§ 6.3.214 - L.R. 12 giugno 2009, n. 19.
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009) - Art. 3, comma [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:12/06/2009
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Interventi per le calamità naturali)
Art. 2.  (Disposizioni finanziarie diverse)
Art. 3.  (Contributi agli Enti Fiera)
Art. 4.  (Fondo Unico per la cultura)
Art. 5.  (Interventi a sostegno del sistema cooperativo agricolo)
Art. 6.  (Misure di sostegno all’accesso al finanziamento delle Imprese nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)
Art. 7.  (Programmi ed interventi in materia di solidarietà sociale e sostegno alle famiglie)
Art. 8.  (Interventi a sostegno delle situazioni di povertà)
Art. 9.  (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 16)
Art. 10.  (Differimento termini del Piano di stabilizzazione legge regionale n. 4/2001)
Art. 11.  (Finanziamento del Programma Operativo FEP 2007-2013)
Art. 12.  (Interventi in materia di attrattività sociale e religiosa)
Art. 13.  (Interventi per opere pubbliche di interesse degli Enti locali)
Art. 14.  (Recupero alloggi proprietà privata)
Art. 15.  (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15)
Art. 16.  (Contributi diversi)
Art. 17.  (Finanziamento Scuole di Specializzazione)
Art. 18. 
Art. 19.  (Ricomposizione fondiaria e vendita patrimonio ARSSA)
Art. 20.  (Copertura finanziaria)
Art. 21.  (Disposizioni per il contenimento delle spese per il personale)
Art. 22.  (Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento)
Art. 23.  (Riduzione della spesa per consulenze)
Art. 24.  (Riduzione della spesa per rappresentanza)
Art. 25.  (Contenimento della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato)
Art. 26.  (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27)
Art. 27.  (Concorso degli organismi e degli enti dipendenti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica)
Art. 28.  (Compensi ai componenti di commissioni, comitati e dei collegi dei revisori dei conti di nomina regionale)
Art. 29.  (Riduzione di commissioni, comitati ed organismi vari)
Art. 30.  (Norme in materia di partecipazioni in consorzi ed enti vari)
Art. 31.  (Tesoreria unica regionale)
Art. 32.  (Disposizioni varie)
Art. 33.  (Incremento aliquota IRAP)
Art. 34.  (Riscossione delle sanzioni)
Art. 35.  (Riscossione dei crediti del servizio idropotabile)
Art. 36.  (Perdita di possesso)
Art. 37.  (Definizione delle pendenze in materia di tassa automobilistica e ravvedimento operoso)
Art. 38.  (Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate)
Art. 39.  (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive)
Art. 40.  (Contrasto dell’evasione fiscale)
Art. 41.  (Recupero delle somme anticipate per le Commissioni assegnazioni alloggi)
Art. 42.  (Semplificazione delle procedure concernenti le sanzioni amministrative)
Art. 43.  (Rateizzazione su crediti tributari accertati)
Art. 44.  (Temporanea difficoltà economica)
Art. 45.  (Delega alla Giunta Regionale per la redazione di un Testo Unico in materia di tributi regionali)
Art. 46.  (Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9)
Art. 47.  (Modifiche alle leggi regionali 30 marzo 1995, n. 8 e 25 novembre 1996, n. 32)
Art. 48.  (Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36)
Art. 49.  (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)
Art. 50.  (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2005, n. 13)
Art. 51.  (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 7)
Art. 52.  (Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)
Art. 53.  (Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)
Art. 54.  (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15)
Art. 55.  (Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1)
Art. 56.  (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23)
Art. 57.  (Modifica alla legge regionale 28 agosto 2000 n. 14)
Art. 58.  (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2008 n. 40)
Art. 59.  (Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14)
Art. 60.  (Disposizioni per migliorare il livello di utilizzazione delle risorse da parte dei soggetti intermedi)
Art. 61.  (Disposizioni diverse)
Art. 62.  (Semplificazione dei procedimenti per l’accesso e l’esercizio di attività di servizio)
Art. 63.  (Semplificazione dei procedimenti per l’accesso e l’esercizio di attività di servizio)
Art. 64.  (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
Art. 65.  (Determinazione del trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere)
Art. 66.  (Organizzazione della struttura regionale della protezione civile)
Art. 67.  (Sanità penitenziaria)
Art. 68.  (Dimensionamento scolastico)
Art. 69.  (Piano assunzioni dell’ArpaCal)
Art. 70.  (Modalità di valorizzazione delle royalties idrocarburi)
Art. 71.  (Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese)
Art. 72.  (Pubblicazione)


§ 6.3.214 - L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

(B.U. 16 giugno 2009, n. 11 - S.S. 19 giugno 2009, n. 1)

 

TITOLO I

Disposizioni di carattere finanziario

 

Art. 1. (Interventi per le calamità naturali)

1. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria nei mesi di novembre 2008 e gennaio 2009, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2009 la spesa di euro 16.000.000,00, con allocazione all’UPB 7.1.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

 

2. Al fine di consentire il ripristino della viabilità interpoderale e delle opere di bonifica danneggiate dalle calamità naturali o da eventi eccezionali che hanno colpito la Regione Calabria nel periodo dicembre 2008-febbraio 2009, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2009 la spesa di euro 500.000,00, con allocazione all’UPB 2.2.04.07 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

 

3. I piani degli interventi di cui ai commi precedenti sono adottati dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro il termine perentorio di quindici giorni.

 

     Art. 2. (Disposizioni finanziarie diverse)

1. La somma di euro 70.000,00 - destinata ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 al Comune di Filogaso per l’acquisto di uno scuolabus distrutto da atti vandalici - non utilizzata nel corso dell’esercizio finanziario 2007 - è riprodotta nel bilancio di competenza 2009, con allocazione all’UPB 6.2.01.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

 

2. Al fine di garantire un ulteriore cofinanziamento a carico del bilancio regionale del progetto denominato «landscapes of war», finanziato nell’ambito del programma di iniziativa comunitaria «Cultura 2000», è autorizzata per l’esercizio finanziario 2009 la spesa di euro 35.000,00, con allocazione all’UPB 5.5.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

 

3. La somma di euro 140.000,00 - destinata ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 alla gestione e valorizzazione dei castelli storici - non utilizzata nel corso dell’esercizio finanziario 2008 - è riprodotta nel bilancio di competenza 2009, con allocazione all’UPB 5.2.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

 

4. La somma destinata ai sensi dell’articolo 4, commi 3 e 4, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 al parziale finanziamento dei progetti presentati a seguito della manifestazione di interesse per il settore editoria e stampa dei giornali a valere sulla misura 2.1 del Pop Calabria 1994-99 - non utilizzata nel corso degli esercizi finanziari 2006 e 2007 - è ri-prodotta nel bilancio di competenza 2009 per l’importo di euro 710.839,00, con allocazione all’UPB 2.2.02.02 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

 

5. Al fine di garantire la copertura finanziaria dell’operazione di leasing operativo, con riscatto, di immobili di proprietà della società Comalca per la realizzazione della sede del Settore della Protezione Civile regionale, disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 7 luglio 2007, è autorizzata per il periodo 2009-2018 la spesa complessiva di euro 4.824.599,20, di cui euro 482.459,92 per l’esercizio finanziario 2009, con allocazione all’UPB 7.1.010.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 e successivi.

 

6. Ai fini dell’attuazione delle attività previste nel protocollo d’intesa approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 826 del 11 novembre 2008, inerente alla realizzazione di una discarica a servizio dell’impianto di trattamento RU nel Comune di Rossano, la Giunta regionale è autorizzata a concedere allo stesso Comune un contributo pari ad euro 100.000,00, con allocazione all’UPB 3.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009.

 

7. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della Società di gestione dell’Aeroporto dello Stretto - SOGAS S.p.A. - deliberato dall’assemblea dei soci nella seduta del 23 aprile 2009, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale (6,74%), ed allo scopo di favorire il rilancio della stessa, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2009 la spesa di euro 269.600,00 con allocazione all’UPB 2.3.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare i conseguenti adempimenti.

 

8. All’articolo 12, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 le parole «Teatri delle città capoluogo di Provincia» sono sostituite dalle parole "Teatri delle città capoluogo di Provincia e delle Città delle Aree Urbane individuate dall’Asse 8.1 del POR FESR 2007-2013".

 

9. Il comma 6 dell’articolo 33 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è sostituito dal seguente: "6. La concessione dei contributi di cui al precedente comma 5 è subordinata alla definizione di uno specifico programma da approvarsi da parte della Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di avviso pubblico con procedure da concludersi nei 45 giorni precedenti, e previo parere vincolante della competente Commissione consiliare. Le modalità di concessione dei contributi sono attuate in analogia a quanto disposto dall’articolo unico della legge regionale 14 aprile 2004, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

 

10. È istituito il fondo per la concessione di contributi alle associazioni regionali di categoria del commercio e dei servizi che siano firmatarie dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro ed emanazioni di organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL. Il competente Dipartimento della Giunta regionale predispone un regolamento di ripartizione delle somme per le associazioni. A partire dall’anno 2010 e per gli anni successivi il fondo è determinato con apposito capitolo di bilancio.

 

11. Nelle more del completamento del processo di riforma della politiche sociali della regione, al fine di garantire alle famiglie calabresi che versano in particolari condizioni di disagio risposte ai bisogni di assoluta e necessaria emergenza, a valere sulle risorse allocate all’UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009, l’importo di euro 1.000.000,00 è destinato agli interventi previsti dalla legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1. La Giunta regionale con apposito atto di indirizzo e su proposta del dipartimento competente è delegata a fissare i criteri relativi all’attribuzione dei benefici da assegnare alle famiglie bisognose.

 

12. A valere sulle risorse allocate all’UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009, l’importo di 2.000.000,00 di euro è destinato, a titolo di contributo straordinario, alle Amministrazioni Provinciali al fine di garantire la copertura finanziaria del servizio di assistenza all’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili. La ripartizione del contributo tra te cinque province è attuata in base ai rendiconti che gli enti provinciali presentano alla Regione in riferimento all’attività effettivamente già svolta fino alla data dell’approvazione della presente legge. Le eventuali economie rientrano nella disponibilità dello stesso capitolo 4331105.

 

13. La Regione Calabria aderisce alla costituenda Fondazione denominata "Biennale dell’Architettura e delle Arti del Mediterraneo" dell’università Mediterranea di Reggio Calabria ed alla costituenda Fondazione a partecipazione pubblico-privata istituita per la gestione degli spazi teatrali comunali di Lamezia Terme. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per l’attuazione del presente comma.

 

14. Il Presidente del Consiglio regionale è autorizzato a sottoscrivere un protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria per la celebrazione nella data del 24 marzo di ogni anno in tutte le scuole di ogni ordine e grado della "Giornata del ricordo", per commemorare la scomparsa degli oltre 30.000 desaparecidos, tra i quali moltissimi emigranti calabresi, avvenuta per mano della polizia militare dell’Argentina nell’anno 1976.

 

15. Al fine di dare continuità al funzionamento dello Sportello di Informazione ed Accoglienza Turistica presso l’Aeroporto di Lamezia Terme e di provvedere altresì - nelle more dell’attuazione del Piano Regionale del Turismo e nell’ambito di un razionale potenziamento del servizio di informazione, accoglienza ed assistenza turistica regionale coerente con le Linee Guida di cui alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 - all’apertura ed al funzionamento, in attuazione di apposite convenzioni da sottoscrivere con la competente Società Ferroviaria statale, di uno sportello di informazioni ed accoglienza turistica ed alla realizzazione delle connesse attività e dei servizi necessari nelle stazioni più importanti delle rete ferroviaria calabrese, è autorizzata, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009, la spesa di euro 150.000,00, con allocazione all’UPB 2.2.01.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

 

16. Al fine di concorrere al ripianamento delle perdite relative all’anno 2006 del Centro tipologico nazionale, accertate in sede di approvazione del relativo bilancio nell’assemblea del 14 novembre 2007 e per garantire la quota di partecipazione regionale, in esecuzione degli impegni previsti dall’articolo 3 del protocollo di intesa del 25 agosto 2003 siglato tra la Regione Calabria, il Ministero delle Infrastrutture e il Comune e la Provincia di Catanzaro, è autorizzata la spesa, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale (25%) per l’esercizio finanziario 2009, di euro 30.000,00 allocata all’UPB 3.2.02.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare i conseguenti adempimenti.

 

17. Le risorse spettanti alla Regione Calabria per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 70 del D.lgs 31.03.1998, n. 112, relativi all’annualità 2009 e non ancora erogati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono direttamente trasferiti nella misura del 70% da parte detto stesso Ministero al Commissario Delegato per il Superamento della Situazione di Emergenza nel Settore dei Rifiuti Urbani nel Territorio della Regione Calabria, per lo svolgimento delle funzioni previste dall’OPCM 16 gennaio 2009 n. 3731.

 

18. Per l’aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale (PEAR) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 315 del 14 febbraio 2005, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2009, la spesa di euro 200.000,00, con allocazione all’UPB 1.2.04.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. Alla relativa copertura si provvede con le risorse allocate al capitolo 6125201 (UPB 2.2.02.02), il cui stanziamento è contestualmente diminuito dello stesso importo.

