§ 4.7.1 - L.R. 24 maggio 1980, n. 13.
Applicazione della legge n. 33 del 29 febbraio 1980 relativa all'occupazione giovanile.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 lavoro e formazione professionale
Data:24/05/1980
Numero:13


Sommario
Art. 1.      I giovani assunti presso enti pubblici operanti nell'ambito della regione (aziende, istituzioni regionali, enti locali) a mezzo di contratti stipulati ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, [...]
Art. 2.      L'esame di idoneità di cui all'articolo precedente si effettua a livello regionale e distintamente per ciascun progetto specifico.
Art. 3.      Sono altresì ammessi, a domanda, a sostenere l'esame d'idoneità per l'iscrizione ad una delle graduatorie regionali di cui alla presente legge gli impiegati di ruolo in servizio presso gli enti [...]
Art. 4.      Gli aspiranti agli esami di idoneità devono produrre domanda alla Giunta regionale assessorato al lavoro tra il sessantesimo giorno e il trentesimo giorno prima della scadenza del progetto [...]
Art. 5.      La Giunta regionale, con propria deliberazione, indice, entro il termine di giorni 20 dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esami di idoneità di cui al precedente articolo 2.
Art. 6.      I giovani che hanno superato l'esame d'idoneità, ferme restando le qualifiche per cui hanno sostenuto l'esame, sono iscritti, in speciali graduatorie uniche regionali, così distinte:
Art. 7.      I giovani iscritti nelle graduatorie regionali di cui alla presente legge continuano a svolgere la propria opera presso l'ente che li ha assunti ai sensi della legge 1 giugno 1977. n. 285 con [...]
Art. 8.      Il 50 per cento dei posti disponibili nei livelli funzionali previsti dagli organici degli enti pubblici operanti nella regione. di cui all'articolo della presente legge, è assegnato agli [...]
Art. 9.      Le amministrazioni pubbliche che, ai sensi del precedente articolo 8, abbiano assunto in ruolo giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali, qualora ne avvertano la necessità, possono [...]
Art. 10.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i finanziamenti previsti dall'articolo 26/octies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e/o con altri eventuali [...]
Art. 11.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.7.1 - L.R. 24 maggio 1980, n. 13. [1]

Applicazione della legge n. 33 del 29 febbraio 1980 relativa all'occupazione giovanile.

(B.U. n. 22 del 28 maggio 1980).

 

Art. 1.

     I giovani assunti presso enti pubblici operanti nell'ambito della regione (aziende, istituzioni regionali, enti locali) a mezzo di contratti stipulati ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei progetti socialmente utili predisposti dalla Regione Calabria e che tali contratti hanno portato a termine, sono ammessi, a domanda, a sostenere entro 30 giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici, l'esame di idoneità indetto dalla Regione, in attuazione dell'articolo 26/septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, ai fini dell'iscrizione in speciali graduatorie uniche regionali per l'ammissione nei ruoli di enti pubblici operanti nella regione anche diversi da quelli presso i quali hanno prestato attività.

 

     Art. 2.

     L'esame di idoneità di cui all'articolo precedente si effettua a livello regionale e distintamente per ciascun progetto specifico.

     Ogni giovane, purché in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso a posti di ruolo presso le pubbliche amministrazioni, è ammesso, a domanda, a sostenere esclusivamente l'esame relativo alla qualifica iniziale di ciascun livello funzionale cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

     L'esame consiste in una prova scritta o pratica su materia attinente al progetto specifico, integrata da un colloquio. Per coloro che abbiano superato entrambe le suddette prove di esame, si procede alla valutazione dei titoli professionali e di servizio acquisiti durante l'esecuzione del progetto.

     Le commissioni esaminatrici, tenuto conto del risultato delle prove, che deve essere comunque positivo, e della valutazione dei titoli, assegnano a ciascun giovane il punteggio complessivo in base al quale sarà determinato l'ordine di precedenza, di cui al successivo articolo 6, quinto comma.

 

     Art. 3.

     Sono altresì ammessi, a domanda, a sostenere l'esame d'idoneità per l'iscrizione ad una delle graduatorie regionali di cui alla presente legge gli impiegati di ruolo in servizio presso gli enti pubblici operanti nella regione, con qualifica corrispondente ad un livello retributivo-funzionale immediatamente inferiore a quello corrispondente alla qualifica per la quale è indetto l'esame, sempreché siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso.

