Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 04/02/2002 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Finanza regionale e strumenti di programmazione economico-finanziaria. |
Art. 2. Documento di programmazione economica e finanziaria. |
Art. 3. Legge finanziaria. |
Art. 4. Bilancio pluriennale. |
Art. 5. Leggi regionali di spesa. |
Art. 6. Copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa. |
Art. 7. Relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione economico-finanziaria. |
Art. 8. Formazione e approvazione del bilancio di previsione annuale. |
Art. 9. Contenuti del bilancio di previsione annuale. |
Art. 10. Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base. |
Art. 11. Classificazione delle entrate. |
Art. 12. Specificazione e classificazione delle spese. |
Art. 13. Saldo finanziario di gestione. |
Art. 14. Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati. |
Art. 15. Equilibrio del bilancio di previsione annuale. |
Art. 16. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio. |
Art. 17. Fondi di riserva e fondi speciali. |
Art. 18. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine. |
Art. 19. Fondo di riserva per le spese impreviste. |
Art. 20. Fondo di riserva di cassa. |
Art. 21. Fondi speciali. |
Art. 22. Assestamento del bilancio. |
Art. 23. Variazioni al bilancio. |
Art. 24. Variazioni relative a tardive assegnazioni vincolate statali e comunitarie. |
Art. 25. Cofinanziamento regionale. |
Art. 26. Ricorso all’indebitamento. |
Art. 27. Mutui e prestiti obbligazionari. |
Art. 28. Anticipazioni di cassa. |
Art. 29. Ambito di applicazione. |
Art. 30. Piano Operativo. |
Art. 31. Verifica e revisione dei budget e del Piano operativo. |
Art. 32. Rapporto annuale sulla gestione del Piano operativo. |
Art. 33. Controllo di gestione. |
Art. 34. Struttura organizzativa del controllo di gestione. |
Art. 35. Struttura tecnico-contabile e processo del controllo di gestione. |
Art. 36. Requisiti minimi del controllo di gestione. |
Art. 37. Norme comuni agli atti, ai documenti e ai procedimenti contabili. |
Art. 38. Realizzazione delle entrate. |
Art. 39. Accertamento delle entrate. |
Art. 40. Riscossione e versamento delle entrate. |
Art. 40 bis. Riscossione delle entrate regionali mediante l’ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 |
Art. 40 ter. [26] |
Art. 41. Minori entrate e residui attivi. |
Art. 42. Realizzazione delle spese. |
Art. 43. Impegni di spesa. |
Art. 44. Verifica della regolarità contabile degli impegni di spesa. |
Art. 45. Liquidazione delle spese. |
Art. 45 bis. (Riconoscimento dei debiti fuori bilancio) |
Art. 46. Cessioni di credito. |
Art. 47. Ordinativi di pagamento. |
Art. 48. Altre forme di pagamento. |
Art. 49. Esecuzione e quietanza dei pagamenti. |
Art. 50. Budget operativi con aperture di credito. |
Art. 51. Fondi economali. |
Art. 52. Residui passivi ed economie di spesa. |
Art. 53. Servizio di tesoreria regionale. |
Art. 54. Risultati della gestione. |
Art. 55. Conto del bilancio e conto generale del patrimonio. |
Art. 56. Scritture contabili. |
Art. 57. Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali. |
Art. 58. Entrate e spese degli enti locali per funzioni delegate. |
Art. 59. Autonomia contabile del Consiglio regionale. |
Art. 60. Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti. |
Art. 61. Obbligo di denuncia. |
Art. 62. Norme finali e transitorie. |
Art. 63. Entrata in vigore. |
Art. 64. Abrogazioni. |
Art. 65. Rinvio. |
Art. 66. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 6.3.122 - L.R. 4 febbraio 2002, n. 8.
Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.
(B.U. 11 febbraio 2002, n. 2 - S.S. n. 6).
TITOLO I
Strumenti di programmazione economica-finanziaria
Art. 1. Finanza regionale e strumenti di programmazione economico-finanziaria.
1. La Regione disciplina il proprio ordinamento di bilancio e di contabilità in conformità ai principi contenuti nel
2. La gestione finanziaria ed economica della Regione è informata al metodo della programmazione.
3. L’ordinamento finanziario della Regione è retto da criteri atti a consentire alla finanza regionale di concorrere, con la finanza statale e locale, al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, ed opera secondo principi coerenti con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
4. Gli strumenti di programmazione economico-finanziaria adottati dalla Regione sono:
a) il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (D.P.E.F.);
b) la legge finanziaria;
c) il bilancio pluriennale;
d) il bilancio di previsione annuale.
Art. 2. Documento di programmazione economica e finanziaria.
1. Il documento di programmazione economica e finanziaria (D.P.E.F.) è atto di indirizzo programmatico, economico e finanziario dell’attività di governo della Regione per l’anno successivo, con proiezione triennale. Esso costituisce lo strumento di raccordo per la programmazione generale e la programmazione finanziaria della Regione.
2. Il D.P.E.F. presenta i seguenti contenuti:
a) l’analisi sintetica della congiuntura economica, della situazione istituzionale e sociale e dello stato dell’ambiente e della salute nella Regione;
b) l’esposizione e la valutazione dell’avanzamento e dei risultati dei piani e programmi regionali, riferite all’anno precedente;
c) lo stato previsionale delle entrate, con indicazione di quelle a destinazione vincolata;
[d) il quadro delle risorse e degli interventi attivabili nella Regione da parte delle amministrazioni dello Stato e di altri Enti pubblici;] [1]
[e) il prospetto delle spese non manovrabili, in quanto obbligatorie per legge o ad altro titolo;] [2]
f) l’indicazione degli obiettivi e delle priorità, con riferimento a ciascuna area d’intervento del programma regionale di sviluppo e ad eventuali investimenti straordinari;
g) le eventuali manovre finanziarie, con particolare riferimento al regime tributario, all’accensione di mutui, all’emissione di obbligazioni, alle alienazioni immobiliari, alle operazioni di finanza innovativa;
h) l’indicazione degli strumenti di programmazione, anche negoziata, da attivare, aggiornare e implementare;
i) le ipotesi di ripartizione delle risorse tra le diverse aree di intervento.
3. La Giunta regionale adotta il D.P.E.F. e lo trasmette al Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferisce. Esso è approvato con risoluzione del Consiglio regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione [3].
[4. La mancata deliberazione del D.P.E.F. da parte del Consiglio regionale non impedisce comunque la presentazione, da parte della Giunta, del bilancio annuale, del bilancio pluriennale e della legge finanziaria.] [4]
Art. 3. Legge finanziaria.
1. La Regione approva ogni anno la legge finanziaria, la quale contiene norme volte alla realizzazione di effetti finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale.
2. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce:
a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, comunque entro i limiti previsti dalla legge statale;
b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell’anno cui si riferisce;
c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;
d) la diversa distribuzione nel tempo delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale [5];
e) gli importi dei fondi speciali distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale [6].
3. In apposite tabelle allegate alla legge finanziaria, i fondi speciali sono articolati in singole partite che indicano sia l’oggetto dell’iniziativa legislativa, sia le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e al riscontro della copertura finanziaria pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.
4. La Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente e contenenti disposizioni non prevedibili nella legge finanziaria.
Art. 4. Bilancio pluriennale.
1. La Regione approva ogni anno il bilancio pluriennale, contestualmente al bilancio di previsione annuale. Esso costituisce allegato al bilancio annuale ed è approvato con apposito articolo della legge di bilancio.
2. Il bilancio pluriennale, da aggiornare ogni anno, è elaborato in termini di competenza con riferimento alla programmazione regionale ed ha una durata minima di tre anni finanziari ed una durata massima di cinque anni finanziari. Il bilancio pluriennale indica, per ciascuna ripartizione dell’entrata e della spesa, oltre alla quota relativa all’esercizio iniziale, la quota relativa all’esercizio successivo.
3. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, esponendo separatamente l’andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale, regionale e comunitaria già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico).
4. Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria, anche mediante l’iscrizione di appositi fondi speciali, di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi a cui il bilancio stesso si riferisce.
5. Il bilancio pluriennale è formulato tenendo conto delle obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti i cui effetti abbiano una ricaduta negli esercizi compresi nel bilancio stesso.
6. L’approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione alla gestione delle entrate e delle spese in esso contenute.
7. Le entrate e le spese del bilancio pluriennale sono classificate in base ai criteri adottati per il bilancio di previsione annuale.
8. Con riguardo a ciascuno degli esercizi considerati, il bilancio pluriennale si compone degli stati di previsione, rispettivamente per le entrate e per le spese, e del quadro generale riassuntivo.
9. Il quadro generale riassuntivo riporta, distintamente per la proiezione a legislazione vigente e per quella programmatica, i totali delle entrate, per titoli e categorie, e delle spese, per livelli programmatici di intervento e per funzioni obiettivo, al netto delle contabilità speciali che non sono indicate nel bilancio pluriennale.