 

     Art. 3. (Contributi agli Enti Fiera)

1. Al fine di consentire la copertura delle spese di gestione e funzionamento dell’Ente Fiera di Cosenza è autorizzata per l’esercizio finanziario 2009, con specifica destinazione, la spesa di euro 370.000,00, allocata all’UPB 2.2.03.02 (capitolo 22030206) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009.

 

2. Per lo svolgimento dell’annuale Fiera Agricola di Lamezia Terme, la Giunta regionale è autorizzata a concedere per ‘’esercizio finanziario 2009 un contributo, ai sensi della legge regionale 24 luglio 1991, n. 11, di euro 80.000,00, allocato all’UPB 2.2.03.02 (capitolo22030204) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009.

 

3. Il Dipartimento Attività Produttive è autorizzato a concedere per l’esercizio finanziario 2009 all’Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria un contributo in conto liquidazione di euro 250.000,00, allocato all’UPB 2.2.03.02 (capitolo 22030207) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009.

 

     Art. 4. (Fondo Unico per la cultura)

1. È istituito, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009, il fondo unico per la cultura con uno stanziamento di euro 2.500.000,00 e con allocazione all’UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009.

 

2. All’utilizzo del fondo di cui al comma 1, nelle more dell’approvazione del Testo Unico per la cultura e i beni culturali, così come stabilito dalla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 4, si provvede, salvo quanto previsto nel successivo comma 3, mediante un programma annuale, che dovrà prevedere per la sua attuazione, ad eccezione delle iniziative dirette regionali e salvo quanto previsto nel successivo comma 3, l'adozione di uno o più avvisi pubblici. Il programma annuale viene approvato dalla Giunta regionale [1].

 

3. La Regione Calabria partecipa alla Fiera del Libro di Torino e alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna Childrens Book Fair. Gli oneri delle partecipazioni gravano sulle risorse annualmente stanziate nell'UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale [2].

3 bis. La Regione Calabria sostiene le spese annuali per il mantenimento del Servizio Bibliotecario Regionale Polo RCA di Vibo Valentia e per il funzionamento del Polo Regionale per le Politiche Pubbliche sulla lettura. Gli oneri relativi gravano sulle risorse annualmente stanziate nell’UPB 5.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale [3].

 

     Art. 5. (Interventi a sostegno del sistema cooperativo agricolo)

1. La Regione Calabria, al fine di garantire migliori condizioni di accesso al credito al sistema delle imprese agricole regionali avvia un piano di sostegno.

 

2. Gli aiuti sono rivolti alle cooperative agricole ed agroalimentari che raccolgono, trasformano e/o commercializzano le produzioni dei propri soci per una quota non inferiore al 75%.

 

3. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere, nel rispetto delle limitazioni di cui al regolamento (CE) 1998/2006 relativo agli aiuti "de minimis" alle seguenti linee di agevolazione:

 

- Linea 1: Erogazione di contributi in c/interesse e in c/capitale finalizzati a sostenere gli aumenti di capitale connessi a nuovi investimenti.

- Linea 2: Erogazione di contributi in c/interessi per il sostegno a interventi di riequilibrio finanziario da attuarsi mediante consolidamento delle passività a breve.

 

- Linea 3: Erogazione di contributi in c/interessi per il sostegno alle operazioni di acquisizione straordinaria di liquidità dal sistema bancario finalizzata alla copertura delle spese di gestione.

 

Gli interventi di cui alle tre linee sopra indicate non possono comunque superare l’importo previsto dalla normativa comunitaria per il regime "de minimis".

 

4. Le strutture cooperative del settore primario possono accedere nel rispetto delle limitazioni di cui al regolamento (CE) 1535/2007 relativo agli aiuti "de minimis" nel settore delle produzioni agricole ad un aiuto per la ricapitalizzazione fino ad un massimo di euro 7.500,00 in tre anni per singolo socio a condizione che gli stessi deliberino il trasferimento del beneficio alla struttura associativa.

 

5. La Giunta Regionale con proprio atto disciplina le modalità di accesso e le priorità degli interventi di cui ai commi 3 e 4.

 

6. La copertura finanziaria delle attività di cui ai commi precedenti è determinata, per l’esercizio finanziario 2009, in euro 2.000.000,00 ed è garantita a valere sulle risorse trasferite alla Regione in materia di agricoltura e pesca ai sensi del decreto legislativo 143/97 ed allocate all’UPB 2.2.04.08 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009.

 

7. Per il perseguimento degli obiettivi di snellimento e semplificazione amministrativa, con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità di attuazione dell’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche in riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza degli Enti Locali e degli Enti e Società controllate o partecipate dalla Regione. Con la medesima deliberazione sono individuati gli adempimenti istruttori cui sono tenuti i Centri di Assistenza Agricola e i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quello previsto dal citato articolo 74, comma 6, del D.lgs n. 99 del 2004. La medesima deliberazione è trasmessa per il parere alla Commissione consiliare competente.

 

     Art. 6. (Misure di sostegno all’accesso al finanziamento delle Imprese nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica)

1. È istituito il Fondo di garanzia regionale per il sostegno all’accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese (PMI) operanti in Calabria in qualsiasi settore di attività, alle condizioni e salve le specifiche esclusioni previste nella Comunicazione della Commissione Europea (2009/C 16/019 recante "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" pubblicata sulla GUUE C 16/1 del 22/01/09 e successive modifiche ed integrazioni.

 

2. Il Fondo di Garanzia è istituito in conformità alla Comunicazione citata al comma 1 del presente articolo, applicata nei modi di legge.

 

3. Il Fondo di Garanzia è costituito per un importo pari a euro 50.000.000,00, derivante dalla rimodulazione delle risorse dell’Asse VII - Sistemi Produttivi del POR Calabria FESR 2007/2013, da allocare alla Linea di Intervento 7.1.3.2 "Azioni per la promozione e l’utilizzazione di strumenti di finanza innovativa".

 

4. La Giunta regionale è autorizzata a notificare alla Commissione Europea le modifiche della Linea di intervento 7.1.3.2 "Azioni per la promozione e l’utilizzazione di strumenti di finanza innovativa" dell’Asse VII – Sistemi Produttivi del POR Calabria FESR 2007-2013 necessarie ad attuare la nuova misura prevista al punto 4.3.2 della Comunicazione CE richiamata al comma 2 del presente articolo, ivi compreso l’incremento della dotazione finanziaria della Linea stessa.

 

5. Oggetto della garanzia possono essere sia i prestiti per gli investimenti, sia quelli per il capitale di esercizio.

 

6. I criteri e le modalità di funzionamento e gestione del Fondo di Garanzia saranno stabiliti con deliberazione della Giunta regionale che individui tra le fattispecie previste dalla normativa quella più idonea per il sostegno alle imprese in funzione anticiclica.

 

7. Il fondo di Garanzia sarà gestito da FINCALABRA in riferimento ad una quota parte di euro 15.000.000,00 del finanziamento europeo previsto, si associa con la "Banca di garanzia collettiva dei fidi di Cosenza – Credito Cooperativo", con sede in Cosenza, il cui iter costitutivo è realizzato ai sensi delle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia del 28/02/2008 e dell’articolo 13 del Dl n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003.

 

8. L’associazione tra FINCALABRA e la suddetta Banca può esercitare le funzioni di intermediario specializzato a condizione che a fronte dell’impegno della quota parte di euro 15.000.000,00 per finanziamento europeo previsto nel presente articolo, la "Banca di garanzia collettiva dei fidi di Cosenza – Credito Cooperativo" si impegni ad utilizzare, per l’attività di concessione di garanzie, la somma ulteriore e aggiuntiva di euro 8.000.000,00 di risorse proprie.

 

9. Sulla rimanente quota, FINCALABRA gestirà le operazioni di garanzia e/o controgaranzia, in associazioni o in convenzione con i Confidi Regionali promossi dalle categorie produttive aventi i requisiti previsti dall’articolo 13 del Decreto legge 269/2003 convertito nella legge 326/2003.

 

10. Il Fondo interverrà su tipologie di linee di credito per le quali non sono previste analoghe azioni negli strumenti nazionali o comunitari attualmente esistenti e la Regione si riserva di interromperne l’operatività in caso di attivazione a livello nazionale di misure che possano essere ritenute sostitutive degli interventi del Fondo medesimo.

 

11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere aiuti di Stato alle imprese in attuazione delle altre misure previste nella Comunicazione della Commissione Europea (2009/C 16/01) recante "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" pubblicata sulla GUUE C 16/1 del 22/01/09 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 7. (Programmi ed interventi in materia di solidarietà sociale e sostegno alle famiglie)

1. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere a partire dall’anno 2010 alla Fondazione Calabria Etica, organismo in house della Regione Calabria, istituita in esecuzione dell’articolo 18-bis della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, un contributo annuo pluriennale di euro 850.000,00 per la programmazione, attuazione e gestione di interventi in materia di solidarietà sociale, sostegno alla valorizzazione del ruolo della famiglia e per le spese di funzionamento, con allocazione all’UPB 6.2.01.05 del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012.

 

2. La Fondazione Calabria Etica presenta ogni tre anni un piano degli interventi da realizzare che è sottoposto all’approvazione della Giunta che lo trasmette per il parere alla competente Commissione consiliare.

 

     Art. 8. (Interventi a sostegno delle situazioni di povertà)

1. Al fine di contrastare il problema del disagio economico delle famiglie e dei soggetti in stato di povertà, nonché per favorire l’inclusione sociale delle famiglie e dei soggetti a rischio povertà, la Giunta regionale attua gli interventi previsti dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 giugno 2008, n. 15, a sostegno delle famiglie povere, favorendo, tra le misure previste dal piano, l’erogazione di un "bonus sociale", pari all’importo di euro 3.600,00 annuo, volto a sostenere e a favorire i disoccupati compresi nella fascia d’età tra i quaranta e i cinquantacinque anni in stato di disoccupazione da più di dodici mesi inseriti in nuclei familiari poveri e che abbiano dichiarato presso un centro per l’impiego l’immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa.

 

2. Possono beneficiare del bonus sociale i disoccupati appartenenti ai nuclei familiari iscritti all’anagrafe alla data di approvazione delle presente legge con reddito equivalente ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 inferiore ai 2/3 (due terzi) della soglia di povertà (nuclei familiari poveri).

 

3. Ai fini dell’attuazione della presente legge per il calcolo della soglia di povertà si utilizza l’indicatore di situazione economica equivalente ISEE, previsto dal decreto legislativo 109/1998, così come modificato dal decreto legislativo 130/2000.

 

4. Oltre agli interventi previsti al comma 1, sono previsti, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 giugno 2008, n. 15, i seguenti interventi in favore delle famiglie povere o quasi povere:

 

a) ticket per acquisti beni primaria infanzia;

 

b) voucher formativi;

 

c) buoni casa;

 

d) microcrediti;

 

e) misure per l’inserimento lavorativo.

 

5. Per le famiglie povere o quasi povere si intendono i nuclei familiari iscritti all’anagrafe alla data di approvazione della presente legge con reddito equivalente ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 109 come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 inferiore ai 2/3 della soglia di povertà (nuclei familiari poveri) ovvero nuclei familiari iscritti all’anagrafe alla data di approvazione della presente legge con reddito equivalente ISEE compreso tra i 2/3 e i 4/3 della soglia di povertà (nuclei familiari quasi poveri).

 

6. La gestione degli interventi previsti dal presente articolo è affidata alle Amministrazioni Provinciali.

 

7. La Regione, attraverso il competente Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, provvede nei confronti delle province ad esercitare, come previsto dall’articolo 4, comma 3, e articolo 8, comma 1, della legge n. 328/2000, funzione di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi garantendone omogeneità sul territorio, semplificandone l’accesso e favorendo una adeguata pubblicizzazione tramite le stesse province.

 

8. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, stimati complessivamente in 30 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2009 e 2010, si provvede con le risorse regionali (euro 2 milioni), statali (euro 8 milioni) e comunitarie (euro 20 milioni) già indicate nella tabella riportata all’articolo 5 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 nella parte inerente alle annualità 2008 -2009.

 

9. Le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo sono ripartite tra i cinque territori provinciali sulla base dei coefficienti percentuali definiti dal protocollo d’intesa tra Province e Regione in sede d’attuazione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

 

     Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 16)

1. L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 2. (Bando regionale annuale)

1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dall’articolo 1, il competente Dipartimento della Giunta regionale redige, entro il 31 marzo di ogni anno, un bando per il finanziamento di interventi sul territorio da parte delle comunità cristiane, con riferimento ai punti a) e b) del primo comma dell’articolo 1 della presente legge.

2. Il competente Dipartimento, sentita la Conferenza Episcopale Calabra, trasmette il bando di cui al comma precedente alla Commissione consiliare competente, che provvede nei termini di legge all’approvazione definitiva dello stesso".

