§ 5.2.5 - L.R. 14 settembre 1981, n. 16.
Autorizzazione delle spese occorrenti per il finanziamento di un piano triennale relativo al completamento di opere in corso ed alla realizzazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:14/09/1981
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone, di intesa con gli enti locali interessati, per i successivi provvedimenti di competenza del [...]
Art. 2.      Il piano di cui al precedente articolo 1, predisposto per settori, comprenderà i seguenti tipi di opere da ammettere a finanziamento:
Art. 3.      Per la concessione di contributi costanti ventennali ai Comuni ed alle Province che contrarranno mutui con la Cassa DD.PP. o con altri istituti di credito autorizzati ai fini del finanziamento [...]
Art. 4.      Le opere finanziate in virtù della presente legge saranno eseguite dagli enti locali interessati con l'osservanza delle procedure in materia di deleghe agli enti locali contenute nella legge [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Le disposizioni dell'articolo 7 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, in deroga al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 68 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, si applicano [...]
Art. 7.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1982, lire 4.000 milioni per l'anno 1983 e lire 6.000 milioni per l'anno 1984 si provvederà [...]


§ 5.2.5 - L.R. 14 settembre 1981, n. 16. [1]

Autorizzazione delle spese occorrenti per il finanziamento di un piano triennale relativo al completamento di opere in corso ed alla realizzazione di opere igieniche, viabilità provinciale e comunale ed edilizia scolastica.

(B.U. 22 settembre 1981, n. 46).

 

Art. 1.

     Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone, di intesa con gli enti locali interessati, per i successivi provvedimenti di competenza del Consiglio regionale, un piano di opere pubbliche di interesse dei comuni e delle Amministrazioni Provinciali della Calabria, da ammettere a contributo della Regione negli anni 1982, 1983 e 1984.

     All'uopo, i comuni e le Amministrazioni Provinciali entro e non oltre quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmetteranno alla Giunta regionale - Assessorato ai Lavori Pubblici - una delibera consiliare nella quale saranno indicati:

     a) le singole opere da finanziare, con specificazione dei relativi importi, disposte nell'ordine di priorità valutato dall'Ente interessato;

     b) gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere attraverso la realizzazione delle opere per le quali si chiede l'ammissione a contributo regionale;

     c) i cespiti delegabili che l'Ente intende realizzare per ottenere il finanziamento dell'Istituto mutuante, per la parte di spesa non coperta dal contributo regionale.

 

     Art. 2.

     Il piano di cui al precedente articolo 1, predisposto per settori, comprenderà i seguenti tipi di opere da ammettere a finanziamento:

     a) opere di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, con particolare riguardo al completamento degli acquedotti e delle reti idriche e fognanti al servizio dei centri abitati ed agli interventi diretti ad eliminare le più gravi carenze igieniche nel settore;

     b) opere scolastiche di competenza dei Comuni e delle Province, di cui alla lettera e) del su richiamato articolo 3 della legge regionale n. 31/1975, con particolare riguardo ai completamenti degli edifici scolastici in corso di realizzazione o da realizzare, compresi nei programmi di edilizia scolastica approvata dalla Regione in attuazione della legge 5 agosto 1975, n. 412;

     c) opere di viabilità provinciale, di cui alla lettera g) del cennato articolo 3 della legge regionale n. 31/1975, con particolare riguardo agli interventi di ammodernamento e miglioramento della rete viaria esistente;

     d) opere di viabilità comunale, di cui alla lettera f) del ripetuto articolo 3 della legge regionale n. 31/1975, con particolare riguardo agli interventi di miglioramento delle strade comunali di accesso alle frazioni e borgate non servite da altre infrastrutture viarie, nonché ad eventuali interventi diretti ad eliminare situazioni di particolare pericolosità del transito.

 

     Art. 3.

     Per la concessione di contributi costanti ventennali ai Comuni ed alle Province che contrarranno mutui con la Cassa DD.PP. o con altri istituti di credito autorizzati ai fini del finanziamento delle opere di cui ai precedenti articoli, è autorizzato, per gli esercizi 1982, 1983 e 1984, un limite di impegno di spesa ventennale pari a Lire 2.000 milioni per il 1982, lire 4.000 milioni per il 1983 e Lire 6.000 milioni per il 1984.

     Il Consiglio regionale, con provvedimento amministrativo di approvazione del piano di opere pubbliche di cui agli articoli 1 e 2 è autorizzato a fissare in via definitiva l'ammontare del contributo percentuale annuo da concedere agli enti locali interessati. Tale contributo, in deroga al disposto del 1° comma dell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, potrà essere fissato anche in misura inferiore a quella occorrente per la totale copertura dell'onere di ammortamento del mutuo al tasso praticato dalla Cassa DD.PP.; ma in nessun caso potrà essere inferiore al 7 per cento annuo della spesa ammessa a finanziamento per gli interventi nel settore delle opere igieniche e dell'edilizia scolastica, ed al 5 per cento annuo della spesa ammessa a finanziamento per gli interventi nel settore della viabilità comunale e provinciale.

     A favore dei comuni e delle province che hanno contratto mutui con la Cassa DD.PP. per la realizzazione di opere pubbliche di cui al precedente articolo 2, negli anni 1978, 1979, 1980 - 1981, la Regione, su richiesta delle amministrazioni interessate e d'intesa con la Cassa DD.PP., concede il contributo previsto dalla presente legge a decorrere dal 1982 e fino all'estinzione del mutuo medesimo.

     Per l'utilizzazione dei benefici di cui al precedente comma, valgono i termini fissati all'articolo 1.

     Le amministrazioni interessate debbono far pervenire le istanze relative accompagnate dalla delibera di cui alla lettera a) del citato articolo 1 e dal decreto di concessione del mutuo da parte della Cassa DD.PP.

 

     Art. 4.

     Le opere finanziate in virtù della presente legge saranno eseguite dagli enti locali interessati con l'osservanza delle procedure in materia di deleghe agli enti locali contenute nella legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 e successive norme in materia.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     Le disposizioni dell'articolo 7 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, in deroga al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 68 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, si applicano per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui, sempre che trattasi di somme a suo tempo impegnate per la esecuzione di opere e di lavori pubblici e che i relativi lavori siano stati affidati prima dell'eliminazione delle stesse somme del conto dei residui per perenzione amministrativa, anche nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge regionale di bilancio [3].

 

     Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1982, lire 4.000 milioni per l'anno 1983 e lire 6.000 milioni per l'anno 1984 si provvederà con la disponibilità sui fondi globali degli esercizi finanziari 1982, 1983 e 1984.

     La corrispondente spesa occorrente per gli esercizi successivi al 1984, cui si farà fronte con i fondi provenienti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 maggio 1970, n. 281, e sarà prevista in ciascuno esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[2] Articolo abrogato con art. 13 L.R. 30 maggio 1983, n. 18.

[3] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 17 ottobre 1997, n. 12.