§ 2.1.15 - L.R. 15 giugno 1981, n. 9.
Recepimento del secondo accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario. Modifiche e integrazioni della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:15/06/1981
Numero:9


Sommario
Art. 1.      Il recepimento nell'ordinamento della Regione Calabria del secondo accordo nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario, a valere per il periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1981, [...]
Art. 2.      All'articolo 2 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15 è aggiunto il seguente comma:
Art. 3.  (Accesso ai livelli del ruolo regionale).
Art. 4.  (Personale regionale addetto alla formazione professionale).
Art. 5.      All'art. 22 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 6.      All'art. 23 della regionale 30 maggio 1980 n. 15, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 7.  (Assenze per malattie).
Art. 8.  (Informazione, consultazione e aggiornamento professionale degli impiegati).
Art. 9.      All'articolo 36 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, aggiungere il seguente comma:
Art. 10.  (Trasferimenti di personale tra la Regione, gli Enti Locali e le altre Regioni).
Art. 11.  (Contrattazione decentrata).
Art. 12.  (Diritto di associazione e di attività sindacale).
Art. 13.      La tabella 13 (tabella degli stipendi) approvata all'articolo 45 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15 è sostituita dalla seguente, a decorrere dal 1° febbraio 1981:
Art. 14.  (Compenso per lavoro straordinario).
Art. 15.  (Trattenute in caso di scioperi).
Art. 16.  (La funzione di coordinamento).
Art. 17.  (Anticipazione dei benefici contrattuali).
Art. 18.  (Beneficio per riparametrazione professionale).
Art. 19.  (Valutazione dell'anzianità).
Art. 20.  (Inquadramento economico).
Art. 21.  (Inquadramento del personale proveniente dallo Stato e dagli enti disciolti o soppressi con legge regionale).
Art. 22.      Ferme restando le decorrenze degli effetti economici espressamente indicate negli articoli che precedono, l'attribuzione dei nuovi livelli decorre, ai fini giuridici dal 1° gennaio 1979 per il [...]
Art. 23.      Gli assegni ad personam mensili di cui il personale è in godimento in virtù del precedente accordo vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il beneficio mensile a regime di [...]
Art. 24.      La norma di cui alla lettera e) dell'art. 43 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, va intesa nel senso che i tre anni richiesti per il passaggio dal sesto al settimo livello possano [...]
Art. 25.      La percentuale fissata per il passaggio mediante concorsi interni per soli titoli e di cui alla lettera b), ultimo comma dell'art. 43 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, è aumentato dal [...]
Art. 26.  (Onere finanziario).
Art. 27.  (Validità del contratto).
Art. 28.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.


§ 2.1.15 - L.R. 15 giugno 1981, n. 9. [1]

Recepimento del secondo accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario. Modifiche e integrazioni della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15.

(B.U. n. 29 del 22 giugno 1981).

 

Art. 1.

     Il recepimento nell'ordinamento della Regione Calabria del secondo accordo nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario, a valere per il periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1981, è disciplinato dalla presente legge, che modifica ed integra le leggi regionali n. 9 del 28 marzo 1975 e n. 15 del 30 maggio 1980

     Ogni disposizione di legge regionale che sia incompatibile con quanto stabilito con la presente legge deve intendersi abrogata.

     Restano in vigore tutte le disposizioni di leggi regionali vigenti che disciplinano fattispecie non espressamente regolate dalla presente legge.

     Rimangono, altresì, in vigore tutte le norme di cui alla legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, che disciplinano la competenza del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio di Presidenza in ordine ai provvedimenti riguardanti il personale in servizio presso gli uffici del Consiglio.

 

     Art. 2.

     All'articolo 2 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Accesso ai livelli del ruolo regionale).

     Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di accesso ai livelli del ruolo regionale, è anche consentito, per il reclutamento del personale avente peculiari professionalità, di adottare procedure speciali articolate nelle seguenti fasi:

     a) la prima, consistente in una selezione dei candidati sulla base dei titoli professionali e di servizio nonché di un esame-colloquio per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;

     b) la seconda, consistente nell'accertamento, alla fine del predetto corso, della formazione conseguita, con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.

     Con successiva legge saranno espressamente individuate le peculiari professionalità per le quali è consentito il reclutamento del personale secondo la procedura di cui al precedente comma del presente articolo.

