§ 3.3.10 - L.R. 10 dicembre 2001, n. 34.
Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:10/12/2001
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari degli interventi.
Art. 3.  Tipologia degli interventi.
Art. 4.  Organismi regionali di gestione.
Art. 5.  Organi dell’A.R.DI.S.
Art. 6.  Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione.
Art. 7.  Il Presidente.
Art. 8.  Funzioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 9.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 10.  Indennità.
Art. 11.  Direttore dell’Agenzia.
Art. 12.  Personale.
Art. 13.  Patrimonio.
Art. 14.  Vigilanza e controllo.
Art. 15.  Bilancio e mezzi finanziari.
Art. 16.  Gestione dei servizi.
Art. 17.  Borse di studio.
Art. 18.  Fasce di reddito.
Art. 19.  Servizio alloggiativo.
Art. 20.  Servizio di ristorazione.
Art. 21.  Prestiti d’onore.
Art. 22.  Assistenza sanitaria e medicina preventiva.
Art. 23.  Servizi culturali.
Art. 24.  Programmazione regionale.
Art. 25.  Azioni regionali.
Art. 26.  Coordinamento tra Regione e Unical "Università della Calabria".
Art. 27.  Tassa regionale.
Art. 28.  Norma finanziaria.
Art. 29.  Norme transitorie e finali.


§ 3.3.10 - L.R. 10 dicembre 2001, n. 34.

Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria.

(B.U. n. 105 del 17 dicembre 2001 - S.S. n. 1).

 

TITOLO I

Principi generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione e del proprio Statuto, con la presente legge, disciplina gli interventi volti a perseguire le finalità di cui all’art. 1 della legge 2/12/1991 n. 390 ed intese a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi.

 

     Art. 2. Destinatari degli interventi.

     1. I servizi ed i benefici determinati in attuazione della presente legge sono destinati agli studenti, indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio dell’Università, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, comprese le Accademie di belle arti e i Conservatori di musica. [1]

     2. Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi, i rifugiati politici e gli studenti provenienti da università di paesi esteri che abbiano stipulato accordi di collaborazione scientifica, di ricerca e culturale con le Università e gli Istituti di cui al comma 1, fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge nella stessa misura stabilita per gli studenti di nazionalità italiana, quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 20 della legge n. 390 del 2/12/1991.

     3. Le istituzioni di cui al comma 1 sono comprese, nei successivi articoli, nella dizione Università.

 

     Art. 3. Tipologia degli interventi.

     1. Le finalità indicate nel precedente art. 1 sono realizzate attraverso l’erogazione delle seguenti tipologie di servizi e benefici:

     a) borse di studio;

     b) alloggi;

     c) ristorazione;

     d) trasporti;

     e) informazione e orientamento al lavoro;

     f) prestiti d’onore;

     g) servizi culturali, librari ed editoriali;

     h) viaggi di studio e di ricerca;

     i) interscambi culturali con Università italiane e straniere;

     l) assistenza sanitaria e medicina preventiva;

     m) interventi a favore di studenti portatori di handicap;

     n) ogni altro intervento ritenuto utile, in coerenza con la presente legge e con la programmazione regionale di cui all’art. 24.

 

TITOLO II

Aziende regionali per il diritto allo studio universitario

 

     Art. 4. Organismi regionali di gestione. [2]

     [1. La Regione determina gli indirizzi, il coordinamento e la programmazione relativi alle funzioni trasferite in materia di diritto allo studio universitario, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 390/91 e dell’art. 69 dello Statuto regionale, garantisce l’attuazione degli interventi istituendo agenzie regionali.

     2. Per ciascuna delle Università aventi sede nella Regione, ad eccezione dell’Università di Rende, è istituita una Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.DI.S.) dotata di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale, con sede legale nei Comuni sedi di Università il cui funzionamento, è disciplinato, oltre che dalla presente legge, da un regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

     3. Le agenzie conformano la propria azione ai contenuti degli atti di programmazione regionale di cui all’art. 24.]

 

     Art. 5. Organi dell’A.R.DI.S. [3]

     [1. Sono Organi dell’A.R.DI.S.:

     a) il Consiglio d’Amministrazione;

     b) il Presidente;

     c) il Collegio dei Revisori dei Conti.]