 

2. All’articolo 3, comma 2, l’importo di 200 milioni di lire è sostituito dall’importo di euro 50.000,00.

 

3. All’articolo 3, comma 3, l’importo di 20 milioni di lire è sostituito dall’importo di euro 10.000,00.

 

4. Il comma 4 dell’articolo 3 è sostituito con il seguente:

 

"4. I finanziamenti sono concessi alle Comunità cristiane che partecipano al bando regionale annuale di cui all’articolo 2".

 

     Art. 10. (Differimento termini del Piano di stabilizzazione legge regionale n. 4/2001)

1. Il termine finale per l’attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall’articolo 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dalla legge regionale 28 aprile 2008, n. 14, è fissato al 31 dicembre 2009.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse del fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1 del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e con risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale, allocate all’UPB 4.3.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009.

 

3. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per l’anno 2009 agli Enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l’attuazione delle finalità di cui alle leggi regionali 30 gennaio 2001, n. 4, e 19 novembre 2003, n. 20, le risorse attribuite in applicazione di leggi regionali e non utilizzate dagli enti medesimi.

 

     Art. 11. (Finanziamento del Programma Operativo FEP 2007-2013)

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del Programma Operativo FEP 2007-2013 - approvata con Reg. (CE) n. 1198 del 26 luglio 2006 del Consiglio d’Europa - ammontanti a complessivi euro 50.454.678,00 per tutto il periodo 2007-2013 - di cui euro 16.392.225,35 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2009 - si fa fronte con le risorse provenienti dai seguenti canali di finanziamento:

 

a) quanto ad euro 25.227.339,00 - di cui euro 1.765.913,67 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 ed euro 8.019.521,33 a carico del Bilancio per l’anno 2009 - con risorse derivanti dal FEP (Fondo Europeo per la Pesca), iscritte all’UPB 4.6.11 dell’entrata e alla corrispondente UPB 2.5.01.01 della spesa dei bilancio di previsione annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 e successivi della Regione, in base al Piano Finanziario per assi prioritari e settori di intervento provato con deliberazione della Giunta regionale;

 

b) quanto ad euro 20.181.871,20 - di cui euro 1.412.730,98 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 ed euro 6.415.617,02 a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 2009 - con risorse derivanti dal Fondo di Rotazione previsto dall’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, iscritte all’UPB 4.4.40 dell’entrata e alla corrispondente UPB 2.5.01.01 della spesa del bilancio di previsione annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 e successivi della Regione, in base al Piano Finanziario per assi prioritari e settori di intervento approvato con deliberazione della Giunta regionale;

 

c) quanto ad euro 1.213.978,00 - quale quota di cofinanziamento relativa alle annualità 2007 e 2008 - a valere sulle risorse allocate all'UPB 2.2.04.08 (capitolo 5125201) della spesa del bilancio di previsione annuale 2009 [4];

c bis) quanto ad euro 3.831.489,80 -quale quota di cofinanziamento relativa alle annualità 2009-2013 con risorse proprie regionali derivanti dal ricorso all'indebitamento attuato ai sensi degli articoli 26 e 27 della l.r. 8/2002, iscritte alle pertinenti UPB della spesa dei bilanci di previsione annuale 2011 e pluriennale 2011-2013, in base al Piano Finanziario per assi prioritari e settori di intervento approvato [5].

 

     Art. 12. (Interventi in materia di attrattività sociale e religiosa)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento Lavori Pubblici definisce un programma di interventi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 «Norme per l’edilizia residenziale pubblica» in coerenza con le finalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 6982 del 21 ottobre 1996, ad oggetto: «Interventi per la soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali» [6].

 

2. La copertura finanziaria è assicurata mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’U.P.B. 3.2.02.01 (capitolo 2322224) del bilancio di previsione del 2009 [7].

 

3. L’erogazione delle risorse per gli interventi di cui al comma 1 avviene sulla base degli stati di avanzamento e/o del rendiconto finale per i lavori già eseguiti, previa acquisizione e verifica della documentazione concernente ciascun intervento e tenendo conto di eventuali contributi già ottenuti dalla Regione per lo stesso fine [8].

 

     Art. 13. (Interventi per opere pubbliche di interesse degli Enti locali)

1. Al fine di favorire l’accesso degli Enti locali alla concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti Spa o altre aziende bancarie titolate per legge, fermo restando che il tasso di interesse applicato da queste ultime sia inferiore o uguale a quello praticato dalla cassa depositi e prestiti per il finanziamento di opere di interesse regionale - ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge regionale 31 luglio 1987 n. 24 - è autorizzato nell’esercizio finanziario 2009 l’ulteriore limite di impegno di Euro 5.000.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio [9].

 

2. In tale ambito la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo costante poliennale di euro 140.000,00 finalizzato alla contrazione di un mutuo della durata di 20 anni per la realizzazione dell’opera pubblica selezionata nell’ambito dell’edizione 2008/2009 del programma "Qualità Italia - Progetti per la qualità dell’architettura", istituito nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro Multiregionale Sensi Contemporanei.

 

3. A valere sul limite di impegno di cui al comma 1, la Giunta regionale, al fine di realizzare il completamento di opere infrastrutturali nella frazione Piscopio del comune di Vibo Valentia, è autorizzata a concedere al Comune interessato un contributo costante poliennale di euro 150.000,00 finalizzato all’accensione di uno o più mutui con la CDP Spa o altre aziende bancarie titolate per legge, fermo restando che il tasso di interesse applicato da queste ultime sia inferiore o uguale a quello praticato dalla cassa depositi e prestiti della durata massima di 20 anni [10].

 

4. Sempre a valere sul limite di impegno di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi costanti poliennali ai Comuni e agli altri Enti di seguito indicati che contraggono un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti Spa o altre aziende bancarie titolate per legge, fermo restando che il tasso di interesse applicato da queste ultime sia inferiore o uguale a quello praticato dalla cassa depositi e prestiti per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, adeguamento, riqualificazione ed ammodernamento delle opere di culto o di interesse pubblico e per gli importi massimi di seguito indicati [11]:

 

- Centro Incontro Anziani di Rende per l’importo di euro 700.000,00;

 

- Seminario vescovile S. Marco Argentano per l’importo di euro 1.100.000,00;

 

- Casa Famiglia Città Futura di Maropati per l’importo di euro 500.000,00;

 

- Santuario della Madonna di Polsi per l’importo di euro 700.000,00;

 

- Centro Anziani di Africo per l’importo di euro 300.000,00;

 

- Santuario di SS. Cosma e Damiano con annessa casa Pellegrina per l’importo di euro 300.000,00;

 

- Centro di solidarietà Regina Pacis - Parrocchia Chiesa S. Leo di Reggio Calabria per l’importo di euro 100.000,00;

 

- Centro polivalente oratorio giovanile Parrocchia Chiesa San Pietro Apostolo di Brancaleone per l’importo di euro 100.000,00;

 

- Casa di accoglienza "Nuova Evangelizzazione" di Locri per l’importo di euro 100.000,00;

 

- Centro di aggregazione giovanile Parrocchia S. Nicola di Bari di Siderno Superiore per l’importo di euro 100.000,00;

 

- Museo Beato Angelo presso il Convento Padri Cappuccini di Acri per l’importo di euro 500.000,00;

 

- Chiesa S. Nicola di Belvedere - Parrocchia SS Addolorata Acri per l’importo di euro 200.000,00;

 

- Santuario Madonna di Vallelonga per l’importo di euro 100.000,00;

 

- Complesso S. Giuseppe del Comune di Crotone per l’importo di euro 1.000.000,00;

 

- Completamento Oratorio Parrocchiale San Francesco di Paola del Comune di Roccabernarda per l’importo di euro 400.000,00;

 

- Chiesa SS. Immacolata con annesso campanile del comune di San Mauro Marchesato per l’importo di euro 500.000,00;

 

- Ecce Homo e Chiesa del Ritiro per l’importo di euro 300.000,00;

 

- Fondazione Morelli di Crotone per l’importo di euro 1.000.000,00;

 

- Santuario Basilica Madonna Consolazione di Reggia Calabria per l’importo di euro 500.000,00;

 

- Fondazione onlus Simone e Damiano di Catanzaro per l’importo di euro 150.000,00;

 

- Fondazione Oasi Padre Pio di Catanzaro Lido per l’importo di euro 150.000,00;

 

- Chiesa Parrocchiale Santa Maria della Cattolica di Reggio Calabria per l’importo di euro 300.000,00;

 

- Parrocchia S. Nicola di Bari per completamento Centro Sociale Gallina di Reggio Calabria per l’importo di euro 150.000,00;

 

- Nuova Chiesa Cimitero "Condera Ampliamento" di Reggio Calabria per l’importo di euro 500.000,00;

 

- Comune di Motta San Giovanni per recupero chiese di Zurgonà, San Pietro, S. Maria delle Grazie per l’importo di euro 200.000,00;

 

- Comune di Portigliola per ristrutturazione Chiesa S. Nicola di Bari per l’importo di euro 80.000,00;

 

- Comune di Campo Calabro per lavori Chiesa S. Maria Maddalena per l’importo di curo 100.000,00;

 

- Comune di Melicuccà per lavori santuario S. Antonio per l’importo di euro 250.000,00.

 

5. Sono demandati, al Direttore Generale del Dipartimento "Lavori Pubblici", gli adempimenti necessari all’approvazione del programma degli interventi di cui al precedente comma 1 e di eventuali interventi non mutuabili, da definire, fatti salvi gli interventi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, previo parere della Commissione consiliare "Bilancio e programmazione Economica", entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso infruttuosamente il termine indicato, la procedura seguirà la dinamica attuativa prevista dalla stessa legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni [12].

 

     Art. 14. (Recupero alloggi proprietà privata)

1. La Giunta Regionale è autorizzata a predisporre un piano per il recupero di alloggi di proprietà privata ubicati nei centri storici dei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003.

 

2. Il contributo massimo che potrà essere assegnato ai soggetti beneficiari è del 50% dell’importo complessivo del singolo intervento e comunque non superiore a 30.000,00 euro in conto capitale.

 

3. Se il soggetto beneficiano per la copertura finanziaria del restante 50% di propria competenza dovesse ricorrere alla stipula di un mutuo, al contributo in conto capitale si aggiunge una quota finalizzata all’abbattimento del tasso di interesse pari all’1,5%.

 

4. Il piano è attuato dai Comuni che finanziano il tasso d’interesse per l’1,5% in conto mutuo di cui al comma 3.

 

5. Il fondo è suddiviso fra i Comuni in misura proporzionale alla popolazione residente. La quota non assegnata ad un comune che non compartecipa al fondo sarà suddivisa fra i restanti, sempre in misura proporzionale alla popolazione residente.

 

6. La ristrutturazione dell’immobile dovrà avvenire secondo i principi della bioedilizia e del risparmio energetico e delle norme antisismiche.

 

7. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2009 la spesa di euro 17.000.000,00, con allocazione all’UPB 3.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009, utilizzando le risorse allocate al capitolo 32020134 (UPB 3.2.02.01), il cui stanziamento è ridotto dello stesso importo.

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15)

1. L’articolo 46 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è così modificato:

 

"(Programmi di sostegno alle politiche occupazionali)

 

1. Per la programmazione, l’attuazione e la gestione di programmi innovativi di elevato valore strategico in materia di sostegno alle politiche integrate di emersione, di sviluppo alle politiche del lavoro, di promozione dell’attrattività del territorio calabrese per investimenti esogeni, di accompagnamento ed animazione dei sistemi locali e territoriali, di affiancamento e supporlo alle PP.AA. regionali per il miglioramento della loro capacità istituzionale di governo, per la gestione ed il funzionamento del Centro Studi Ricerche e Formazione - Laboratorio FIELD di Tiriolo, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione FIELD, organismo in house della Regione Calabria, istituita con l’articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, dall’anno 2010 un contributo annuo pluriennale di euro 1.200.000,00 per le spese di funzionamento della Fondazione stessa.

 

2. La Fondazione FIELD presenta periodicamente un piano triennale delle attività articolato in azioni ed interventi.

 

3. La Giunta regionale approva il Piano delle attività di cui al comma 2 e lo trasmette per il parere alla competente commissione consiliare".

 

2. Per l’anno 2009 il contributo è determinato in euro 700.000,00, con allocazione all’UPB 4.3.02.05 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

 

3. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale una più dettagliata specificazione della missione della Fondazione FIELD, elaborata in coerenza con lo Statuto della stessa, con la relativa normativa regionale vigente e con gli acquisiti pronunciamenti comunitari, con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni di attività con altri organismi in house della Regione e nel perseguimento di criteri di maggiore e più efficace integrazione e funzionalizzazione.

 

     Art. 16. (Contributi diversi)

1. Per la realizzazione di interventi in materia di promozione culturale, per la promozione di attività di sport e spettacolo, per il sostegno di attività nel campo sociale, assistenziale e del volontariato, per la realizzazione di opere di interesse pubblico, la Giunta regionale è autorizzata per l’esercizio finanziario 2009 a concedere in favore di Comuni, Province, Fondazioni, Associazioni, Parrocchie, Istituti culturali, Università ed altri Enti regolarmente costituiti, contributi una tantum in deroga alle procedure stabilite dalla leggi regionali vigenti in materia.

