Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 11/08/2010 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Misure per favorire il rispetto del Patto di stabilità interno per l’anno 2010) |
Art. 2. (Contenimento delle spese di funzionamento della Regione) |
Art. 3. (Riduzione delle spese per locazioni passive) |
Art. 4. (Razionalizzazione del patrimonio immobiliare regionale) |
Art. 5. |
Art. 6. (Riduzione delle spese per consulenze esterne) |
Art. 7. (Altre norme di contenimento della spesa regionale) |
Art. 8. (Razionalizzazione, riorganizzazione e definanziamento delle leggi regionali di spesa) |
Art. 9. (Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali) |
Art. 10. (Riduzione delle spese per i collegi dei revisori) |
Art. 11. (Norme per il contenimento della spesa negli Enti, nelle fondazioni e nelle società partecipate regionali) |
Art. 12. (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 20) |
Art. 13. (Disposizioni sul servizio di anagrafe zootecnica) |
Art. 14. (Ulteriori norme di contenimento della spesa) |
Art. 15. (Norma finanziaria) |
Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2005, n. 13) |
Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8) |
Art. 18. (Modifiche a leggi regionali in materia di cultura) |
Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 29) |
Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19) |
Art. 21. (Disposizioni in materia di sanità) |
Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1996, n. 13) |
Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1996 n. 8 ed alla legge regionale 12 maggio 1997, n. 8) |
Art. 24. (Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36) |
Art. 25. (Abrogazioni di leggi regionali) |
Art. 26. (Riscossione oneri per la gestione del servizio di depurazione) |
Art. 27. (Entrata in vigore) |
§ 6.3.233 - L.R. 11 agosto 2010, n. 22.
Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.
(B.U. 16 agosto 2010, n. 15 - S.S. 20 agosto 2010, n. 1)
TITOLO I
Razionalizzazione delle spese regionali
Art. 1. (Misure per favorire il rispetto del Patto di stabilità interno per l’anno 2010)
1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2010 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del patto di stabilità interno, come determinato ai sensi dell’articolo 77 ter, commi 3, 4, e 5, del
2. Al fine di evitare le sanzioni disposte dall’articolo 77 ter, commi 15 e 16, del
3. Il monitoraggio è effettuato sulla base di un apposito "piano dei pagamenti" che coniughi tempestività della spesa, regole di finanza pubblica e incidenza delle tipologie di spesa sul rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine, i Dirigenti delle strutture regionali competenti all’adozione degli atti di spesa di cui agli articoli 43 e 45 della
4. Il settore Ragioneria generale, sulla base dell’andamento complessivo della spesa regionale e in ragione delle priorità individuate nel Piano dei pagamenti, in ottemperanza al disposto di cui all’articolo 9, comma 2, del
5. Il "Piano dei pagamenti", da adottarsi, con delibera della Giunta regionale su proposta del dipartimento competente in materia di bilancio, entro il 28 febbraio di ciascun anno e rimodulabile nel corso dell'esercizio finanziario, dovrà prevedere idonei vincoli agli stanziamenti di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa. Tali vincoli, anche di natura informatica, possono tenere conto anche delle priorità individuate preventivamente dai singoli dipartimenti regionali. Il Piano dei pagamenti, inoltre, può prendere in considerazione una ripartizione del plafond di cassa disponibile in misura percentuale rispetto agli stanziamenti di competenza assegnati ai singoli Dipartimenti, con destinazione prioritaria alle spese che non incidono negativamente sul risultato del Patto (spese per la sanità, trasferimento agli enti locali su impegni di parte corrente assunti negli esercizi precedenti, spese per ammortizzatori sociali) o che incidono solo parzialmente (spese comunitarie), con possibile rinvio all’esercizio successivo delle spese non obbligatorie ed indifferibili [1].
5-bis In conformità agli atti di indirizzo della Giunta regionale contenuti nel "Piano dei pagamenti", la competente struttura del dipartimento bilancio può inibire l'utilizzo della disponibilità finanziaria presente sui capitoli del bilancio annuale e pluriennale, disponendo altresì il blocco, anche informatico, dell'emissione di impegni e/o dei pagamenti [2].