 

     Art. 6. Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione. [4]

     [1. Il Consiglio di Amministrazione dell’A.R.DI.S., nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale è composto:

     a) dal Presidente;

     b) da un rappresentante dell’Università designato dal Rettore tra il personale docente, d’intesa con l’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di musica;

     c) da uno studente eletto tra quelli che sono in regola con il corso di studi o fuori corso da non più di un anno. A dette elezioni partecipano, oltre agli studenti dell’Università, anche gli studenti dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di musica;

     d) da due rappresentanti della Regione, designati dal Consiglio regionale, tra persone di comprovata professionalità ed esperienza tecnica-amministrativa acquisita nella gestione di enti territoriali, strutture pubbliche o private e non appartenenti a personale universitario.

     2. Le designazioni di competenza regionale vengono effettuate nel rispetto delle procedure di cui alla L.R. n. 39 del 4 agosto 1995.

     3. Il Presidente ed i rappresentanti di cui al comma 1 lett. c) durano in carica fino al termine della legislatura nella quale sono stati nominati e possono essere riconfermati per una sola volta; i componenti di cui al comma 1 lettera b), vengono eletti, di norma, contemporaneamente agli organi collegiali universitari e con l’osservanza delle modalità e della durata prevista per tali organi. [5]

     4. Nell’eventualità che i componenti del Consiglio di Amministrazione, in qualità di studenti, perdano tale requisito, subentreranno ad essi i primi non eletti nella lista di appartenenza che restano in carica fino alla durata legale del Consiglio di Amministrazione. Nel caso non sia attuabile la procedura indicata, gli studenti da surrogare vengono designati dai rappresentanti degli studenti componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo di riferimento.]

 

     Art. 7. Il Presidente. [6]

     [1. Il Presidente è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale alla Pubblica Istruzione d’intesa con il Rettore dell’Università degli Studi e con i Direttori dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di musica di riferimento.

     2. Il Presidente:

     a) ha la rappresentanza legale dell’A.R.DI.S.;

     b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione determinando l’ordine del giorno;

     c) garantisce l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sovrintende a tutte le attività assicurando il buon andamento dell’Amministrazione e la rispondenza delle attività agli obiettivi programmati e agli indirizzi stabiliti dalla Regione;

     d) adotta, in casi di necessità ed urgenza, provvedimenti non a contenuto generale, di competenza del Consiglio di Amministrazione a cui vengono comunque sottoposti per la ratifica nella prima seduta utile;

     e) nomina il Direttore dell’A.R.DI.S., su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione e adotta i provvedimenti che ne regolano il rapporto di lavoro;

     f) nomina, tra i componenti del Consiglio, il Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.]

 

     Art. 8. Funzioni del Consiglio di Amministrazione. [7]

     [1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, con frequenza mensile, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due componenti.

     2. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

     3. Il Consiglio di Amministrazione delibera:

     a) lo Statuto dell’A.R.DI.S. e le sue modifiche;

     b) il bilancio di previsione e le relative variazioni ed il consuntivo;

     c) i programmi annuali per le attività ed i servizi in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Regione e nel rispetto dei livelli ottimali del rapporto costi-benefici nei limiti di spesa determinati dalla Regione;

     d) i regolamenti di organizzazione, di contabilità, per la gestione e la fruizione dei servizi e dei benefici;

     e) i regolamenti relativi alla gestione dei beni patrimoniali, di economato, per la gestione dell’attività contrattuale;

     f) l’acquisizione e l’alienazione dei beni immobili, previa autorizzazione della Giunta regionale;

     g) la pianta organica del personale;

     h) ogni altro provvedimento previsto, in materia, dalla legislazione statale o regionale;

     i) la costituzione in giudizio e le transazioni.

     4. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.