Art. 5. Leggi regionali di spesa.
1. Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio o alla legge finanziaria la quantificazione della relativa spesa. In tale caso la Regione può dare corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l’obbligo dell’amministrazione di assumere impegni a norma dell’articolo 43 [7].
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l’ammontare complessivo, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o già presentato al Consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.
3. La quantificazione annuale della spesa può essere prevista per i casi in cui le leggi disciplinano interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell’erogazione della stessa spesa nel tempo assumono un interesse preminente.
4. Le leggi che prevedono opere od interventi, la cui esecuzione si protrae per più esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque, l’assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell’intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi dell’articolo 43, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.
5. Le leggi che autorizzano l’erogazione di contributi in più annualità indicano il numero complessivo delle annualità e l’importo massimo delle obbligazioni pluriennali che possono essere assunte per ciascun anno di validità della legge stessa.
6. L’importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 5 è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni definiti in chiusura dell’esercizio successivo a quello di prima iscrizione del limite di impegno.
Art. 6. Copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa.
1. La copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, deve avvenire nel rispetto degli equilibri di bilancio, dei vincoli di destinazione e della natura economica delle entrate e delle spese.
2. Alla copertura finanziaria delle leggi si procede con riferimento al bilancio di previsione annuale:
a) mediante utilizzo o rideterminazione degli accantonamenti nei fondi speciali;
b) mediante riduzione di stanziamenti di spesa;
c) in corrispondenza a nuove o maggiori entrate.
3. Per le leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a valere su più di un esercizio finanziario, il riscontro della copertura finanziaria avviene per ciascun anno di riferimento del bilancio pluriennale a legislazione vigente, a condizione che gli oneri eventualmente a carico di esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio pluriennale abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano comunque l’importo maggiore nel periodo considerato dallo stesso bilancio pluriennale.
Art. 7. Relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione economico-finanziaria.
1. Le proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale sono corredate da una relazione predisposta dalla struttura regionale competente per materia e verificata dalla struttura regionale preposta al bilancio.
2. Nella relazione sono rappresentati, in particolare:
[a) il contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale;] [8]
[b) i potenziali fruitori delle attività, degli interventi e dei contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati;] [9]
c) gli oneri finanziari distintamente per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale, con l’indicazione degli elementi e dei criteri adottati per la quantificazione degli stessi, ponendo in evidenza anche gli eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi in conto capitale; qualora gli oneri previsti dalla proposta di legge abbiano un’incidenza su più di un esercizio, essi vanno evidenziati in corrispondenza di ciascuno degli esercizi interessati del bilancio pluriennale;
d) gli aspetti procedurali e quelli organizzativi, indicando le modalità e i tempi di attuazione delle procedure, nonché le conseguenze dell’impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge. [10]
TITOLO II
Bilancio di previsione annuale
Art. 8. Formazione e approvazione del bilancio di previsione annuale.
1. Il bilancio di previsione annuale è formulato con riferimento all’anno finanziario che coincide con l’anno solare.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale le proposte di legge finanziaria, di bilancio di previsione annuale e di bilancio pluriennale per l’anno finanziario successivo illustrate da una relazione revisionale e programmatica. Le proposte di legge finanziarie e di legge di bilancio sono approvate dal Consiglio regionale entro il successivo 31 dicembre [11].
3. Il Consiglio regionale disciplina la sessione di bilancio, nonché le modalità di esame, discussione e votazione dei documenti di bilancio nell’ambito del proprio regolamento interno, in conformità allo Statuto.
Art. 9. Contenuti del bilancio di previsione annuale.
1. Il bilancio annuale di previsione si compone degli stati di previsione, rispettivamente per le entrate e per le spese, e del quadro generale riassuntivo.
2. Le previsioni di bilancio sono formulate in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi di universalità ed integrità, e sono articolate, per l’entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, ad eccezione delle contabilità speciali che sono articolate in capitoli. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui il bilancio si riferisce, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.
3. Per ogni unità previsionale di base e per ogni capitolo delle contabilità speciali sono indicati:
a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l’impegno nell’esercizio a cui il bilancio si riferisce;
c) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nell’esercizio a cui il bilancio si riferisce, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.
4. Tra le entrate o le spese di cui al comma 3, lettera b), è iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
5. Tra le entrate di cui al comma 3, lettera c), è iscritto l’ammontare presunto della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
6. Formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio regionale le previsioni di cui al comma 3 relative a ciascuna unità previsionale di base ed al totale delle contabilità speciali.
Art. 10. Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base.
1. La Giunta regionale in apposito documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio:
a) predispone, ai fini della successiva amministrazione e gestione contabile, la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli individuati per l’entrata in relazione all’oggetto e per la spesa in relazione all’oggetto e al contenuto economico e funzionale;
b) indica il carattere giuridicamente vincolato, obbligatorio o discrezionale della spesa, distintamente per capitolo, con richiamo delle relative disposizioni legislative.
2. La Giunta regionale provvede alla definitiva ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli e all’attribuzione degli stessi capitoli e delle relative risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrative, conseguentemente all’approvazione della legge di bilancio, e procede alle successive modifiche rese necessarie da leggi che comportano variazioni di entrata e di spesa.
3. La Giunta regionale provvede altresì alla ripartizione di cui al comma 2 conseguentemente all’approvazione della legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio, sulla base del documento tecnico che accompagna il progetto di bilancio, tenuto conto di eventuali limitazioni all’esecuzione di spese discrezionali contenute nella stessa legge.
4. Nel corso dell’esercizio, la Giunta regionale può modificare la ripartizione in capitoli mediante variazioni compensative nell’ambito della stessa unità previsionale di base, e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito, nonché per quelle direttamente regolate con legge statale o con la tabella C allegata alla legge finanziaria di cui al precedente articolo 3 [12].
5. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
6. Per consentire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, ad ogni capitolo di entrata e di spesa sono attribuiti codici di riclassificazione.
Art. 11. Classificazione delle entrate.
1. Nel bilancio di previsione annuale le entrate sono classificate in titoli, secondo la provenienza, in categorie, secondo la natura dei cespiti, e in unità previsionali di base, secondo aree omogenee di attività, ai fini dell’approvazione del Consiglio regionale. Le unità previsionali di base sono ordinate in capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. Le contabilità speciali non sono articolate in unità revisionali di base ma in capitoli.
3. Le entrate sono articolate nei seguenti titoli:
- Titolo I: Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;
- Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti;
- Titolo III: Entrate extratributarie;
- Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
- Titolo V: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
- Titolo VI: Entrate per contabilità speciali.
4. L’ordine e la denominazione delle categorie e delle unità previsionali di base sono approvati annualmente dalla legge di bilancio.
Art. 12. Specificazione e classificazione delle spese.
1. Nel bilancio di previsione annuale le spese sono classificate in:
a) aree di intervento, individuate con riferimento alle materie ed attività omogenee di competenza regionale;
b) livelli programmatici di intervento, individuati con riferimento agli atti di programmazione regionale;
c) funzioni obiettivo, individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche regionali;
d) unità previsionali di base, individuate con riguardo alle aree omogenee in cui si articolano le competenze regionali e corrispondenti a singole finalità di spesa previste dalla legislazione vigente, in modo da costituire un insieme organico di risorse finanziarie affidate normalmente alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa.
2. Le contabilità speciali non sono classificate in unità previsionali di base ma in capitoli.
3. Nelle unità previsionali di base sono rappresentate distintamente le spese correnti, le spese in conto capitale e le spese per rimborso di prestiti.
4. L’ordine e la denominazione delle aree di intervento, dei livelli programmatici di intervento, delle funzioni obiettivo e delle unità previsionali di base sono approvati annualmente dalla legge di bilancio.
Art. 13. Saldo finanziario di gestione.
1. Il saldo finanziario negativo, presunto o definitivo, risultante dalla gestione dell’esercizio precedente, deve trovare immediata copertura nel bilancio successivo.
2. Il saldo finanziario positivo, presunto o definitivo, risultante dalla gestione dell’esercizio precedente, è destinato esclusivamente:
a) in via prioritaria, alla copertura delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione e delle reiscrizioni relative a economie su residui passivi della stessa natura per le obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti;
b) in subordine, al finanziamento di spese in conto capitale e di spese correnti che non costituiscono avvio di spesa di carattere continuativo.
3. Nel caso in cui il saldo finanziario di cui al comma 2 non fosse sufficiente a coprire le spese di cui alla lettera a), la differenza deve trovare immediata copertura nell’ambito del bilancio in cui il saldo è iscritto.
Art. 14. Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati.
1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio espone, per titoli e categorie, con riguardo all’entrata e per livelli programmatici e funzioni obiettivo, con riguardo alla spesa, i totali riferiti ai residui presunti, agli stanziamenti di competenza e agli stanziamenti di cassa.