6. La Giunta regionale assume tutte le iniziative necessarie al fine di uniformarsi a quanto disposto dall’articolo 14, comma 7, del citato
7. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge riguardante l’esodo volontario dei dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale.
Art. 2. (Contenimento delle spese di funzionamento della Regione)
1. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente, adotta, entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge, un piano che preveda per il triennio 2011-2013 un risparmio netto del 20 per cento rispetto alla spesa realizzata nell’anno 2009, attraverso l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese per:
a) l’acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio della Regione;
b) la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali;
c) la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici regionali;
d) i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l’acqua il gas e gli altri servizi;
e) l’acquisto e manutenzione di mobili, macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
f) l’acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
g) l’acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;
h) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
i) le spese postali e telegrafiche.
Art. 3. (Riduzione delle spese per locazioni passive)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce un piano di razionalizzazione degli spazi utilizzati quali sedi di uffici dell’amministrazione regionale e di riduzione della spesa per locazioni passive di almeno il 10 per cento rispetto alla spesa realizzata nell’anno 2009.
2. È fatto divieto assoluto di dare corso alla stipulazione, ovvero al rinnovo anche tacito, di contratti di locazione passiva in assenza di previa verifica di indisponibilità, allo scopo, di beni demaniali o patrimoniali della Regione.
Art. 4. (Razionalizzazione del patrimonio immobiliare regionale)
1. Il comma 7 dell’articolo 12 della
2. Ferme restando la classificazione dei beni della Regione di cui all’articolo 1 della
a) I beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Regione;
b) I beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;
c) I beni immobili facenti parte del demanio della Regione per i quali sia intervenuto o intervenga motivato provvedimento di sdemanializzazione.
3. Per l’alienazione degli immobili la Giunta regionale approva annualmente il Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni di cui all’articolo 58 del
4. Nel piano di cui al comma precedente sono indicati:
a) i beni immobili, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, che si prevede di alienare;
b) una descrizione delle loro caratteristiche principali (ubicazione, destinazione urbanistica ed altri eventuali elementi rilevanti per l’alienazione);
c) il valore di stima, la scelta della procedura di alienazione e del criterio di aggiudicazione;
d) la destinazione del ricavato in armonia con le vigenti disposizioni, in esse comprese quelle dettate dal decreto in materia di federalismo demaniale.
5. Il Piano di cui al presente articolo è corredato da prescrizioni regolamentari dirette a disciplinare le procedure di valorizzazione ed alienazione.
1. Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali non sia onorifica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di comitati, commissioni, altri Organi collegiali nonché ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 30 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 novembre 2012 o, se inferiore, alla data del 30 aprile 2010. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
2. Gli atti di impegno e di liquidazione delle somme di cui al comma precedente devono contenere l’attestazione, da parte del Dirigente proponente, del rispetto della riduzione. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal presente articolo determina responsabilità erariale e costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti.
3. Le strutture regionali competenti inviano semestralmente al Dipartimento “Controlli” e al Dipartimento “Presidenza” una relazione sugli incarichi affidati e sull’andamento delle spese in argomento.
Art. 6. (Riduzione delle spese per consulenze esterne)
1. Al fine di valorizzare le professionalità interne all’Amministrazione regionale, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d’opera professionale a soggetti esterni, deve essere inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009.
2. Gli atti di affidamento dei predetti incarichi, compresi anche quelli adottati nel corrente esercizio finanziario dopo l’entrata in vigore della presente legge, devono contenere, al momento dell’adozione del provvedimento, ovvero all’atto di stipula del contratto, l’attestazione dell’effettiva utilità per l’Amministrazione del ricorso a professionisti esterni, la quantificazione dell’ammontare della spesa prevista per l’esercizio finanziario in corso e per i due esercizi successivi, la relativa copertura finanziaria con l’esatta indicazione del capitolo di bilancio.
