§ 5.5.3 - L.R. 24 febbraio 1979, n. 2.
Disciplina degli interventi nelle zone della provincia di Reggio Calabria colpite dagli eventi sismici del marzo e aprile 1978.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 calamità naturali
Data:24/02/1979
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Per provvedere alle più urgenti esigenze di tutela della pubblica incolumità nelle zone della provincia di Reggio Calabria colpite dagli eccezionali eventi sismici del marzo e aprile 1978, la [...]
Art. 2.      Per provvedere alla ricostruzione, al riattamento ed al ripristino degli edifici pubblici di uso pubblico o di altre opere pubbliche di interesse degli enti locali, nonché per la concessione di [...]
Art. 3.      Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di ciascuno dei comuni indicati nel precedente articolo 2, nei limiti dello stanziamento, determina con propria [...]
Art. 4.      Le deliberazioni dei Consigli comunali, nella parte relativa alla lettera b) del precedente articolo 3, concernenti le scelte delle aree, costituiscono adozione di strumento urbanistico nel caso [...]
Art. 5.      Agli interventi da attuarsi nei limiti della spesa ammessa e sulla base dei deliberati dei comuni ai sensi delle norme di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 3 si applicano le norme di cui [...]
Art. 6.      I comuni indicati nell'articolo 2 della presente legge, nei limiti di spesa dagli stessi deliberata ai sensi della normativa di cui alla lettera c) dell'articolo 3, sono autorizzati a provvedere [...]
Art. 7.      I contributi previsti dal precedente articolo 6 per ricostruzione, riattamento o ripristino di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione possono essere concessi [...]
Art. 8.      Le domande per la concessione di contributi previsti dall'articolo precedente, corredate di una stima tecnica di massa del danno subito e degli interventi da effettuare, debbono essere [...]
Art. 9.      I comuni inclusi nell'elenco di cui al precedente articolo 2, e che, ai sensi dell'articolo 3, abbiano deliberato la destinazione, parziale o totale, del finanziamento regionale per la [...]
Art. 10.      L'area di sedime del fabbricato distrutto, ove la ricostruzione del fabbricato avvenga su suolo assegnato dal Comune gratuitamente resterà acquisita al patrimonio comunale che la destinerà ad [...]
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.      Gli elaborati presentati dalle imprese saranno esaminati da una commissione giudicatrice così composta:
Art. 14.      Qualora per il trasferimento del centro abitato non esista un'area idonea già prescelta da commissioni incaricate dalla Regione a seguito della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 e successive [...]
Art. 15.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessive lire 30.000 milioni, si farà fronte con la pari somma stanziata dallo Stato ed assegnata alla Regione Calabria [...]
Art. 16.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.5.3 - L.R. 24 febbraio 1979, n. 2. [1]

Disciplina degli interventi nelle zone della provincia di Reggio Calabria colpite dagli eventi sismici del marzo e aprile 1978.

(B.U. n. 5 del 28 febbraio 1979).

 

Art. 1.

     Per provvedere alle più urgenti esigenze di tutela della pubblica incolumità nelle zone della provincia di Reggio Calabria colpite dagli eccezionali eventi sismici del marzo e aprile 1978, la Giunta regionale, in aggiunta agli interventi già disposti o in corso di adozione con gli ordinari fondi di bilancio, è autorizzata a disporre anche mediante delega ai comuni interessati, ai sensi e con le modalità di cui alla legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, interventi di urgenza fino ad un limite massimo di spesa di lire mille milioni.

     La Giunta regionale provvede in base a progetti funzionali alle urgenti esigenze di consolidamento di abitati nei comuni di Samo, Roccaforte del Greco, San Luca e San Lorenzo, la cui stabilità risulta notevolmente aggravata dagli eventi sismici suddetti.

     E' autorizzata, a tal fine, la complessiva spesa di lire 4.500 milioni, così suddivisa:

 

Comune di Samo                                    L. 1.500 milioni

Comune di Roccaforte del Greco                    L. 1.000 milioni

Comune di San Luca                                L. 1.000 milioni

Comune di San Lorenzo                             L. 1.000 milioni

 

 

     Art. 2.