2. Al quadro generale riassuntivo sono allegati:
a) il prospetto che mette a raffronto, per unità previsionale di base, gli stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, indicante la rispettiva destinazione risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, con i correlati stanziamenti di competenza relativi alla spesa;
b) il quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato;
c) l’elenco delle garanzie, principali o sussidiarie, prestate dalla Regione a favore di enti o di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
d) nota dimostrativa degli oneri ed impegni finanziari derivanti dalla sottoscrizione di strumenti finanziari [13].
Art. 15. Equilibrio del bilancio di previsione annuale.
1. Nel bilancio di previsione annuale:
a) il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo saldo negativo sia coperto da mutui o da prestiti obbligazionari;
b) il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenuto conto del saldo iniziale di cassa.
2. Ai fini del calcolo del saldo negativo di cui al comma 1, lettera a), non si tiene conto delle spese correlate ad assegnazioni statali e comunitarie o all’utilizzazione di fondi speciali, qualora le stesse siano imputate all’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’iscrizione delle corrispondenti entrate, fino a quando non sia stato approvato il rendiconto di quest’ultimo esercizio.
Art. 16. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio.
1. L’esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato con legge e non può protrarsi, comunque, oltre i quattro mesi. Il disegno di legge è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce [14].
2. La legge di esercizio provvisorio autorizza la gestione delle entrate e delle spese sulla base del progetto di bilancio presentato al Consiglio regionale e può introdurre limitazioni all’esecuzione di spese discrezionali.
3. Ove non sia stato approvato il bilancio nei termini di scadenza dell'esercizio provvisorio, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti del progetto di bilancio presentato al Consiglio regionale. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, di obblighi tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, di altre spese obbligatorie, delle spese gravanti sui fondi comunitari ed alle operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per la Regione [15].
Art. 17. Fondi di riserva e fondi speciali.
1. Nel bilancio annuale di previsione sono iscritti, in termini di competenza e di cassa, i seguenti fondi:
a) un fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine;
b) un fondo di riserva per le spese impreviste;
c) un fondo speciale per le spese correnti e un fondo speciale per le spese in conto capitale;
d) eventuali altri fondi speciali, da definire con la legge di bilancio.
2. Nel bilancio annuale di previsione è altresì iscritto, solo in termini di cassa, il fondo di riserva di cassa.
3. I fondi di cui ai commi 1 e 2 non sono utilizzabili per l’imputazione diretta di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento agli stanziamenti di spesa esistenti, rivelatisi insufficienti o, quando consentito, per la dotazione finanziaria di nuove unità previsionali di base e dei relativi capitoli dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi o amministrativi che autorizzano le nuove o maggiori spese.
Art. 18. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine.
1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa del bilancio aventi carattere obbligatorio o collegati con l’accertamento e la riscossione delle entrate.
2. I prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine e l’iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio sono disposti dalla Giunta regionale.
3. L’elenco dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio e d’ordine è allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.
4. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, quelle relative agli oneri di personale ed agli oneri per l’ammortamento di mutui e prestiti ed agli interessi passivi su anticipazioni di cassa, quelle relative a residui passivi caduti in perenzione amministrativa a norma dell’articolo 52 e reclamati dai creditori, quelle concernenti i fondi di garanzia a fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione e quelle relative agli oneri per quote di annualità pregresse, qualora il relativo stanziamento sia stato portato in economia nell’esercizio precedente.
Art. 19. Fondo di riserva per le spese impreviste.
1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa del bilancio, quando ciò non costituisca un principio di spesa continuativa e serva per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità, non prevedibile all’atto dell’approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo.
2. I prelievi dal fondo per le spese impreviste e l’iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio sono disposti dalla Giunta regionale.
Art. 20. Fondo di riserva di cassa.
1. Il fondo di riserva di cassa è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa di cassa.
2. L’entità del fondo di riserva di cassa è individuata nella misura massima di un dodicesimo dell’ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge di bilancio o dai provvedimenti di variazione di bilancio.
3. I prelievi dal fondo di riserva di cassa e l’iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa di cassa del bilancio sono disposti dalla Giunta regionale.
Art. 21. Fondi speciali.
1. Il fondo speciale per le spese correnti e il fondo speciale per le spese in conto capitale iscritti nel bilancio di previsione annuale sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell’esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.
2. Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore successivamente al termine dell’esercizio ed entro il termine di approvazione del rendiconto relativo a tale esercizio, restano ferme l’assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e l’iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio dell’esercizio successivo. In tal caso allo stanziamento delle nuove o maggiori spese così iscritte nel bilancio del nuovo esercizio dovrà accompagnarsi un’annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell’esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese medesime non si tiene conto ai fini del calcolo dell’eventuale saldo finanziario.
3. A seguito dell’approvazione di leggi regionali di spesa, il dirigente responsabile della struttura regionale preposta al bilancio può istituire, con proprio atto - ove necessario e qualora la legge stessa non abbia direttamente provveduto - nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di bilancio.
4. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine dell’esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del comma 2, costituiscono economie di spesa.
Art. 22. Assestamento del bilancio.
1. Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva con legge l’assestamento del bilancio sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio precedente.
2. Con l’assestamento del bilancio si provvede:
a) alla determinazione definitiva dell’ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) alla determinazione definitiva dell’ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell’esercizio precedente cui il bando si riferisce;
c) alla determinazione definitiva del saldo finanziario positivo o negativo risultante dalla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
d) alle variazioni degli stanziamenti di cassa necessarie a seguito della determinazione dei residui di cui alla lettera a);
e) all’applicazione del saldo positivo o negativo, così come definitivamente determinato alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce e alle variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa necessarie in correlazione all’applicazione del saldo stesso;
f) ad eventuali altre variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa ritenute opportune in relazione all’andamento delle politiche regionali.
3. L’assestamento del bilancio non può essere approvato prima che sia stato presentato al Consiglio regionale il rendiconto generale dell’esercizio finanziario precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione annuale. L’approvazione dell’assestamento del bilancio non è subordinata all’approvazione del rendiconto generale da parte del Consiglio regionale.
Art. 23. Variazioni al bilancio.
1. Le variazioni al bilancio sono disposte con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è stabilito diversamente dalla legge.
2. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare variazioni al bilancio nel corso dell’esercizio:
a) per l’istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione europea o da parte di altri soggetti istituzionali, nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
b) per operazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all’interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo, di uno stesso programma o progetto, oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
c) per l’adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;
d) per operazioni conseguenti all’attuazione del ricorso all’indebitamento con oneri a carico dello Stato.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il responsabile della struttura regionale preposta al bilancio può iscrivere, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell’esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento.
4. Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre salvo quelle previste al comma 2, nonché quelle necessarie per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.
5. I provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi del presente articolo sono comunicati al Consiglio regionale entro trenta giorni.
Art. 24. Variazioni relative a tardive assegnazioni vincolate statali e comunitarie.
1. In caso di tardiva assegnazione di risorse vincolate statali e comunitarie, allorché non sia possibile procedere, entro il termine dell’esercizio a cui si riferisce l’assegnazione, all’impegno delle corrispondenti spese, le stesse possono essere attribuite alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo.
2. Nel caso di cui al comma 1, la variazione è disposta dalla Giunta regionale sull’esercizio in chiusura per la parte relativa all’entrata e sul nuovo esercizio per la parte relativa alla spesa, e possono essere disposti pagamenti anche in pendenza dell’approvazione del bilancio di previsione annuale per il nuovo esercizio.
3. Fino a quando non sia approvato il rendiconto dell’esercizio nel corso del quale ha avuto luogo l’assegnazione, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell’eventuale saldo finanziario.
Art. 25. Cofinanziamento regionale.
1. Nel bilancio di previsione possono essere individuati, in apposite unità previsionali di base, uno o più stanziamenti non utilizzabili per imputazione diretta di spese e destinati al cofinanziamento delle attività che realizzano le politiche comunitarie finanziate con risorse dell’Unione Europea e dello Stato.
2. La Giunta regionale utilizza gli stanziamenti di cui al comma 1 per l’iscrizione in unità previsionali di base esistenti o in nuove unità previsionali di base delle quote di cofinanziamento regionale assegnate alle specifiche attività.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per il cofinanziamento regionale delle attività che derivano da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
4. Il bilancio di previsione annuale e le variazioni allo stesso sono corredati da prospetti sintetici che espongono, per ciascun intervento dell’Unione Europea, il piano di finanziamento articolato per fonte di finanziamento comunitaria, statale e regionale.
TITOLO III
Indebitamento
Art. 26. Ricorso all’indebitamento.
1. La Regione può contrarre mutui o ricorrere a prestiti obbligazionari, con oneri a proprio carico, per provvedere a spese in conto capitale, nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali.
2. Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 è consentito per la copertura del disavanzo risultante tra il totale delle spese che si prevede di impegnare e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio di riferimento, nel limite di un importo non superiore al totale cumulato delle spese in conto capitale e delle spese per l’assunzione di partecipazioni a società finanziarie regionali, se non finanziate con entrate a destinazione vincolata.
3. Il ricorso all’indebitamento con oneri a carico del bilancio regionale è autorizzato esclusivamente con legge di bilancio o di variazione dello stesso, per il solo esercizio a cui l’autorizzazione si riferisce.
4. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale e interesse, e delle altre forme di indebitamento, a carico della Regione, in estinzione nell’esercizio di riferimento, non può superare il 20 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura nell’ambito delle previsioni del bilancio annuale e riscontro di copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale, in corrispondenza degli esercizi di riferimento [16].
4 bis. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantendo il rispetto del limite di indebitamento prescritto al precedente comma. A tal fine, il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, prima di procedere agli adempimenti previsti al comma 2 del successivo articolo 27, provvede alla ricognizione delle operazioni di indebitamento perfezionate e di quelle autorizzate, ma non ancora perfezionate, e definisce un piano pluriennale di indebitamento, in vista del contenimento e della graduale riduzione del debito [17].
5. Il ricorso ad indebitamento non può essere autorizzato in mancanza di approvazione del rendiconto generale del penultimo esercizio rispetto a quello cui l’autorizzazione all’indebitamento si riferisce.
6. La Giunta regionale provvede al ricorso all’indebitamento, con oneri a carico dello Stato, direttamente sulla base delle relative leggi statali di autorizzazione.
7. La legge di bilancio e di variazione dello stesso, per far fronte a ritardi ultrannuali nell’erogazione di assegnazioni a destinazione vincolata da parte dello Stato, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare operazioni di finanziamento, fino alla riscossione di tali assegnazioni.
Art. 27. Mutui e prestiti obbligazionari.
1. Per i mutui e i prestiti obbligazionari, la legge regionale definisce la durata massima dell’ammortamento, nonché l’incidenza dei relativi oneri finanziari sull’esercizio in corso e sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.
2. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalità per l’esecuzione delle operazioni di indebitamento autorizzate. Il Dipartimento Bilancio e Patrimonio provvede agli adempimenti conseguenti ed alla stipula dei contratti [18].
3. Le entrate derivanti da mutui stipulati, anche in forma condizionata, ma non riscosse entro il termine dell’esercizio sono iscritte tra i residui attivi.
4. Costituiscono minori entrate le somme corrispondenti a mutui autorizzati ma non stipulati e a titolo di prestiti obbligazionari non collocati entro il termine dell’esercizio.
5. Al perfezionamento delle operazioni di mutuo e dei prestiti obbligazionari autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa.
6. La Giunta regionale può ridefinire il debito derivante dal ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 attraverso operazioni di trasformazione di scadenze e di tassi o attraverso l’uso di strumenti operativi previsti dalla consuetudine dei mercati finanziari. In relazione all’andamento del mercato ed al fine di tutelarsi dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, la Giunta regionale definisce con cadenza almeno annuale i criteri per l’utilizzazione dei derivati finanziari e per la valutazione dell’affidabilità dei soggetti con i quali stipulare i relativi contratti quadro; in ogni caso, i derivati finanziari non possono prevedere una scadenza posteriore a quella del debito cui si riferiscono né prevedere che i flussi ricevuti dalla Regione Calabria siano diversi da quelli pagati sulla passività sottostante. Inoltre, i derivati di ristrutturazione della quota capitale dell’indebitamento finanziario non possono prevedere, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori attuali dei singoli flussi di pagamento. [19]
7. La ristrutturazione del debito in essere avviene a seguito di apposito atto della Giunta regionale che ne definisce i limiti e le modalità. Il Dipartimento competente, nel rispetto delle disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi del precedente comma, utilizza gli strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari ed effettua le opportune operazioni di gestione e ristrutturazione del debito regionale. [20]
Art. 28. Anticipazioni di cassa.
1. La Giunta regionale, per far fronte a temporanee deficienze di cassa, può ricorrere ad anticipazioni di cassa, disponendo con lo stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.
2. L’importo delle anticipazioni di cassa non può eccedere l’ammontare di un sesto delle entrate tributarie regionali come desunte dall’ultimo rendiconto approvato.
3. Le anticipazioni di cassa devono essere estinte entro l’esercizio finanziario nel quale sono state contratte.
TITOLO IV
Controlli e Piano operativo
Art. 29. Ambito di applicazione.
1. Il presente titolo disciplina, in conformità con i principi stabiliti dal
Art. 30. Piano Operativo.
1. Il Piano operativo, adottato ai sensi del successivo comma, realizza il raccordo tra le funzioni di governo spettanti alla Giunta regionale e le funzioni di gestione attribuite ai Dirigenti per la realizzazione degli obiettivi agli stessi assegnati.
2. Il Piano operativo è adottato dalla Giunta regionale, previa valutazione delle proposte budgetarie elaborate dai Dirigenti, quali titolari dei centri di responsabilità amministrativa, sulla base dei documenti di programmazione della Regione.
3. Il Piano operativo:
a) precisa gli obiettivi di gestione;
b) affida la realizzazione di tali obiettivi ai dirigenti titolari di centri di responsabilità amministrativa;
c) assegna le dotazioni umane e strumentali, nonché le risorse finanziarie, di cui al precedente articolo 10, necessarie per la realizzazione degli obiettivi medesimi.
4. Il Piano operativo realizza i seguenti collegamenti:
a) il collegamento con il bilancio annuale di previsione e con gli atti di programmazione;
b) il collegamento con il documento tecnico, di cui al precedente articolo 10;
c) il collegamento con la struttura organizzativa della Regione attraverso l’assegnazione delle risorse per centri di responsabilità amministrativa.
Art. 31. Verifica e revisione dei budget e del Piano operativo.
1. I budget dei singoli centri di responsabilità amministrativa sono sottoposti a verifiche periodiche dello stato di avanzamento allo scopo di porre in evidenza, rispetto alle previsioni originarie, gli eventuali scostamenti già intervenuti e gli elementi che possono determinare scostamenti nel prosieguo della gestione. In conseguenza di ciò gli stessi possono essere variati nel corso del periodo di vigenza mediante il processo di revisione.
2. La revisione dei budget dei centri di responsabilità amministrativa deve essere operata in corso d’anno qualora intervengano variazioni di bilancio che comportino l’esigenza di integrare o di modificare gli obiettivi originari rappresentati nei budget stessi.
3. I budget dei centri di responsabilità sottoposti a revisione vengono riadottati e riassegnati ai centri di responsabilità amministrativa dalla Giunta regionale, con conseguente revisione e aggiornamento del Piano operativo.
Art. 32. Rapporto annuale sulla gestione del Piano operativo.
1. Dopo la chiusura dell’esercizio finanziario, la struttura regionale preposta al controllo di gestione predispone per la Giunta regionale il rapporto annuale sulla gestione del Piano operativo e dei relativi budget. Tale rapporto è trasmesso al Consiglio regionale a cura del Presidente della Giunta regionale.
2. Il rapporto contiene il raffronto tra le quantità rappresentate a preventivo nei budget e i risultati conseguiti.
Art. 33. Controllo di gestione.
1. Le componenti del controllo di gestione sono:
a) la pianificazione;
b) la struttura organizzativa;
c) la struttura tecnico-contabile;
d) il processo di controllo.
2. Il controllo di gestione è strutturato dal punto di vista organizzativo, tecnico-contabile e di processo in aderenza alla specifica normativa in materia e alle metodologie suggerite dalla tecnica.
3. Nella prima fase di avvio del sistema di controllo di gestione sarà operata l’estensione a tutta la spesa regionale, segnatamente di investimento, della metodologia già in atto per il monitoraggio della gestione dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari.
Art. 34. Struttura organizzativa del controllo di gestione.
1. La struttura organizzativa del controllo di gestione è costituita dai centri di responsabilità amministrativa e dall’unità organizzativa preposta all’attuazione del processo di controllo di gestione, da individuarsi da parte della Giunta regionale.
2. L’unità organizzativa preposta al controllo di gestione, cui spetta in particolare la progettazione ed il relativo coordinamento, è individuata sulla base di specifiche e verificate professionalità e può essere assistita da un soggetto esterno da individuarsi con una gara di evidenza pubblica.
Art. 35. Struttura tecnico-contabile e processo del controllo di gestione.
1. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione è costituita dall’insieme organizzato degli strumenti informativi che consentono la raccolta, l’analisi e la diffusione delle informazioni per lo svolgimento del processo di controllo di gestione.
2. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione utilizza i dati e le informazioni sistematicamente rilevati dalla contabilità, dalla metodica di budget, nonché da ogni altra parte del sistema informativo regionale che offre flussi informativi significativi per le finalità perseguite.
