Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 21/03/1988 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni speciali e transitorie. |
Art. 2. (Omissis) |
§ 2.1.94 - Legge Provinciale 21 marzo 1988, n. 12.
Disposizioni speciali e transitorie per la nomina a dirigente.
(B.U. 24 marzo 1988, n. 14 straord.).
(L'art. 70 della
presente legge fermo restando quanto disposto dall'art. 69 della stessa
Art. 1. Disposizioni speciali e transitorie.
1. Possono essere nominati dirigenti con le modalità di cui ai primi quattro commi dell'articolo 26 della
2. Il parere previsto dal secondo comma del richiamato articolo 26 dovrà essere espresso avuto particolarmente riguardo dei titoli di studio e degli altri titoli specifici posseduti dal funzionario proposto nonché delle attività e funzioni svolte e di quelle da svolgere in connessione con l'incarico cui la nomina si riferisce.
3. In via alternativa, la nomina a dirigente potrà essere altresì disposta dalla Giunta provinciale tra i funzionari inquadrati in livelli funzionali retributivi non inferiori al settimo in possesso di diploma di laurea, con non meno di dieci anni di servizio maturati anche presso altre pubbliche amministrazioni, ai quali, da oltre un anno, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti comunque affidata in modo continuativo la responsabilità di servizi istituiti con la medesima legge provinciale n. 12 e con leggi provinciali ad essa successive.
4. Alla nomina di cui al comma precedente la Giunta provvede previa richiesta di positiva valutazione della idoneità del funzionario allo svolgimento dell'incarico cui la nomina stessa si riferisce da effettuarsi da parte della commissione previsto dal terzo comma dell'articolo 26 della richiamata legge provinciale n. 12 in relazione ai titoli risultanti dal fascicolo personale del candidato e mediante apposito esame colloquio le cui modalità di svolgimento saranno stabilite dalla stessa Giunta provinciale con proprio atto deliberativo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al verificarsi dei presupposti di cui al primo comma dell'articolo 26 della
(Omissis) [1].
Artt. 3. - 4.
(Omissis) [2].
[*] Per la
[1] Modifica l'art. 37 della
[2] Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.