§ 4.5.4 - L.R. 4 aprile 1986, n. 13.
Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria e approvazione Statuto.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 fiere, mercati, commercio
Data:04/04/1986
Numero:13


Sommario
Art. 1.      La Regione promuove la costituzione dell'Ente Autonomo Fiera di Reggio con sede a Reggio Calabria, già Fiera Internazionale delle attività agrumarie delle essenze e degli olii, a norma [...]
Art. 2.      L'Ente Autonomo Fiera di Reggio ha lo scopo di organizzare la rassegna internazionale delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii, nonché fiere ed esposizioni merceologiche riferite a [...]
Art. 3.      E' approvato lo Statuto dell'Ente Autonomo Fiera di Reggio nel testo di cui all'allegato «A».
Art. 4.      La Regione partecipa alla formazione del capitale di fondazione dell'Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria con la somma di lire 100.000.000 ed alle spese di funzionamento con il contributo [...]
Art. 5.      All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1986 in lire 400.000.000, si farà fronte, per lire 300.000.000, con la disponibilità di cui al capitolo 6132104, e, per lire [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.5.4 - L.R. 4 aprile 1986, n. 13. [1]

Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria e approvazione Statuto.

 

Art. 1.

     La Regione promuove la costituzione dell'Ente Autonomo Fiera di Reggio con sede a Reggio Calabria, già Fiera Internazionale delle attività agrumarie delle essenze e degli olii, a norma dell'articolo 2, terzo comma, del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, dell'articolo 51 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e per gli effetti di cui all'art. 2 del R.D.L. 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, numero 1607.

 

     Art. 2.

     L'Ente Autonomo Fiera di Reggio ha lo scopo di organizzare la rassegna internazionale delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii, nonché fiere ed esposizioni merceologiche riferite a settori significativi dell'economia meridionale, adottando tutte le iniziative conseguenti allo scopo, per lo svolgimento delle attività culturali, informative e divulgative connesse e che attengono comunque allo sviluppo economico e sociale della regione.

     L'Ente non ha fini speculativi e svolge unicamente attività di pubblico interesse.

 

     Art. 3.

     E' approvato lo Statuto dell'Ente Autonomo Fiera di Reggio nel testo di cui all'allegato «A».

     L'Ente è sottoposto alla vigilanza ed al controllo della Regione ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, e dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 4.

     La Regione partecipa alla formazione del capitale di fondazione dell'Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria con la somma di lire 100.000.000 ed alle spese di funzionamento con il contributo annuo di lire 300.000.000.

     Il contributo annuale alle spese di funzionamento a carico del Comune di Reggio Calabria sarà stabilito dal Consiglio comunale.

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1986 in lire 400.000.000, si farà fronte, per lire 300.000.000, con la disponibilità di cui al capitolo 6132104, e, per lire 100.000.000, con la disponibilità di cui al capitolo 6132101 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1986.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO «A»

 

STATUTO ENTE AUTONOMO FIERA DI REGGIO CALABRIA

 

Art. 1. Costituzione e scopi.

     L'Ente «Fiera di Reggio» con sede in Reggio Calabria si propone lo scopo di organizzare la rassegna internazionale delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii, oltre a fiere ed esposizioni merceologiche riferite a settori significativi dell'economia regionale e meridionale, nonché le attività culturali, informative e divulgative connesse e che attengono comunque allo sviluppo economico e sociale della regione.

     L'Ente non ha fini speculativi e svolge unicamente attività di pubblico interesse.

 

Art. 2. Fondatori.

     Partecipa all'Ente assieme al Comune di Reggio Calabria, la Regione Calabria. Alla formazione del capitale di fondazione i due Enti intervengono con la somma di lire 100 milioni ciascuno.

     Possono partecipare, a seguito di loro regolare deliberazione, acquisendo automaticamente la qualità di fondatori-sostenitori con obbligo di conferimento di una somma non inferiore a lire 50 milioni:

     1) Le Province di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza;

     2) Le Camere di Commercio di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza;

     3) L'Ente di Sviluppo Agricolo in Calabria.

 

Art. 3. Capitale di fondazione.

     Il capitale di fondazione dell'Ente è costituito:

     a) dalla quota di lire 100 milioni apportata dalla Regione Calabria;

     b) dalla quota di fondazione di lire 100 milioni apportata dal Comune di Reggio Calabria;

     c) dalle quote che saranno versate dai soci fondatori-sostenitori, ai sensi dell'articolo 2;

     d) dai beni mobili ed immobili conferiti dal Comune di Reggio Calabria e già in uso alla Fiera Internazionale delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii.