 

     Art. 4.

     Gli aspiranti agli esami di idoneità devono produrre domanda alla Giunta regionale assessorato al lavoro tra il sessantesimo giorno e il trentesimo giorno prima della scadenza del progetto specifico per il quale sono stati assunti.

     La domanda deve essere redatta in carta legale e trasmessa per raccomandata A.R.; la data di spedizione è comprovata dal timbro postale.

     Nella domanda gli aspiranti, oltre ad indicare e documentare con certificazione allegata le generalità complete, la data e il luogo di nascita, il comune di residenza, ed i titoli professionali e di studio posseduti, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità:

     a) il progetto di formazione e lavoro, di cui alla legge 285/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, eseguito e la relativa qualifica di assunzione; oppure, nel caso di impiegati di cui all'articolo 3,- il ruolo e l'amministrazione di appartenenza;

     b) l'ente presso cui hanno prestato servizio ai sensi dell'articolo 26 della citata legge 285/1977 o con il quale l'ente gestore ha stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della stessa legge;

     c) la data d'inizio del servizio per le attività di cui ai succitati articoli 26 e 27 della legge 285/1977 o d'immissione nel ruolo, per gli impiegati di cui al precedente articolo 3;

     d) la durata del servizio.

     Il possesso dei suddetti requisiti è accertato dal competente ufficio regionale dell'assessorato al lavoro e dallo stesso confermato con apposite certificazioni alle commissioni esaminatrici prima dell'inizio delle prove di esame.

 

     Art. 5.

     La Giunta regionale, con propria deliberazione, indice, entro il termine di giorni 20 dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esami di idoneità di cui al precedente articolo 2.

     Con la stessa delibera:

     - fissa le sedi degli esami, distinti per progetti, e le date delle relative prove;

     - indica le modalità per l'espletamento degli esami, tenendo conto, possibilmente, di quanto previsto per i giovani assunti nelle amministrazioni dello Stato, il termine ultimo per la correzione degli elaborati ed il numero minimo di candidati da sottoporre giornalmente a colloquio;

     nomina le commissioni esaminatrici per ogni singolo progetto, avendo come riferimento gli ordinamenti concorsuali vigenti negli enti locali;

     - determina l'equiparazione tra le qualifiche iniziali di ciascun livello e le qualifiche professionali in base alle quali è avvenuta l'assunzione, tenendo conto, per quanto possibile, delle eventuali determinazioni assunte in materia dal Ministro della funzione pubblica;

     - stabilisce i criteri di valutazione dei titoli, in conformità con quanto previsto dalle norme statali vigenti.

 

     Art. 6.

     I giovani che hanno superato l'esame d'idoneità, ferme restando le qualifiche per cui hanno sostenuto l'esame, sono iscritti, in speciali graduatorie uniche regionali, così distinte:

     - graduatoria A), per i livelli cui si accede con il diploma di laurea;

     - graduatoria B), per i livelli cui si accede con il diploma di scuola media superiore;

     - graduatoria C), per i livelli cui si accede con il diploma di scuola media inferiore;

     - graduatoria D), per i livelli cui si accede con la licenza elementare.

     La redazione delle graduatorie è effettuata. entro 30 giorni dalla ultimazione delle prove di esami dei vari progetti, sulla base dei risultati proclamati dalle varie commissioni esaminatrici da una apposita commissione unica regionale, composta dall'assessore regionale al lavoro, o da un suo delegato, che la presiede; dall'assessore regionale agli enti locali, o da un suo delegato; dall'assessore regionale alla pubblica istruzione ed ai beni culturali, o da un suo delegato; da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

     L'iscrizione nelle graduatorie avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data di approvazione del CIPE per l'inizio dei vari progetti specifici.

     L'iscrizione in graduatoria degli impiegati di cui al precedente articolo 3, che abbiamo superato l'esame di idoneità, è effettuata in base alla data di approvazione CIPE del primo progetto specifico regionale, purché risulti che, alla data di inizio di detto progetto, essi erano già in ruolo.

     L'ordine di precedenza per gli iscritti nelle graduatorie in base allo stesso progetto o a progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data, come previsto al precedente terzo comma, è determinato secondo il punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo giovane delle commissioni esaminatrici, come previsto al precedente art. 2. ultimo comma.

