§ 2.1.30 - Legge Provinciale 30 novembre 1974, n. 42.
Ulteriori miglioramenti a favore del personale provinciale pensionato a carico dei fondi provinciali e dei medici condotti, loro vedove [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:30/11/1974
Numero:42


Sommario
Art. 1.      Ai titolari di trattamento di riposo, di assegni vitalizi e di grazia, a carico del Fondo pensioni della Provincia e del Fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina, istituito con [...]
Art. 2.      L'integrazione mensile lorda, di cui al precedente articolo, sarà corrisposta anche sull'ammontare della 13ª mensilità.
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)


§ 2.1.30 - Legge Provinciale 30 novembre 1974, n. 42.

Ulteriori miglioramenti a favore del personale provinciale pensionato a carico dei fondi provinciali e dei medici condotti, loro vedove ed orfani, iscritti al fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina istituito con legge tirolese 27 dicembre 1909, B.L.P. n. 4, ex 1910.

(B.U. 10 dicembre 1974, n. 57).

 

Art. 1.

     Ai titolari di trattamento di riposo, di assegni vitalizi e di grazia, a carico del Fondo pensioni della Provincia e del Fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina, istituito con legge tirolese 27 dicembre 1909, B.L.P. n. 4, ex 1910, è concessa a decorrere dall'1 gennaio 1971, una integrazione mensile lorda pari al 35 per cento dell'importo mensile lordo della pensione, assegno vitalizio o graziale, compresi le rispettive quote fisse costanti, coefficienti fissi, contributi di educazione, l'integrazione mensile lorda di cui alla Legge provinciale 9 gennaio 1966, n. 5, e l'integrazione mensile lorda di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 7 settembre 1968, n. 13, spettanti alla stessa data.

     A decorrere dall'1 gennaio 1974 l'integrazione mensile lorda del 35 per cento di cui al precedente comma è elevata al 40 per cento.

     L'importo mensile lordo dell'integrazione di cui ai precedenti commi, non può essere, in alcun caso, inferiore a lire 20.000 ed arrotondato per eccesso a lire 100.

 

     Art. 2.

     L'integrazione mensile lorda, di cui al precedente articolo, sarà corrisposta anche sull'ammontare della 13ª mensilità.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Disposizione finanziaria transitoria.

[1] Disposizione finanziaria transitoria.