     5. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con Decreto del Presidente della Giunta regionale previo parere della Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, nel caso di persistenti inadempienze o di violazioni di disposizioni normative, ovvero di dimissioni della maggioranza dei componenti. Con il Decreto di scioglimento del Consiglio di Amministrazione viene nominato un Commissario per la gestione straordinaria dell’A.R.DI.S. che resta in carica fino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.]

 

     Art. 9. Collegio dei revisori dei conti. [8]

     [1. Il Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale. I revisori devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti di cui al D.Lgs. n. 88/1992.

     2. Il Collegio elegge il Presidente a scrutinio segreto.

     3. I revisori rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati una sola volta.

     4. Il Collegio dei Revisori dei Conti:

     a) esamina i bilanci preventivi e consuntivi e predispone la relazione che li accompagna;

     b) vigila sulla regolarità dell’amministrazione;

     c) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell’Agenzia e relaziona in merito, annualmente, al Presidente della Giunta regionale.

     5. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.]

 

     Art. 10. Indennità. [9]

     [1. Ai Presidenti delle ARDIS spetta un’indennità di carica annua lorda pari al 45 per cento delle indennità fisse corrisposte ai Consiglieri regionali ai sensi dell’articolo 1, lett. e) della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3. [10]

     2. [Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, spetta una indennità di carica rapportata al 50 per cento di quella corrisposta al Presidente] [11].

     2 bis. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, determinato dallo Statuto dell’Ente. [12]

     3. Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spetta una indennità di carica ai sensi delle disposizioni della legge regionale n. 10 del 22/9/1998 art. 37 comma 12 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. Qualora non risiedono nel Comune sede dell’A.R.DI.S., ai componenti degli organi di cui ai commi 2 e 3, spetta il rimborso delle spese di viaggio o il rimborso dell’indennità chilometrica nella misura stabilita per i dirigenti regionali.]

 

     Art. 11. Direttore dell’Agenzia. [13]

     [1. Il Direttore dell’Agenzia è nominato dal Presidente dell’A.R.DI.S. su proposta del Consiglio di Amministrazione ed è individuato tra persone in possesso di laurea e di comprovata capacità dirigenziale, acquisita attraverso lo svolgimento di qualificate attività professionali di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture professionali di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza almeno quinquennale.

     2. L’incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato con scadenza coincidente con quella del Presidente che ne ha effettuato la nomina. L’incarico di Direttore è rinnovabile per una sola volta e non può comunque protrarsi oltre il 67° anno di età.

     3. Il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia a dipendenti pubblici con qualifica di dirigente, comporta il loro collocamento in aspettativa, senza assegni, per tutta la durata del rapporto.

     4. Al Direttore dell’Agenzia viene corrisposta una retribuzione equiparata a quella dei Dirigenti della Regione Calabria, nonché la retribuzione di posizione e di risultato.

     5. Al Direttore dell’Agenzia compete la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Agenzia, in base agli indirizzi ed agli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Gli atti che comportano impegni di spesa sono assunti con firma congiunta dal Direttore e dal responsabile dell’ufficio di contabilità che ne rispondono in solido.

     6. In particolare, il Direttore dell’Agenzia:

     a) adotta gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa previsti dalle norme legislative e regolamentari;

     b) è responsabile della direzione del personale e sovrintende al funzionamento degli uffici;

     c) adotta i provvedimenti di spesa corredati della firma del responsabile contabile ai sensi del precedente comma 5;

     d) redige i regolamenti annessi ai bandi per la erogazione dei servizi e l’individuazione dei beneficiari da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;

     e) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione al quale partecipa con voto consultivo, sottoscrivendone i verbali congiuntamente al Presidente; firma ed è responsabile della legittimità degli atti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;

     f) cura l’esercizio dei poteri di spesa ai fini dell’attuazione dei piani annuali e pluriennali, ivi compresi quelli inerenti a progetti per lavori, forniture e prestazioni, assumendo i necessari provvedimenti e stipulando i relativi contratti; nonché l’esercizio dell’attività contrattuale dalla quale derivino entrate per l’Agenzia;

     g) predispone gli atti per la formulazione del bilancio e dei rendiconti e cura l’istruttoria di ogni altro atto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

     7. L’incarico di Direttore può essere revocato, dal Presidente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato per violazione di legge o inosservanza degli indirizzi determinati negli atti del Consiglio di Amministrazione.]