     Per provvedere alla ricostruzione, al riattamento ed al ripristino degli edifici pubblici di uso pubblico o di altre opere pubbliche di interesse degli enti locali, nonché per la concessione di contributi per la ricostruzione, il riattamento o il ripristino di fabbricati privati distrutti o danneggiati dagli eventi di cui al precedente articolo, è assegnata, ai seguenti comuni della provincia di Reggio Calabria, la somma per ciascuno indicata:

 

Roccaforte del Greco                              L. 1.500 milioni

San Lorenzo                                       L. 1.500 milioni

Bruzzano Zeffirio                                 L. 2.000 milioni

Palizzi                                           L. 1.500 milioni

Samo                                              L. 1.500 milioni

Condofuri                                         L. 1.500 milioni

Bagaladi                                          L.   500 milioni

Bova Marina                                       L.   500 milioni

Caraffa del Bianco                                L.   500 milioni

Casignana                                         L.   500 milioni

Montebello Jonico                                 L.   500 milioni

Sant'Agata del Bianco                             L.   500 milioni

Staiti                                            L.   500 milioni

Reggio Calabria                                   L.   500 milioni

 

     E' assegnata al Comune di Bova la somma di lire 2 miliardi per il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio sia pubblico che privato del centro storico [2].

 

     Art. 3.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di ciascuno dei comuni indicati nel precedente articolo 2, nei limiti dello stanziamento, determina con propria delibera:

     a) la spesa che, eventualmente si intende destinare alla ricostruzione, riattamento o ripristino di opere pubbliche o di edifici di uso pubblico, con specificazione dei singoli interventi e dei relativi importi;

     b) la spesa che, eventualmente si intende utilizzare per acquisizione ed urbanizzazione di aree del territorio comunale indicate in elaborato grafico allegato alla delibera, da destinare per l'assegnazione di suoli a privati destinatari di contributi per la ricostruzione di immobili urbani distrutti, ove non sia possibile la ricostruzione in sito;

     c) la spesa che s'intende destinare per la concessione di contributi a privati proprietari di fabbricati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, per la ricostruzione, il riattamento od il ripristino degli stessi.

 

     Art. 4.

     Le deliberazioni dei Consigli comunali, nella parte relativa alla lettera b) del precedente articolo 3, concernenti le scelte delle aree, costituiscono adozione di strumento urbanistico nel caso in cui il Comune ne sia sprovvisto.

     Le stesse deliberazioni, qualora per le aree indicate sia prevista diversa destinazione nello strumento urbanistico vigente, costituiscono adozione di variante allo strumento medesimo.

 

     Art. 5.

     Agli interventi da attuarsi nei limiti della spesa ammessa e sulla base dei deliberati dei comuni ai sensi delle norme di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 3 si applicano le norme di cui alla legge regionale 10 novembre 1975, n. 21 e successive modificazioni.

 

     Art. 6.

     I comuni indicati nell'articolo 2 della presente legge, nei limiti di spesa dagli stessi deliberata ai sensi della normativa di cui alla lettera c) dell'articolo 3, sono autorizzati a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa occorrente per la ricostruzione, il riattamento od il ripristino di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e consistenza.

     La ricostruzione può essere effettuata in sede più adatta del territorio comunale e con strutture e dimensioni diverse, nel rispetto dello strumento urbanistico vigente.

     Ai fini di cui sopra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ciascun Comune è insediata una commissione composta dal Sindaco, che la presiede, da tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, nominati dal consiglio, da un tecnico in servizio presso gli uffici regionali del Genio civile, designato dal Presidente della Giunta regionale, dal tecnico comunale, ove esista e da un rappresentante sindacale scelto dal consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative.

     Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio comunale adotterà, con propria delibera, un regolamento per la determinazione del punteggio ai fini della formazione della graduatoria dei privati possessori di fabbricati colpiti dal sisma, aventi diritto al contributo, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1035/1972.

     La commissione, sulla base delle domande intese ad ottenere il contributo per la ricostruzione, riattamento o ripristino dei fabbricati distrutti o danneggiati dal sisma, formerà entro trenta giorni dalla data di approvazione definitiva del regolamento di cui al precedente comma, una graduatoria degli ammessi al beneficio.