3. Il processo di controllo di gestione è articolato in modo da favorire il decentramento della funzione presso i centri di responsabilità amministrativa, al fine di rafforzare la cultura dell’autocontrollo, e si basa sulla rilevazione, anche infrannuale, degli scostamenti tra dati di previsione e dati di consuntivo.
4. Sulla base dei dati e delle informazioni di cui al comma 2, la struttura regionale preposta al controllo di gestione formula annualmente una relazione in accompagnamento al rendiconto generale che:
a) illustra le attività e i risultati delle politiche regionali di settore così come articolate nei documenti di programmazione e rappresentate nel bilancio;
b) esprime la valutazione, sotto il profilo economico e finanziario, delle risultanze annuali della gestione dell’entrata e della spesa.
Art. 36. Requisiti minimi del controllo di gestione.
1. Il Presidente della Giunta regionale, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, stabilisce i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema del controllo di gestione [21].
TITOLO V
Gestione finanziaria delle entrate e delle spese
Art. 37. Norme comuni agli atti, ai documenti e ai procedimenti contabili.
1. Tutti gli atti ed i documenti contabili che realizzano le fasi gestionali nel processo finanziario delle entrate e delle spese devono contenere:
a) gli elementi che ne consentono l’identificazione univoca e l’ordinamento progressivo;
b) la data di emissione e la sottoscrizione nelle forme di legge;
c) gli estremi degli atti e documenti che ne costituiscono il presupposto giuridico e procedimentale, nonché i necessari riferimenti al bilancio di previsione annuale.
2. Alla struttura regionale preposta alla ragioneria spetta il controllo di regolarità contabile, nonché il riscontro degli adempimenti e dei termini stabiliti nel presente titolo.
Art. 38. Realizzazione delle entrate.
1. Le entrate della Regione si realizzano attraverso le fasi dell’accertamento, della riscossione e del versamento.
Art. 39. Accertamento delle entrate.
1. Le entrate sono accertate quando, da parte delle strutture regionali competenti, sono appurate le ragioni del credito della Regione e il soggetto debitore, in base a legge, decreto o altro titolo [22].
2. La struttura regionale preposta alla ragioneria procede alla registrazione contabile delle somme accertate, per la parte che viene a scadenza nell’esercizio.
3. L’impegno di somme nei capitoli di spesa delle contabilità speciali genera un accertamento per pari importo nei corrispondenti capitoli dell’entrata.
Art. 40. Riscossione e versamento delle entrate.
1. La riscossione delle entrate avviene all’atto del pagamento della relativa somma da parte del debitore, per il tramite del tesoriere o di altro ufficio, ente o altro soggetto autorizzato per legge o altro titolo.
2. Il versamento consiste nel trasferimento delle somme riscosse alla cassa regionale. Le somme riscosse da soggetti diversi dal Tesoriere sono versate a quest’ultimo, integralmente e nei termini prescritti.
3. Le entrate sono riscosse, di norma, dal Tesoriere regionale sulla base di ordinativi di riscossione emessi dal dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria. In questo caso, la riscossione coincide con il versamento dell’entrata.
4. Gli ordinativi di riscossione sono corredati da tutti gli elementi che ne consentono l’esecuzione da parte del Tesoriere regionale e sono emessi, separatamente per competenza e residui, anche in corrispondenza di più capitoli [23].
5. Il Tesoriere regionale rilascia una bolletta di quietanza per ciascuna riscossione effettuata, dandone immediata comunicazione alla struttura regionale preposta alla ragioneria.
6. In ogni caso il Tesoriere regionale non può ricusare la riscossione delle somme, anche in mancanza di ordinativo di riscossione, pagate in favore della Regione e deve tenere dette somme in deposito fino al ricevimento del correlato ordinativo di riscossione.
7. Le entrate per le quali non risulta possibile o conveniente la riscossione tramite il Tesoriere regionale possono essere incassate da dipendenti specificamente incaricati, con l’obbligo da parte degli stessi di rendicontare le somme incassate e di procedere al successivo versamento nella Tesoriera regionale.
Art. 40 bis. Riscossione delle entrate regionali mediante l’ingiunzione prevista dal
1. La riscossione delle entrate non tributarie, aventi causa in rapporti di diritto pubblico o «privato, può essere effettuata anche mediante l’ingiunzione disciplinata nel Testo Unico approvato con
2. L’esecuzione coattiva dell’ingiunzione può compiersi anche a mezzo ruolo secondo le disposizioni contenute nel titolo II del
1. La Regione può, nel rispetto del principio di proporzionalità e con adeguata motivazione, disporre il fermo amministrativo di somme, in via di liquidazione o già liquidate, al fine di tutelare una propria ragione di credito.
Art. 41. Minori entrate e residui attivi.
1. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell’esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.
2. Formano residui attivi le somme accertate e non riscosse o non versate entro il termine dell’esercizio, per le quali il dirigente della struttura regionale competente dichiara il permanere delle condizioni che hanno originato il correlato accertamento [27].
3. I dirigenti delle strutture regionali competenti devono promuovere le azioni per evitare l’eventuale prescrizione dei crediti vantati dalla Regione e, comunque, quelle atte a rimuovere gli ostacoli alla regolare riscossione delle entrate.
4. La struttura regionale preposta alla ragioneria procede alla cancellazione delle registrazioni contabili degli accertamenti e dei residui attivi previa comunicazione del dirigente della struttura regionale competente che attesta l’inesigibilità o l’insussistenza delle correlative entrate.
5. I crediti della Regione di modesta entità, compresi quelli derivanti dalla mancata riscossione di imposte e tasse nei limiti previsti dalle leggi dello Stato, possono essere annullati, entro il 31 marzo di ogni anno, con provvedimento della Giunta regionale e su proposta dei dirigenti delle strutture competenti. L’annullamento dei crediti è disposto quando il costo delle operazioni di riscossione di ogni singola entrata risulti superiore all’ammontare della medesima.
Art. 42. Realizzazione delle spese.
1. Le spese della Regione si realizzano attraverso le fasi dell’impegno, della liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento.
Art. 43. Impegni di spesa. [28]
1. La Giunta regionale e i dirigenti delle strutture regionali competenti, nell’ambito delle proprie attribuzioni, assumono gli impegni di spesa per le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza o si perfezioni entro il termine dell’esercizio. Gli impegni sono assunti, entro la scadenza dell’esercizio di riferimento, nei limiti degli stanziamenti di competenza.
2. Con l’approvazione del bilancio di previsione annuale e delle successive variazioni, costituiscono comunque impegni di spesa, e come tali sono rilevati, senza la necessità di ulteriori atti, le somme stanziate nei capitoli relativi:
a) alle indennità al Presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta e del Consiglio regionale;
b) alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale;
c) alle spese ed agli oneri per il personale dipendente ed alle altre spese di natura assimilabile;
d) agli oneri di ammortamento relativi ai mutui e ai prestiti obbligazionari.
3. Il dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria provvede alla prenotazione degli impegni di spesa relativi a quote di obbligazioni pluriennali, derivanti dall’approvazione di piani e programmi adottati dalla Giunta regionale.
4. L’accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilità speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti capitoli della spesa.
5. Quando l’obbligazione risulta definitivamente estinta per un importo inferiore a quello del corrispondente impegno, il dirigente della struttura regionale competente deve darne tempestiva comunicazione alla struttura regionale preposta alla ragioneria, la quale procede per la parte inutilizzata:
a) all’immediato ripristino della disponibilità sullo stanziamento di bilancio, qualora l’impegno sia stato assunto sulla competenza dell’esercizio in corso;
b) alla cancellazione della correlata posta di residuo passivo, qualora l’obbligazione derivi da esercizi precedenti.
6. Per le risorse disposte dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall’Unione Europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale, nonché per le risorse disposte dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto, possono essere assunte obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in corrispondenza con l’importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte.
7. Per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità e la tempestività dei servizi della Regione, possono essere assunte obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente.
8. Sulla base delle obbligazioni di cui ai precedenti commi 3, 6 e 7 gli impegni sono assunti per l’intera somma, mentre i relativi pagamenti sono comunque contenuti nei limiti dell’autorizzazione annuale di bilancio.
9. I dirigenti che propongono alla Giunta regionale o assumono gli atti di impegno sono responsabili in ordine:
a) alla legalità della spesa;
b) alla realizzazione degli obiettivi gestionali loro assegnati dalla Giunta regionale;
c) ai criteri economici di buona gestione della spesa;
d) alla completezza, regolarità e sussistenza della documentazione richiamata nell’atto amministrativo o ad esso allegata;
e) alle procedure disposte in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari;
f) alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria;
g) alla contestuale verifica dell’accertabilità delle entrate corrispondenti, qualora i capitoli di spesa su cui grava l’impegno assunto con il provvedimento proposto abbiano destinazione vincolata [29].
