§ 5.1.11 - L.R. 2 giugno 1980, n. 20.
Norme in materia urbanistica. Delega.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:02/06/1980
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Sono delegate ai comuni, singoli o associati, le funzioni amministrative, specificate nei successivi articoli, relative alla materia urbanistica ed alla protezione dell'ambiente e delle bellezze [...]
Art. 2.      La delega in materia urbanistica riguarda le funzioni amministrative concernenti l'istruttoria e l'approvazione dei seguenti strumenti:
Art. 3.      In attuazione della legge 3 gennaio 1978, n. 1, l'approvazione da parte dei comuni di progetti di opere pubbliche non conformi alle specifiche destinazioni del piano urbanistico o ricadenti su [...]
Art. 4.      La delega per la protezione dell'ambiente e delle bellezze naturali riguarda le funzioni amministrative concernenti:
Art. 5.      I sindaci, nell'esercitare la vigilanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si avvalgono per il parere previsto dall'articolo 32 della legge 17 agosto [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      A tutti i comuni destinatari della delega la Giunta regionale trasmetterà tempestivamente le direttive emanate dallo Stato per l'esercizio delle materie da esso delegate alle Regioni, perché [...]
Art. 8.      Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi competenti degli enti delegati, singoli o associati, assumono nella loro autonomia organizzativa e ordinamentale, le [...]
Art. 9.      Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, comprese quelle concernenti l'adeguamento delle strutture organizzative degli enti destinatari della delega. sono a totale [...]
Art. 10.      Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 15 dicembre 1973 n. 18.
Art. 11.      All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 400.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul Capitolo 70012202 «Fondo occorrente per far fronte agli [...]


§ 5.1.11 - L.R. 2 giugno 1980, n. 20. [1]

Norme in materia urbanistica. Delega.

(B.U. n. 27 del 4 giugno 1980).

 

Art. 1.

     Sono delegate ai comuni, singoli o associati, le funzioni amministrative, specificate nei successivi articoli, relative alla materia urbanistica ed alla protezione dell'ambiente e delle bellezze naturali.

 

     Art. 2.

     La delega in materia urbanistica riguarda le funzioni amministrative concernenti l'istruttoria e l'approvazione dei seguenti strumenti:

     1) piano di zona (legge n. 167 del 1962);

     2) piani pluriennali di attuazione (art. 13 della legge n. 10 del 1977);

     3) piani particolareggiati e loro varianti (legge n. 1150 del 1942);

     4) piani per gli insediamenti produttivi (art. 27 della legge n. 865 del 1971);

     5) piani di lottizzazione (legge n. 765 del 1967).

     I comuni non sono assoggettati a preventive autorizzazioni per la redazione dei richiamati strumenti urbanistici.

     Per gli strumenti urbanistici di cui ai punti 1), 3), 4 e 5) del primo comma dell'articolo 2 i comuni debbono acquisire il parere di conformità agli strumenti urbanistici generali, su relazione della sezione urbanistica regionale, dell'assessorato all'urbanistica che è tenuto ad esprimersi entro 60 giorni [2].

     Trascorso tale termine il parere si dà per acquisito.

     Le delibere consiliari di approvazione hanno efficacia dal momento in cui hanno riportato il visto di legittimità.

     L'approvazione dei piani pluriennali di attuazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 31- 12-1979, n. 15.

 

     Art. 3.

     In attuazione della legge 3 gennaio 1978, n. 1, l'approvazione da parte dei comuni di progetti di opere pubbliche non conformi alle specifiche destinazioni del piano urbanistico o ricadenti su aree non destinate a pubblici servizi, costituisce variante ed avviene con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 4.

     La delega per la protezione dell'ambiente e delle bellezze naturali riguarda le funzioni amministrative concernenti:

     - la concessione di nulla osta ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per singoli o più episodi edilizi ricadenti su aree incluse negli strumenti urbanistici generali approvati;

     - i compiti di cui alle lettere c), d), e), ed f) del secondo comma dell'articolo 82 del D.P.R. n. 616 del 1977.

