicatrice:
a) attuano i programmi adottando le specificazioni, gli adeguamenti operativi e gli altri atti necessari per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei contratti, fermo restando quanto previsto all'articolo 3;
b) provvedono alle acquisizioni non programmate ma urgenti, ove motivatamente necessarie a non pregiudicare la funzionalità dei servizi.
Art. 5. Elenco dei fornitori
1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono istituire l'elenco dei fornitori disciplinandone le modalità di organizzazione, aggiornamento e conservazione. Possono altresì avvalersi dell'elenco dei fornitori gestito dall'Agenzia Intercent-ER.
2. Nell'elenco dei fornitori sono compresi operatori economici idonei, per requisiti di specializzazione, tecnico-organizzativi ed economici, a partecipare alle procedure di affidamento di cui agli articoli 9 e 10.
3. I requisiti e le modalità di iscrizione, formazione e aggiornamento dell'elenco dei fornitori sono resi noti mediante pubblicazione sul profilo di committente della amministrazione aggiudicatrice.
Art. 6. Responsabile del procedimento
1. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano un responsabile del procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di propria competenza.
2. Qualora l'acquisizione di beni o servizi sia effettuata mediante centrali di committenza, ovvero siano ad esse affidate le funzioni e le attività di stazione appaltante, ciascuna amministrazione interessata può nominare un responsabile del procedimento per le fasi di cui cura lo svolgimento.
3. Fino all'individuazione di cui ai commi 1 e 2, è responsabile del procedimento il dirigente nella cui competenza rientri la singola fase di cui cura lo svolgimento.
4. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dal
5. Il responsabile del procedimento cura l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione assicurando altresì l'accesso, la partecipazione e l'informazione dei soggetti qualificati ai sensi delle disposizioni vigenti. Ove accerti l'esistenza di fatti, atti o omissioni che rallentino lo svolgimento della procedura, di cause di nullità o annullamento del contratto, ne dà comunicazione scritta al dirigente competente all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento. Ove accerti l'esistenza di inadempimenti o ritardi nella fase esecutiva, ne dà comunicazione scritta al dirigente nella cui competenza rientri il singolo contratto e ai preposti alla verifica di conformità di cui all'articolo 17.
Art. 7. Trattamento dei dati
1. Le amministrazioni aggiudicatici possono, nel rispetto degli articoli 18 e 19 del
Art. 8. Modalità e criteri di scelta del contraente
1. Per l'acquisizione di beni o servizi si applicano le procedure di scelta del contraente disciplinate dal
2. L'affidamento dei contratti è effettuato con il criterio del prezzo più basso, o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora siano valutati anche altri elementi, oltre al prezzo.
Art. 9. Procedura negoziata
1. All'affidamento di forniture o di servizi mediante procedura negoziata può procedersi nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la mancanza di offerte appropriate si ha quando nessuna offerta presenti elementi tecnici, prestazionali, qualitativi ed economici essenziali a qualificarla come idonea per l'aggiudicazione ai sensi del capitolato speciale o della lettera di invito in relazione agli interessi perseguiti dall'amministrazione aggiudicatrice.
3. Prima di procedere all'affidamento ad un partecipante che abbia offerto di eseguire forniture o servizi a condizioni o con soluzioni parzialmente migliorative rispetto a quelle richieste, l'amministrazione aggiudicatrice può invitare anche gli altri partecipanti a presentare un'offerta sull'oggetto come ridefinito.
4. L'affidamento di ulteriori forniture o servizi al medesimo operatore economico è consentito nei casi e alle condizioni previste, rispettivamente, dall'articolo 57, comma 3, lettera b), del
5. L'affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi è ammesso alle condizioni di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b), del
Art. 10. Acquisizioni in economia
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, possono essere acquisiti in economia i beni e i servizi il cui importo stimato, in relazione al singolo contratto ed al netto di imposte ed oneri fiscali, sia inferiore alla soglia comunitaria, quando ragioni di economicità, efficacia e tempestività rendano sproporzionato o comunque inadeguato il ricorso ad altre procedure.
2. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle ipotesi previste dall'articolo 125, comma 10, del
3. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano le tipologie, i limiti di importo e le modalità procedurali semplificate per le acquisizioni di beni e servizi in economia.
4. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, nel rispetto delle attribuzioni statutarie degli organi regionali, gli adempimenti di cui al comma 3 concernenti le strutture della Giunta regionale sono assolti con deliberazione della medesima.
Art. 11. Valutazione delle offerte
1. Qualora l'aggiudicazione abbia luogo con il criterio del prezzo più basso, la gara è presieduta dal dirigente competente o da un suo delegato, e si svolge alla presenza di due testimoni nonché dell'ufficiale rogante nei casi in cui sia prevista la stipulazione in forma pubblica amministrativa.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le amministrazioni aggiudicatrici nominano una commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del
3. La commissione giudicatrice è presieduta di norma da un dirigente e, in caso di mancanza in organico o qualora ciò sia richiesto da motivate ragioni organizzative, da un funzionario incaricato di funzioni apicali. Il ricorso ad esperti esterni è consentito nei casi di cui all'articolo 84, comma 8, del
4. L'atto di nomina della commissione giudicatrice precisa se ad essa siano affidati anche gli adempimenti amministrativi relativi all'ammissibilità delle offerte.
5. La commissione giudicatrice valuta, in una o più sedute riservate, le offerte tecniche e procede all'attribuzione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara rende noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, dà lettura delle offerte economiche ed applica i criteri automatici di attribuzione dei punteggi relativi all'elemento prezzo.
6. Il soggetto che presiede la gara o la commissione giudicatrice ove ciò sia previsto dall'atto di nomina di cui al comma 4:
a) dispone le eventuali verifiche sulle offerte che appaiano anormalmente basse, anche avvalendosi delle strutture organizzative dell'amministrazione aggiudicatrice ovvero di apposita commissione tecnica ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del
b) redige la graduatoria delle offerte e dichiara l'aggiudicazione provvisoria.
7. L'amministrazione aggiudicatrice può prevedere l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nei casi e con le modalità di cui all'articolo 124, comma 8, del
Art. 12. Verifica dei requisiti
1. Ove non si proceda all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, la verifica dei requisiti per i quali sia ammessa la presentazione di dichiarazioni sostitutive è obbligatoria nei confronti del solo concorrente prescelto quale affidatario.
2. Nei casi e nei limiti di importo entro i quali è consentita l'acquisizione di beni o servizi in economia mediante affidamento diretto, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la verifica dei requisiti dichiarati dall'affidatario abbia luogo a campione su di un numero di affidamenti preventivamente stabilito da ciascuna amministrazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del
3. L'accertata presenza di elementi non conformi a quelli dichiarati o la mancata prova del possesso dei requisiti, ove questa sia prescritta ai sensi delle vigenti disposizioni, comporta l'annullamento degli atti eventualmente già adottati in favore di chi abbia reso o si sia avvalso delle dichiarazioni.
4. Qualora l'accertamento dia esito negativo si può procedere, con le medesime modalità, nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria.
5. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi fase delle procedure, richiedere chiarimenti e integrazioni sul contenuto di documenti, certificati e dichiarazioni presentate, nonché disporre accertamenti d'ufficio circa il possesso dei requisiti dichiarati.
6. Nel caso di aggiudicazione o affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara o la lettera di invito possono prevedere, per esigenze di economia procedimentale, la facoltà di effettuare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti prima della valutazione delle offerte.
Art. 13. Aggiudicazione e conclusione del contratto
1. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'aggiudicazione definitiva, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria nei casi in cui i rispettivi ordinamenti prevedano l'approvazione di cui all'articolo 12, comma 1, del
2. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano, ai sensi dell'articolo 77 del
3. Il contratto è concluso nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che il contratto sia sottoposto ad approvazione e ad ulteriori controlli ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3, del
Art. 14. Ufficiale rogante
1. I contratti stipulati mediante forma pubblica amministrativa sono ricevuti dall'ufficiale rogante con le modalità prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili. L'ufficiale rogante riceve altresì gli atti per cui sia opportuno assicurare pubblicità e autenticità della forma.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'ufficiale rogante presenzia allo svolgimento della gara, ne redige i verbali, accerta l'osservanza degli adempimenti necessari per la stipulazione del contratto, cura l'effettuazione delle attività e delle operazioni connesse alla conclusione del contratto e spettanti all'amministrazione aggiudicatrice, fatte salve le competenze relative agli accertamenti di cui all'articolo 12.