 

Art. 4. Patrimonio.

     Il patrimonio dell'Ente è costituito:

     a) dal capitale di fondazione di cui agli articoli precedenti;

     b) dalle attività mobiliari conferite dai fondatori o in qualsiasi altro modo acquisite in proprietà dell'Ente;

     c) da donazioni, lasciati, legati e contributi di terzi a fondo perduto.

 

Art. 5. Funzionamento dell'Ente.

     L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi per i quali è costituito con il ricavato dell'esercizio della propria attività, con i contributi di enti e persone e con la rendita patrimoniale.

 

Art. 6. Organi dell'Ente.

     Sono organi dell'Ente:

     a) il Presidente;

     b) il Consiglio generale;

     c) la Giunta esecutiva;

     d) il Collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 7. Il Presidente.

     Il Presidente viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è eletto dal Consiglio regionale sulla base di una terna di nomi indicati dal Consiglio comunale di Reggio Calabria.

     Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva, dispone la esecuzione delle deliberazioni di entrambi gli organi amministrativi e provvede ad assicurare la regolarità della gestione dell'Ente.

     Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, che lo sostituisce ad ogni effetto, in caso di assenza o di impedimento.

     Il Vice Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è eletto dal Consiglio regionale.

     Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere confermati.

     Le indennità di carica spettanti al Presidente ed al Vice Presidente vengono stabilite con delibera del Consiglio generale dell'Ente e non possono comunque superare, rispettivamente, il 50 per cento ed il 40 per cento dell'indennità spettante al Sindaco del Comune sede dell'Ente ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 27/12/1985, n. 816. Sempre con delibera del Consiglio generale viene stabilito, in conformità delle norme vigenti per gli amministratori del Comune, il rimborso spese loro spettante.

 

Art. 8. Il Consiglio generale.

     Il Consiglio generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto, oltre che del Presidente, dei seguenti membri:

     1) due in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato designati uno dal Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato e uno dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste;

     2) tre rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale;

     3) tre rappresentanti del Comune di Reggio Calabria eletti dal Consiglio comunale;

     4) un rappresentante per ciascun Ente previsto all'art. 2, secondo comma, a condizione che sia stato soddisfatto l'obbligo del conferimento al capitale di fondazione;

     5) tre rappresentanti delle Associazioni più rappresentative delle categorie agricole;

     6) un rappresentante della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze di Reggio Calabria.

     I membri di cui al numero quattro sono designati dai rispettivi Consigli od organi deliberanti.

     I Consiglieri durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere confermati.

     Ai Consiglieri è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio generale e per non più di una seduta al giorno nella misura di lire 40.000.

     Ai componenti la Giunta esecutiva è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute dello stesso organo e per non più di una seduta al giorno nella stessa misura stabilita dal precedente comma per i Consiglieri.

     Il rimborso spese spettante ai Consiglieri ed ai componenti della Giunta sarà stabilito con delibera del Consiglio generale secondo gli stessi criteri previsti all'ultimo comma del precedente art. 7.

     In caso di vacanza di posti si procede alla sostituzione con le stesse modalità prescritte per la nomina. La durata in carica del nuovo nominato sarà quella del membro a cui è succeduto.

 

Art. 9. Attribuzioni del Consiglio.

     Il Consiglio generale attua gli scopi dell'Ente indica le direttive programmatiche alla Giunta esecutiva, regola l'attività e delibera sulle azioni da svolgere adottando tutti i provvedimenti all'uopo necessari.

     Spetta inoltre al Consiglio di deliberare sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulle operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

 

Art. 10. Riunioni e deliberazioni del Consiglio.

     Il Consiglio generale è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno. Esso deve essere inoltre convocato qualora almeno un terzo dei suoi membri od il Collegio dei revisori dei conti ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente.

     Gli inviti di convocazione saranno diramati almeno dieci giorni prima della data della riunione; nei casi urgenti il Consiglio può essere convocato telegraficamente con soli tre giorni di preavviso.

     Gli inviti di convocazione devono sempre prevedere la prima e la seconda convocazione. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri; la seconda convocazione, che dovrà aver luogo non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione, sarà valida con la presenza di almeno un terzo di consiglieri.