 

     Art. 12. Personale. [14]

     [1. Il personale regionale degli Enti per il diritto allo studio universitario (EDIS) in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle A.R.DI.S. con la stessa posizione giuridica ed economica in possesso nell’Ente di provenienza.

     2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dell’A.R.DI.S. è equiparato a quello del personale di ruolo della Regione ed è soggetto alla relativa normativa regionale.]

 

     Art. 13. Patrimonio. [15]

     [1. La Regione trasferisce a ciascuna A.R.DI.S. i beni mobili ed immobili, le attrezzature già affidate in gestione all’Edis-Calabria a norma dell’art. 6 della legge regionale n. 32 del 12/11/1984; con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale saranno individuati i beni regionali da trasferire a ciascuna A.R.DI.S. con vincolo di destinazione.

     2. Il patrimonio di ciascuna Agenzia è costituito, inoltre, da beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni eredità e legati.

     3. Le Agenzie comunque subentrano nei rapporti attivi e passivi degli Enti per il diritto allo studio universitario (EDIS).

     4. Le Università mettono a disposizione, mediante apposita convenzione, da stipulare con le A.R.DI.S. interessate, a titolo gratuito, i beni mobili ed immobili e attrezzature o le opere di edilizia residenziale finanziate dallo Stato per gli scopi di cui all’art. 1 della presente legge ed ai sensi dell’art. 21 della legge n. 390/1991. Le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le spese di gestione di detti beni sono posti a carico dell’Agenzia.]

 

     Art. 14. Vigilanza e controllo. [16]

     1. La Giunta regionale può esercitare, previa diffida che prevede un termine di almeno trenta giorni, funzioni sostitutive, adottando i relativi provvedimenti, qualora siano ritardati adempimenti previsti dalla legge nella specifica convenzione.

 

     Art. 15. Bilancio e mezzi finanziari. [17]

     [1. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ciascuna A.R.DI.S. sono regolati dalle norme della legge regionale 22 maggio 1978 n. 5 e successive integrazioni e modificazioni.

     2. Il Consiglio regionale approva il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo di esercizio di ogni A.R.DI.S. come allegati al bilancio annuale della Regione.

     3. Ciascuna Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:

     a) il finanziamento della Regione per il funzionamento generale e per l’attuazione dei servizi di cui alla presente legge;

     b) proventi delle quote a carico degli utenti;

     c) donazioni, eredità, legati.

     4. Le Agenzie possono accedere a mutui e contratti di leasing per far fronte alle proprie spese di investimento.

     5. Il servizio di tesoreria è affidato secondo procedure di gara ad evidenza pubblica.]

 

TITOLO III

Disposizioni sui singoli interventi

e servizi realizzati dall’A.R.DI.S.

 

     Art. 16. Gestione dei servizi. [18]

     [1. L’A.R.DI.S. provvede con appositi regolamenti a disciplinare le modalità di uso e di gestione dei servizi organizzati per la realizzazione degli interventi connessi per il diritto allo studio, prevedendo forme di partecipazione e di controllo dell’utenza.

     2. I servizi per il diritto allo studio, possono essere attuati dall’A.R.DI.S. in gestione diretta o in altre forme idonee a garantire efficacia ed efficienza; priorità deve essere data all’affidamento a cooperative di studenti o a convenzioni con le Università per consentire di avvalersi della collaborazione degli studenti, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 390/91.]

 

     Art. 17. Borse di studio.

     1. Sono attribuite, annualmente, borse di studio nella misura e per l’importo determinato nel piano triennale di cui all’art. 24, in favore di studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito fissati in base ai criteri stabiliti dal D.P.C.M. del 9/4/2001 di cui all’art. 4 della legge n. 390/91.