3. L'ufficiale rogante cura altresì la registrazione dei contratti da esso stipulati nonché i relativi adempimenti previsti dalle norme fiscali.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono i criteri per la nomina dell'ufficiale rogante e per la tenuta del repertorio dei contratti.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale rogante.
Art. 15. Durata del contratto
1. I contratti devono avere termini e durata certi e, a norma dell'articolo 57, comma 7 del
2. Escluso il rinnovo tacito, è consentita la proroga dei contratti purché espressamente prevista, anche nella sua durata massima, nel bando di gara o nella lettera di invito per l'affidamento del contratto originario concluso a seguito di una procedura aperta, ristretta o di confronto concorrenziale ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del
3. La durata dei contratti può altresì essere motivatamente prorogata, nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare la continuità nella fornitura di beni o servizi. In tal caso la facoltà di proroga è consentita esclusivamente nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente. Per le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale la proroga è inoltre consentita nelle more dell'attivazione dei nuovi rapporti di accreditamento di cui alla
4. La facoltà di prorogare la durata del contratto ai sensi dei commi 2 e 3 deve essere esercitata prima della sua scadenza ed in entrambi i casi le prestazioni sono rese alle stesse condizioni previste dal contratto originario, e senza compensi aggiuntivi.
1. Le variazioni ai contratti in corso di esecuzione possono essere ammesse, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 11 del
Art. 17. Verifica di conformità
1. L'accettazione, totale o parziale, della fornitura o del servizio è disposta previa verifica di conformità della prestazione eseguita alle prescrizioni tecniche e contrattuali.
2. Per le operazioni di verifica di cui al comma 1 relative a forniture o servizi che abbiano particolari requisiti di natura tecnica, il dirigente competente nomina da uno a tre tecnici esperti della materia. L'incarico può essere affidato a tecnici esterni nel solo caso di mancanza di personale interno idoneo.
Art. 18. Assetto organizzativo
1. Le amministrazioni aggiudicatrici adeguano il proprio assetto organizzativo alle disposizioni della presente legge e, nel rispetto di queste, individuano le strutture organizzative preposte alle attività di acquisizione di beni e servizi, definiscono le modalità di svolgimento delle attività stesse e l'esercizio dei poteri di spesa.
2. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, nel rispetto delle attribuzioni statutarie degli organi regionali, gli adempimenti di carattere organizzativo e procedimentale previsti dalla presente legge concernenti le strutture della Giunta regionale sono assolti con deliberazione della medesima.
Art. 19. Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, sono abrogati:
a) la
b) il comma 5 dell'articolo 26 della
c) gli articoli da 66 a 80, nonché i commi 3 e 5 dell'articolo 81 del Capo VII della
d) la lettera b) del comma 6 dell'articolo 4 della
e) i commi 4, 7 e 9 dell'articolo 27, gli articoli 29 e 30, il comma 2 dell'articolo 31 e l'articolo 33 del Titolo VI della
f) il
Art. 20. Disposizioni finali e transitorie
1. Fino alla data di approvazione degli atti di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, continuano ad applicarsi, nel rispetto dell'articolo 125, comma 11, del
a) l'articolo 15, comma 4, lettera b), della
b) l'articolo 16 della
c) l'articolo 26, comma 5, primo periodo, della
2. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, gli articoli da 2 a 5 e da 16 a 33 del
3. Alle procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai relativi contratti si applicano le disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando, ove richiesta, ovvero di spedizione della lettera di invito.
4. Ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni vigenti al momento della conclusione dei contratti stessi.
Art. 21. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
[1] Comma abrogato dall'art. 47 della
[2] Comma così modificato dall'art. 47 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 47 della