 

2. L’attuazione degli interventi di cui al precedente comma è effettuata sulla base di specifici programmi definiti dalla Seconda Commissione consiliare in sede di approvazione del bilancio, da approvarsi con specifiche deliberazioni della Giunta regionale, predisposte dai Dipartimenti competenti per materia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2009, la spesa di euro 2.000.000,00, accantonata all’UPB 8.2.01.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

     Art. 17. (Finanziamento Scuole di Specializzazione)

1. In conformità a quanto disposto dall’articolo 3 del D.M. 31 marzo 2009, la Regione finanzia contratti di specializzazione aggiuntivi presso le scuole di Specializzazione - Facoltà di Medicina - Ateneo "Magna Graecia" di Catanzaro, per l’anno accademico 2009-2010.

 

2. Le scuole di specializzazione di cui al comma 4 , sono le scuole con assegnazione ministeriale di n. 2 (due) contratti di formazione specialistica e precisamente Endocrinologia, Geriatria, Ginecologia ed Ostetricia, Malattia dell’apparato respiratorio, Medicina fisica e riabilitativa, Nefrologia, Neurologia, Psichiatria, Urologia [13].

 

3. La Regione, inoltre, finanzia ai sensi del comma 1, le scuole di specializzazione con assegnazione ministeriale di un solo contratto di formazione specialistica attraverso n. 2 (due) contratti di specializzazione aggiuntivi, al fine di colmare il divario fra fabbisogni e numero dei contratti statali, assegnandoli rispettivamente alle scuole di specializzazione di Cardiochirurgia, Otorinolaringoiatria e Neurochirurgia.

 

4. Alla copertura degli oneri relativi, determinati in euro 300.000,00 si provvede con le risorse già allocate all’UPB 6.1.05.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2009 [14].

 

     Art. 18. [15]

1. La Regione Calabria, in attuazione dei propri principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, anche con riferimento agli aspetti richiamati nella legge regionale 29 dicembre 2004 n. 33, in quanto coerenti, promuove la costituzione della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, organismo in house per la programmazione, l'attuazione e la gestione, anche a valere sulle risorse finanziarie della programmazione operativa cofinanziata dai fondi strutturali comunitari, di interventi finalizzati allo sviluppo ed al consolidamento delle relazioni sociali, economiche, produttive, istituzionali e culturali con le comunità di Calabresi residenti all'estero.

2. La Fondazione non ha scopo di lucro, opera orientando ogni sua attività alla crescita ed allo sviluppo del territorio calabrese agendo nell'esclusivo recepimento degli indirizzi strategici ed operativi emanati dalla Regione Calabria nello svolgimento delle attività previste dal proprio statuto approvato dalla Giunta regionale.

3. È autorizzata la concessione alla Fondazione dei Calabresi nel mondo di un contributo annuo per le spese di funzionamento della Fondazione stessa. Per l'anno 2012 il contributo è pari ad euro 100.000,00 allocato all'UPB 6.2.01.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

4. La Fondazione dei Calabresi nel Mondo presenta alla Giunta regionale che lo approva, un piano delle attività articolato in azioni ed interventi.

5. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione della Fondazione dei Calabresi nel Mondo, e sue eventuali future modifiche ed aggiornamenti.

 

     Art. 19. (Ricomposizione fondiaria e vendita patrimonio ARSSA)

1. La Regione, al fine di rendere più efficiente e competitiva l’agricoltura regionale, intende agevolare la ristrutturazione e l’ampliamento della dimensione media aziendale, attraverso l’erogazione di contributi in conto interesse per l’acquisto terreni del patrimonio fondiario dell’ARSSA e da soggetti privati.

 

2. Le agevolazioni di cui al comma 1, si applicano così come previsto dal regime di aiuto autorizzato dalla Commissione Europea con Decisione C(2004) 1222 del 25 marzo 2004 ai sensi della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24, articolo 2, comma 2, lettera a).

 

3. L’agevolazione finanziaria sarà concessa attraverso la riduzione uniforme dei canoni versati dall’utilizzatore del bene oggetto del contratto di assegnazione con patto di riservato dominio.

 

4. Il periodo di ammortamento del bene fondiario è stabilito in un massimo di 30 anni ed il riscatto anticipato della proprietà fondiaria non potrà avvenire prima che siano trascorsi almeno 5 anni dall’assegnazione. Il livello di aiuto a favore dell’assegnatario è determinato dal valore attualizzato del differenziale tra la quota interessi a tasso ordinario e la quota interessi a tasso agevolato.

 

5. La Giunta regionale con proprio atto costituisce e regolamenta un "Fondo di rotazione" per la gestione delle risorse derivanti dalla vendita dei patrimoni fondiari dell’ARSSA. Le risorse destinate al fondo non possono essere inferiori al 20% degli importi derivati dalla vendita.

 

6. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità che regolamentano il rapporto tra Regione ed Istituti di Credito, per le operazioni finanziarie relative alla vendita del patrimonio fondiario dell’ARSSA.

 

7. La Giunta regionale con proprio atto entro 30 giorni, dalla pubblicazione della presente legge, provvede alla definizione dei criteri di aggiudicazione ed alla pubblicazione di un avviso di gara per l’individuazione degli Istituti di Credito che attiveranno le linee di credito agevolate.

 

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo, sono ammissibili per gli impegni giuridicamente vincolanti assunti entro il 31/12/2009, conformemente a quanto previsto dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013"-GUUE C319 del 27/12/2006.

 

9. Le risorse del “Fondo di rotazione”, completati gli interventi agevolativi previsti dal presente articolo, saranno destinate ad interventi finanziari in favore del settore agricolo. La programmazione annuale sarà approvata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

 

10. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00, si provvede con le risorse già allocate all’UPB 2.2.04.03 (capitolo 5122206) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009 che presenta la necessaria disponibilità.

 

     Art. 20. (Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili con la manovra di bilancio approvata contestualmente alla presente legge.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

TITOLO II

Misure per il contenimento della spesa

 

     Art. 21. (Disposizioni per il contenimento delle spese per il personale)

1. La Regione Calabria attua la propria politica del personale allo scopo di concorrere al perseguimento del rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla vigente normativa, anche per quanto riguarda le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

 

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, le spese di personale sono considerate al netto:

 

a) delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2007;

 

b) delle spese per il personale appartenente alle categorie protette;

 

c) delle spese per il personale sostenute con finanziamenti comunitari;

 

d) delle spese per il personale a carico di soggetti pubblici o privati.

 

3. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale, il complesso della spesa per trasferta del personale, dirigente e non dirigente, sia all’interno che all’esterno del territorio nazionale, non può essere superiore, per gli anni 2009 e 2010, al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell’anno 2008 diminuito rispettivamente del 10 per cento per l’anno 2009 e del 20 per cento per l’anno 2010.

 

4. L’integrazione del trattamento economico prevista dall’articolo 10, comma 5, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 è diminuita del 25 per cento con decorrenza dall’entrata in vigore della presente legge [16].

 

5. Non possono più essere destinatari di incarichi, a qualsiasi titolo, da parte della Regione Calabria coloro i quali - nominati e/o incaricati dalla Regione stessa per l’esercizio di funzioni dirigenziali presso aziende, enti, istituzioni o altri organismi attraverso i quali si esplicano, a livello regionale o subregionale, le funzioni di competenza - abbiano determinato, o contribuito a determinare, stati di accertato disavanzo finanziario e/o gestionale. Tale provvedimento è esteso ai Presidenti, Commissari e componenti dei Consigli di Amministrazione nominati presso gli stessi organismi.

 

     Art. 22. (Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento)

1. Per gli anni 2009 e 2010 il complesso delle seguenti voci di spesa di funzionamento della Regione non può essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni assunti nell’esercizio 2008, riferiti al medesimo aggregato, diminuiti rispettivamente del 10 per cento per l’anno 2009 e del 20 per cento per l’anno 2010:

 

a) acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio delle autovetture di servizio della Regione, con esclusione di quelle assegnate al Corpo forestale dello Stato;

 

b) acquisto di giornali e periodici;

 

c) invio della corrispondenza cartacea;

 

d) servizi di telefonia.

 

2. Al fine di razionalizzare l’assegnazione e l’utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio, nonché l’acquisto di arredi, la relativa spesa per l’anno 2009 non può essere superiore al complesso dei corrispondenti impegni di spesa assunti nell’anno 2008. A tal fine il Dipartimento Organizzazione e Personale, d’intesa con il Dipartimento Bilancio, adottano un Piano triennale finalizzato alla programmazione del fabbisogno di tali beni tendente alla riduzione delle spese, da trasmettere alla competente Commissione consiliare.

 

     Art. 23. (Riduzione della spesa per consulenze)

1. Per gli anni 2009 e 2010 la Regione, gli enti, agenzie ed aziende, ivi comprese le aziende sanitarie ed ospedaliere, devono ridurre le spese per consulenze, studi, incarichi professionali rispettivamente del 10 per cento per l’anno 2009 e del 20 per cento per l’anno 2010 rispetto ai corrispondenti impegni di spesa assunti nell’anno 2008.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

 

- per il conferimento di incarichi professionali relativi all’assistenza legate della Regione, degli enti, agenzie ed aziende, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;

 

- per il conferimento di incarichi di progettazione di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro), della legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) e successive modificazioni ed integrazioni, di incarichi conferiti ai sensi del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni;

 

- per il conferimento di incarichi di assistenza tecnica, funzionali all’attuazione della programmazione regionale unitaria (Fondi Comunitari e Fondi Fas) ed interamente finanziati nell’ambito della medesima.

 

3. Al fine del contenimento delle spese di cui al comma 1 sono adattate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure organizzative per il raggiungimento di tale obiettivo.

 

4. Gli enti, agenzie ed aziende che nell’anno 2008 non hanno conseguito l’obiettivo di contenimento delle spese previsto dall’articolo 17 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 sono tenuti a conseguire comunque tale obiettivo nell’anno in aggiunta a quello previsto dal comma 1 del presente articolo. Per gli enti di recente costituzione e per giustificati motivi, potrà essere autorizzata una parziale deroga fermo restando l’obiettivo di contenimento della spesa.

 

5. Il mancato e non adeguatamente giustificato raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo, costituisce giusta causa di revoca automatica degli amministratori degli enti, aziende ed agenzie regionali anche ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del codice civile. Le relative determinazioni sono assunte dalla Giunta regionale.

 

     Art. 24. (Riduzione della spesa per rappresentanza)

1. Il complesso della spesa diretta per rappresentanza, pubbliche relazioni, convegni, mostre e pubblicità non può essere superiore per gli anni 2009 e 2010 ai corrispondenti impegni di spesa assunti nel 2008 diminuiti rispettivamente del 20 per cento per l’anno 2009 e del 30 per cento per l’anno 2010.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 non comprende le spese conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell’ambito di programmi comunitari, né quelle relative a pubblicità avente carattere legale o finanziario ovvero effettuata nell’ambito della comunicazione istituzionale e dell’informazione ai cittadini.

 

3. Non sono comprese, tra le spese indicate nel comma 1 quelle effettuate nell’espletamento di compiti istituzionali in attuazione di specifiche leggi settoriali di promozione, sostegno ed incentivazione di eventi o manifestazioni individuati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

 

     Art. 25. (Contenimento della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale, il complesso della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato, ad esclusione degli enti operanti nel comparto della sanità, per i quali operano i limiti vigenti e fatti salvi i provvedimenti necessari in seguito alla adozione del piano di rientro, non può essere superiore, per l’anno 2009, ai corrispondenti complessivi oneri assunti nell’anno 2008. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni con altri enti ed amministrazioni.

 

2. Al fine dell’applicazione del comma 1, le spese di personale sono considerate al netto:

 

- delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2007;

 

- delle spese per il personale appartenente alle categorie protette;

 

- delle spese per il personale sostenute con finanziamenti comunitari;

 

- delle spese per il personale a carico di soggetti pubblici o privati.

 

3. Fermo restando l’obiettivo di contenimento complessivo di cui al comma 1, i Dipartimenti Organizzazione e Personale e Bilancio e patrimonio, con provvedimento congiunto, dispongono gli opportuni adeguamenti per gli enti di recente costituzione, per quelli per i quali sia intervenuta una modifica legislativa o sia diversamente disposto dalla normativa nazionale.

 

     Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27)

1. Alla legge regionale 30 agosto 1996, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

 

- all’articolo 16, comma 1, lettera d), la parola "tre" e sostituita da "due";

 

- all’articolo 17, comma 4, dopo le parole "per ogni seduta cui partecipino" è aggiunto "e sino ad un massimo di dieci sedute annue, fatta salva ogni motivata esigenza di non ritardare le procedure in ordine alle funzioni di competenza, ".

 

     Art. 27. (Concorso degli organismi e degli enti dipendenti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica)

1. Gli enti, agenzie ed aziende regionali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica attenendosi ad uno dei seguenti criteri:

 

a) miglioramento del saldo di bilancio, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4;

 

b) mantenimento della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi, dell’IRAP e con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali e per eventuali stabilizzazioni autorizzate, nei limiti del corrispondente ammontare dell’anno 2008 come risultante dal bilancio consuntivo oppure, nel caso di contabilità economica, dal bilancio di esercizio.

