Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 01/08/1988 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Provincia autonoma di Trento effettua le assunzioni di personale per la copertura dei posti dei profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, [...] |
Art. 2. 1. Fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui al comma 2 dell'articolo 1, la Giunta provinciale non potrà indire nuove prove di selezione ai sensi del comma 7 dell'articolo 66 della [...] |
Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, [...] |
§ 2.1.97 - Legge Provinciale 1 agosto 1988, n. 24.
Disposizioni in materia di assunzioni.
(B.U. 9 agosto 1988, n. 35).
1. La Provincia autonoma di Trento effettua le assunzioni di personale per la copertura dei posti dei profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, avviati ai sensi dell'articolo 16 della
2. Le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con apposite norme regolamentari, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale [1].
1. Fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui al comma 2 dell'articolo 1, la Giunta provinciale non potrà indire nuove prove di selezione ai sensi del comma 7 dell'articolo 66 della
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
[1] Per il
[*] Per la