     Con la stessa legge di cui al comma precedente, saranno altresì stabiliti i criteri di valutazione dei titoli professionali e di servizio, le modalità di espletamento dell'esame-colloquio e dell'accertamento finale.

 

     Art. 4. (Personale regionale addetto alla formazione professionale).

     Fino alla definizione della disciplina contrattuale in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 845, vengono confermate le collocazioni funzionali del personale addetto alle attività di formazione professionale previste dalle leggi regionali n. 8 del 16 maggio 1980 e n. 15 del 30 maggio 1980

     Fermo restando l'orario di lavoro fissato in 36 ore settimanali, è demandata alla contrattazione a livello regionale l'articolazione dell'orario medesimo, finalizzata al soddisfacimento delle diverse esigenze dell'attività di formazione.

 

     Art. 5.

     All'art. 22 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     All'art. 23 della regionale 30 maggio 1980 n. 15, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Assenze per malattie).

     All'art. 25 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Informazione, consultazione e aggiornamento professionale degli impiegati).

     Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione.

     L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

     L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

     La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

     La Giunta regionale approva i piani periodici delle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale degli impiegati, ne stabilisce le modalità di svolgimento e le condizioni di partecipazione, anche mediante la definizione di orari di lavoro che, nel rispetto integrale dell'orario di servizio e della funzionalità degli uffici, favoriscano la partecipazione del personale.

     La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, determina, inoltre, le modalità per l'uso parziale, ai fini previsti dal presente articolo, del congedo straordinario e retribuito di cui alla lettera h) dell'art. 24 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15.

     L'istituto di cui al precitato art. 24 si applica ad un numero di impiegati non superiore al 3 per cento dell'organico per ciascun anno scolastico.

     Il personale che, in base ai predetti piani, è tenuto a partecipare alle iniziative decise e approvate dalla Giunta, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri di partecipazione sono a carico della Regione.

     Qualora le iniziative si svolgono fuori sede, competono ricorrendone le condizioni previste dalla normativa regionale in vigore, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese.

     La definizione dei piani dei corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale del personale, la definizione di orari privilegiati e l'uso delle 150 ore formano oggetto di contrattazione con le organizzazioni sindacali a livello regionale.

 

     Art. 9.

     All'articolo 36 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, aggiungere il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Trasferimenti di personale tra la Regione, gli Enti Locali e le altre Regioni).

     Ferma restando la normativa prevista dagli artt. 34, 35 e 36 della legge regionale 30 maggio 1980 n. 15, in materia di mobilità, è consentito il trasferimento di personale di ruolo dalla Regione agli enti locali e viceversa.

     Il relativo provvedimento è adottato con il consenso dell'interessato dopo un preventivo periodo di comando, non inferiore ad un anno.

     Il trasferimento è altresì condizionato all'assenso del competente organo delle amministrazioni interessate e sempre che nell'ente di destinazione esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale ed alla figura professionale rivestita dal dipendente presso l'ente di provenienza.

     Con le stesse modalità e condizioni previste al comma precedente, è consentito l'inquadramento presso la Regione Calabria di dipendenti che siano in posizione di comando con provenienza da altra regione, alla data di approvazione dell'accordo nazionale e cioè 22 luglio 1980.

 

     Art. 11. (Contrattazione decentrata).

     Nell'ambito e nei limiti della disciplina dell'accordo contrattuale nazionale, sono demandate alla Giunta regionale, previo confronto in sede regionale con le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative in campo nazionale, le decisioni sulle seguenti materie:

     a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonché riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento della struttura operativa regionale;

     b) articolazione degli orari di lavoro;

     c) standards di rendimento, ivi comprese verifiche periodiche sui risultati del lavoro straordinario;

     d) sistemi, criteri e modalità per riscontri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi, nonché connessi criteri di valutazione;

     e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale;

     f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.

     Qualora a seguito della ristrutturazione dei servizi emergano profili professionali diversi da quelli espressamente previsti dalla vigente normativa, si provvederà a disciplinare con apposita legge l'inquadramento del personale interessato nei livelli spettanti, sulla base di apposite intese intervenute in sede di contrattazione decentrata: a tal fine la Regione procederà a riqualificare professionalmente detto personale, che sarà successivamente ammesso a sostenere un concorso interno il cui superamento costituirà titolo per il nuovo inquadramento.

     Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dalla presente legge, in conformità all'accordo contrattuale nazionale.

 

     Art. 12. (Diritto di associazione e di attività sindacale).