 

2. Gli enti comunicano al Dipartimento Bilancio e Patrimonio la misura di contenimento della spesa prescelta nel termine di quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, il predetto Dipartimento, previa diffida con assegnazione di breve termine, provvede alla nomina di un commissario ad acta.

 

3. Per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, il saldo di bilancio è calcolato, in termini di competenza, quale differenza fra i titoli di entrata e i titoli di spesa, al netto delle partite di giro.

 

4. Per gli enti che adottano la contabilità economica il saldo di bilancio è dato dal risultato di esercizio.

 

5. Entro il triennio 2009/2011 gli enti che hanno optato per il miglioramento del saldo di bilancio conseguono i seguenti obiettivi:

 

 

a) il miglioramento di tale risultato in misura non inferiore al 10 per cento, in caso di saldo positivo nell’esercizio 2007;

 

b) il pareggio, in caso di saldo negativo nell’esercizio 2007.

 

6. Al fine di consentire la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, i dirigenti generali dei dipartimenti e gli organi degli enti di cui al comma 1 riferiscono semestralmente al Dipartimento Bilancio e Patrimonio ed alla Sezione regionale della Corte dei Conti circa le misure adottate per il perseguimento degli obiettivi di contenimento delle spese ed inviano copia dei provvedimenti adottati, nonché una relazione semestrale sull’andamento di tali spese corredata dall’elenco dettagliato degli atti di incarico.

 

7. Il Dipartimento Bilancio e Patrimonio, qualora ne ravvisi la necessità anche a seguito dell’esito del monitoraggio, impartisce agli enti indirizzi e specifiche direttive per assicurare la coerenza della gestione con gli obiettivi di miglioramento.

 

8. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli enti di cui al comma 1 anche ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del codice civile e per i dirigenti generali dei dipartimenti costituisce elemento negativo ai fini della valutazione annuale, fatte salve le responsabilità amministrative e contabili.

 

     Art. 28. (Compensi ai componenti di commissioni, comitati e dei collegi dei revisori dei conti di nomina regionale)

1. I compensi erogati ai presidenti ed ai componenti di commissioni, comitati operanti nella Regione e negli enti, aziende ed agenzie regionali, sono ridotti del 20 per cento dall’entrata in vigore della presente legge. Nelle more della revisione delle indennità da determinare con apposito atto legislativo in seguito alla ricognizione di tutti gli incarichi in capo alla Regione relativi a collegi dei revisori dei conti da effettuarsi dal Dipartimento Bilancio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le indennità dei revisori che superano euro 1.500,00 mensili, sono ridotti del 30%.

 

2. Le disposizioni di cui al precedente comma producono effetti a decorrere dal primo rinnovo del relativo incarico.

 

3. Nell’ambito dell’atto legislativo di cui al comma 1, si valuterà la possibilità dell’introduzione del revisore unico.

 

     Art. 29. (Riduzione di commissioni, comitati ed organismi vari)

1. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale un piano teso alla soppressione di commissioni, comitati, enti, fondazioni in house ed organismi vari, anche se istituiti per legge, le cui funzioni è possibile attribuire direttamente alle strutture dipartimentali.

 

2. A tal fine tutti i dipartimenti regionali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, devono effettuare una puntuale ricognizione presentando al dipartimento Presidenza una dettagliata relazione dalla quale risultino tutte le commissioni, comitati, enti, fondazioni ed organismi di rispettiva competenza, la legge od il provvedimento istitutivo, le funzioni svolte, i compensi erogati. Sulla base di detta relazione la Giunta regionale provvede alla formulazione di una motivata proposta di soppressione con l’indicazione dei dipartimenti o degli Enti strumentali che potranno svolgere le funzioni.

 

3. I Commissari nominati ai sensi dell’articolo 14 della Legge regionale 10 luglio 2008, n. 20, decadono alla data di entrata in vigore della presente legge. La gestione ordinaria dell’Ente e gli adempimenti di cui agli articoli 14 e 15 della stessa legge regionale 10 luglio 2008, n. 20, sono affidati, fino alla nuova costituzione dei Consigli, qualora ancora non costituiti, ai dirigenti degli Enti soppressi o accorpati, senza alcun aggravio di spese.

 

     Art. 30. (Norme in materia di partecipazioni in consorzi ed enti vari)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, effettua un’ulteriore ricognizione rispetto a quella effettuata in attuazione dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, di tutte le partecipazioni, anche indirette, in Aziende, società ed enti, e valuta la natura strategica delle stesse. Entro i successivi trenta giorni la stessa Giunta predispone un elenco di dismissioni motivate da trasmettere per l’approvazione al Consiglio regionale. Dalle dismissioni vanno esclusi gli Enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38.

 

     Art. 31. (Tesoreria unica regionale)

1. È istituita la tesoreria unica regionale per lo svolgimento, anche per tutti gli enti, aziende, agenzie regionali, comprese le aziende del servizio sanitario regionale, di tutte le funzioni previste dall’articolo 53, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

2. L’affidamento del servizio è effettuato secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 53 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. I contratti di tesoreria in essere dei vari enti restano in vigore sino alla naturale scadenza e da tale data subentra nel servizio l’istituto o gli istituti aggiudicatari dell’appalto.

 

     Art. 32. (Disposizioni varie)

1. In sede di definizione dei criteri di valutazione delle attività dei Direttori Generali dei Dipartimenti della Giunta regionale ai fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato, si tiene conto prioritariamente:

 

- della percentuale di abbattimento dei residui attivi e passivi di rispettiva competenza che non devono essere inferiori al 30% nel 2009 e al 40% per gli anni successivi;

 

- dell’ammontare dei debiti fuori bilancio a qualsiasi titolo riconosciuti, per la liquidazione di somme non soddisfatte con la gestione ordinaria.

 

2. L’Avvocatura regionale trasmette alla Giunta regionale, che ne dà comunicazione alla Commissione competente, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione su tutto il contenzioso relativamente a:

 

- costituzione in giudizio ed esito dei processi, anche in riferimento a quelli in cui non c’è stata costituzione;

 

- ammontare dei pignoramenti in danno della Regione.

 

TITOLO III

Disposizioni in materia di entrate e tributi regionali

 

     Art. 33. (Incremento aliquota IRAP)

1. Al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 30, la copertura di quota parte del disavanzo di gestione in materia di spesa sanitaria per l’esercizio 2008, così come determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale in qualità di Commissario ad acta ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l’aliquota IRAP di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata, a decorrere dal periodo d’imposta al 1 gennaio 2009, dello 0,92%, equivalente alla misura massima consentita prevista per le regioni in condizioni di deficit finanziario di cui all’articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004.

 

     Art. 34. (Riscossione delle sanzioni)

1. Ove non diversamente previsto nel presente capo, per la contestazione delle violazioni, l’accertamento tributario, la riscossione delle sanzioni, gli sgravi o i rimborsi in materia tributaria, il dirigente della competente struttura tributaria procede nelle forme e con gli atti previsti dalle norme nazionali in materia di procedimento tributario. Il dirigente precitato deroga alle diverse disposizioni eventualmente previste da norme regionali in materia di procedimento amministrativo ove contrastanti o difformi dalle anzidette norme tributarie speciali che regolano la riscossione, l’accertamento, gli sgravi o i rimborsi dei tributi, dei canoni, delle tariffe o degli oneri concessori cui la violazione si riferisce [17].

 

2. Nonostante il decorso dei termini di decadenza posti a presidio della stabilità dell’atto di accertamento, il contribuente ha facoltà di avanzare istanza di riesame in autotutela nel caso in cui la pretesa tributaria sia manifestamente infondata.

 

3. L’istanza di autotutela di cui al secondo comma è accolta quando l’atto di accertamento o la cartella esattoriale, all’esito della istruttoria di riesame, risultano essere ingiustificate al momento della sua emanazione. L’istanza è rigettata quando gli atti risultavano essere stato correttamente emanati in ragione delle risultanze giuridiche e fattuali esistenti al momento della loro emanazione [18].

 

4. Il contribuente è comunque tenuto alle spese di procedimento e di istruttoria che sono derivate dai prosieguo dell’attività di riscossione dovuta alla mancata impugnazione entro i termini decadenziali previsti dal precedente atto di accertamento ritualmente notificato.

 

     Art. 35. (Riscossione dei crediti del servizio idropotabile)

1. Per la riscossione dei crediti vantati dalla Regione per somministrazione di acqua per uso idropotabile nei confronti dei Comuni che hanno dato riscontro alle richieste di pagamento avanzate dalla Regione, per i quali entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge non sia presentato il piano di estinzione del debito ai sensi dell’articolo 37-bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del comune inadempiente, un commissario ad acta, da individuarsi tra i dirigenti regionali, per la predisposizione, approvazione e trasmissione del piano alla Regione entro trenta giorni.

 

2. Per la riscossione dei crediti vantati dalla Regione per somministrazione di acqua per uso idropotabile nei confronti dei Comuni che non rispettino le scadenze dei pagamenti delle rate annuali indicate nel piano di estinzione del debito o non hanno dato riscontro alle richieste di pagamento, avanzate dalla Regione, previa diffida da parte del Dipartimento competente, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del comune inadempiente, un commissario ad acta, individuandolo tra i dirigenti regionali, che provvede alla liquidazione e pagamento delle somme dovute alla Regione.

 

     Art. 36. (Perdita di possesso)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 il contribuente, che si trovi nella condizione di registrare la perdita di possesso di un veicolo di proprietà a causa di furto, demolizione o esportazione dello stesso, avvenuto in corso di validità della tassa automobilistica regionale versata, può richiedere la compensazione della tassa dovuta su un altro veicolo in sua esclusiva proprietà.

 

2. La compensazione è riconosciuta per il periodo nel quale non si è goduto del possesso del veicolo, purché sia pari almeno ad un quadrimestre. La compensazione è riconosciuta in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l’evento interruttivo del possesso.

 

3. La compensazione è ammessa solo su un altro veicolo già in proprietà del contribuente al momento della perdita di possesso del veicolo oggetto di furto, demolizione o esportazione ed opera sul successivo primo periodo tributario dovuto dal veicolo oggetto di beneficio. Nel caso di veicolo di nuova immatricolazione o in fattispecie assimilabile è riconosciuta la compensazione nella forma della riduzione della tassa dovuta per il primo periodo tributario solo nel caso in cui la nuova immatricolazione o fattispecie assimilabile avvenga entro un quadrimestre dalla perdita di possesso del veicolo precedente.

 

4. La compensazione è ammessa fino alla concorrenza della tassa dovuta per il primo periodo tributario dal veicolo oggetto di compensazione. L’eccedenza non da luogo al rimborso.

 

5. La richiesta corredata dalla documentazione probatoria, previa annotazione dell’evento al Pubblico Registro Automobilistico, deve essere presentata nel termine massimo di mesi tre dalla perdita del possesso, pena la decadenza dal diritto.

 

6. I contenuti e le modalità di presentazione della richiesta di compensazione sono determinati con provvedimento dal Dipartimento Bilancio e Patrimonio.

 

     Art. 37. (Definizione delle pendenze in materia di tassa automobilistica e ravvedimento operoso) [19]

1. A partire dall’anno di pagamento 2009, il contribuente può regolarizzare la propria posizione, sempre che non siano iniziate le procedure di accertamento, mediante il pagamento della tassa o maggiore tassa non versata maggiorata del 10 per cento. Restano fermi i termini e le modalità per il ravvedimento di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

 

2. Le pendenze in materia di tasse automobilistiche, relative ai periodi per i quali il pagamento doveva essere eseguito negli anni 2005, 2006, 2009, possono essere definite mediante il versamento, entro il 28 febbraio 2011, della tassa, o maggiore tassa non versata, maggiorata del 10 per cento [20].

 

3. Le pendenze relative ai versamenti tardivi possono essere definite, per gli stessi periodi e nel termine di cui al comma 2 ed anche nei casi in cui siano in corso procedure di accertamento o avviati procedimenti contenziosi, mediante il pagamento di una somma pari al 10 per cento della tassa tardivamente versata, oltre agli interessi legali di periodo. L’esercizio di tale facoltà comprovata dal versamento costituisce espressa rinuncia al contenzioso.

 

4. Il pagamento entro il 28 febbraio 2011 da parte del contribuente della tassa o maggiore tassa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta l’estinzione dei procedimenti di accertamento in corso e delle procedure di riscossione coattiva non ancora definite, ove avviate [21].

 

5. Il Dipartimento Bilancio e Patrimonio può stabilire criteri e modalità operative di attuazione delle norme di cui al presente articolo.

 

     Art. 38. (Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate)

1. La Regione provvede alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali secondo il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

2. Il procedimento di cui al primo comma può essere adoperato anche per la riscossione coattiva del e entrate di natura tributaria.