3. Gli atti di impegno e di liquidazione delle somme di cui ai predetti incarichi devono attestare il rispetto della riduzione complessiva di cui al presente articolo nonché il valore degli incarichi già attribuiti.
4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell’ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall’articolo 23, comma 2, della
5. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dai commi precedenti costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti generali regionali.
6. Ai fini del controllo delle prescrizioni di cui al presente articolo, i Dipartimenti regionali inviano semestralmente al Dipartimento Presidenza, al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" ed alla Commissione consiliare competente, nel rispetto delle rispettive competenze, una relazione sugli incarichi affidati e sull’andamento delle spese in argomento.
Art. 7. (Altre norme di contenimento della spesa regionale)
1. A decorrere dall’anno 2011 le spese per missioni del personale regionale, ad eccezione di quelle strettamente connesse agli accordi internazionali ovvero indispensabili per la partecipazioni a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari e per la partecipazione ai tavoli della Conferenza Stato-Regioni, non possono essere superiori al 50 per cento di quelle sostenute nel corso dell’anno 2009. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, la Giunta regionale provvede ad adottare specifiche linee di indirizzo volte a razionalizzare i criteri di ripartizione dei budget per missioni assegnati ai Dipartimenti, sulla scorta delle effettive comprovate e prioritarie esigenze di utilità per l’Amministrazione regionale.
1 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2011 al personale che presta servizio presso le strutture di cui agli articoli 5 e 8 della
1 ter. Con appositi provvedimenti della Giunta regionale sono stabiliti i parametri, gli importi e le condizioni del rimborso dovuto ai sensi del comma 1 bis [5].
2. A decorrere dall’anno 2011 la spesa sostenuta per attività di formazione non può essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Il presente comma non si applica alla spesa per formazione finanziata con i fondi comunitari.
3. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo e dai precedenti articoli 3, 4, 6 e 7 costituisce per i Dirigenti generali dei dipartimenti elemento negativo ai fini della valutazione annuale, fatte salve le responsabilità amministrative e contabili.
4. Il limite di spesa stabilito nel comma 1 del presente articolo, può essere superato in casi eccezionali ed inderogabili secondo le procedure stabilite dall’ordinamento regionale vigente.
5. Le nomine dei collaboratori esterni ed il conferimento degli incarichi dirigenziali secondo l’articolo 10 della
Art. 8. (Razionalizzazione, riorganizzazione e definanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. A decorrere dall’anno 2011, alle autorizzazioni di spesa relative a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria regionale ed iscritte a legislazione vigente nell’anno 2010 nella tabella C approvata con l’articolo 2 della
2. Le riduzioni di cui al comma precedente sono adottate in sede di predisposizione ed approvazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013, dopo una attenta verifica sulle leggi regionali di spesa, effettuata dal Dipartimento Bilancio, di concerto con i dipartimenti interessati, tesa a riqualificare nel suo insieme la spesa regionale, distogliendola per quanto possibile da impieghi non caratterizzati da parametri di efficienza e produttività o non sostenuti da motivazioni riconducibili a gravi emergenze di carattere sociale.
3. La verifica di cui al precedente comma, da effettuarsi entro il 30 settembre 2010, deve essere basata su specifici report predisposti dai Dipartimenti della Giunta regionale interessati su ciascuna legge regionale di spesa, con particolare riferimento al raggiungimento delle finalità e degli effetti prodotti da tali atti normativi, sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, in relazione ai costi sostenuti. In mancanza degli specifici report su indicati, il Dipartimento "Bilancio" è autorizzato a procedere alle riduzioni di cui al successivo comma 6.
4. L’attività di verifica posta in essere da ciascun dipartimento interessato, di concerto con il Dipartimento Bilancio, deve avere l’obiettivo di:
a) individuare le disposizioni di legge che abbiano ormai esaurito la loro funzione sociale o siano comunque obsolete;
b) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti benefici, anche indiretti, sulla finanza regionale;
c) identificare le disposizioni la cui abrogazione o il parziale o totale finanziamento comporterebbe lesione di diritti acquisiti da parte dei cittadini o delle imprese;
d) proporre una riorganizzazione delle leggi regionali di spesa da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, tenendo conto dei contenuti e delle specificità di ciascuna di esse.
