Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 esercizio delle funzioni trasferite dallo stato |
Data: | 30/07/2010 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al comma 1 dell’articolo 14 in luogo di «non possono essere rilasciate nuove concessioni ed il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni [...] |
§ 1.3.6 - L.R. 30 luglio 2010, n. 20.
Integrazione e modifica alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17
(B.U. 31 luglio 2010, n. 14 - S.S. 9 agosto 2010, n. 1)
1. Al comma 1 dell’articolo 14 in luogo di «non possono essere rilasciate nuove concessioni ed il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni esistenti in contrasto con le previsioni e prescrizioni dello stesso PIR.» è sostituito da: «nei casi di richieste di concessioni demaniali marittime a supporto di attività ricettive alberghiere, di villaggi turistici ed impianti di pubblico interesse, per comprovate e documentate esigenze, potrà essere rilasciata, in via del tutto eccezionale, autorizzazione provvisoria ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione limitatamente alle sole stagioni estive 2010, 2011, 2012 e 2013, a condizione che le stesse aree con le medesime destinazioni siano incluse nei redigenti PCS. L’eventuale eccezionale autorizzazione temporanea non comporta il cd. «diritto di insistenza» [1].
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 è inserito il seguente comma 3: «Dall’entrata in vigore della presente modifica ed integrazione alla
[1] Comma già modificato dall'art. 45 della