 

3. Le procedure di riscossione possono essere oggetto di affidamento esterno tramite gara ad evidenza pubblica. Il Dipartimento Bilancio e Patrimonio può adottare un apposito provvedimento per disciplinare il ricorso alle diverse procedure di esecuzione coattiva.

 

4. È consentito non dare luogo alla liquidazione, all’accertamento ed alla riscossione dei crediti tributari di ogni specie e natura qualora l’ammontare dovuto per ciascun credito non superi l’importo complessivo di 30,00 euro.

 

5. Non si fa luogo in ogni caso alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali ed alle altre entrate di diritto pubblico qualora l’ammontare dovuto per ciascun credito sia inferiore all’importo minimo iscrivibile a ruolo fissato dalla legge dello Stato.

 

6. Non si fa luogo al rimborso delle somme indebitamente versate ovvero al discarico o allo sgravio di somme indebitamente iscritte a ruolo qualora l’ammontare di ciascun debito, con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione, non superi l’importo di euro 30,00.

 

     Art. 39. (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 è istituita l’imposta regionale sulle attività produttive ai sensi del comma 43 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2008"), fermo restando quanto stabilito dai commi 44 e 45 del medesimo articolo.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare, sentita la Commissione consiliare competente, i provvedimenti che si renderanno necessari a seguito dell’approvazione dello schema di regolamento tipo di cui al comma 44 dell’articolo 1 della legge n. 244/2007.

 

     Art. 40. (Contrasto dell’evasione fiscale)

1. Al fine di razionalizzare, armonizzare e potenziare l’azione di accertamento e riscossione dei tributi e di contrasto dell’evasione fiscale, la Regione promuove attività di collaborazione, cooperazione e scambio di informazioni con le Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali, anche mediante la stipulazione di accordi o convenzioni.

 

2. Le strutture tributarie regionali si avvalgono delle prerogative e delle facoltà riconosciute dagli articoli 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e dagli articoli 51 e 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per l’accertamento delle violazioni dei tributi di propria competenza.

 

3. La Regione, decorsi sei mesi dall’applicazione delle misure di cui all’articolo 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, e sue modificazioni ed integrazioni, ha facoltà di ritenzione ed incameramento delle somme a qualunque titolo dovute, escluso quelle erogate per stipendi, prestazioni di lavoro, contributi di assistenza, dai soggetti che risultano non in regola con il versamento di tributi, tasse, canoni, tariffe ed oneri concessori, dovuti alla Regione, e fino alla concorrenza del debito accertato, dando formale comunicazione al soggetto interessato.

 

4. La Ragioneria Generale della Regione, di concerto con il Settore Tributi, avrà cura di verificare l’insussistenza di debiti tributari prima di effettuare pagamenti in favore di soggetti pubblici e privati, anche mediante l’impiego di procedure informatizzate.

 

     Art. 41. (Recupero delle somme anticipate per le Commissioni assegnazioni alloggi)

1. All’articolo 17, comma 8, della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 è aggiunto seguente periodo: "Nel caso i Comuni non provvedano al rimborso delle spese anticipate dalla Regione entro quaranta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale nomina, con oneri a carico del comune inadempiente, commissario ad acta un dirigente regionale che provvede al rimborso.

 

     Art. 42. (Semplificazione delle procedure concernenti le sanzioni amministrative)

1. I soggetti verbalizzanti tenuti al rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nei confronti della Regione Calabria, in applicazione delle disposizioni recate dalla legge 7 marzo 2005 n. 82 e sue modificazioni e integrazioni, concernente il "Codice dell’amministrazione digitale", sono tenuti alla registrazione ed alla trasmissione dei processi verbali e degli atti connessi all’attività sanzionatoria per via telematica, mediante l’impiego delle procedure messe a disposizione dalla Regione, trattenendo presso i propri uffici la relativa documentazione.

 

2. Il Dipartimento Bilancio e Patrimonio con apposito provvedimento stabilisce modalità, termini e decorrenza dell’uso della procedura digitale. Nel provvedimento precitato si possono stabilire deroghe alla trasmissione telematica prevista nel primo comma ove ciò sia reso necessario da esigenze amministrative o giurisdizionali.

 

     Art. 43. (Rateizzazione su crediti tributari accertati)

1. Al fine di perseguire l’azione di recupero dell’evasione tributaria e delle sanzioni amministrative, facilitando le condizioni di assolvimento del debito da parte dei contribuenti morosi, è ammessa la rateizzazione di crediti tributari o delle sanzioni amministrative oggetto di atti di accertamento nonché di crediti tributari oggetto di iscrizione a ruolo fino all’emanazione del ruolo esecutivo.

 

2. I soggetti che si trovano nelle condizioni di obiettiva difficoltà finanziaria indicate nel successivo articolo 44 per ottenere la rateizzazione hanno facoltà di inoltrare documentata istanza alla struttura tributaria della Regione, a pena di inammissibilità, entro i termini di scadenza del pagamento indicati nell’avviso di accertamento o di ingiunzione.

 

3. Con proprio atto il dirigente della competente struttura tributaria regionale, a seguito di favorevole istruttoria da concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza, accorda una dilazione trimestrale nel caso in cui il credito tributario o sanzionatorio sia di importo inferiore ai duemila euro al lordo delle sanzioni, degli interessi e delle spese.

 

4. Nel caso in cui il credito tributario o sanzionatorio è superiore alla cifra indicata nel comma precedente è ammessa rateizzazione in rate mensili secondo quanto indicato dal successivo comma 9.

 

5. La dilazione e la rateizzazione hanno effetto dalla comunicazione dell’accoglimento e sono subordinate al previo pagamento degli interessi moratori calcolati sull’importo del credito applicando il tasso di interesse indicato dal successivo comma 9, nonché di un sesto del credito tributario o sanzionatorio inadempiuto e delle eventuali spese di istruttoria e di notifica maturate alla data della richiesta.

 

6. Il piano di rateizzazione è comunicato entro trenta giorni al contribuente istante. Qualora il contribuente non ottemperi a due rate successive, anche non consecutive, il soggetto interessato decade immediatamente, e ad ogni effetto, dal beneficio e il credito residuo è iscritto a ruolo per l’esecuzione coatta successivamente a previa intimazione al pagamento. Qualora il contribuente non ottemperi ad una singola rata l’importo della stessa è posposto al termine del periodo di rateizzazione quale ultima rata dovuta, previo rideterminazione del computo degli interessi dovuti sulla rata in questione fino alla nuova scadenza.

 

7. Nella ipotesi di rateizzazione di credito tributario o sanzionatorio eccedente l’importo complessivo di venticinquemila euro il beneficio è accordato su presentazione di garanzia fideiussoria di soggetto autorizzato ai sensi di legge, ovvero previo assenso all’iscrizione ipotecaria volontaria di primo grado, su beni immobili di proprietà dell’interessato per un valore doppio all’importo del credito complessivo vantato dalla Regione. Il valore dei beni da gravare di ipoteca deve essere asseverato da perizia giurata rilasciata da un soggetto abilitato a spese dell’istante, che assume anche le spese di iscrizione e cancellazione dell’ipoteca.

 

8. La richiesta e la concessione del beneficio su avviso di accertamento ovvero di ordinanza ingiunzione sospendono l’emissione del ruolo della riscossione coatta ed i conseguenti termini decadenziali previsti per l’emanazione della cartella esattoriale.

 

9. Con apposito provvedimento il Dipartimento Bilancio e Patrimonio determina le modalità di presentazione dell’istanza prevista dal comma 2, il numero di rate concedibili in ragione dell’importo del credito oggetto di rateizzazione ai sensi del comma 4 nonché il tasso di interesse applicabile ai sensi del comma 5 [22].

 

10. [Con apposito provvedimento il Dipartimento Bilancio e Patrimonio determina le modalità di presentazione dell’istanza ai sensi del comma 2, il numero di rate mensili concedibili ai sensi del comma 4 in ragione dell’importo del credito oggetto di rateizzazione nonché il tasso di interesse applicabile ai sensi del comma 5] [23].

 

     Art. 44. (Temporanea difficoltà economica)

1. Ai fini dell’applicazione dei benefici della presente legge, è considerato contribuente in temporanea difficoltà economica il soggetto che versi nella condizione di oggettiva impossibilità di corrispondere in un’unica soluzione il debito tributario dovuto all’Amministrazione regionale, risultante da idonea e fedele documentazione, ma che risulta comunque in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

 

2. Le condizioni di cui al comma precedente ricorrono per la persona fisica che si trovi in un’imprevista ed anomala precaria situazione reddituale o carenza temporanea di liquidità derivata da eventi imprevisti ed anomali di particolare gravità che, direttamente o indirettamente, interagiscono con la sfera economica e patrimoniale del soggetto. Le suddette condizioni ricorrono per la persona giuridica che sia in stato di crisi aziendale o di mercato di carattere transitorio derivata da causa di forza maggiore, da eventi calamitosi o da causa anomala ed imprevista di particolare gravità che direttamente o indirettamente interessino la gestione aziendale.

 

3. È considerata in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito la persona fisica il cui debito tributario sia pari ad un decimo della situazione economica I.S.E., nonché la persona giuridica il cui debito tributario sia pari ad un decimo della consistenza patrimoniale come risultante dallo stato patrimoniale degli ultimi tre anni, redatto con criteri fiscali [24].

 

4. Il Dipartimento Bilancio e Patrimonio con proprio provvedimento ha facoltà di individuare una casistica esemplificativa delle situazioni previste nel presente articolo e determinare modalità operative.

 

     Art. 45. (Delega alla Giunta Regionale per la redazione di un Testo Unico in materia di tributi regionali)

1. La Giunta Regionale è delegata, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto, alla redazione di un Testo Unico che riordina e coordina l’intera disciplina legislativa regionale in materia tributaria.

 

2. Le fonti normative da inserire prioritariamente nel Testo Unico sono le seguenti:

 

1. Legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1;

 

2. Legge regionale 22 dicembre 1993, n. 16;

 

3. Legge regionale 10 aprile 1995, n. 11;

 

4. Legge regionale 22 agosto 2000, n. 16;

 

5. Legge regionale 7 marzo 2000, n. 9;

 

6. Legge regionale 7 agosto 2002, n. 30;

 

7. Legge regionale 13 giugno 2008,n. 15.

 

3. La Giunta Regionale è autorizzata ad integrare detti elenchi con le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative direttamente riferite alla materia, nonché a tenere conto delle leggi regionali parzialmente attinenti alla materia oggetto di riordino.

 

4. Il Testo Unico, ripartito in Titoli, Capi, Sezioni, Articoli:

 

a) adegua e semplifica il linguaggio normativo;

 

b) apporta le modifiche necessarie per garantire coerenza logica e sistematica delle norme;

 

c) elenca le disposizioni vigenti riordinate;

 

d) abroga in un unico articolo le leggi riordinate;

 

e) aggiorna le indicazioni di organi e uffici;

 

f) semplifica le procedure amministrative;

 

g) corregge gli errori materiali ed i rinvii a leggi non vigenti.

 

5. La proposta di Testo Unico, corredata da apposita relazione di accompagnamento, è trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l’approvazione entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

TITOLO IV

Modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti

 

     Art. 46. (Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9)

1. All’articolo 16, comma 1, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: "Ai Comitati di Gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai titolari di aziende faunistico-venatorie, ai fini del ripopolamento faunistico, è fatto obbligo di utilizzare capi provenienti prevalentemente da allevamenti nazionali e calabresi. In caso di violazione di quanto disposto, il Dipartimento all’Agricoltura, Foreste e Forestazione, accertata la violazione, provvede alla diffida e, in caso di reiterata violazione, al commissariamento degli ATC e al ritiro delle autorizzazioni alle aziende faunistico-venatorie.

 

     Art. 47. (Modifiche alle leggi regionali 30 marzo 1995, n. 8 e 25 novembre 1996, n. 32)

1. Alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) all’articolo 1, comma 1 il termine "30 giugno 2005" è così modificato: "31 dicembre 2007". Dopo le parole "occupati senza titolo", sono aggiunte le parole "nonché quelli oggetto di provvedimenti di sistemazione in forma provvisoria e/o precaria (con concessione documenta o desumibile da atti o provvedimenti assunti dall’Amministrazione Comunale), che siano scaduti senza dar luogo a procedure di rilascio";

 

b) l’articolo 2, comma 1 lettera b) è così sostituito: "alla circostanza che l’alloggio non sia stato oggetto di provvedimento di scelta e la mancata consegna non sia derivata dall’intervenuta occupazione".

 

2. Alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 7 dell’articolo 52 viene così sostituito: Su richiesta dell’occupante senza titolo dell’alloggio di ERP soggetto a regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8, è consentita la rateizzazione degli eventuali canoni arretrati o delle indennità mensili non versate, fino ad una durata massima di cinque anni, previo versamento di una rata di acconto pari al 25% delle somme dovute. Per i casi di documentata necessità, derivante da motivi reddituali del nucleo familiare del richiedente, a discrezione dell’Ente Gestore, può essere concesso il versamento, a titolo di acconto, di un importo inferiore;

 

b) all’articolo 59 ter si aggiungono i seguenti commi:

 

"4. Le ATERP ed i Comuni redigono ulteriori piani di vendita del patrimonio immobiliare di proprietà nella misura massima prevista dalla legge 24 dicembre 1996, n. 560 e successive modifiche ed integrazioni e li trasmettono alla Regione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La Regione modifica, integra o approva i piani di vendita entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, gli Enti proprietari procedono, comunque, all’alienazione degli immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi con le modalità previste dalla legge n. 560/1993.

