Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.3 trasporti |
Data: | 29/04/1975 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Ai dipendenti delle aziende private esercenti autoservizi di linea di concessione regionale, il cui trattamento è regolato dalla normativa ANAC (contratto collettivo di lavoro per il personale [...] |
Art. 2. La Giunta regionale provvede bimestralmente, secondo le modalità e i criteri dalla stessa stabiliti, alla erogazione delle somme necessarie per l'anticipazione dell'aumento di cui al precedente [...] |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.3.3 - L.R. 29 aprile 1975, n. 13. [1]
Anticipazione per conto dello Stato per trattamento economico al personale delle aziende concessionarie di autoservizi.
(B.U. n. 24 del 3 maggio 1975).
Ai dipendenti delle aziende private esercenti autoservizi di linea di concessione regionale, il cui trattamento è regolato dalla normativa ANAC (contratto collettivo di lavoro per il personale delle aziende private esercenti autoservizi in concessione), è erogato, per l'anno 1975, dalla Regione Calabria, in nome e per conto dello Stato, a titolo di anticipazione e salvo conguaglio sui futuri miglioramenti, un aumento della retribuzione mensile di lire 70.000 al lordo degli oneri riflessi.
La Giunta regionale provvede bimestralmente, secondo le modalità e i criteri dalla stessa stabiliti, alla erogazione delle somme necessarie per l'anticipazione dell'aumento di cui al precedente art. 1, avvalendosi degli uffici dell'Assessorato ai Trasporti.
(Omissis) [2].
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 25 della
[2] Norma finanziaria.