 

     Art. 7.

     I contributi previsti dal precedente articolo 6 per ricostruzione, riattamento o ripristino di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione possono essere concessi sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

     a) nella misura del 90 per cento, quando si tratta di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;

     b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;

     c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

     All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute si provvede tramite l'ufficio tecnico erariale.

     L'ammontare del contributo per la ricostruzione non può superare la somma di lire 51 milioni, calcolata con gli indici ISTAT di rivalutazione della originaria somma di lire 15 milioni per ciascuna unità immobiliare e quello del contributo per riadattamento o ripristino, non può superare la somma di lire 27 milioni calcolata con gli indici ISTAT di rivalutazione della originaria somma di lire 8 milioni, per ciascuna unità immobiliare [3].

     Contestualmente alla concessione del contributo viene disposta a favore dei beneficiari, un'anticipazione pari al 30 per cento del contributo stesso.

     Il rimanente importo fino alla concorrenza del 90 per cento dell'ammontare del contributo, determinato ai sensi dei commi precedenti, è corrisposto in base a stati di avanzamento. Il residuo 10 per cento viene corrisposto ad avvenuto collaudo dei lavori da eseguirsi a cura del Comune entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avvenuta comunicazione di ultimazione dei lavori.

 

     Art. 8.

     Le domande per la concessione di contributi previsti dall'articolo precedente, corredate di una stima tecnica di massa del danno subito e degli interventi da effettuare, debbono essere presentate ai comuni interessati entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     La delibera di adozione del regolamento di cui al 4° comma dell'articolo 6 fisserà il termine entro il quale i beneficiari del contributo dovranno presentare la necessaria documentazione.

     Entro i successivi novanta giorni, a cura dei comuni stessi, verranno pubblicati gli elenchi-graduatoria approvati dal Consiglio comunale con delibera con la quale si determina l'ammontare dei singoli contributi concessi.

     Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei suddetti elenchi, i privati beneficiari di contributi presenteranno all'ufficio tecnico comunale, per i provvedimenti di competenza gli occorrenti elaborati tecnici vistati dall'ufficio del Genio Civile di Reggio Calabria ai fini delle norme in materia di edilizia asismica.

 

     Art. 9.

     I comuni inclusi nell'elenco di cui al precedente articolo 2, e che, ai sensi dell'articolo 3, abbiano deliberato la destinazione, parziale o totale, del finanziamento regionale per la concessione di contributi a privati proprietari di fabbricati colpiti dal sisma, entro novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande da parte dei privati interessati, trasmetteranno ai competenti uffici della Giunta regionale gli elenchi graduatoria formati dalla commissione di cui al precedente articolo 6, debitamente approvati dal consiglio comunale.

     In detti elenchi graduatoria dovranno risultare le generalità complete dei privati riconosciuti ammissibili a contributo e gli importi del danno accertato e del contributo concesso dal Comune per ciascuna unità immobiliare.

     Entro il limite di spesa assegnato con la presente legge al Comune e dallo stesso destinata per contributi a privati e nei limiti della disponibilità posta dallo Stato a disposizione della Regione ai sensi dell'articolo 4 bis aggiunto al D.L. n. 225 del 1978 con legge 27 luglio, n. 394, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede ad accreditare al Comune anticipazione di spesa ai fini della erogazione dei ratei del contributo concesso a termini del precedente articolo 7.

 

     Art. 10.

     L'area di sedime del fabbricato distrutto, ove la ricostruzione del fabbricato avvenga su suolo assegnato dal Comune gratuitamente resterà acquisita al patrimonio comunale che la destinerà ad usi di interessi generali.

 

     Art. 11. [4]

     Per provvedere alle indilazionabili esigenze di trasferimento del centro abitato di Ferruzzano, particolarmente colpito dagli eventi sismici del marzo-aprile 1978, il Comune interessato è autorizzato a bandire, entro novanta giorni, nei limiti di spesa assegnata, appalti-concorso per la progettazione ed esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme vigenti e di quelle dettate nei successivi articoli della presente legge.