     2. I beneficiari delle borse di studio sono individuati dal Consiglio di Amministrazione dell’A.R.DI.S. con procedure concorsuali le cui modalità sono determinate con apposito bando emanato entro il 30 giugno di ogni anno.

     3. Le borse di studio sono riferite ad un solo corso di laurea, non è ammesso il cumulo con altre borse di studio tranne che con quelle previste dalla lettera d) dell’art. 7, comma 1 della legge 390/91. Per particolari situazioni di merito, a coloro i quali sono in regola con il superamento degli esami previsti, per i vari anni, nel piano di studio del corso di laurea, è possibile consentire il cumulo delle borse di studio con il godimento dei servizi alloggiativi. [19]

     4. Gli studenti che risiedono fuori sede, se beneficiari di borse di studio, hanno diritto ad una maggiorazione pari al 50 per cento dell’importo previsto. Si intende per studente fuori sede colui che risiede in un comune diverso da quello della sede universitaria e distante non meno di 50 chilometri dalla stessa [20].

     5. Gli studenti appartenenti alla categoria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concorrono all’assegnazione di un numero di borse di studio riservato, determinato nel bando annuale; i benefici possono consistere, anche nella assegnazione di un accompagnatore o di un assistente per gli studi o nella fornitura di strumenti specialistici o di quanto comunque utile per consentire il superamento delle particolari situazioni di difficoltà, in tal caso l’importo della borsa di studio può essere maggiorato.

     6. Ogni Agenzia può disporre forme di investimento a favore di studenti pendolari che non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza, assegnando contributi al fine di concorrere alla spesa per l’uso di mezzi di trasporto pubblico.

 

     Art. 18. Fasce di reddito.

     1. Nel piano annuale degli interventi vengono determinate le fasce di reddito con riferimento agli indirizzi contenuti nel piano triennale di cui all’art. 24.

     2. Per gli studenti che rientrano tra quelli indicati nella legge n. 104 del 5 febbraio 1992 il reddito va calcolato detraendo le spese per servizi, e per gli strumenti e le spese di altro genere, comunque effettuate per sopperire alla situazione di handicap.

     3. Ai sensi del disposto dell’art. 22 della legge n. 390/91 l’A.R.DI.S. provvede a verificare la veridicità e le dichiarazioni sul reddito presentate dagli studenti.

     4. Coloro i quali hanno dichiarato il falso vengono esclusi da ogni beneficio per tutto il corso degli studi e incorrono nelle sanzioni previste all’art. 23 della legge 390/91.

 

     Art. 19. Servizio alloggiativo.

     1. L’A.R.DI.S. provvede a garantire il servizio alloggiativo agli studenti fuori sede di cui al comma 4 dell’art. 17 della presente legge in strutture proprie a carattere residenziale o convittuale. In mancanza l’A.R.DI.S. è autorizzata a stipulare convenzioni con enti pubblici o privati che dispongono di strutture ricettive o alberghiere.

     2. L’accesso al servizio è determinato con procedure di selezione sulla base di criteri di reddito e di merito stabiliti nel piano annuale dell’A.R.DI.S., che ne fissa altresì il numero massimo, dei posti gratuiti messi a concorso, con apposito bando emanato entro il 30 giugno di ogni anno.

     3. Il bando prevede, inoltre, un numero di posti gratuiti, in misura non inferiore al 5 per cento del totale, riservati ai soggetti di cui alla legge n. 104 del 1992.

     4. In ogni caso presso le strutture destinate al servizio alloggiativo sono resi disponibili spazi per servizi comunitari e collettivi.

     5. Con apposito regolamento vengono stabilite le modalità di utilizzo delle strutture per il servizio alloggiativo.

     6. Nel caso di accertata indisponibilità, da parte dell’A.R.DI.S., di servizi alloggiativi e, comunque, anche per gli studenti che non possiedono i requisiti per potervi accedere gratuitamente, l’Agenzia predispone un servizio di informazioni e di supporto fornendo contratti tipo concordati con soggetti privati proprietari di immobili offerti in locazione.

