§ 2.1.20 - Legge Provinciale 7 settembre 1968, n. 13.
Ulteriori miglioramenti a favore del personale provinciale pensionato a carico dei fondi provinciali e dei medici condotti, loro vedove [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:07/09/1968
Numero:13


Sommario
Art. 1.      Ai titolari di trattamento di riposo, di assegni vitalizi e di grazia, a carico del Fondo pensioni della Provincia e del Fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina, istituito con [...]
Art. 2.      Ai titolari di trattamento di riposo, di assegni vitalizi e di grazia di cui al primo comma del precedente articolo, è altresì concesso, a decorrere dall'1 gennaio 1968, un assegno fisso mensile [...]
Art. 3.      L'integrazione mensile lorda e l'assegno fisso mensile lordo, di cui ai precedenti articoli, saranno corrisposti anche sull'ammontare della tredicesima mensilità.
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)


§ 2.1.20 - Legge Provinciale 7 settembre 1968, n. 13.

Ulteriori miglioramenti a favore del personale provinciale pensionato a carico dei fondi provinciali e dei medici condotti, loro vedove ed orfani, iscritti al fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina istituito con legge tirolese 27 dicembre 1909, B.L.P. n. 4, ex 1910».

(B.U. 17 settembre 1968, n. 39).

 

Art. 1.

     Ai titolari di trattamento di riposo, di assegni vitalizi e di grazia, a carico del Fondo pensioni della Provincia e del Fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina, istituito con legge tirolese 27 dicembre 1909, B.L.P. n. 4, ex 1910, è concessa, a decorrere dall'1 gennaio 1968, una integrazione mensile lorda pari al 20% dell'importo mensile lordo della pensione, assegno vitalizio o graziale, comprese le rispettive quote fisse costanti, coefficienti fissi e contributi di educazione, spettanti alla stessa data, con esclusione dell'integrazione mensile lorda di cui alla Legge provinciale 19 gennaio 1966, n. 5.

     L'importo mensile lordo dell'integrazione di cui al precedente comma è arrotondato, per eccesso, a lire 100.

 

     Art. 2.

     Ai titolari di trattamento di riposo, di assegni vitalizi e di grazia di cui al primo comma del precedente articolo, è altresì concesso, a decorrere dall'1 gennaio 1968, un assegno fisso mensile lordo nelle seguenti misure:

     a) lire 10.000 nei casi di trattamento di quiescenza diretto;

     b) lire 5.000 nei casi di trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità di cui sono titolari le vedove;

     c) lire 3.300 nei casi di trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità di cui sono titolari gli orfani soli.

 

     Art. 3.

     L'integrazione mensile lorda e l'assegno fisso mensile lordo, di cui ai precedenti articoli, saranno corrisposti anche sull'ammontare della tredicesima mensilità.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Norma finanziaria.

[1] Norma finanziaria.