5. La verifica di cui al precedente comma può avvenire anche attraverso il coinvolgimento, da parte dei Dipartimenti competenti, dei beneficiari delle singole leggi regionali di spesa, ove realizzabile, che dovranno attestare l’utilizzazione dei fondi pubblici loro assegnati, con particolare riguardo alla qualità ed alla necessità della spesa realizzata.
6. Nei casi disciplinati dal precedente comma 3, e ove necessario per esigenze dettate da maggiori fabbisogni finanziari legati ai ridotti trasferimenti statali, l’obiettivo del risparmio fissato dal presente articolo per l’anno 2011 e successivi può essere raggiunto anche con una riduzione lineare del 10 per cento degli stanziamenti iscritti a legislazione vigente nell’anno 2010 nella tab. C approvata con l’articolo 2 della
TITOLO II
Razionalizzazione delle spese degli enti subregionali
e delle società partecipate
Art. 9. (Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)
1. Gli enti sub-regionali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, assumono tutte le iniziative necessarie volte alla riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Da tale attività deve conseguire un risparmio, per ciascun ente, di almeno il 10 per cento rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell’anno 2010.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme riguardanti compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione comunque denominati, presenti negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, sono automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10 [6].
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali non rientranti nella fattispecie di cui al comma precedente operanti nell’ambito degli Enti strumentali, nonché degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni e degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che ricevono contributi a carico della finanza regionale è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera per un massimo di tre sedute mensili. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.
4. A decorrere dall’anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenute dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono essere superiori all’80 per cento della medesima spesa impegnata nell’anno 2009.
5. A decorrere dall’anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
6. A decorrere dall’anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d), del
7. Non possono più essere destinatari di incarichi, a qualsiasi titolo, da parte della Regione Calabria coloro i quali nominati e/o incaricati dalla Regione stessa per l’esercizio di funzioni dirigenziali presso Aziende, Enti, Istituzioni o altri organismi attraverso i quali si esplicano, a livello regionale o sub-regionale, le funzioni di competenza abbiano adottato o concorso ad adottare atti o provvedimenti che abbiano causato stati di accertato disavanzo finanziario o perdite di esercizio. Tale provvedimento e esteso ai Presidenti, Commissari e componenti dei Consigli di Amministrazione nominati presso gli stessi organismi.
8. Per l’anno 2011 gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, devono contenere il valore degli impegni di spesa per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d’opera professionale a soggetti esterni nel limite del 90 per cento degli impegni assunti per le medesime tipologie di spesa nel corso dell’esercizio finanziario 2010. La presente disposizione non si applica nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 23 della
9. Per l’anno 2011 agli Enti strumentali, nonché agli Istituti, alle Agenzie, alle Aziende, le Fondazioni e agli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che non hanno rispettato gli adempimenti di cui all’articolo 23 della
10. A decorrere dall’anno 2011, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, la spesa annua impegnata dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d’opera professionale a soggetti esterni, che hanno presentato nell’anno 2009 disavanzi di bilancio o perdite di esercizio o che sono sottoposti a regime di liquidazione, deve essere inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, e a quelle sostenute nell’ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall’articolo 23, comma 2, della
11. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’adozione della presente legge, predispone idonee misure anche di carattere organizzativo tese al controllo dell’andamento delle spese di cui al presente articolo, nel rispetto delle competenze di vigilanza e controllo dei Dipartimenti regionali.
12. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione.
13. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti gli Enti sub-regionali di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che tenendo conto delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa regionale in materia, e sulla base delle spese sostenute negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 quantificano il limite di spesa per l’anno 2011.