 

     Art. 20. Servizio di ristorazione.

     1. Il servizio di ristorazione è attuato dall’Agenzia o direttamente, nelle proprie strutture, o in mancanza di queste, mediante convenzioni con enti pubblici e privati, garantendo idonee forme di controllo anche da parte degli utenti sulla finalità del servizio stesso.

     2. La partecipazione alle spese da parte degli utenti è determinata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 18 comma 1 della presente legge. Può fruire del servizio il personale docente e non docente ed il personale dipendente dell’A.R.DI.S. con recupero del costo da parte dell’Agenzia.

 

          Art. 21. Prestiti d’onore.

     1. Secondo le modalità previste dall’art. 16 della legge n. 390/91 l’A.R.DI.S. definisce con apposito regolamento, la concessione di prestiti d’onore a tasso agevolato con riferimento al merito ed alle condizioni economiche degli studenti richiedenti, determinando con convenzioni da stipulare con istituti di credito, le forme di garanzia a carico dell’A.R.DI.S. nel caso di mancato recupero del credito.

     2. Nel piano triennale di cui all’art. 24 viene determinato il numero dei prestiti d’onore concedibili e l’ammontare del prestito, nonché la destinazione delle risorse a carico del bilancio dell’A.R.DI.S. ad integrazione delle disponibilità che a tale titolo sono concesse alla Regione ai sensi della legge n. 390/91.

 

     Art. 22. Assistenza sanitaria e medicina preventiva.

     1. L’A.R.DI.S. definisce, attraverso convenzioni con le strutture del servizio sanitario, interventi di medicina preventiva in favore degli studenti.

     2. Gli studenti fuori sede hanno diritto alla prestazione del servizio sanitario ai sensi dell’art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Per gli studenti stranieri si provvede ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) della Legge n. 833/78 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 23. Servizi culturali.

     1. L’A.R.DI.S. con apposito regolamento, può concedere contributi per la frequenza di corsi di studio all’estero, programmati nell’ambito di iniziative di studio e di ricerca delle Università a cui si riconosce particolare rilevanza ed interesse, anche per la Regione.

     2. L’A.R.DI.S. realizza interventi atti a facilitare l’uso delle biblioteche degli atenei e degli enti pubblici anche al di fuori del normale orario di servizio, provvedendo ad instaurare rapporti di collaborazione mediante apposite convenzioni.

     3. L’A.R.DI.S. favorisce, con la promozione di forme di auto-gestione di associazioni di studenti, la diffusione, senza scopo di lucro, di materiale didattico e scientifico, di atti di convegni e di seminari di studio realizzati nelle università della Regione.

     4. L’A.R.DI.S. può promuovere iniziative per la redazione di pubblicazioni periodiche, in base alla disponibilità di bilancio determinate nel piano annuale, che costituiscono strumenti di supporto all’apprendimento degli studenti e che permettono la diffusione e l’approfondimento dello stato della ricerca scientifica. Nel definire le forme e i modi di attuazione dell’intervento, viene data priorità alle iniziative già avviate.

     5. L’A.R.DI.S. può procedere direttamente a programmare e realizzare iniziative culturali e sportive anche in convenzione con le università, per favorire l’attuazione degli interventi previsti a favore degli studenti dall’art. 12 lett. d), e), f) della legge n. 390/91.

 

     Art. 24. Programmazione regionale.

     1. La Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di Diritto allo Studio Universitario, acquisito il parere del Comitato Universitario Regionale di cui al D.P.R. n. 25 del 27/1/98 art. 3, formula il piano triennale degli interventi regionali per l’attuazione del diritto allo studio che è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio pluriennale cui è riferito e rimane in vigore fino all’approvazione del nuovo piano triennale.