     In caso di parità di punteggio, l'ordine di precedenza è stabilito in base ai criteri indicati nell'articolo 5 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

     Le graduatorie sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Avverso le graduatorie è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla loro pubblicazione. Il ricorso deve essere in carta legale ed indirizzato alla Giunta regionale, la quale decide in via definitiva entro i successivi quindici giorni.

     Le graduatorie, dopo il trentesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, diventano definitive e sono depositate con le eventuali rettifiche successive ai ricorsi presso l'assessorato al lavoro della Regione.

     Dopo ogni sessione di esami, le graduatorie sono integrate, pubblicate e soggette a revisione a seguito di ricorsi, nel rispetto delle procedure di cui ai due commi precedenti.

 

     Art. 7.

     I giovani iscritti nelle graduatorie regionali di cui alla presente legge continuano a svolgere la propria opera presso l'ente che li ha assunti ai sensi della legge 1 giugno 1977. n. 285 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in attività confacenti con la qualificazione acquisita, attraverso il progetto di formazione e lavoro, sino all'immissione, secondo quanto previsto nel successivo articolo 8, nei ruoli degli enti pubblici operanti nella regione, anche diversi da quelli presso i quali hanno prestato attività.

     Ai giovani di cui al comma precedente è attribuito, fino all'ammissione nei ruoli e fino a quando non sarà con legge stabilito diversamente, il trattamento giuridico dei dipendenti non di ruolo degli enti locali, nonché il trattamento retributivo base minimo previsto per i dipendenti degli enti locali addetti alle stesse od analoghe qualifiche.

     Gli impiegati di ruolo di cui all'articolo 3 della presente legge iscritti nelle speciali graduatorie uniche regionali conservano a tutti gli effetti la posizione di ruolo posseduta fino alla data d'immissione nei nuovi livelli retributivo-funzionali, secondo le procedure previste nel successivo articolo 8.

 

     Art. 8.

     Il 50 per cento dei posti disponibili nei livelli funzionali previsti dagli organici degli enti pubblici operanti nella regione. di cui all'articolo della presente legge, è assegnato agli iscritti nelle graduatorie uniche regionali di cui all'articolo 6 della presente legge, fino all'esaurimento delle stesse, integrate a seguito degli esami di idoneità relativi a tutti i progetti approvati con delibere CIPE in attuazione della legge 285/1977.

     Le amministrazioni interessate provvedono alla copertura dei posti, avanzandone richiesta alla Giunta regionale con l'indicazione delle qualifiche e dei titoli di studio previsti dai rispettivi regolamenti organici.

     La Giunta regionale trasmette le richieste alla commissione unica regionale, di cui al secondo comma del precedente articolo 6, la quale, dopo avere individuato tra gli iscritti nelle graduatorie i giovani cui spetta di essere avviati per il livello e la fascia professionale richiesti, prende nota della residenza e/o sede di lavoro dove ciascun giovane svolge la propria attività e, sulla base di questo ultimo dato. a condizione che ciò non comporti la mancata assunzione di altri che precedono in graduatoria, segnala ai singoli enti che ne hanno fatto domanda i nominativi dei giovani che debbono essere assunti.

     La mancata accettazione della nomina entro 5 giorni dalla data di ricezione e/o la non presentazione in servizio entro i 30 giorni successivi determinano la decadenza dell'interessato dalla graduatoria.

     Per il personale di cui all'articolo 3 la decadenza ha effetto solo nel caso che si verifichi una delle condizioni di cui al comma precedente per posto assegnato nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza.

     Le amministrazioni pubbliche operanti nella regione debbono:

     - dichiarare esplicitamente, negli atti riferentisi a concorsi per l'assunzione di personale, di avere osservato le norme di cui al presente articolo;

     - dare immediata comunicazione all'assessorato al lavoro della Regione di ogni assunzione effettuata ai sensi del presente articolo;

     - comunicare all'assessorato agli enti locali della Regione la disponibilità di posti nelle piante organiche.

 

     Art. 9.

     Le amministrazioni pubbliche che, ai sensi del precedente articolo 8, abbiano assunto in ruolo giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali, qualora ne avvertano la necessità, possono richiedere agli stessi la frequenza di appositi corsi di formazione, come previsto all'articolo 26 quinquies terzo comma della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

 

     Art. 10.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i finanziamenti previsti dall'articolo 26/octies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e/o con altri eventuali finanziamenti da determinarsi con successivo provvedimento legislativo.

 

     Art. 11.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.