     Tutte le deliberazioni sia di prima, sia di seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta cui spetta far constatare la validità della seduta medesima.

     Le deliberazioni di modificazioni dello Statuto, prese sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se adottate con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei consiglieri in carica.

     Delle deliberazioni adottate e delle questioni trattate è redatto apposito verbale firmato da chi presiede e dal Segretario generale.

     La prima convocazione sarà disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale nel contesto del provvedimento di nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Ente.

     Essa potrà aver luogo una volta eletti i rappresentanti della Regione e del Comune e quando siano stati designati i rappresentanti delle associazioni delle categorie agricole.

 

Art. 11. La Giunta esecutiva.

     La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da quattro membri, nominati dal Consiglio generale tra i propri componenti, dei quali uno scelto tra i rappresentanti della Regione, uno fra i rappresentanti del Comune e due tra i rappresentanti delle categorie produttive rappresentate.

     La durata in carica della Giunta è quella stessa del Consiglio. I suoi componenti possono essere rieletti.

     La Giunta esecutiva provvede alla ordinaria amministrazione dell'Ente secondo le direttive del Consiglio generale nonché al lavoro organizzativo, tecnico e amministrativo dell'Ente medesimo, compresa la gestione del personale.

     Essa può adottare nei casi di urgenza qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio generale, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso, nella sua prima adunanza.

     La Giunta esecutiva è convocata, previo tempestivo avviso, dal Presidente, secondo la necessità o quando ne facciano domanda due membri.

     Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti: in caso di parità ha prevalenza il voto del Presidente.

     Per la tenuta dei verbali, vale quanto stabilito per il Consiglio generale.

     Le deliberazioni della Giunta esecutiva sono sottoposte a ratifica del Consiglio generale, nella prima adunanza successiva a quella di assunzione dell'atto deliberativo.

 

Art. 12. Il Segretario generale.

     Il Segretario generale è il capo degli uffici e del personale e cura l'osservanza e l'esecuzione delle direttive impartite dal Consiglio generale e dalla Giunta esecutiva alle cui sedute assiste redigendone e controfirmandone i verbali.

 

Art. 13. Il Collegio dei revisori dei conti.

     Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto ed è composto da tre membri:

     a) uno in rappresentanza della Regione con funzioni di Presidente;

     b) uno in rappresentanza del Comune di Reggio Calabria;

     c) uno designato dal Consiglio generale dell'Ente Autonomo Fiera di Reggio.

     Spetta ai Revisori dei conti la verifica trimestrale di cassa e degli atti deliberativi di spesa, la relazione trimestrale sull'andamento della gestione e quella annuale sul conto consuntivo.

     I Revisori durano in carica tre esercizi finanziari, possono essere confermati e devono essere scelti tra gli iscritti all'albo di categoria.

     Ai Revisori è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Collegio e per non più di una seduta al giorno nella misura di lire 40.000.

 

Art. 14. Bilancio.

     L'esercizio finanziario dell'Ente comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     Rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo di ogni anno debbono venire trasmessi all'Assessorato regionale all'industria, commercio e artigianato, per l'approvazione, il bilancio preventivo o quello consuntivo dell'esercizio precedente predisposti dalla Giunta esecutiva e deliberati dal Consiglio generale.

     Il conto consuntivo deve essere corredato da una relazione del Collegio dei revisori dei conti.

     Debbono inoltre essere sottoposte all'approvazione dello stesso Assessorato le deliberazioni che impegnano il bilancio oltre un esercizio finanziario.

     L'Assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato esercita il controllo entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto. Decorso infruttuosamente tale termine il controllo s'intende positivamente esaurito.

 

Art. 15.

     Le eventuali eccedenze attive di ciascun esercizio saranno devolute in aumento del patrimonio.

 

Art. 16. Amministrazione straordinaria e scioglimento.

     Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'industria, il commercio e l'artigianato, nel caso di impossibilità di funzionamento dell'amministrazione ordinaria o di gravi irregolarità, può, nell'interesse del migliore andamento dell'Ente, affidarne

l'amministrazione straordinaria ad un Commissario ed a un vice Commissario che nominerà con proprio decreto, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, non prorogabile.

 

Art. 17.

     Al personale dipendente in servizio al 31 dicembre 1984 sarà applicato il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale della Regione Calabria.

     Eventuali modifiche alla pianta organica saranno approvate con legge regionale.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22. L’Ente di cui alla presente legge è stato sciolto e posto in liquidazione dall'art. 13 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.