§ 3.1.26 - L.R. 3 marzo 1986, n. 5.
Inquadramento infermieri generici e psichiatrici delle Unità Sanitarie Locali - Riqualificati ex Legge 3 giugno 1980, n. 243 e mediante corsi normali.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:03/03/1986
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Il personale di ruolo delle Unità Sanitarie Locali con la qualifica di infermiere generico e psichiatrico che abbia conseguito o consegua, a seguito della straordinaria riqualificazione di cui [...]
Art. 2.      L'inquadramento ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di acquisita esecutività del provvedimento della Giunta regionale.
Art. 3.      I benefici e le procedure di cui ai precedenti articoli si applicano anche nei confronti degli infermieri generici e psichiatrici che, essendo già dipendenti di ruolo in una delle suddette [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.26 - L.R. 3 marzo 1986, n. 5. [1]

Inquadramento infermieri generici e psichiatrici delle Unità Sanitarie Locali - Riqualificati ex Legge 3 giugno 1980, n. 243 e mediante corsi normali.

 

Art. 1.

     Il personale di ruolo delle Unità Sanitarie Locali con la qualifica di infermiere generico e psichiatrico che abbia conseguito o consegua, a seguito della straordinaria riqualificazione di cui alla legge 3 giugno 1980, n. 243, il diploma di infermiere professionale, è inquadrato direttamente nel posto di infermiere professionale.

     I Comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali interessate provvederanno, con atto deliberativo da adottarsi non oltre il 60° giorno dalla data di svolgimento dell'esame di Stato, a richiedere alla Giunta regionale la trasformazione dei posti ricoperti dai beneficiari.

     La Giunta regionale provvederà ad autorizzare la trasformazione dei posti entro i trenta giorni successivi al ricevimento degli atti di cui al comma precedente.

 

     Art. 2.

     L'inquadramento ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di acquisita esecutività del provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     I benefici e le procedure di cui ai precedenti articoli si applicano anche nei confronti degli infermieri generici e psichiatrici che, essendo già dipendenti di ruolo in una delle suddette qualifiche al momento dell'inizio della riqualificazione, abbiano conseguito, o conseguano, il diploma di infermiere professionale frequentando i relativi corsi normali ai sensi del D.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.