§ 5.3.3 - L.R. 29 aprile 1975, n. 13.
Anticipazione per conto dello Stato per trattamento economico al personale delle aziende concessionarie di autoservizi.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:29/04/1975
Numero:13


Sommario
Art. 1.      Ai dipendenti delle aziende private esercenti autoservizi di linea di concessione regionale, il cui trattamento è regolato dalla normativa ANAC (contratto collettivo di lavoro per il personale [...]
Art. 2.      La Giunta regionale provvede bimestralmente, secondo le modalità e i criteri dalla stessa stabiliti, alla erogazione delle somme necessarie per l'anticipazione dell'aumento di cui al precedente [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.3.3 - L.R. 29 aprile 1975, n. 13. [1]

Anticipazione per conto dello Stato per trattamento economico al personale delle aziende concessionarie di autoservizi.

(B.U. n. 24 del 3 maggio 1975).

 

Art. 1.

     Ai dipendenti delle aziende private esercenti autoservizi di linea di concessione regionale, il cui trattamento è regolato dalla normativa ANAC (contratto collettivo di lavoro per il personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione), è erogato, per l'anno 1975, dalla Regione Calabria, in nome e per conto dello Stato, a titolo di anticipazione e salvo conguaglio sui futuri miglioramenti, un aumento della retribuzione mensile di lire 70.000 al lordo degli oneri riflessi.

 

     Art. 2.

     La Giunta regionale provvede bimestralmente, secondo le modalità e i criteri dalla stessa stabiliti, alla erogazione delle somme necessarie per l'anticipazione dell'aumento di cui al precedente art. 1, avvalendosi degli uffici dell'Assessorato ai Trasporti.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[2] Norma finanziaria.