     Il limite annuale di dieci ore, stabilito dal 2° comma dell'articolo 39 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15 per le assemblee del personale durante l'orario di lavoro, viene elevato a dodici ore.

 

     Art. 13.

     La tabella 13 (tabella degli stipendi) approvata all'articolo 45 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15 è sostituita dalla seguente, a decorrere dal 1° febbraio 1981:

     (Omissis).

     Il trattamento economico del personale è costituito:

     - dallo stipendio previsto per i singoli livelli funzionali dalla tabella di cui al 1- comma del presente articolo;

     - dalla tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno, in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;

     - dalla indennità integrativa speciale e dalle quote di aggiunta di famiglia, nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

     Lo stipendio iniziale annuo lordo, a decorrere dal 1° febbraio 1981, è suscettibile di incrementi per classi e per scatti periodici biennali nella misura e con le modalità di seguito specificate:

     a) otto classi biennali dell'8 per cento costante sul valore iniziale del livello;

     b) dopo il sedicesimo anno, scatti biennali del 2,50 per cento, computati sullo stipendio iniziale aumentato del valore delle classi in godimento, in modo da garantire il raggiungimento della identica quantità di incremento economico, realizzabile, nel corrispondente livello, al quarantesimo anno di anzianità secondo la legge regionale 30 maggio 1980, n. 15.

     In caso di nascita dei figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50 per cento alle condizioni previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento della classe o dello scatto di stipendio successivi.

     Le classi di stipendio e gli aumenti biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con la decorrenza stabilita al 4° comma dell'art. 24 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

     Art. 14. (Compenso per lavoro straordinario).

     All'art. 29 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 15. (Trattenute in caso di scioperi).

     Nel caso di scioperi interessanti l'intera giornata lavorativa, viene trattenuto all'impiegato un importo pari ad un trentesimo dello stipendio mensile lordo in godimento, maggiorato dell'indennità integrativa speciale.

     Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

     In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario senza le maggiorazioni aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia.

 

     Art. 16. (La funzione di coordinamento).

     Il 4° comma dell'art. 14 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 17. (Anticipazione dei benefici contrattuali).

     Per l'anno 1979 a ciascun impiegato della Regione è corrisposta la somma, una tantum, di lire 120.000 in relazione al servizio effettivamente prestato.

     Per l'anno 1980, al medesimo personale vengono attribuiti, per dodici mensilità, i seguenti benefici economici:

 

 

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Livelli funzionali                 Parametri      Benefici mensili

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Dirigente                             333                L. 95.000

Esperto                               220                L. 65.000

Istruttore                            178                L. 55.000

Collaboratore                         167                L. 55.000

Applicato-operatore specializzato     142                L. 50.000

Operatore qualificato                 130                L. 50.000

Commesso                              110                L. 45.000

Ausiliario                            110                L. 45.000

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     Analogo beneficio viene corrisposto anche per il mese di gennaio 1981. Per la 13° mensilità spettante nel dicembre 1980 il beneficio sopra specificato è ridotto del 50 per cento.

     Il beneficio una tantum di lire 120.000, rapportato a mese, per l'anno 1979 e dei benefici mensili corrisposti nel 1980 e nel gennaio 1981 ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alle normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali e, pertanto, sono pensionabili.

     Al personale di cui al successivo articolo 21 sono attribuiti i seguenti benefici economici:

     - per il 1979, lire 10.000 per ogni mese di servizio effettivo;

     - per il 1980, lire 45.000 per ogni mese di servizio effettivo.

     Per la 13° mensilità spettante nel dicembre 1980, il beneficio di cui sopra è ridotto del 50 per cento.

     Le predette anticipazioni non sono cumulabili con analoghi benefici corrisposti in forza di atti amministrativi esecutivi.

 

     Art. 18. (Beneficio per riparametrazione professionale).

     A decorrere dal 1° febbraio 1981, al personale della Regione è assicurato un beneficio economico mensile, a titolo di riparametrazione professionale, negli importi di seguito specificati:

 

 

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Livelli funzionali                                Benefici mensili

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Dirigente                                               L. 180.416

Esperto                                                 L. 133.600

Istruttore                                              L. 128.700

Collaboratore                                           L. 101.250

Applicato-operatore specializzato                       L.  61.200

Operatore qualificato                                   L.  55.000

Commesso                                                L.  51.500

Ausiliario                                              L.  45.000

* (dopo 6 mesi di servizio)                             L. 51.500*

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     Art. 19. (Valutazione dell'anzianità).