     2. Il piano triennale comprende:

     a) gli obiettivi generali e le priorità a cui fare riferimento nell’attuazione degli interventi;

     b) i criteri generali per l’assegnazione dei benefici ai destinatari;

     c) i criteri per la determinazione del merito nonché delle tariffe e delle fasce di reddito;

     d) l’individuazione delle risorse finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi distinguendo le spese di gestione e di investimento;

     e) gli indirizzi generali, anche per la programmazione degli interventi attuati direttamente dalla Regione e in concorso con le Università.

     3. Nella programmazione degli interventi, a ciascuna Agenzia o Università convenzionata è di norma assegnata una quota di risorse calcolata in funzione del numero degli studenti iscritti nell’Università di riferimento, dalla qualità e quantità dei servizi erogati, dalle esigenze dei singoli Atenei, in relazione all’organizzazione della didattica dei vari corsi di laurea.

     4. L’esecuzione del Piano triennale regionale è affidata alle Agenzie A.R.DI.S. che operano con Piani Annuali.

     5. La Giunta regionale verifica i risultati della gestione delle Agenzie ed invia annualmente al Consiglio regionale la relazione del Consiglio dei revisori dell’A.R.DI.S., di cui all’art. 9 della presente legge corredata dalle proprie osservazioni sulle attività delle A.R.DI.S..

 

     Art. 25. Azioni regionali.

     1. La Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla Pubblica Istruzione:

     a) provvede alla definizione di un rapporto annuale sullo stato di attuazione del diritto allo studio universitario, sull’offerta formativa a livello universitario, sulle scelte degli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria superiore, sui livelli di profitto degli universitari iscritti alle facoltà, ai corsi di laurea e diploma delle università della Regione;

     b) realizza o sostiene convegni e seminari e altre iniziative utili per l’orientamento al lavoro e per favorire la conoscenza della attività e dei piani di sviluppo delle università e dei centri di ricerca;

     c) realizza un sistema informativo e statistico sull’utenza universitaria, acquisendo direttamente o avvalendosi della collaborazione delle Università, i dati necessari, e provvedendo alla elaborazione delle informazioni;

     d) promuove attraverso convenzioni con le Università, altri soggetti pubblici e privati, le istituzioni scolastiche di grado secondario che dispongono di convitti annessi, iniziative che favoriscano e realizzino scambi di studenti tra Università italiane e straniere, nonché per l’inserimento degli studenti delle Università della Regione nei programmi e progetti di mobilità studentesca promossi dalla Unione Europea anche nell’ambito dei progetti di turismo culturale, di ricerca e di sviluppo;

     e) promuove interventi di sostegno all’apprendimento con convenzioni con le università per la costituzione presso gli Atenei della Regione di un centro interfacoltà per l’apprendimento delle lingue straniere e un centro interfacoltà per il software didattico e scientifico;

     f) assicura una maggiore qualificazione degli studi anche post-laurea con l’assegnazione di borse di studio, di borse di studio per posti aggiuntivi di dottorato di ricerca e post-dottorato, di assegni di ricerca, d’intesa o in convenzione con le università della Regione.

 

     Art. 26. Coordinamento tra Regione e Unical "Università della Calabria". [21]

     1. Al fine di coordinare gli interventi per il diritto allo studio di competenza della Regione con quelli di competenza dell’Università della Calabria - Unical - nel rispetto della legge 12 marzo 1968, n. 442 e dell’art. 26, 2° comma della legge n. 390/91, la Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge approva una convenzione quadro per l’affidamento all’Università della Calabria della gestione dei servizi per il diritto allo studio, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 390/91.

     2. Tale convenzione definisce i criteri e le modalità a cui deve farsi riferimento per la programmazione e la gestione dei servizi e della rendicontazione dei fondi erogati all’Università con priorità ai servizi rivolti alla generalità degli studenti, prevedendo forme di partecipazione della Regione negli organismi di gestione.

     3. Nella convenzione deve essere previsto un sistema di informazioni che favorisca il coordinamento degli interventi.

     4. La normativa di cui ai commi precedenti si applica anche nei casi di convenzione con le altre Università della Regione.

 

     Art. 27. Tassa regionale.