14. Gli enti indicati al comma 1 trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall’adozione, al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" che, in caso di inottemperanza, provvederà alla nomina di un commissario ad acta con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
Art. 10. (Riduzione delle spese per i collegi dei revisori)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti sub-regionali, escluse le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle entrate accertate nell’esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell’incarico nel corso dell’esercizio, sulla base delle entrate accertate nell’esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:
entrate accertate fino ad euro 3.000.000,00, lo 0,40 per cento;
entrate accertate per il di più fino ad euro 10.000.000,00, lo 0,03 per cento;
entrate accertate per il di più oltre ad euro 10.000.001,00, lo 0,002 per cento.
2. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 10 per cento dell’indennità fissata per i singoli componenti.
3. L’onorario minimo previsto per i componenti è pari ad euro 6.500,00, mentre l’onorario massimo è pari ad euro 14.000,00.
4. L’onorario minimo per il Presidente è pari al valore minimo spettante ai componenti, maggiorato del 10 per cento, mentre l’onorario massimo è pari al valore massimo spettante ai componenti maggiorato del 10 per cento.
5. Per i componenti supplenti è previsto il medesimo compenso dei revisori titolari solo nelle ipotesi disciplinate dall’articolo 2401 del Codice civile. Nelle ipotesi diverse da quelle di cui al predetto articolo non è dovuto alcun compenso ai componenti supplenti del Collegio dei revisori.
6. In caso l’ente si trovi in stato di liquidazione o non svolga alcuna attività il compenso è ridotto del 50 per cento.
7. singoli enti sub-regionali possono derogare alle modalità di determinazione dei compensi unicamente per determinare compensi inferiori rispetto a quelli indicati al comma 1 per i Componenti e il Presidente del Collegio di revisione.
7-bis. Le somme di cui al presente articolo si intendono omnicomprensive, con inclusione anche degli eventuali rimborsi spese [7].
8. Tutte le disposizioni che prevedono compensi differenti da quelli contenuti nei precedenti commi sono abrogate.
Art. 11. (Norme per il contenimento della spesa negli Enti, nelle fondazioni e nelle società partecipate regionali)
1. Nelle more dell’approvazione di una normativa di riorganizzazione degli enti sub-regionali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, l’assetto organizzativo delle Fondazioni operanti partecipate dalla sola Regione Calabria è modificato mediante concentrazione di tutti i poteri di amministrazione e rappresentanza in capo ad un organo individuale, che sarà individuato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente.
2. Con la nomina del nuovo organo individuale, i corrispondenti organismi collegiali si estinguono ed i relativi componenti cessano di diritto.
3. Gli Enti strumentali diversi dai precedenti, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, provvedono, ove necessario, all’adeguamento dei rispettivi Statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di indirizzo, non monocratici, siano costituiti da un numero non superiore a tre componenti.
4. Le disposizioni che precedono abrogano ogni altra disposizione, contenuta nelle leggi istitutive dei vari Enti, incompatibile con l’attuazione delle medesime. La Giunta regionale è autorizzata al compimento di tutti i relativi atti esecutivi.
5. Le attività della Fondazione Field, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto della stessa Fondazione, sono poste in essere annualmente sulla base di un apposito atto di indirizzo definito con provvedimento della Giunta regionale che, a tal fine, esercita poteri di indirizzo, coordinamento e supervisione dell'attività della medesima [8].
6. Tutte le determinazioni concernenti atti di amministrazione straordinaria della Fondazione Field e le decisioni di determinante rilievo per l'attività sociale sono assunte previa approvazione da parte della Giunta regionale. Sono attività di determinante rilievo: l'approvazione dei bilanci, la relazione programmatica annuale, i piani ed i programmi, le modifiche statutarie, i regolamenti interni e la struttura organizzativa societaria, la redazione degli schemi di convenzione di servizio concernenti i rapporti tra Regione e Fondazione e nel cui ambito sono determinati il livello di remunerazione per i servizi resi e le modalità ed i tempi di informazione sullo stato di attuazione delle attività in corso [9].