10. Nel caso in cui vi sia stata acquisizione di beni o servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 45 bis, tra il privato e l'amministratore, il dirigente o il funzionario che abbia determinato la generazione del debito. Per le prestazioni continuative o periodiche, detto effetto si estende ai dirigenti che hanno reso possibili le singole prestazioni [30].
11. Le spese inerenti il contenzioso legale sono impegnate e liquidate nell’anno in cui vengono a maturazione [31].
Art. 44. Verifica della regolarità contabile degli impegni di spesa.
1. Gli atti amministrativi che dispongono impegni di spesa sono trasmessi preventivamente assieme alla connessa documentazione, al dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta [32]:
a) l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno;
b) la corretta imputazione della spesa;
c) la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.
2. All’apposizione del visto di cui al comma 1 corrisponde la prenotazione contabile dell’impegno di spesa, con la quale si rendono indisponibili le relative somme sullo stanziamento di riferimento.
3. In caso di revoca in corso d’anno della prenotazione contabile, la struttura regionale preposta alla ragioneria ricostituisce la disponibilità sul corrispondente stanziamento.
4. Il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria, in caso di non apposizione del visto, comunica la propria determinazione motivata al dirigente della struttura regionale competente.
Art. 45. Liquidazione delle spese.
1. Il dirigente della struttura regionale competente liquida le spese nei limiti dell’ammontare dell’impegno assunto, determinando la somma da pagare in base ai titoli e ai documenti che comprovano il diritto acquisito dal creditore.
2. La liquidazione è trasmessa alla struttura regionale preposta alla ragioneria e, oltre a tutti gli elementi necessari per consentire l’emissione dell’ordinativo di pagamento e l’estinzione dello stesso, deve contenere:
a) nel caso di acquisizione di beni e servizi, l’attestazione che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini previsti;
b) nel caso di erogazione di contributi o di ogni altro tipo di spesa diversa da quella di cui alla lett. a), l’attestazione che si sono realizzate le condizioni stabilite.
Art. 45 bis. (Riconoscimento dei debiti fuori bilancio) [33]
1. Con apposito provvedimento del dirigente competente, congruamente motivato quanto all'utilità tratta dalla Regione, fatte salve le eventuali responsabilità a carico di chi ha determinato la spesa, può avvenire il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da:
a) provvedimenti giudiziali o lodi arbitrali esecutivi;
b) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
c) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento dei debiti di cui al comma 1, il dirigente provvede con le risorse a disposizione. In mancanza di queste, il competente Dipartimento, riconosce il debito e richiede al Dipartimento Bilancio e Patrimonio le opportune variazioni al bilancio da sottoporre all'approvazione della Giunta, che vi provvede, ricorrendone le condizioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della
3. Il provvedimento di riconoscimento del debito è trasmesso alla Corte dei Conti.
Art. 46. Cessioni di credito. [34]
1. Le cessioni di credito hanno effetto nei confronti della Regione qualora siano alla stessa notificate presso la sede legale ed accettate con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, prima della liquidazione della correlata spesa.
Art. 47. Ordinativi di pagamento.
1. Il dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria emette in capo al Tesoriere regionale gli ordinativi di pagamento corredati di tutti gli elementi che ne consentono l’esecuzione.
2. Gli ordinativi di pagamento sono emessi, separatamente per competenza e residui, nei limiti della disponibilità dei corrispondenti stanziamenti di cassa autorizzati.
3. Gli ordinativi di pagamento da eseguire mediante quietanza diretta da parte del creditore, interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre, sono commutati dal Tesoriere regionale in assegni circolari o in altri mezzi di pagamento equipollenti offerti dal sistema bancario e postale.
4. Prima dell’approvazione del rendiconto generale, possono essere emessi ordinativi di pagamento in conto residui purché il relativo importo trovi corrispondenza fra le somme che, sulla base delle registrazioni contabili, risultino da mantenere a residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto generale stesso.
Art. 48. Altre forme di pagamento.
1. Il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria può emettere nei confronti del Tesoriere regionale:
a) ruoli di spesa fissa, per i pagamenti da effettuare periodicamente e dei quali risultano determinati sia l’ammontare che la scadenza;
b) sospesi di cassa, per i pagamenti in valuta estera o relativi a spese per le quali sussiste una scadenza non dilazionabile e che non possono essere eseguiti in tempo utile con le modalità ordinarie;
c) ordini di domiciliazione, per i pagamenti relativi a canoni, utenze e ad altre spese assimilabili.
2. I pagamenti di cui al comma 1, lettere b) e c), una volta eseguiti dal Tesoriere regionale, devono essere sollecitamente liquidati dalle strutture regionali competenti, al fine dell’emissione dei conseguenti ordinativi di pagamento a copertura [35].
Art. 49. Esecuzione e quietanza dei pagamenti.
1. Gli ordinativi di pagamento, i ruoli di spesa fissa, i sospesi di cassa e gli ordini di domiciliazione sono trasmessi dal Tesoriere regionale che provvede alla loro esecuzione e all’ottenimento del rilascio da parte del creditore della quietanza incondizionata nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.
Art. 50. Budget operativi con aperture di credito.
1. La Giunta regionale, quando non sia possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura di gestione della spesa, può assegnare ai dirigenti titolari di centri di responsabilità amministrativa, che in tal caso assumano la veste di funzionari delegati, uno o più budget operativi.
2. Ogni budget operativo è riferito ad un capitolo di spesa ed è attribuito di risorse corrispondenti ad una parte o all’intero stanziamento del capitolo stesso, per importi comunque equivalenti in termini di competenza e di cassa. Il budget operativo è correlato ad una apertura di credito presso il Tesoriere regionale, disposta mediante un ordine di accreditamento in favore del funzionario delegato individuato.
3. Con l’assegnazione dei budget operativi o, in corrispondenza alla loro variazione in corso d’esercizio, sono stabiliti per ciascuno:
a) la durata, comunque non eccedente il termine dell’anno di riferimento;
b) la tipologia delle spese da gestire;
c) gli eventuali vincoli, condizioni e limiti alla gestione.
4. Il dirigente titolare di budget operativo liquida le spese ed emette direttamente gli ordinativi di pagamento sulle apposite posizioni di conto aperte presso il Tesoriere regionale, osservando le disposizioni sulla liquidazione e sul pagamento delle spese stabilite dalla presente legge, nonché quello dello specifico Regolamento.
5. Il dirigente titolare di budget operativo, nel termine di 30 giorni dalla chiusura del budget, e comunque con riferimento al 31 dicembre dell’anno a cui il budget stesso si riferisce, predispone il rendiconto delle spese sostenute e lo invia alla struttura regionale preposta alla ragioneria, corredato dei documenti giustificativi in originale, che ne effettua il relativo controllo. Il dirigente titolare di budget operativo, quale funzionario delegato, nonché il relativo contabile, sono comunque personalmente responsabili delle spese effettuate e della regolarità dei pagamenti disposti ed eseguiti [36].
6. Gli importi del budget operativo eventualmente non utilizzati:
a) ricostituiscono la disponibilità del capitolo di riferimento, se rilevati in corrispondenza della chiusura in corso d’anno del budget operativo stesso;
b) originano economie di spesa, se rilevati in sede di chiusura dell’esercizio.
Art. 51. Fondi economali.
1. I fondi economali sono attribuiti agli economi regionali, sia centrali che decentrati, che provvedono direttamente al pagamento delle spese di modesto importo per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie modalità di pagamento o all’assegnazione di budget operativi. Tali spese riguardano essenzialmente quelli di funzionamento degli Uffici e dei servizi regionali, nonché quelle da eseguirsi in economia ai sensi della legislazione vigente.
2. I pagamenti delle spese a carico dei fondi economali possono essere eseguiti in qualsiasi forma consentita dall’ordinamento, e prevista dal relativo regolamento.
3. Gli economi regionali predispongono il rendiconto dei pagamenti effettuati e lo inviano alla struttura regionale preposta alla ragioneria, corredato dei documenti giustificativi in originale, nel termine di 30 giorni dalla data di richiesta di reintegro o di chiusura del fondo economale e, comunque, con riferimento al 31 dicembre dell’anno a cui il fondo stesso si riferisce.
4. Le somme assegnate agli economi regionali sono impegnate in via provvisoria e sono successivamente imputate in via definitiva ai capitoli di riferimento, sulla base dei relativi rendiconti.
Art. 52. Residui passivi ed economie di spesa.
1. Formano residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio, per le quali il dirigente della struttura regionale competente dichiara la necessità di mantenimento a bilancio.
2. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui:
a) se relative a spese correnti, per un anno successivo a quello in cui l’impegno si è perfezionato;
b) se relative a spese in conto capitale, per cinque anni successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato. [37]
3. I residui passivi sono annualmente sottoposti ad accertamento o riaccertamento in sede di predisposizione del rendiconto generale. I dirigenti competenti attestano i residui passivi da riaccertare, verificando la sussistenza e l’importo del relativo debito.
4. I residui passivi relativi a spese correnti e in conto capitale non pagati rispettivamente entro il primo e il quinto esercizio successivo a quello in cui l’impegno si è perfezionato si considerano perenti agli effetti amministrativi [38].
5. Le somme relative ai residui passivi eliminati per decorrenza dei termini di mantenimento di cui al precedente comma 2, sono iscritte, per la quota che si prevede possa essere reclamata dai creditori, in appositi fondi speciali di parte corrente e di parte in conto capitale. I prelievi dai suddetti fondi di riserva e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio, sono disposti con decreto del Dirigente generale del dipartimento bilancio, su esplicita richiesta del dipartimento competente [39].
6. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate entro il termine dell’esercizio costituiscono economie di spesa, ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
7. Sono mantenute in bilancio e riportate nella competenza del bilancio dell’esercizio successivo le economie relative a:
a) spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, regolarmente accertate, per le quali non sia stato assunto il relativo impegno entro la fine dell’esercizio;
b) spese di investimento o in conto capitale per le quali siano state avviate le procedure di individuazione del contraente o del beneficiario dei relativi contributi.
8. Le spese di cui al precedente comma 7, lett. b), possono essere mantenute in bilancio non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.
9. La ricognizione delle somme di cui ai precedenti commi 7 e 8, il relativo riparto ed iscrizione degli stanziamenti nelle corrispondenti unità previsionali di base del bilancio, sono determinati con deliberazione della Giunta regionale da comunicarsi al Consiglio regionale.
Art. 53. Servizio di tesoreria regionale.
1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria della Regione con riguardo alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti da disposizioni legislative, regolamentari e convenzionali.
2. Le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria ed i connessi rapporti obbligatori sono disciplinati da apposita convenzione il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale approva entro il 31 marzo di ciascun anno il conto del tesoriere, munito del visto di parificazione del dirigente competente, contenente tutti gli elementi necessari per il riscontro sistematico dei movimenti di cassa, nonché dei depositi in titoli e valori, sia cauzionali che di proprietà della Regione.
4. Il servizio di tesoreria è affidato ad uno o più istituti di credito opportunamente associati, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi della vigente normativa in materia.
5. L’affidamento è effettuato secondo procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente. Il capitolato speciale del servizio è approvato dalla Giunta regionale. Il capitolato speciale prevede:
a) la disciplina della gestione del servizio;
b) le idonee garanzie di regolare gestione del servizio;
c) la misura del tasso creditore sulle giacenze di cassa e di quello debitore sulle anticipazioni;
d) la valuta per i versamenti e prelevamenti;
e) il ricorso alle anticipazioni di cassa;
f) l’esecuzione, oltre all’ordinario servizio di cassa, di ogni altro servizio bancario, anche con l’estero.
6. Il capitolato può prevedere, oltre ad attività ritenute utili per l’attuazione dei programmi regionali, l’estensione del servizio di tesoreria della Regione alle aziende, organi separati e gestioni speciali dipendenti o amministrati dalla Regione stessa, alle stesse condizioni e norme previste dalla convenzione con la Regione, in quanto compatibili.
7. Nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa statale vigente in materia, la convenzione di tesoreria può essere rinnovata per non più di una volta, per un periodo non superiore alla durata della convenzione originaria.
TITOLO VI
Rendiconto generale e scritture contabili
Art. 54. Risultati della gestione.
1. I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono dimostrati, per ogni esercizio finanziario, nel rendiconto generale, composto dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio.
2. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello dell’esercizio finanziario cui si riferisce ed è approvato con legge regionale entro il 30 giugno dello stesso anno.
3. Al rendiconto generale sono allegati:
a) una relazione illustrativa dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto;
b) la riclassificazione del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio al fine di consentire l’armonizzazione con il bilancio dello Stato;
c) l’ultimo bilancio di esercizio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.
Art. 55. Conto del bilancio e conto generale del patrimonio.
1. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione annuale.
2. Il conto del bilancio è costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali di settore, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia e di efficienza individuati.
3. Il conto del bilancio espone e dimostra, con riferimento a ciascuna unità previsionale di base:
a) le entrate di competenza dell’anno risultanti dalle previsioni definitive, accertate, riscosse, e rimaste da riscuotere;
b) le spese di competenza dell’anno, risultanti dalle previsioni definitive, impegnate, pagate, e rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi e dei residui passivi degli esercizi precedenti;
d) il conto totale dei residui attivi e dei residui passivi che si riportano all’esercizio successivo [40].
4. La Giunta regionale predispone e trasmette al Consiglio a fini conoscitivi un documento tecnico che accompagna e specifica il conto del bilancio con riferimento ai capitoli individuati nel bilancio di previsione.
5. Il conto generale del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio regionale alla fine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale. A tali fini indica:
a) le attività e le passività finanziarie;
b) i beni mobili ed i beni immobili;
c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.
6. Il conto generale del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio, nonché un’ulteriore classificazione rivolta a consentire l’individuazione dei beni regionali suscettibili di utilizzazione economica.
7. Al conto generale del patrimonio è allegato:
a) un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell’esercizio, con l’indicazione delle rispettive destinazioni e dell’eventuale reddito prodotto;
b) un elenco di sintesi dei debiti della Regione.
Art. 56. Scritture contabili.
1. La Regione tiene apposite scritture contabili di tipo finanziario, progettuale, patrimoniale ed economico.
2. Le scritture finanziarie rilevano con riferimento ai capitoli di bilancio interessati:
a) per la parte entrata le somme accertate, le somme rimaste da accertare, gli ordinativi di incasso emessi distintamente in conto competenza e in conto residui, le somme rimaste da incassare;
b) per la parte spesa le somme impegnate, quelle rimaste da impegnare, nonché le somme liquidate, e da liquidare, e i mandati di pagamento emessi, e da emettere, in conto competenza e in conto residui.
3. Le scritture progettuali rilevano con riferimento a ciascun progetto di investimento finanziato:
a) il costo del progetto di investimento;
b) l’avanzamento finanziario, fisico e procedurale del progetto medesimo.
4. Le scritture patrimoniali sono tenute in conformità a quanto disposto dalla vigente legge regionale in materia di amministrazione del patrimonio.
5. Le scritture economiche devono fornire un sistema di contabilità analitica relativa al funzionamento dell’apparato regionale ed alle attività realizzate direttamente dalla Regione. Gli atti di spesa e le registrazioni patrimoniali devono indicare il centro di responsabilità amministrativa a cui imputare il relativo costo ed il periodo a cui esso si riferisce.
Art. 57. Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.
1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali in qualunque forma costituiti sono [41]:
a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all’articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, accompagnati da specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;
b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla presente legge [42];
c) pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.
2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.
3. I bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, di cui al primo comma del presente articolo, sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre [43].
4. La Giunta regionale, sulla base dei bilanci trasmessi al Consiglio regionale, può autorizzare l’esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, entro il limite dei quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie. L’esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi [44].
5. Gli assestamenti dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico – Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette gli assestamenti dei bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno [45].
6. Le variazioni ai bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono soggette alla approvazione del Consiglio regionale, previa istruttoria da parte delle strutture della Giunta regionale, di cui al precedente terzo comma del presente articolo. In sede di approvazione dei rispettivi bilanci il Consiglio regionale può autorizzare gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell’esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 23 della presente legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti.
7. I rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico –Settore Ragioneria Generale per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno [46].
8. I bilanci delle Società partecipate sono trasmessi ai Dipartimenti competenti per materia ed alla Commissione Consiliare permanente [47].
Art. 58. Entrate e spese degli enti locali per funzioni delegate.
1. Nei bilanci e nei rendiconti degli enti locali le entrate e le spese relative all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione sono rappresentate in appositi stanziamenti, nell’ambito dei criteri di classificazione vigenti per tali enti, in modo da mantenere la corrispondenza con i relativi stanziamenti regionali e consentire, in allegato al rendiconto, la rappresentazione dell’impiego dei fondi relativi alle funzioni delegate.
2. Gli enti locali delegati presentano alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto relativo al precedente esercizio delle spese effettuate nell’ambito delle funzioni delegate e una relazione che evidenzia i risultati conseguiti.
3. Al fine di consentire adeguate forme di controllo economico e finanziario sulle attività delegate agli enti locali, la Giunta regionale emana apposite direttive per la predisposizione e presentazione del rendiconto e della relazione di cui al precedente comma 2.
TITOLO VII
Consiglio regionale
Art. 59. Autonomia contabile del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia funzionale, finanziaria e contabile nei limiti dello statuto e delle leggi vigenti.
