Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 07/09/1968 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Ai titolari di trattamento di riposo, di assegni vitalizi e di grazia, a carico del Fondo pensioni della Provincia e del Fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina, istituito con [...] |
Art. 2. Ai titolari di trattamento di riposo, di assegni vitalizi e di grazia di cui al primo comma del precedente articolo, è altresì concesso, a decorrere dall'1 gennaio 1968, un assegno fisso mensile [...] |
Art. 3. L'integrazione mensile lorda e l'assegno fisso mensile lordo, di cui ai precedenti articoli, saranno corrisposti anche sull'ammontare della tredicesima mensilità. |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. (Omissis) |
§ 2.1.20 - Legge Provinciale 7 settembre 1968, n. 13.
Ulteriori miglioramenti a favore del personale provinciale pensionato a carico dei fondi provinciali e dei medici condotti, loro vedove ed orfani, iscritti al fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina istituito con legge tirolese 27 dicembre 1909, B.L.P. n. 4, ex 1910».
(B.U. 17 settembre 1968, n. 39).
Ai titolari di trattamento di riposo, di assegni vitalizi e di grazia, a carico del Fondo pensioni della Provincia e del Fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina, istituito con legge tirolese 27 dicembre 1909, B.
L'importo mensile lordo dell'integrazione di cui al precedente comma è arrotondato, per eccesso, a lire 100.
Ai titolari di trattamento di riposo, di assegni vitalizi e di grazia di cui al primo comma del precedente articolo, è altresì concesso, a decorrere dall'1 gennaio 1968, un assegno fisso mensile lordo nelle seguenti misure:
a) lire 10.000 nei casi di trattamento di quiescenza diretto;
b) lire 5.000 nei casi di trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità di cui sono titolari le vedove;
c) lire 3.300 nei casi di trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità di cui sono titolari gli orfani soli.
L'integrazione mensile lorda e l'assegno fisso mensile lordo, di cui ai precedenti articoli, saranno corrisposti anche sull'ammontare della tredicesima mensilità.
(Omissis) [1].
(Omissis) [1].
[1] Norma finanziaria.
[1] Norma finanziaria.