§ 5.5.2 - L.R. 13 dicembre 1976, n. 19.
Interventi nei settori dei lavori pubblici ed agricoltura in favore delle zone colpite dai nubifragi dell'autunno 1976.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 calamità naturali
Data:13/12/1976
Numero:19


Sommario
Art. 1.      Per provvedere alle iniziative di pronto intervento per opere pubbliche di competenza dei Comuni, delle Province e della Regione, a seguito dei nubifragi di eccezionale gravità abbattutisi sul [...]
Art. 2.      Per provvedere alla iniziative di pronto intervento da eseguirsi, in dipendenza dei nubifragi di eccezionale gravità abbattutisi sul territorio regionale nel corso dell'autunno 1976, su opere di [...]
Art. 3.      Per le iniziative di pronto intervento previste dagli articoli precedenti si applica l'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, e con le modalità e le procedure previste dalla [...]
Art. 4.      All'onere complessivo di lire 6.000 milioni derivante dagli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte con i mezzi finanziari di cui al Capitolo 19600 «Fondo per il finanziamento dei [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.5.2 - L.R. 13 dicembre 1976, n. 19. [1]

Interventi nei settori dei lavori pubblici ed agricoltura in favore delle zone colpite dai nubifragi dell'autunno 1976.

(B.U. n. 46 del 20 dicembre 1976).

 

Art. 1.

     Per provvedere alle iniziative di pronto intervento per opere pubbliche di competenza dei Comuni, delle Province e della Regione, a seguito dei nubifragi di eccezionale gravità abbattutisi sul territorio regionale nel corso dell'autunno 1976, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni.

 

     Art. 2.

     Per provvedere alla iniziative di pronto intervento da eseguirsi, in dipendenza dei nubifragi di eccezionale gravità abbattutisi sul territorio regionale nel corso dell'autunno 1976, su opere di viabilità interpoderale, acquedotti rurali, opere pubbliche di bonifica ed opere irrigue, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni, in attesa dell'attuazione delle procedure e delle assegnazioni previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364.

     Gli interventi sono affidati agli Enti preposti alla gestione delle opere danneggiate.

 

     Art. 3.

     Per le iniziative di pronto intervento previste dagli articoli precedenti si applica l'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, e con le modalità e le procedure previste dalla legge medesima.

     Per il ripristino delle opere il programma di intervento è deliberato dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente.

 

     Art. 4.

     All'onere complessivo di lire 6.000 milioni derivante dagli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte con i mezzi finanziari di cui al Capitolo 19600 «Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di adozione» del bilancio di previsione dell'anno 1976 che presenta la necessaria disponibilità.

     La spesa di lire 6.000 milioni e imputata, per le finalità di cui al precedente articolo I, al Capitolo 16500, che viene incrementato di lire 3.500 milioni e, per le finalità di cui al precedente articolo 2, al capitolo di nuova istituzione 14120 denominato «Interventi nel settore dell'agricoltura in dipendenza di danni causati da calamità naturali» con lo stanziamento di lire 2.500 milioni.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.