§ 2.1.3 - L.R. 19 gennaio 1977, n. 4.
Trattamento economico del personale assunto a contratto.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:19/01/1977
Numero:4


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      All'onere di lire 800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1976, si provvede mediante riduzione del Capitolo 1000 per lire 400 milioni, del Capitolo 4700 per lire [...]


§ 2.1.3 - L.R. 19 gennaio 1977, n. 4. [1]

Trattamento economico del personale assunto a contratto.

(B.U. n. 5 del 24 gennaio 1977).

 

Art. 1. [2]

     Al personale a contratto presso gli uffici periferici della Regione, chiamato fino al 1° febbraio 1976 dai capi ufficio per l'espletamento di compiti vari in dipendenza dei danni alluvionali, dalla data di decorrenza del contratto e sino alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per la copertura dei seguenti posti:

 

Collaboratore                                              n. 50

Assistente                                                 n. 70

Agente tecnico                                             n. 80

 

     è corrisposto il trattamento economico cui all'allegata Tabella «A».

     Il personale di cui al precedente comma, gode del trattamento previdenziale ed assistenziale secondo le norme vigenti in materia.

 

     Art. 2.

     All'onere di lire 800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1976, si provvede mediante riduzione del Capitolo 1000 per lire 400 milioni, del Capitolo 4700 per lire 250 milioni e del Capitolo 8200 per lire 150 milioni dello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno medesimo.

     La spesa complessiva è imputata al Capitolo 1010, appositamente istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio 1976, con la denominazione: «Spese per il personale assunto con contratto a termine» e lo stanziamento di lire 800 milioni.

     Al pagamento dei contrattisti di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante accreditamento a favore degli uffici periferici della Regione, che provvederanno alla relativa rendicontazione.

 

 

 

                                TABELLA «A»

 

                     Trattamento economico annuo lordo

 

a) Personale a contratto con qualsiasi mansione

   direttiva                                         L. 3.812.500

b) Personale a contratto con qualsiasi mansione di

   concetto                                          L. 3.312.500

c) Personale a contratto con qualsiasi mansione

   esecutiva                                         L. 2.687.500

d) Personale a contratto con qualsiasi mansione

   ausiliaria                                        L. 2.187.500

     oltre all'indennità integrativa speciale, le quote di aggiunta di

famiglia eventualmente spettanti e la 13ª mensilità.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[2] Così modificato con L.R. 11 maggio 1977, n. 15.