7. La Regione Calabria, quale organo di controllo delle attività della Fondazione, statuisce ed integra i casi di decadenza di diritto ed esclusione degli organi istituzionali della Fondazione dalla rispettiva carica in quanto non previsti dallo Statuto societario:
a) costituisce causa di decadenza di diritto dalla carica per organo individuale e membri degli organi collegiali la sussistenza, in capo a ciascuno di essi, delle condizioni previste dall'articolo 2832 codice civile;
b) costituisce causa di esclusione il rinvio a giudizio per reati perseguibili d'ufficio e, comunque, per reati contro la persona, la famiglia, la moralità pubblica, il buon costume, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio con particolare riguardo a quelli di mafia e di usura [10].
8. La decadenza di diritto e l'esclusione dalla carica sono deliberate dalla Giunta regionale [11].
Art. 12. (Modifiche alla
1. L’articolo 9 della
"Art. 9
(Organi)
1. Sono organi dell’ARPACAL:
a. il Consiglio di amministrazione;
b. il Comitato regionale di indirizzo;
c. il Direttore Generale;
d. il Direttore amministrativo;
e. il Direttore scientifico;
f. il Collegio dei revisori.
2. Dopo l’articolo 9 sono inseriti i seguenti:
"Art. 9 bis. (Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione dell’ARPACAL è composto da tre membri, tra cui il Presidente, di comprovata esperienza tecnico scientifica in materia ambientale e dura in carica cinque anni.
2. Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente sono nominati dal Consiglio regionale ai sensi della
3. In caso di carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative o di gravi irregolarità amministrative e contabili, il Consiglio regionale può revocare il Presidente o un componente del Consiglio di amministrazione, ovvero sciogliere il Consiglio di amministrazione.
4. Al Presidente spetta un compenso pari al cinquanta per cento dell’indennità base spettante ai consiglieri regionali; ai componenti spetta il quaranta per cento dell’indennità base spettante ai consiglieri regionali.
Art. 9 ter. (Competenze del Consiglio di amministrazione)
1. Compete al Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente:
a. nominare il Direttore generale;
b. nominare il Direttore amministrativo;
c. nominare il Direttore scientifico;
d. approvare la relazione annuale sull’attività svolta dall’Agenzia da inviare al Presidente della Giunta regionale;
e. approvare il bilancio di previsione e relative variazioni ed il conto consuntivo.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 9 quater. (Competenze del Presidente)
1. Presidente è il rappresentante legale dell’ARPACAL; presiede il Consiglio di amministrazione e lo convoca stabilendo l’ordine del giorno della seduta.
2. Compete al Presidente:
a. presentare al Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di avanzamento del piano pluriennale;
b. proporre al Consiglio di amministrazione, entro quarantacinque giorni dalla nomina, il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore scientifico dell’ARPACAL;
c. proporre l’approvazione del bilancio di previsione e relative variazioni e il conto consuntivo.
Art. 9 quinquies. (Direttore Generale - Direttore amministrativo - Direttore Scientifico)
1. Il Direttore Generale viene scelto tra persone laureate in possesso di comprovate competenze ed esperienze dirigenziali in organizzazioni complesse del settore, maturate per un periodo superiore al quinquennio.
2. Il Direttore amministrativo viene scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività in materia di direzione amministrativa presso Enti o strutture pubbliche e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.
3. Il Direttore scientifico viene scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e di età inferiore a sessantacinque anni, abbiano svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione tecnica in materia di tutela ambientale presso Enti o strutture pubbliche e private e dove abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità.
4. Il trattamento economico del Direttore Generale, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo sono definiti con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15,
3. L’articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
(Comitato regionale di indirizzo)
1. Il Comitato regionale di cui al presente articolo è un organo di indirizzo e di verifica dei risultati dell’attività dell’ARPACAL. In particolare ha compiti generali di indirizzo verso il Direttore Generale ed esprime pareri su tutti gli atti di cui al precedente articolo 8, nonché di coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva.
