§ 2.1.28 - L.R. 10 luglio 1987, n. 20.
Personale assunto a contratto ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1977, n. 4 - Integrazione dell'articolo 44 della legge regionale 30 maggio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:10/07/1987
Numero:20


Sommario
Art. unico.      All'articolo 44 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15 sono apportate le seguenti integrazioni:


§ 2.1.28 - L.R. 10 luglio 1987, n. 20. [1]

Personale assunto a contratto ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1977, n. 4 - Integrazione dell'articolo 44 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15.

 

Art. unico.

     All'articolo 44 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15 sono apportate le seguenti integrazioni:

     1) al secondo comma, dopo le parole «assistente, collaboratore», sono inserite le parole:

     (Omissis);

     2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.