     1. Gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni Universitarie aventi sede nella Regione e dagli istituti di istruzione superiore indicati all’art. 2 comma 1 della presente legge sono tenuti annualmente al pagamento all’ARDIS territorialmente competente della tassa regionale per il diritto allo studio universitario istituita con la legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3 comma 20 [22].

     2. Il gettito della tassa regionale destinato per intero alla concessione di borse di studio ex articolo 3, comma 23, della Legge 549/95 deve essere versato direttamente all’ARDIS territorialmente competente e trova riferimento in apposito capitolo del bilancio dell’ARDIS medesima [23].

     3. L’ammontare della tassa è determinato per ogni anno nella legge finanziaria regionale collegata alla legge di bilancio della Regione Calabria, in caso di omessa determinazione si intende confermato l’importo fissato per l’anno precedente.

     4. L’avvenuto versamento della tassa regionale in unica soluzione deve essere dimostrato all’atto dell’iscrizione ai corsi di studio.

     5. Le modalità di versamento sono determinate d’intesa tra le ARDIS ed Università [24].

     6. Le procedure per la concessione delle borse di studio e per l’individuazione dei beneficiari sono determinati dall’A.R.DI.S. nel rispetto degli atti di indirizzo contenute nel piano triennale regionale per il diritto allo studio universitario nonché delle disposizioni di cui alla legge n. 537/95 art. 3.

     7. Hanno diritto all’esonero del pagamento delle tasse regionali:

     a) gli studenti assegnatari delle borse di studio concesse in attuazione della presente legge, e quelli inseriti nelle graduatorie ma non beneficiari per carenze di fondi;

     b) gli studenti portatori di handicap esonerati dal pagamento dell’iscrizione ai sensi del D.P.C.M. del 9/4/2001 emanato in attuazione della legge 390/91.

 

     Art. 28. Norma finanziaria. [25]

     [1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato per l’anno 2001 in lire 10.000.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sui capitoli 3313103 e 3313109 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

     2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.]

 

     Art. 29. Norme transitorie e finali. [26]

     [1. Le A.R.DI.S. di Reggio Calabria e di Catanzaro subentrano a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi dell’Ente per il diritto allo studio universitario, EDIS, di cui alla legge regionale n. 32/84 afferenti a ciascun Ente.

     2. Nelle more della costituzione del Consiglio di amministrazione delle A.R.DI.S., il Presidente della Giunta regionale nomina entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge i commissari, ai sensi del precedente art. 8 comma 5.

     3. Sono abrogate le leggi regionali n. 29/77 e n. 32/84. Al fine di evitare un vuoto normativo, i principi di cui alla legge regionale n. 32/84 trovano applicazione fino alla data di stipula delle convenzioni di cui all’art. 27.

     4. Nella prima applicazione della presente legge, alle esigenze di personale, le A.R.DI.S. faranno fronte con dipendenti comandati o trasferiti dalla Regione.

     5. Nella prima applicazione della presente legge i posti vacanti nelle piante organiche deliberate dalle Agenzie sono messi a concorso interno riservato per il personale trasferito alle Agenzie medesime ed in possesso dei requisiti di legge.]


[1] Comma modificato dall’art. 32 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8, dall’art. 12 della L.R. 11 agosto 2004, n. 18 e così sostituito dall'art. 40 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[2] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[3] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[4] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[5] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

[6] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[7] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[8] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[9] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[10] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

[11] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.

[12] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

[13] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[14] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[15] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[16] Articolo così modificato dall'art. 40 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[17] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[18] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[19] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

[20] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

[21] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15. La disposizione di abrogazione è stata a sua volta abrogata dall'art. 18 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[22] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 11 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza stabilita dall’art. 12, comma 2, della stessa L.R. 18/2004.

[23] Comma così sostituito dall’art. 12 della L.R. 11 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza stabilita dall’art. 12, comma 2, della stessa L.R. 18/2004.

[24] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 11 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza stabilita dall’art. 12, comma 2, della stessa L.R. 18/2004.

[25] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[26] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.