Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 calamità naturali |
Data: | 31/03/1980 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Ai comuni della provincia di Cosenza colpiti dal terremoto nei giorni 20 e 21 febbraio 1980 sono estese le provvidenze previste dall'articolo 1 lettera b) e articolo 2 della legge regionale n. 5 [...] |
Art. 2. Per l'erogazione delle provvidenze previste dalla presente legge si applicano le procedure di cui all'articolo 1, primo comma - limitatamente all'indicato decreto - e comma 5° e articolo 2 comma [...] |
Art. 3. All'onere di lire 4.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con la disponibilità esistente sul Capitolo 7001102 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri [...] |
§ 5.5.5 - L.R. 31 marzo 1980, n. 6. [1]
Provvidenze a favore dei comuni della provincia di Cosenza colpiti dal terremoto dei giorni 20 e 21 febbraio 1980. Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 5 del 7 febbraio 1980.
Ai comuni della provincia di Cosenza colpiti dal terremoto nei giorni 20 e 21 febbraio 1980 sono estese le provvidenze previste dall'articolo 1 lettera b) e articolo 2 della
A tal fine sono stanziate le seguenti somme:
sull'art. 1 lettera b) lire 1.000 milioni;
sull'art. 2 primo comma lire 3.000 milioni;
sull'art. 2 secondo comma lire 500 milioni.
Per l'erogazione delle provvidenze previste dalla presente legge si applicano le procedure di cui all'articolo 1, primo comma - limitatamente all'indicato decreto - e comma 5° e articolo 2 comma 3° della
All'onere di lire 4.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con la disponibilità esistente sul Capitolo 7001102 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 2)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1979.
[1] Abrogata dall'art. 25 della