     L'anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quella precedentemente considerata ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, ai fini dell'inquadramento viene valutata, al 1° febbraio 1981, nella misura di lire 800 al mese per ogni anno di servizio.

     Per le frazioni di anno, l'anzianità di servizio è valutata nella misura di un dodicesimo di lire 800 al mese per ogni mese di servizio.

     Le frazioni di 16 o più giorni si arrotondano al mese, quelle inferiori si trascurano.

 

     Art. 20. (Inquadramento economico).

     L'attribuzione degli stipendi e della progressione economica prevista dall'art. 13 della presente legge decorre dal 1° febbraio 1981.

     L'inquadramento economico nel livello di appartenenza avviene in base al maturato economico così determinato:

     a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di classi e scatti (escluso il beneficio mensile di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 17);

     b) beneficio da riparametrazioni di cui al precedente articolo 18, moltiplicando lo stesso per 12.

     c) beneficio da riconoscimento della anzianità di servizio valutata con i criteri e secondo le modalità di cui al precedente articolo 19.

     L'inquadramento economico avviene con le modalità di calcolo previste dall'articolo 43 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15.

     Il maturato in itinere e relativo alla classe in via di conseguimento detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento, o, limitatamente ai casi di conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.

     Per il personale del Consiglio l'inquadramento di cui al presente articolo, nonché quello di cui all'articolo 43 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, sono disposti dalla Giunta regionale su conforme delibera dell'ufficio di presidenza.

 

     Art. 21. (Inquadramento del personale proveniente dallo Stato e dagli enti disciolti o soppressi con legge regionale).

     Il personale proveniente dallo Stato e dagli enti disciolti di cui al D.P.R. n. 616 del 1977 dalla legge n. 641/1978, destinatari rispettivamente del contratto degli impiegati civili dello Stato e del contratto degli enti pubblici, sarà inquadrato secondo le modalità che saranno definite in sede nazionale, anche per quanto riguarda la disciplina degli aspetti previdenziali, e comunque tali da evitare il cumulo dei benefici nell'arco dello stesso triennio a decorrere dal 1° febbraio 1981.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 22.

     Ferme restando le decorrenze degli effetti economici espressamente indicate negli articoli che precedono, l'attribuzione dei nuovi livelli decorre, ai fini giuridici dal 1° gennaio 1979 per il computo dell'anzianità occorrente per i concorsi interni, per i passaggi di livello e per l'applicazione degli istituti normativi di carattere non economico, che non comportano incremento degli oneri di spesa.

 

     Art. 23.

     Gli assegni ad personam mensili di cui il personale è in godimento in virtù del precedente accordo vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il beneficio mensile a regime di cui all'art. 18 ed il beneficio mensile di anticipazione di cui all'art. 17 della presente legge.

     Fermo quanto previsto al precedente comma, tutti gli altri assegni economici eccedenti il trattamento tabellare, goduti dal personale a qualsiasi titolo e comunque denominati, sono integralmente assorbiti dai miglioramenti economici previsti dall'accordo nazionale recepito con la presente legge.

     Eventuali somme eccedenti saranno riassorbite in occasione degli aumenti derivanti dalla normale progressione economica di carriera.

 

     Art. 24.

     La norma di cui alla lettera e) dell'art. 43 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, va intesa nel senso che i tre anni richiesti per il passaggio dal sesto al settimo livello possano essere raggiunti anche prendendo in considerazione servizio prestato nella carriera di concetto.

     A tal fine il servizio prestato in quest'ultima carriera è valutato al 50 per cento e per un massimo di un anno e mezzo.

 

     Art. 25.

     La percentuale fissata per il passaggio mediante concorsi interni per soli titoli e di cui alla lettera b), ultimo comma dell'art. 43 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, è aumentato dal 30 al 50 per cento fermi restando tutte le altre condizioni, termini e modalità previsti dal predetto articolo.

 

     Art. 26. (Onere finanziario).

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1981 si provvede con le disponibilità esistenti sui Capitoli 1001104, 1003101 e 1003103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981 in corso di esame.

     Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, cui si farà fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 27. (Validità del contratto).

     Il periodo di validità del contratto triennale recepito con la presente legge scade il 31 dicembre 1981.

 

     Art. 28.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[2] Comma abrogato con art. 8 L.R. 23 maggio 1984, n. 11.