§ 2.1.57 - L.R. 4 agosto 1995, n. 39.
Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione legge regionale 5 agosto 1992, n. 13.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:04/08/1995
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Costituzione, scadenza e ricostituzione degli organi
Art. 3.  Scadenza per fine legislatura.
Art. 4.  Scadenza per disposizione di legge.
Art. 5.  Nomine su designazione.
Art. 6.  Regime di proroga.
Art. 7.  Responsabilità.
Art. 8.  Requisiti per le nomine.
Art. 9.  Adempimenti successivi alla nomina.
Art. 10.  Dati sulle nomine.
Art. 11.  Norme transitorie e finali.
Art. 12.  Abrogazioni.
Art. 13.  Dichiarazioni d'urgenza.


§ 2.1.57 - L.R. 4 agosto 1995, n. 39.

Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione legge regionale 5 agosto 1992, n. 13.

(B.U. n. 85 dell'11 agosto 1995).

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione nonché degli enti anche economici, e delle aziende da essa dipendenti.

     2. Le disposizioni stesse si applicano, in quanto compatibili, anche alle nomine o alle designazioni di componenti degli organi di enti pubblici quando alla loro nomina concorrono la Regione o gli enti da essa dipendenti. Si applicano, altresì, alle nomine dei componenti degli organi di persone giuridiche e società a partecipazione regionale, nonché alle nomine di organi monocratici di amministrazione straordinaria per le quali è previsto il termine della durata in carica.

     3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli organi fondamentali della Regione e agli organi in cui si articola il Consiglio regionale.

 

     Art. 2. Costituzione, scadenza e ricostituzione degli organi [1].

     1. La ricostituzione degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi.

     2. Ove non si provveda nel termine di cui al comma 1, gli organi debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga di cui all'articolo 6.

     3. Nel caso in cui, almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata, ad essa provvede, prima della scadenza del termine medesimo, il Presidente del Consiglio regionale.

     3 bis. Il potere del Presidente del Consiglio di cui al comma 3 è esercitato anche per le nomine di competenza del Consiglio regionale relative a organi di prima costituzione nel caso in cui il Consiglio non si esprima nei termini generali di legge [2].

     4. Gli organi ricostituiti ai sensi dei commi 2 e 3 esercitano immediatamente le loro funzioni anche se il periodo di proroga non sia ancora esaurito.

 

     Art. 3. Scadenza per fine legislatura.

     1. Gli organi e le nomine la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.

     2. Qualora le nomine relative alla ricostituzione degli organi di cui al comma 1 divengano esecutive prima della scadenza del termine indicato nello stesso comma, esse sono immediatamente operative.

 

     Art. 4. Scadenza per disposizione di legge.

     1. Gli organi e le nomine la cui durata in carica è fissata da specifiche disposizioni di legge scadono con lo spirare del termine previsto dalle citate disposizioni.

 

     Art. 5. Nomine su designazione.

     1. Quando gli organi regionali debbono provvedere previa designazione di altri soggetti, le designazioni devono essere richieste entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza ordinaria.

     2. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a costituire ugualmente il collegio, purché risultino designati o nominati almeno la metà dei componenti. In tal caso il Collegio opera nella pienezza dei poteri e viene integrato mano a mano che pervengono le designazioni.

     3. Nel caso in cui non è possibile costituire il collegio con le modalità di cui al comma precedente, si prescinde dalla pronuncia dell'organo in tutti i procedimenti in cui esso ha funzione consultiva. Ove, invece, si tratti di organi di amministrazione attiva, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario, in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica, che opera fino alla ricostruzione dell'organo.

     4. Il Presidente della Giunta regionale provvede, altresì, secondo le stesse modalità di cui al comma 3, alla nomina di un Commissario per gli organi da costituirsi con procedimenti elettorali quando gli organi stessi siano scaduti e non si sia provveduto alle nuove elezioni.

 

     Art. 6. Regime di proroga.

     1. Salvo espressa diversa disposizione, gli organi amministrativi non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi di amministrazione scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

     2. Decorso il periodo di cui al comma 1 senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e gli atti eventualmente adottati sono nulli di diritto e per le attività prestate non possono essere corrisposti indennità, compensi e rimborsi spese di qualsiasi natura.

     3. Gli organi costituiti nel periodo di proroga esercitano immediatamente le loro funzioni, anche se il periodo di proroga non è esaurito.

 

     Art. 7. Responsabilità.

     Rispondono dei danni determinati dalla decadenza degli organi i soggetti che vi abbiano dato causa e quanti non hanno esercitato i poteri sostitutivi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 8. Requisiti per le nomine.

     1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni presso qualsiasi ente ed organismo, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi natura di rappresentanza della Regione o per scelte di alcuno dei suoi organi, debbono possedere i requisiti necessari e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni e non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legislazione statale vigente nel momento in cui viene effettuata la nomina o designazione.

     2. I requisiti di cui al comma precedente devono risultare da apposito «curriculum» ricavabile dall'esercizio di almeno cinque anni di attività professionale riconducibile all'incarico, che ogni aspirante alla nomina depositata presso la Segreteria Generale del Consiglio regionale almeno cinque giorni prima della seduta in cui la nomina viene trattata.

     2 bis. Si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al presente articolo nel caso che l'aspirante alla nomina abbia esercitato il mandato di Consigliere regionale per una legislatura [3].

     3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale curerà la verifica dei requisiti di cui al precedente comma ed assicurerà un'adeguata pubblicizzazione dell'elenco delle nomine da effettuare attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, inserzioni su due quotidiani nazionali e due locali ed avvisi su televisioni locali.

 

     Art. 9. Adempimenti successivi alla nomina.

     1. Coloro che sono stati nominati o designati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso della nomina o della designazione, a comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio regionale secondo le rispettive competenze per la nomina, la propria accettazione dichiarando nel contempo:

     a) l'inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative;

     b) l'inesistenza di conflitti d'interesse in relazione all'incarico da assumere;

     c) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina e le entrate proprie del nucleo familiare.

     2. Qualora, successivamente, le persone nominate o designate vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui ai punti a) e b) del comma 1 sono tenute a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.

     3. Analoga comunicazione, per quanto concerne il punto c) del comma 1, deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

     4. La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l'interessato, comporta la decadenza della nomina o designazione, salva la validità degli atti compiuti.

 

     Art. 10. Dati sulle nomine.

     1. Presso il Consiglio regionale è istituito l'albo delle nomine conferite, ai sensi della presente legge. L'albo è predisposto, tenuto ed aggiornato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale secondo modalità che assicurino una agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza degli atti di nomina, di cui tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione.

     2. La Presidenza del Consiglio regionale per i casi in cui le nomine siano di competenza del Consiglio e la Presidenza della Giunta in tutti gli altri casi, provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo.

 

     Art. 11. Norme transitorie e finali.

     1. In sede di prima applicazione i termini fissati al precedente articolo 6 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. Abrogazioni.

     1. E' abrogata la legge regionale 5 agosto 1992, n. 13 nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme di cui alla presente legge [4].

 

     Art. 13. Dichiarazioni d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R. 22 giugno 2018, n. 18.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 22 giugno 2018, n. 18.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 1999, n. 7.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 marzo 1999, n. 7.