§ 4.1.1 - L.R. 27 dicembre 1973, n. 23.
Interventi in favore dell'agricoltura nel settore dei miglioramenti fondiari.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:27/12/1973
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Al fine di consentire una sollecita attuazione delle opere di miglioramento fondiario programmate da aziende agricole, singole o preferibilmente associate, è autorizzata la spesa di:
Art. 2.      Per ottenere i benefici di cui alla presente legge gli operatori agricoli, singoli o associati, devono presentare domanda alla Regione Calabria - assessorato all'agricoltura e foreste che [...]
Art. 3.      All'onere di lire 1.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 6781 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno 1972.
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.1.1 - L.R. 27 dicembre 1973, n. 23. [1]

Interventi in favore dell'agricoltura nel settore dei miglioramenti fondiari.

(B.U. n. 2 del 3 gennaio 1974).

 

Art. 1.

     Al fine di consentire una sollecita attuazione delle opere di miglioramento fondiario programmate da aziende agricole, singole o preferibilmente associate, è autorizzata la spesa di:

     a) lire 400 milioni per l'integrazione del contributo base facente capo al 1° e 2° comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 fino al raggiungimento dei limiti previsti dal 2° e 4° comma dell'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 437;

     b) lire 800 milioni quale integrazione al contributo base facente capo all'articolo 16, 1° e 2° comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, fino al raggiungimento del limite dell'87,50 per cento fissato dall'art. 7, 40 comma, della legge 28 marzo 1968, n. 437 a favore di operatori agricoli associati, di consorzi di bonifica, dell'ente di sviluppo calabrese, dei comuni quali rappresentanti degli operatori agricoli amministrati, per la realizzazione di strade interpoderali.

     I benefici di cui al comma precedente possono essere estesi anche alle aziende agricole le cui istanze, intese ad ottenere le provvidenze previste dalle leggi 27 ottobre 1966, n. 910 e 28 marzo 1968, n. 437, risultino già, in data posteriore al 28 febbraio 1971, acquisite agli atti dei vari uffici statali trasferiti alla Regione.

 

     Art. 2.

     Per ottenere i benefici di cui alla presente legge gli operatori agricoli, singoli o associati, devono presentare domanda alla Regione Calabria - assessorato all'agricoltura e foreste che provvede alla relativa istruttoria tramite i propri uffici periferici.

     Alla domanda deve esser allegata la documentazione che sarà indicata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Esperita la fase istruttoria la Giunta regionale provvede all'emanazione del relativo decreto di impegno della spesa, di concessione del contributo e di specificazione delle modalità di erogazione delle somme.

     Analoga procedura è seguita per il collaudo delle opere e per la conseguente liquidazione finale del contributo.

 

     Art. 3.

     All'onere di lire 1.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 6781 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno 1972.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.