     2. Per la realizzazione dell'intervento è autorizzata la spesa di lire 6,5 miliardi.

     3. Per provvedere alle indilazionabili esigenze di ristrutturazione e ricostruzione del centro abitato di Bova, gravemente colpito dagli eventi sismici, il Comune è autorizzato, previ gli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 2/1979, a concedere ai privati cittadini aventi diritto, contributi finalizzati alla ricostruzione degli alloggi demoliti a causa degli eventi calamitosi.

     4. Detti contributi sono limitati agli alloggi occupati all'epoca degli eventi richiamati.

     5. I contributi potranno essere concessi fino all'ammontare massimo dei parametri contenuti nell'articolo 7, 1° comma, lettere a, b e c della citata legge regionale n. 2/1979.

 

     Art. 12. [5]

     Qualora il fabbricato non possa essere ricostruito nello stesso sito di quello demolito in quanto cause di carattere tecnico-geologico lo impediscano, l'Amministrazione comunale potrà concedere, a domanda degli interessati, unitamente al contributo per la ricostruzione, anche un lotto di terreno urbanizzato che dovrà essere compreso all'interno del nuovo perimetro urbano.

     2. Nell'ipotesi che l'Amministrazione non possa provvedere direttamente alla concessione del lotto di terreno, al privato avente diritto potrà essere concesso a titolo di incentivo per l'acquisizione e l'urbanizzazione del lotto, un ulteriore contributo forfettario di lire 10 milioni.

     3. Per la realizzazione degli interventi è autorizzata la spesa di lire 2,5 miliardi.

     4. Il Consiglio comunale di Bova è autorizzato, nel limite massimo di spesa di lire 500 milioni da prelevarsi dai 2,5 miliardi di cui al precedente comma, ad operare interventi secondo i criteri e le modalità previsti dalla stessa legge regionale n. 2/1979 per la ricostruzione, il riattamento o il ripristino di fabbricati privati ricadenti sul territorio rurale distrutti o danneggiati dagli eventi di cui all'articolo 1 della legge regionale stessa.

 

     Art. 13.

     Gli elaborati presentati dalle imprese saranno esaminati da una commissione giudicatrice così composta:

     1) Ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile di Reggio Calabria che la presiede;

     2) da un geologo, designato dall'ordine professionale;

     3) da un esperto urbanista. designato dall'istituto superiore di architettura di Reggio Calabria;

     4) da tre tecnici designati dal Consiglio comunale di cui uno espresso dalla minoranza.

     Alla successiva realizzazione delle opere i comuni provvederanno applicando le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Gli alloggi realizzati dai comuni, saranno assegnati in proprietà agli aventi diritto ai sensi delle vigenti norme in materia di edilizia residenziale.

 

     Art. 14.

     Qualora per il trasferimento del centro abitato non esista un'area idonea già prescelta da commissioni incaricate dalla Regione a seguito della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 e successive modificazioni, il consiglio del Comune interessato, prima di indire l'appalto-concorso, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indicherà l'area occorrente al nuovo insediamento e trasmetterà immediatamente la delibera alla Giunta regionale.

     Per la verifica dell'idoneità dell'area indicata, la Giunta regionale, nei successivi quindici giorni, insedierà apposita commissione tecnica composta da sette componenti dei quali quattro nominati dalla Giunta medesima e tre designati dal Comune interessato.

     La commissione nominata ai sensi del presente articolo, entro trenta giorni dall'insediamento, rassegnerà la propria relazione al Presidente della Giunta regionale che la inoltrerà al Comune interessato.

     Nei successivi quindici giorni il consiglio comunale delibererà in via definitiva circa la destinazione dell'area ritenuta idonea dalla commissione anzidetta.

 

     Art. 15.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessive lire 30.000 milioni, si farà fronte con la pari somma stanziata dallo Stato ed assegnata alla Regione Calabria con D.L. 26 maggio 1978, n. 223, modificato con legge 27 luglio 1978, n. 394.

 

     Art. 16.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 gennaio 1997, n. 3.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 gennaio 1997, n. 3.

[4] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1997, n. 3.

[5] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 24 gennaio 1997, n. 3.