2. Il Comitato regionale di indirizzo è così composto:
a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
b) l’Assessore all’Ambiente;
c) l’Assessore alla Sanità;
d) l’Assessore all’Industria;
e) un rappresentante dell’UPI regionale;
f) un rappresentante dell’ANCI regionale;
g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste;
h) il Presidente dell’UNCEM Calabria;
i) quattro rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali.
3. Il Comitato regionale di indirizzo dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale. In sede di prima attuazione della presente legge, viene istituito entro trenta giorni dall’entrata in vigore della stessa.
4. Ai componenti il comitato non compete alcuno emolumento se non il rimborso delle spese di viaggio.
5. Il Comitato si riunisce su invito del suo Presidente".
4. Sono abrogati i commi 1, 5, 6, 8 e 9 dell’articolo 11,
5. Dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge decadono tutti gli organi così come previsti dall'articolo 9 della
6. Fino alla nomina degli organi previsti dagli articoli 9 bis, 9 ter, e 10 della
L'articolo 12 della
Art. 13. (Disposizioni sul servizio di anagrafe zootecnica)
1. All’articolo 34, comma 1, della
2. Il comma 2 dell’articolo 34 della
Art. 14. (Ulteriori norme di contenimento della spesa)
1. Per quanto non diversamente disciplinato dagli articoli precedenti si applicano le norme di contenimento e riduzione di cui all’articolo 6 del
Art. 15. (Norma finanziaria)
1. Le risorse finanziarie derivanti dall’applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono destinate all’attuazione della manovra di bilancio relativa all’anno 2011 e successivi ed al miglioramento e salvaguardia degli equilibri di bilancio e della situazione finanziaria regionale complessiva.
TITOLO III
Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale
Art. 16. (Modifiche alla
1. All’articolo 27 della
Art. 17. (Modifiche alla
1. All’articolo 2, comma 2, della
2. All’articolo 2, comma 4, della
3. È soppresso l’articolo 12 della
Art. 18. (Modifiche a leggi regionali in materia di cultura)
1. L’articolo 40 comma 4, della
2. All’articolo 12, comma 6, della
Art. 19. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della
Art. 20. (Modifiche alla
1. All’articolo 37, comma 2, della
2. All’articolo 37, comma 4, della
Art. 21. (Disposizioni in materia di sanità)
1. Le strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie, già interessate con provvedimenti regionali, legislativi ed amministrativi a progetti di riconversione, debbono presentare al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie un piano di completamento degli interventi da realizzare in conformità e nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative vigenti, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 22. (Modifiche alla
1. Il comma 4 della
"4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 non possono superare i dodici mesi e sono rinnovabili".
Art. 23. (Modifiche alla
1. All’articolo 10 della
a. al comma 1, dopo le parole «Comitato regionale di controllo contabile» sono aggiunte le parole «ed i Presidenti dei Gruppi consiliari».
b. il comma 3 è così sostituito: «3. Due unità di personale addette alle segreterie particolari devono essere scelte, senza alcun onere aggiuntivo, tra i dipendenti di ruolo di qualsiasi livello del Consiglio regionale o della Giunta regionale ivi inclusi i dipendenti ex
c. Il comma 4, dell’articolo 10 della
i. le parole da «a due unità» fino alle parole «dei Revisori dei Conti» sono soppresse;
ii. dopo le parole «dei Vice Presidenti» aggiungere le seguenti parole «dei Consiglieri segretari, dei Presidenti delle Commissioni, del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile e dei Presidenti dei Gruppi consiliari».
2. La lettera b) e la lettera c) del comma 1 dell’articolo 37 della
3. Le risorse che l’Ufficio di Presidenza può destinare al trattamento accessorio incentivante dei componenti delle strutture speciali è ridotto del 10 per cento rispetto al budget per missioni stanziato nel bilancio di previsione 2010.