5. In tali piani sono inseriti gli immobili secondo le priorità deliberate da ciascun Ente, con precedenza alle unità immobiliari site in fabbricati nei quali si sono formati, per effetto di precedenti vendite, condomini misti o all’interno dei quali si verifichi la necessità di attivazione di procedure di decadenza per supero dei limiti di reddito previsti per la permanenza nell’assegnazione. Ai fini della riformulazione dei piani di dismissione, sono esclusi dalla vendita i fabbricati di costruzione inferiore ai dieci anni.

6. Gli Enti gestori predispongono la documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita, attivando eventuali apposite procedure finalizzate al riscontro ed alla sistemazione degli atti catastali.

7. I proventi delle vendite, ripartiti secondo quanto previsto dalla Legge 560/93 e successive modifiche e integrazioni, sono utilizzati per la realizzazione di programmi finalizzati alla ristrutturazione, riqualificazione ed incremento del patrimonio abitativo pubblico sulla base dei criteri e delle priorità annualmente deliberate dalla Giunta regionale, nonché alla copertura degli eventuali programmi operativi adottati dagli Enti gestori per l’attuazione del precedente comma 3."

 

     Art. 48. (Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36)

1. All’articolo 2 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

 

"3bis. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale LL.PP. ed acque è tenuto a verificare l’eventuale impossibilità dei comuni interessati dal finanziamento di cui al comma 1 a procedere all’attuazione del programma pubblico-privato per come già valutato negli esiti conclusivi dal D.M. n. 176/A, anche per ragioni connesse alla sopraggiunta indisponibilità dei soggetti privati a procedere all’attuazione degli interventi privati con vigenti strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica.

3ter. Per i Comuni per i quali dovessero determinarsi le condizioni di cui al comma 3 bis il Dipartimento regionale Lavori Pubblici ed acque può autorizzare una rimodulazione del programma pubblico-privato, ivi comprese l’emanazione di una nuova procedura di evidenza pubblica finalizzata alla selezione degli interventi privati e la eventuale ridefinizione degli interventi pubblici, restando invariato il finanziamento complessivo assentito.

3quater. Gli adempimenti relativi alla rimodulazione di cui ai commi 3 bis e 3 ter dovranno completarsi entro e non oltre 380 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.".

 

     Art. 49. (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. Alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

 

a) all’articolo 10 alla fine del comma 1 si aggiungono le parole "e la Valutazione Ambientale Strategica.";

 

b) all’articolo 10, dopo il comma 6 si aggiunge il seguente comma 6 bis: "Per gli strumenti di pianificazione che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale e che secondo il disposto del D.lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni necessitano di valutazione ambientale, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) deve essere espletata, nelle diverse fasi di elaborazione, adozione e approvazione degli strumenti, in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto D.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, Titoli I e II.";

 

c) all’articolo 25, dopo il comma 6, si aggiunge il seguente comma 6 bis: " Nella fase di approvazione del QTR, il Consiglio regionale, per le attività di valutazione delle osservazioni e delle proposte pervenute, si avvale del supporto del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio.";

 

d) all’articolo 27 si aggiunge il seguente comma 3 bis: " Gli Enti che per legge sono chiamati ad esprimere, nelle fasi di formazione, adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, un parere vincolante, in sede di Conferenza di Pianificazione esprimono il parere in via preventiva riservandosi di esprimere il richiesto parere definitivo nelle opportune successive fasi di adozione e/o approvazione degli strumenti di pianificazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.";

 

e) all’articolo 27, dopo il comma 4, si aggiunge il seguente comma 4 bis: "Prima dell’adozione del Piano Strutturale completo di REU, il Responsabile del Procedimento assicura l’acquisizione di tutti i pareri obbligatori richiesti dalla normativa vigente e certifica, con una dichiarazione che diventa parte integrante del Piano, il rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nella procedura di formazione e adozione del Piano e la coerenza del Piano strutturale oggetto di adozione con gli strumenti della pianificazione territoriale vigente.";

 

f) all’articolo 27, dopo il comma 7, si aggiunge il seguente comma 7 bis: "Il Provvedimento di approvazione del Piano Strutturale e del REU deve contenere le informazioni dettagliate delle osservazioni e proposte prevenute e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate".

 

g) all’articolo 65, comma 2, terzo capoverso dopo le parole "entro 15 giorni dal conferimento dell’incarico" sono aggiunte le parole: "Le disposizioni di cui alla precedente lettera b) non si applicano, fino alla conclusione delle controversie in corso, ai comuni che, pur avendo espletato le procedure di pubblicazione del bando per l’affidamento dell’incarico per la redazione del piano strutturale, non hanno proceduto al conferimento del medesimo incarico a causa di provvedimenti giudiziali o di provvedimenti dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici".

 

h) il comma 4 dell’articolo 65, per come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 24 novembre 2006, n. 14, è così ulteriormente modificato: "I piani attuativi dei Programmi di Fabbricazione, se acquisiti dai Comuni entro il sessantesimo giorno dall’entrata in vigore delle Linee Guida, possono essere considerati validi solo se, entro trenta mesi dall’entrata in vigore della legge regionale 21 agosto 2007, n. 21, sarà completato l’iter amministrativo attraverso l’atto conclusivo della Convenzione".

 

i) all’articolo 73, comma 1, terzo periodo dopo le parole "Entro" aggiungere le parole "e non oltre".

 

     Art. 50. (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2005, n. 13)

1. L’articolo 8, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 è abrogato.

 

     Art. 51. (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 7)

1. All’articolo 18-bis, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7 le parole "aperta alla partecipazione di soggetti pubblici e privati" sono soppresse.

 

     Art. 52. (Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)

1. Alla legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

 

- all’articolo 44, comma 1, dopo la parola "preventivamente" è aggiunto "assieme alla connessa documentazione,".

 

- all’articolo 57, comma 4, le parole "tre dodicesimi" e le parole "oltre i tre mesi" sono sostituite dalle parole "quattro dodicesimi" e dalle parole "oltre i quattro mesi".

 

- all’articolo 40 bis è aggiunto il seguente comma: "2. L’esecuzione coattiva dell’ingiunzione può compiersi anche a mezzo ruolo secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

 

     Art. 53. (Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)

1. Alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 2 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

 

"2. Per il finanziamento dell’esodo di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente le risorse finanziarie rivenienti dal risparmio conseguito sulle erogazioni per spese generali di funzionamento degli enti soppressi e per spese generali sui progetti realizzati dai Consorzi di bonifica, nonché le economie rappresentate dalle somme derivanti dalla riduzione della forza lavoro in conseguenza dell’esodo.";

 

b) all’articolo 11, comma 4, è aggiunto: "Dalla stessa data la Giunta regionale è autorizzata a trasferire gratuitamente in proprietà all’università di Reggio Calabria l’immobile dell’ARDIS di Reggio Calabria con vincolo di destinazione a casa dello studente e con obbligo di restituzione ove, per qualsiasi causa, cessi lo svolgimento delle funzioni da parte della stessa Università."

 

     Art. 54. (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15)

1. Il comma 2 dell’articolo 43 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è sostituito dal seguente: "2. Il piano di stabilizzazione di cui al precedente comma 1 riguarderà i dipendenti che matureranno i requisiti di legge entro il 31 dicembre 2009. Il rimanente personale che maturerà i requisiti di legge successivamente al 31 dicembre 2009 sarà progressivamente stabilizzato. Il piano dovrà tenere conto anche del personale contrattualizzato a seguito dell’attuazione di progetti ministeriali.".

 

2. Anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 43 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, la Giunta regionale è autorizzata alla trasformazione, a domanda, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a tempo determinato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero in essere alla data di entrata in vigore della legge 24/12/2007, n. 244, e che abbiano maturato o che maturino nel corso del periodo contrattuale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge o nell’arco del periodo contrattuale in corso, ed abbiano superato una selezione pubblica finalizzata all’instaurazione del rapporto di lavoro [25].

 

3. Al comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale 13 giugno 2008, n 15 dopo le parole "rateo di tredicesima mensilità" è aggiunto "e retribuzione di risultato".

 

4. Al comma 2 dell’articolo 44 della legge regionale 13 giugno 2008, n 15 dopo le parole "rateo di tredicesima mensilità è aggiunto "e retribuzione di risultato".

 

     Art. 55. (Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1)

1. All’articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 

"5. In sede di prima costituzione la Consulta è nominata con durata biennale dalla Giunta regionale ed è composta: a) dall’Assessore regionale alle politiche sociali che la presiede; b) da un assessore provinciale alle politiche sociali designato dall’UPI; c) da due assessori alle politiche sociali di comuni capoluoghi di provincia designati dall’ANCI; d) da quattro rappresentanti di associazioni di famiglie designati dal Forum regionale delle famiglie; e) da un rappresentante di fondazioni o enti regionali che si occupano di servizi alle famiglie designato dal Presidente della Giunta regionale. Ove le designazioni non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta alla nomina provvede direttamente la Giunta regionale. Alla scadenza la Consulta resta in carica fino alla nomina della nuova."

 

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

 

"6. Prima della scadenza della Consulta nominata per come previsto dal comma precedente, la Giunta regionale con apposita delibera stabilisce i criteri per la nomina dei componenti. Con lo stesso atto è costituito un ufficio di supporto alla Consulta stabilendone l’organico. La consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale. La Consulta elegge nel suo seno il presidente e delibera un proprio regolamento interno per l’organizzazione e la disciplina delle attività. La Consulta dura per l’intera legislatura ed i membri di cui a punti c, d ed e del precedente comma 4 non possono essere rieletti per più di due legislature.".

 

     Art. 56. (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23)

1. All’articolo 22, comma 5, della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, così come modificato dall’articolo 10, lettera c) della legge regionale 29 dicembre 2004, n. 36 le parole "nell’uniforme prevista dall’ordine di servizio e solo se in servizio di pubblica sicurezza" sono sostituite dalle parole "in possesso della tessera di riconoscimento rilasciata dalla rispettiva amministrazione di appartenenza".

 

2. L’attuazione della disposizione di cui al precedente comma è valida per un arco temporale di tre mesi, a partire dal 1 settembre 2009, al fine di valutare l’incidenza dei maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 57. (Modifica alla legge regionale 28 agosto 2000 n. 14)

1. All’articolo 12, comma 3, della legge regionale 28 agosto 2000 n. 14, dopo le parole "Cirò Superiore" aggiungere le parole "e Motta San Giovanni".

 

     Art. 58. (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2008 n. 40)

1. All’articolo 13 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 sono apportate le seguenti modifiche:

 

- al secondo comma le parole "sei mesi" sono sostituite dalle parole "un anno";

 

- al secondo comma le parole "di altri sei mesi" sono sostituite dalle parole "per periodi non superiori complessivamente a dodici mesi, con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive";

 

- al quarto comma la parola "novanta" è sostituita dalla parola "duecento".

 

     Art. 59. (Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14)

1. Il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 14, è abrogato.

 

TITOLO V

Disposizioni varie

 

     Art. 60. (Disposizioni per migliorare il livello di utilizzazione delle risorse da parte dei soggetti intermedi)

1. Per i progetti finanziati o cofinanziati con risorse regionali senza vincolo di destinazione, per i quali gli impegni regionali siano stati assunti in data antecedente al 31 dicembre 2003 e per i quali non sia stata effettuata la consegna dei lavori, è disposta la decadenza del finanziamento secondo i seguenti criteri:

 

a) definanziamento automatico immediato degli interventi di importo pari o superiore a euro 100.000,00 in assenza dell’inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici dell’ente beneficiario alla data del 31 dicembre 2008;

 

b) definanziamento automatico immediato degli interventi di importo inferiore a euro 100.000,00 in caso di difformità dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o in assenza dello studio di fattibilità alla data del 31 dicembre 2008.

 

2. Ai soggetti beneficiari di finanziamenti per i progetti di cui al comma 1 che, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, attestino mediante apposita dichiarazione il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) o b) del comma 1, è concesso un termine di dodici mesi, non ulteriormente prorogabile, per la consegna lavori; detto termine decorre dalla comunicazione dell’esito positivo della verifica effettuata sulle dichiarazioni prodotte ed alla scadenza del medesimo si provvede al definanziamento automatico dell’intervento qualora non sia stata effettuata la consegna lavori.

 

3. Il comma 1 è sospeso per il periodo di tempo relativo all’attuazione delle procedure di esproprio.

 

4. I soggetti beneficiari di finanziamenti a carico del bilancio regionale che intendono fruire della facoltà di sospensione del termine di consegna lavori ai sensi del precedente comma 3 sono tenuti a comunicare alla Regione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, lo stato di avanzamento delle procedure di esproprio e la tempistica relativa all’acquisizione della disponibilità del bene immobile; l’omessa o tardiva comunicazione comporta la decadenza della predetta facoltà di sospensione del termine.

