Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 03/03/2010 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Modificazione dell’articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) |
Art. 2. Inserimento dell’articolo 37 bis nella legge sul personale della Provincia |
Art. 3. Disposizioni finanziarie |
§ 2.1.218 - L.P. 3 marzo 2010, n. 2.
Modificazioni della legge sul personale della Provincia: disposizioni per favorire l’inserimento lavorativo di persone disabili
(B.U. 4 marzo 2010, n. 9 Straord.)
Art. 1. Modificazione dell’articolo 37 della
1. Il comma 7 dell’articolo 37 della legge sul personale della Provincia è sostituito dal seguente:
"7. La Provincia e gli enti strumentali garantiscono l’integrale copertura della quota d’obbligo di cui alla
Art. 2. Inserimento dell’articolo 37 bis nella legge sul personale della Provincia
1. Dopo l’articolo 37 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:
"Art. 37 bis
Disposizioni per favorire l’inserimento lavorativo di persone disabili
1. Per favorire l’inserimento lavorativo di persone disabili in possesso dei requisiti previsti dalla
2. Il comma 1 può applicarsi anche nei confronti di personale provinciale con difficoltà lavorative accertate, su disposizione di un’apposita commissione paritetica fra la Provincia e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di appartenenza."
Art. 3. Disposizioni finanziarie
1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi esercizi finanziari del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 95.5.210). Per gli anni successivi il relativo onere sarà determinato dalla legge finanziaria provinciale.
2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della