Art. 24. (Modifiche alla
1. I commi 3ter e 3quater dell’articolo 2 della
"3 ter. Per i Comuni per i quali dovessero determinarsi le condizioni di cui al comma 3 bis il Dipartimento regionale Lavori Pubblici ed acque autorizza una rimodulazione del programma pubblico privato, ivi comprese l’individuazione di una nuova ubicazione territoriale, l’emanazione di una nuova procedura di evidenza pubblica finalizzata alla selezione degli interventi privati e la eventuale ridefinizione degli interventi pubblici anche non residenziali, restando invariato il finanziamento complessivo originariamente assentito.
3 quater. Gli adempimenti relativi alla rimodulazione di cui ai commi 3bis e 3ter dovranno completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2011".
Art. 25. (Abrogazioni di leggi regionali)
1. Sono abrogate le leggi regionali elencate nell’allegato A alla presente legge.
2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.
Art. 26. (Riscossione oneri per la gestione del servizio di depurazione)
1. Nella prospettiva di favorire l’apporto di capitali privati per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di assicurare il recupero degli investimenti ai concessionari nei casi di inadempimento della parte pubblica, il Presidente della Giunta regionale dispone la nomina di commissari ad acta in sostituzione delle amministrazioni inadempienti. L’intervento sostitutivo, rivolto al risultato dell’adempimento, può essere esteso agli atti e procedimenti necessari al recupero delle risorse finanziarie, compresi la deliberazione delle tariffe e l’accertamento e riscossione delle entrate. L’intervento sostitutivo viene attivato su richiesta del concessionario, e deve essere preceduto da una diffida da parte di quest’ultimo, notificata nelle forme degli atti processuali civili, con assegnazione di un termine per l’adempimento non inferiore a 60 giorni.
2. Il Presidente della Giunta regionale, ricevuta l’istanza con la prova dell’avvenuta notificazione della diffida e dell’inutile decorso del termine per l’adempimento, rivolgerà formale invito a contro dedurre al legale rappresentante dell’amministrazione inadempiente, assegnando allo scopo un termine di 30 giorni, decorso il quale si determinerà in via definitiva sull’istanza.
3. Al fine di migliorare le caratteristiche di bancabilità degli investimenti ed incentivare l’apporto di capitali privati nelle operazioni di finanza di progetto finalizzate alla costruzione, al completamento, all’ampliamento, alla ristrutturazione ed alla successiva gestione di impianti di depurazione di acque reflue, anche in connessione con le reti fognarie afferenti, è possibile prevedere nelle convenzioni che la bollettazione e riscossione della tariffa competa allo specifico Concessionario. In questi casi, il Concessionario del segmento depurazione o del segmento fognatura-depurazione incasserà dagli utenti serviti l’intera tariffa del Servizio Idrico Integrato, fissata sulla base delle norme vigenti e segnalerà sulle fatture la parte che riscuote in nome e per conto proprio e la parte per la quale agisce in nome proprio, ma per conto dei Gestori degli altri segmenti del SII. Lo stesso Concessionario provvederà al successivo riparto tra i Gestori entro trenta giorni dalla riscossione; la convenzione, sottoposta al controllo della Regione, definirà altresì i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione [16].
4. Le operazioni di cui al comma 3, nelle cui convenzioni sia prevista la bollettazione e riscossione della tariffa da parte del Concessionario, dovranno necessariamente prevedere i seguenti obblighi, a carico del Concessionario:
a) effettuare il censimento delle utenze;
b) costruire il catasto delle utenze;
c) rinnovare integralmente il sistema di misurazione dei consumi finali, attraverso l’installazione di nuovi contatori elettronici che consentano la telelettura;
d) disporre un sistema di fatturazione con periodicità massimo semestrale, tale da rendere meno gravoso il pagamento della tariffa [17].
Art. 27. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato A
Abrogazioni
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
[1] Comma così modificato dall'art. 2 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[6] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 29 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 29 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 29 della
[11] Comma aggiunto dall'art. 29 della
[12] Comma così sostituito dall'art. 42 della
[13] Comma così sostituito dall'art. 42 della
[14] Comma aggiunto, privo di numero, dall'art. 42 della
[15] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 44 della
[16] Comma aggiunto dall'art. 29 della
[17] Comma aggiunto dall'art. 29 della