TITOLO VIII
Responsabilità e Obbligo di denuncia
Art. 60. Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti.
1. In materia di responsabilità degli amministratori e dei dipendenti della Regione, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 1 della
Art. 61. Obbligo di denuncia.
1. Gli amministratori e i dipendenti della Regione che vengano a conoscenza, per ragioni del loro ufficio, di fatti o di comportamenti che possono arrecare danno alla finanza pubblica sono tenuti a presentare denuncia al Procuratore regionale della Corte dei Conti nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
TITOLO IX
Norme finali e transitorie
Entrata in vigore
Abrogazioni - Rinvio
Art. 62. Norme finali e transitorie.
1. Il rendiconto generale relativo all’esercizio 2001 è redatto secondo le norme della
2. La Giunta regionale provvederà, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i regolamenti 19 gennaio 1982, n. 1, 19 gennaio 1982, n. 2 e 7 marzo 1986, n. 1, alle norme ed ai principi della presente legge medesima. In tale attesa i rinvii operati dagli stessi regolamenti alle norme della
3. Al fine di garantire il buon andamento dell’Amministrazione regionale e l’omogeneo comportamento delle strutture amministrative regionali, la Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è tenuta ad istituire una commissione interna con il compito di esaminare e monitorare i decreti dirigenziali, verificandone, in una logica di controllo collaborativo orientato ai risultati, la legittimità in ordine ai relativi atti normativi e regolamentari e alla competenza della struttura organizzativa nel cui ambito gli stessi sono adottati.
4. Con cadenza semestrale la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sull’andamento dei controlli effettuati ai sensi del precedente comma 3 e sui rilievi formulati da parte della commissione interna.
5. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale provvederà ad emanare una legge organica di riforma del sistema dei controlli, anche ai sensi del
Art. 63. Entrata in vigore.
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2002.
Art. 64. Abrogazioni.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed, in particolare, le seguenti leggi regionali:
- 22 maggio 1978, n 5 e successive modifiche ed integrazioni;
- 20 agosto 1973, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. [48]
2. I rinvii operati da leggi regionali alle norme abrogate ai sensi del precedente comma 1, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni della presente legge.
Art. 65. Rinvio.
1. Per quant’altro attinente la materia della contabilità regionale, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel
Art. 66. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
INDICE ANALITICO
Titolo I - Strumenti di programmazione economico-finanziaria
Articolo 1 - Finanza regionale e strumenti di programmazione economico-finanziaria
Articolo 2 - Documento di programmazione economica e finanziaria
Articolo 3 - Legge finanziaria
Articolo 4 - Bilancio pluriennale
Articolo 5 - Leggi regionali di spesa
Articolo 6 - Copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa
Articolo 7 - Relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione economico-finanziaria
Titolo II - Bilancio di previsione annuale
Articolo 8 - Formazione e approvazione del bilancio di previsione annuale
Articolo 9 - Contenuti del bilancio di previsione annuale
Articolo 10 - Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
Articolo 11 - Classificazione delle entrate
Articolo 12 - Specificazione e classificazione delle spese
Articolo 13 - Saldo finanziario di gestione
Articolo 14 - Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati
Articolo 15 - Equilibrio del bilancio di previsione annuale
Articolo 16 - Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio
Articolo 17 - Fondi di riserva e fondi speciali
Articolo 18 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine
Articolo 19 - Fondo di riserva per le spese impreviste
Articolo 20 - Fondo di riserva di cassa
Articolo 21 - Fondi speciali
Articolo 22 - Assestamento del bilancio
Articolo 23 - Variazioni al bilancio
Articolo 24 - Variazioni relative a tardive assegnazioni vincolate statali e comunitarie
Articolo 25 - Cofinanziamento regionale
Titolo III - Indebitamento
Articolo 26 - Ricorso all’indebitamento
Articolo 27 - Mutui e prestiti obbligazionari
Articolo 28 - Anticipazioni di cassa
Titolo IV - Controlli e Piano operativo
Articolo 29 - Ambito di applicazione
Articolo 30 - Piano Operativo
Articolo 31 - Verifica e revisione dei budget e del Piano operativo
Articolo 32 - Rapporto annuale sulla gestione del Piano operativo
Articolo 33 - Controllo di gestione
Articolo 34 - Struttura organizzativa del controllo di gestione
Articolo 35 - Struttura tecnico-contabile e processo del controllo di gestione
Articolo 36 - Requisiti minimi del controllo di gestione
Titolo V - Gestione finanziaria delle entrate e delle spese
Articolo 37 - Norme comuni agli atti, ai documenti e ai procedimenti contabili [49]
Articolo 38 - Realizzazione delle entrate
Articolo 39 - Accertamento delle entrate
Articolo 40 - Riscossione e versamento delle entrate
Articolo 41 - Minori entrate e residui attivi
Articolo 42 - Realizzazione delle spese
Articolo 43 - Impegni di spesa
Articolo 44 - Verifica della regolarità contabile degli impegni di spesa
Articolo 45 - Liquidazione delle spese
Articolo 46 - Cessioni di credito
Articolo 47 - Ordinativi di pagamento
Articolo 48 - Altre forme di pagamento
Articolo 49 - Esecuzione e quietanza dei pagamenti
Articolo 50 - Budget operativi con apertura di credito
Articolo 51 - Fondi economali
Articolo 52 - Residui passivi ed economie di spese
Articolo 53 - Servizio di tesoreria regionale
Titolo VI - Rendiconto generale e scritture contabili
Articolo 54 - Risultati della gestione
Articolo 55 - Conto del bilancio e conto generale del patrimonio
Articolo 56 - Scritture contabili
Articolo 57 - Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali
Articolo 58 - Entrate e spese enti locali per funzioni delegate
Titolo VII - Consiglio regionale
Articolo 59 - Autonomia contabile del Consiglio regionale
Titolo VIII - Responsabilità e Obbligo di denuncia
Articolo 60 - Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti
Articolo 61 - Obbligo di denuncia
Titolo IX - Norme finali e transitorie - Entrata in vigore - Abrogazioni - Rinvio - Dichiarazione d’urgenza
Articolo 62 - Norme finali e transitorie
Articolo 63 - Entrata in vigore [50]
Articolo 64 - Abrogazioni
Articolo 65 - Rinvio
Articolo 66 - Dichiarazione d’urgenza
[1] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[2] Lettera corretta con errata corrige pubblicato nel B.U. 16 aprile 2002, n. 7 e abrogata dall'art. 1 della
[3] Comma già modificato dall’art. 10 della
[4] Comma abrogato dall’art. 26 della
[5] Lettera così modificata dall'art. 1 della
[6] Lettera così modificata dall'art. 1 della
[7] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 16 aprile 2002, n. 7.
[8] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[9] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[10] Comma così modificato dall'art. 1 della
[11] Comma già modificato dall'art. 1 della
[12] Comma così modificato dall'art. 10 della
[13] Lettera aggiunta dall'art. 10 della
[14] Comma così modificato dall'art. 1 della
[15] Comma aggiunto dall'art. 16 della
[16] Comma così modificato dall'art. 28 della
[17] Comma aggiunto dall'art. 28 della
[18] Comma così modificato dall'art. 10 della
[19] Comma già modificato dall’art. 26 della
[20] Comma aggiunto dall’art. 26 della
[21] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 16 aprile 2002, n. 7.
[22] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 16 aprile 2002, n. 7.
[23] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 16 aprile 2002, n. 7.
[24] Articolo aggiunto dall’art. 26 della
[25] Comma aggiunto dall'art. 52 della
[26] Articolo inserito dall'art. 7 della
[27] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 16 aprile 2002, n. 7.
[28] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 16 della
[29] Lettera così corretta con errata corrige pubblicato nel B.U. 16 aprile 2002, n. 7.
[30] Comma aggiunto dall'art. 16 della
[31] Comma aggiunto dall'art. 10 della
[32] Alinea così modificato dall'art. 52 della
[33] Articolo inserito dall'art. 16 della
[34] La Corte costituzionale, con sentenza 7 giugno 2013, n. 131, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[35] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 16 aprile 2002, n. 7.
[36] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 16 aprile 2002, n. 7.
[37] Comma così modificato dall'art. 1 della
[38] Comma così modificato dall'art. 1 della
[39] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[40] Lettera così corretta con errata corrige pubblicato nel B.U. 16 aprile 2002, n. 7.
[41] Alinea così modificato dall’art. 5 della
[42] Lettera così modificata dall’art. 5 della
[43] Comma aggiunto dall’art. 5 della
[44] Comma aggiunto dall’art. 5 della
[45] Comma aggiunto dall’art. 5 della
[46] Comma aggiunto dall’art. 5 della
[47] Comma aggiunto dall'art. 8 della
[48] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 16 aprile 2002, n. 7.
[49] Così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 16 aprile 2002, n. 7.
[50] Così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 16 aprile 2002, n. 7.