§ 5.1.12 - L.R. 2 giugno 1980, n. 30.
Contributi a favore delle cooperative a proprietà indivisa.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:02/06/1980
Numero:30


Sommario
Art. 1.      Per favorire la formazione e l'incremento di un patrimonio di alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, la Regione Calabria concede contributi in conto interesse sui mutui [...]
Art. 2.      Sono ammessi a fruire del contributo regionale le cooperative edilizie a proprietà indivisa e i loro consorzi, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di edilizia economica e [...]
Art. 3.      I mutui a tasso agevolato, assistiti dal contributo della Regione, devono essere ammortizzabili entro il termine massimo di 20 anni, con facoltà di estinzione anticipata, e possono essere [...]
Art. 4.      L'onere di ammortamento del mutuo a carico dei mutuatari è stabilito nella misura del tre per cento, oltre al rimborso del capitale, restando a carico della Regione la concessione del contributo [...]
Art. 5.      I mutui agevolati assistiti dal contributo regionale sono concessi nella misura del cento per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la costruzione, ove detta spesa sia [...]
Art. 6.      Gli interventi da realizzare con mutui previsti dalla presente legge devono prevedere la realizzazione di programmi funzionali comprendenti almeno 50 alloggi, su aree concesse in diritto di [...]
Art. 7.      Per la concessione dei contributi a carico della Regione, anche per il periodo di preammortamento, per la variazione del tasso di contributo, per la individuazione dei limiti di reddito degli [...]
Art. 8.      Alla formazione del primo programma di interventi provvede la Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge avvalendosi delle domande presentate dalle [...]
Art. 9.      All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'anno 1980 in lire 1.500.000.000, si provvede con la disponibilità esistente nel Capitolo 2322201 «Contributi a cooperative per la [...]
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.1.12 - L.R. 2 giugno 1980, n. 30. [1]

Contributi a favore delle cooperative a proprietà indivisa.

(B.U. n. 37 del 5 giugno 1980).

 

Art. 1.

     Per favorire la formazione e l'incremento di un patrimonio di alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, la Regione Calabria concede contributi in conto interesse sui mutui contratti da cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi secondo le indicazioni della presente legge.

 

     Art. 2.

     Sono ammessi a fruire del contributo regionale le cooperative edilizie a proprietà indivisa e i loro consorzi, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di edilizia economica e popolare, il cui statuto preveda il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo del trasferimento degli stessi al competente Istituto Autonomo Case Popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa.

 

     Art. 3.

     I mutui a tasso agevolato, assistiti dal contributo della Regione, devono essere ammortizzabili entro il termine massimo di 20 anni, con facoltà di estinzione anticipata, e possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio e dalle casse di risparmio.

     Le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui sono disciplinate da apposite convenzioni da stipularsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con gli istituti di credito fondiario ed edilizio e con le casse di risparmio.

 

     Art. 4.

     L'onere di ammortamento del mutuo a carico dei mutuatari è stabilito nella misura del tre per cento, oltre al rimborso del capitale, restando a carico della Regione la concessione del contributo pari alla differenza tra il costo del denaro e l'onere a carico del mutuatario stesso.

 

     Art. 5.

     I mutui agevolati assistiti dal contributo regionale sono concessi nella misura del cento per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la costruzione, ove detta spesa sia contenuta in lire 24 milioni per ogni alloggio, e nella misura del 95 per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la costruzione, ove detta spesa sia superiore al limite di 24 milioni, nel rispetto dei costi massimi ammissibili dalla Regione.

 

     Art. 6.

     Gli interventi da realizzare con mutui previsti dalla presente legge devono prevedere la realizzazione di programmi funzionali comprendenti almeno 50 alloggi, su aree concesse in diritto di superficie.

 

     Art. 7.

     Per la concessione dei contributi a carico della Regione, anche per il periodo di preammortamento, per la variazione del tasso di contributo, per la individuazione dei limiti di reddito degli assegnatari degli alloggi, per le caratteristiche tecniche e per quanto altro non esplicitamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 5-8-1978, n. 457 e relativi provvedimenti regionali di attuazione.

 

     Art. 8.

     Alla formazione del primo programma di interventi provvede la Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge avvalendosi delle domande presentate dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa per il primo progetto biennale di edilizia residenziale pubblica previsto dalla legge 5-8-1978, n. 457.

     Gli interventi compresi nel programma sono localizzati nei comuni dotati di piani di zona definitivamente approvati o adottati e trasmessi alla Regione.

     Per la scelta delle cooperative da ammettere ai finanziamenti la Giunta regionale provvederà sulla base di una apposita graduatoria formulata assegnando i seguenti punteggi:

     - punti 1 per ogni anno di anzianità di costituzione della cooperativa;

     - punti 1/10 per ogni socio iscritto effettivamente nel libro dei soci della cooperativa alla data del 31-12-1979;

     - punti 1 per le cooperative situate in aree di espansione industriale.

     Ai fini della formulazione del primo programma di interventi, di cui al presente articolo, gli uffici della Giunta regionale provvedono alla istruttoria delle domande, assegnando alle cooperative edilizie un termine non superiore a quindici giorni per produrre, ove necessario, atti e documenti.

 

     Art. 9.

     All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'anno 1980 in lire 1.500.000.000, si provvede con la disponibilità esistente nel Capitolo 2322201 «Contributi a cooperative per la costruzione di case a proprietà indivisa» dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno 1980.

     Per gli anni successivi ed a partire dal 1981 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della legge 16-5-1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.