 

5. Per i progetti finanziati o cofinanziati con risorse regionali con vincolo di destinazione, per i quali siano stati assunti gli impegni entro il 31 dicembre 2004 e per i quali non sia stata effettuata la consegna dei lavori da parte dei soggetti beneficiari, è avviata apposita procedura di verifica al fine di accertare l’effettiva realizzabilità dell’intervento.

 

6. La procedura di verifica di cui al comma 4 è successivamente avviata anche per gli interventi finanziati con risorse vincolate con impegni a carico del bilancio regionale assunti nel 2005 e nel 2006.

 

7. Per tutti i progetti finanziati con impegni di spesa regionale assunti fino al 31 dicembre 2004, per i quali i lavori risultino consegnati, ma di cui i soggetti beneficiari non abbiano ancora trasmesso la rendicontazione, è fatto obbligo agli stessi di trasmettere alla Regione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge:

 

a) lo stato di avanzamento lavori e la tempistica prevista per la conclusione degli stessi, relativamente agli interventi in corso;

 

b) la rendicontazione finale, in ottemperanza alle norme vigenti in materia, relativamente agli interventi conclusi.

 

8. L’obbligo per i soggetti beneficiari di finanziamenti a carico del bilancio regionale di cui al comma 6 deve essere ottemperato entro il 30 settembre 2009 per gli interventi finanziati con impegno di spesa a carico del bilancio regionale assunto nel 2005 ed entro il 1 marzo 2010 per quelli il cui impegno sia stato assunto nel 2006. A partire dal 1 gennaio 2010 l’obbligo di cui al comma 6 deve essere ottemperato entro il 1 marzo di ogni anno per tutti gli interventi i cui termini di definanziamento previsti dalla legge scadono nell’anno precedente.

 

9. Dall’anno 2009 i soggetti attuatori beneficiari di investimenti finanziati o cofinanziati con risorse a carico del bilancio regionale debbono procedere alla consegna dei lavori entro ventiquattro mesi dalla data di assunzione dell’atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali.

 

10. Il mancato rispetto dei termini previsti al comma 8 comporta il definanziamento automatico dei progetti interessati.

 

11. Le risorse derivanti da decadenza del finanziamento e da rinunce sono riscritte, relativamente ai fondi vincolati, nel bilancio regionale ai sensi della legge regionale n. 8/2002 e, nel rispetto della normativa statale, sono utilizzate per il finanziamento di nuovi interventi nell’ambito delle procedure di programmazione settoriali, con priorità per i progetti per i quali sia accertata l’immediata cantierabilità.

 

12. Dall’anno 2009, per poter accedere a finanziamenti a carico del bilancio regionale, è fatto obbligo ai beneficiari di produrre una documentazione tecnico-amministrativa che comprovi l’avvenuta approvazione di un progetto preliminare, ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

 

13. In deroga alla normativa vigente, la Giunta regionale può procedere ad una ridefinizione delle modalità e delle percentuali di erogazione dei finanziamenti; in ogni caso, l’erogazione di un eventuale acconto prima della consegna lavori non può essere superiore al 20 per cento dell’importo dell’opera ed è finalizzata alla redazione dei livelli di progettazione funzionali all’appalto dei lavori, alle spese tecniche connesse e agli oneri relativi all’acquisizione delle aree e degli immobili nonché ad eventuali indennizzi.

 

14. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora la mancata consegna dei lavori derivi dall’esistenza di procedimenti giudiziari in corso.

 

     Art. 61. (Disposizioni diverse)

1. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26, il termine "segreteria" è da intendersi quale struttura ausiliaria ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7.

 

2. All’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 1991, n. 5 ad oggetto: "Istituzione del ruolo del personale del Consiglio regionale della Calabria", dopo le parole "normativa regionale" aggiungere le parole "compresa la rappresentanza processuale".

 

3. I requisiti della impiantistica della sanità pubblica, delle strutture turistico-ricettive, scolastiche e penitenziarie devono essere verificati annualmente da un esperto al fine della prevenzione della Legionella così come quelli delle strutture sanitarie private all’atto del rinnovo della convenzione. I dipartimenti delle ASP sono deputati al controllo e alla vigilanza e hanno potere di sospensione o chiusura in caso di non ottemperanza per manifesta insalubrità.

 

4. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 4, della legge regionale 22 maggio 2002, n. 23, così come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 2002, n. 39, il consiglio di amministrazione di Fincalabra s.p.a. potrà valutare, tenendo conto del principio di economicità, la sussistenza della possibilità di convertire il prestito partecipativo erogato dalla stessa Fincalabra in capitale sociale nel rispetto, comunque, di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 5, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.

 

5. Alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 all’articolo 22, comma 2, lettera a), dopo le parole "a scopo di ripopolamento" sono aggiunte le parole "di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le province stesse".

 

6. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 dopo la parola "collegati" si aggiungono le parole "nonché alle società miste a maggioranza regionale".

 

     Art. 62. (Semplificazione dei procedimenti per l’accesso e l’esercizio di attività di servizio)

1. La Giunta regionale al fine di dare attuazione alla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno, adotta appositi Regolamenti, previo parere della Commissione consiliare competente, su proposta del Dipartimento Attività Produttive che curerà, in fase di predisposizione delle proposte, il coordinamento dei Dipartimenti interessati.

 

2. L’articolo 14 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è abrogato.

 

     Art. 63. (Semplificazione dei procedimenti per l’accesso e l’esercizio di attività di servizio)

1. La Giunta regionale al fine di dare attuazione alla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno, adotta appositi Regolamenti su proposta del Dipartimento Attività Produttive che curerà, in fase di predisposizione delle proposte, il coordinamento dei Dipartimenti interessati.

 

2. L’articolo 14 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è abrogato.

 

     Art. 64. (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Allo scopo di favorire il trasferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale è autorizzata alla modifica dei programmi di esercizio affidati, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18, alle società consortili, per adeguare l’offerta dei servizi - eserciti tramite il contratto di servizio - alle competenze territoriali delle province ovvero dei bacini territoriali eventualmente già individuati dalla programmazione provinciale.

 

2. La modifica dei programmi di esercizio e dei piani aziendali, da cui deve derivare anche un miglioramento dell’offerta e un’economia di bilancio, è disposta dalla Giunta regionale, sentito il parere favorevole della provincia su cui sono prevalentemente eserciti i servizi.

 

3. Nel contesto della prosecuzione delle attività di razionalizzazione del trasporto pubblico locale, avviate in attuazione della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18, dell’articolo 4 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22 e dell’articolo 12 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40, in subordine a quanto stabilito dai commi precedenti, la Giunta regionale autorizza, su domanda delle imprese esercenti, singole o consorziate, che possiedano i requisiti previsti dalla legge per l’affidamento, lo scorporo dei servizi da esse gestiti dai piani industriali approvati con i decreti dirigenziali, previsti dall’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, sentite le Province interessate. L’autorizzazione allo scorporo comporta l’adeguamento dei contratti di servizio in base ai quali i servizi medesimi sono stati affidati.

 

     Art. 65. (Determinazione del trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere)

1. Il trattamento economico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere è determinato nella misura massima prevista dal DPCM 19 luglio 1995, n. 502 per come modificato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319, ridotto del 20% per quanto disposto dal comma 14 dell’articolo 61 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

2. L’articolo 9, comma 4, della legge regionale del 18 luglio 2008, n. 24, per la parte ". . . continuano a trovare applicazione.. ." si interpreta nel senso che le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 2 erano già applicabili, limitatamente alle strutture ambulatoriali private autorizzate e/o accreditate, dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 ottobre 2002, n. 35. Decadono, pertanto, tutti gli atti in contrasto con tale interpretazione successivi alla legge regionale 2 ottobre 2002, n. 35 [26].

 

3. L’accreditamento definitivo di singoli reparti e servizi di strutture delle aziende sanitarie o di singoli reparti o servizi delle aziende ospedaliere già attivi, riconvertiti o ristrutturati nonché delle sperimentazioni gestionali di cui all’articolo 9 bis del decreto legislativo n. 502/1992, è differito alla ultimazione degli adeguamenti complessivi delle strutture dove gli stessi sono collocati. Pertanto dalla loro attivazione le stesse strutture devono essere considerate provvisoriamente accreditate. I nuovi servizi realizzati, nell’ambito dei processi parziali di riconversione in atto e in coerenza con le indicazioni del P.S.R. e degli atti aziendali, devono parimenti essere considerati provvisoriamente accreditati nelle more dell’accreditamento complessivo delle strutture all’interno delle quali sono collocati [27].

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al Polo integrato INAIL-Regione Calabria di Lamezia Terme [28].

4. Le modalità di turnazione delle farmacie previste dalla lettera b) di ciascuno degli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 2 si applicano anche alle farmacie delle circoscrizioni o frazioni con popolazione superiore a 9 mila abitanti e con più di una farmacia in Pianta Organica. Dette farmacie turneranno fra loro.

 

     Art. 66. (Organizzazione della struttura regionale della protezione civile)

1. La struttura regionale di Protezione Civile di cui alla legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4, in seguito attuata con deliberazioni della Giunta regionale n. 473 del 27 luglio 2007 e n. 631 del 28 settembre 2007, è organizzata secondo gli schemi allegati alle stesse deliberazioni.

 

2. La struttura regionale di Protezione Civile è distribuita anche sul territorio provinciale secondo quanto organizzato con atto n. 473 del 27/07/07, che prevede la costituzione di n. 11 Centri Operativi Integrati Territoriali al fine di garantire tempi rapidi di intervento, anche alla luce degli ultimi funesti eventi che hanno colpito il territorio regionale e non ultimo il territorio nazionale, considerata l’esposizione al rischio sismico, idrogeologico, antropico ed incendi boschivi cui è esposto il territorio regionale.

 

3. La Struttura di cui agli articoli 1 e 2 esula dalla nuova organizzazione di carattere "cellulare" in quanto il Servizio di Protezione Civile è Servizio Pubblico Essenziale e una sede unica di P.C.R. porta a ritardi dei tempi di intervento per il salvataggio e la tutela delle vite umane, dei beni, e dell’ambiente.

 

     Art. 67. (Sanità penitenziaria)

1. Il Consiglio regionale approva entro 60 giorni un disegno di legge organico di riordino della Sanità penitenziaria.

 

     Art. 68. (Dimensionamento scolastico)

1. Ai sensi del D.P.R. 233/98, articolo 2, comma 7, nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli, in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi sono concesse deroghe automatiche agli indici di riferimento.

 

2. Le Province adeguano i propri piani di dimensionamento scolastico entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 69. (Piano assunzioni dell’ArpaCal)

1. In prosecuzione al piano delle assunzioni avviato per la prima annualità con l’articolo 14, comma 2, della Legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 e per la seconda annualità con l’articolo 43, comma 3, della Legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, l’ArpaCal, al fine di dare compiuta attuazione alla propria struttura organizzativa, è autorizzata alle assunzioni programmate per la terza annualità.

 

     Art. 70. (Modalità di valorizzazione delle royalties idrocarburi)

1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere che le aliquote del prodotto della coltivazione relativa alle estrazioni di gas dovute alla Regione ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modifiche ed integrazioni siano conferite, con modalità che verranno stabile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite delibera della Giunta regionale, presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui all’articolo 13 della Deliberazione della Autorità per l’energia elettrica ed il gas n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 agosto 2002, o cedute ad un ente o società pubblica a controllo regionale che la utilizzi per perseguire le finalità previste dalla normativa regionale vigente.

 

     Art. 71. (Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese)

1. Le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese, possono essere prorogate dai singoli dipartimenti competenti per materia, per motivi di pubblico interesse, non oltre il 31 dicembre 2009 con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni e nelle more che si completi la procedura di evidenza pubblica in atto per l’individuazione dei nuovi soggetti gestori degli strumenti di incentivazione.

 

     Art. 72. (Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma già modificato dall'art. 31 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, dall'art. 22 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47 e così ulteriormente modificato dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69.

[2] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 7 luglio 2014, n. 11.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 18 luglio 2011, n. 20.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 18 luglio 2011, n. 20.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 ottobre 2009, n. 33.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 ottobre 2009, n. 33.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 ottobre 2009, n. 33.

[9] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

[10] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

[11] Alinea così modificato dall'art. 21 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

[12] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

[13] Per una modifica al presente comma, vedi la L.R. 5 gennaio 2010, n. 2.

[14] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 19 ottobre 2009, n. 36.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 53 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

[16] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

[17] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2009, n. 58.

[18] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2009, n. 58.

[19] Per la riapertura del termine di cui al presente articolo, vedi l'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2009, n. 58.

[20] Comma già modificato dall'art. 21 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2009, n. 58 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[21] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[22] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2009, n. 58.

[23] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2009, n. 58.

[24] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2009, n. 58.

[25] La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 2010, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[26] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

[27] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

[28] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 11 dicembre 2017, n. 45.