     Per rilasciare le autorizzazioni di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale n. 20/80 i Sindaci si avvalgono del parere preventivo delle Commissioni di cui all'articolo 2 della legge n. 1497/39 e del relativo regolamento di applicazione e successive modificazioni, le quali continuano ad esercitare le funzioni nella composizione esistente anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, fino a quando con legge regionale non si sia provveduto alla definitiva disciplina delle commissioni medesime [3].

     I membri che sono venuti o vengano a mancare per dimissione o per qualsiasi altra causa sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima [4].

     Nei casi previsti dall'articolo 14, primo comma, della legge n. 1497/39, l'azienda di promozione turistica, di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1985 n. 13, competente per territorio, fa conoscere il suo avviso entro quindici giorni dall'interpello. Decorso tale termine, il parere si intende concesso favorevolmente [5].

     L'approvazione dell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 1497/39, la revoca o la modifica dello stesso elenco, a norma del penultimo comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, sono assunte con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare [6].

     Le pubblicazioni che, ai sensi della legge n. 1497/39 e del relativo regolamento di approvazione e successive modificazioni, debbono effettuarsi sulla «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, sono effettuate solo sul «Bollettino Ufficiale» della Regione Calabria [7].

 

     Art. 5.

     I sindaci, nell'esercitare la vigilanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si avvalgono per il parere previsto dall'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e per le materie di cui al precedente articolo 4, degli uffici comunali o intercomunali di programmazione, pianificazione e gestione urbanistica ed edilizia di cui alla presente legge.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [8]

 

     Art. 7.

     A tutti i comuni destinatari della delega la Giunta regionale trasmetterà tempestivamente le direttive emanate dallo Stato per l'esercizio delle materie da esso delegate alle Regioni, perché siano compiutamente osservate.

 

     Art. 8.

     Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi competenti degli enti delegati, singoli o associati, assumono nella loro autonomia organizzativa e ordinamentale, le determinazioni necessarie per l'adeguamento delle proprie strutture operative con l'istituzione di uffici comunali o intercomunali di programmazione, pianificazione e gestione urbanistica ed edilizia, e per l'assunzione del personale necessario, nel rispetto delle norme statali vigenti.

     Gli uffici sopradetti sono strumenti delle amministrazioni locali per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge e per quelle trasferite dallo Stato.

     Ai comuni inferiori a cinquemila abitanti che, per le finalità della presente legge, entro un anno dall'entrata in vigore della stessa, si associno con altri comuni sì da raggiungere insieme almeno cinquemila abitanti, la Regione concede contributi per l'impianto degli uffici di cui al precedente comma.

 

     Art. 9.

     Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, comprese quelle concernenti l'adeguamento delle strutture organizzative degli enti destinatari della delega. sono a totale carico della Regione.

 

     Art. 10.

     Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 15 dicembre 1973 n. 18.

 

     Art. 11.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 400.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul Capitolo 70012202 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 4)» dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

     La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del Capitolo 2311103 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione «Spese per la delega di funzioni in materia urbanistica» e lo stanziamento, in termini di competenza di cassa, di lire 400.000.000.

     Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1981 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16-5-1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[2] Comma così modificato con art. 4 L.R. 8 settembre 1981, n. 15.

[3] Comma aggiunto con art. 8 L.R. 22 dicembre 1989, n. 16.

[4] Comma aggiunto con art. 8 L.R. 22 dicembre 1989, n. 16.

[5] Comma aggiunto con art. 8 L.R. 22 dicembre 1989, n. 16.

[6] Comma aggiunto con art. 8 L.R. 22 dicembre 1989, n. 16.

[7] Comma aggiunto con art. 8 L.R. 22 dicembre 1989, n. 16.

[8] Articolo abrogato con art. 5 L.R. 11 luglio 1994, n. 16.