Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione |
Capitolo: | 1.4 enti locali e deleghe |
Data: | 02/04/2015 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità) |
Art. 2. (Funzioni della Regione) |
Art. 3. (Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative) |
Art. 4. (Funzioni delle nuove province) |
Art. 5. (Società partecipate) |
Art. 6. (Criteri generali per l'individuazione delle risorse) |
Art. 7. (Ambito territoriale ottimale e unioni e fusioni di comuni) |
Art. 8. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9) |
Art. 9. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18) |
Art. 10. (Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11) |
Art. 11. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9) |
Art. 12. (Norma transitoria e finale) |
Art. 13. (Disposizioni in materia di comunità montane e consorzi di bonifica) |
Art. 14. (Clausola valutativa) |
Art. 15. (Norma finanziaria) |
Art. 16. (Norma di rinvio) |
§ 1.4.91 - L.R. 2 aprile 2015, n. 10.
Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.
(B.U. 8 aprile 2015, n. 19 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, della
2. La presente legge detta, altresì, norme in materia di riordino istituzionale regionale, di ambiti territoriali e di società partecipate dalle province nonché di soppressione delle unioni speciali di comuni.
3. La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali, sia proprie che conferite, comprese quelle relative all'information and communication technology (ICT) e alla raccolta ed elaborazione di dati e assistenza tecnico-amministrativa. La Regione incentiva in particolare le unioni e le fusioni di comuni per l'esercizio delle funzioni ai sensi della presente legge.
4. La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte delle province quali enti territoriali di area vasta di cui alla
Art. 2. (Funzioni della Regione)
1. Fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo I della presente legge, già conferite alle province ai sensi della
2. Le funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale sono riallocate nella Regione ed esercitate dalla medesima secondo le leggi statali e regionali di settore.
3. La riallocazione delle funzioni di cui al comma 2, nonché del personale che le esercita, deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle riforme di settore di cui all'Accordo tra lo Stato e le Regioni sancito in Conferenza unificata in data 11 settembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della
4. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalla Regione anche in base alla dislocazione territoriale dei servizi.
Art. 3. (Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative)
1. Le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 6 della
2. Sono inoltre conferite ai comuni e alle loro forme associative le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo II della presente legge, già conferite alle province.
2-bis. Sono trasferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno di cui all'Allegato A, paragrafo 2, lettera c-bis), comprese le funzioni di polizia delle acque, di polizia idraulica nel territorio di competenza e le funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze del Lago Trasimeno di cui all'articolo 68, comma 1, lettera i) della
2-ter. Sulle aree e sul demanio lacuale e fluviale compresi nel bacino del Lago Trasimeno la cui utilizzazione e gestione spetta all'Unione dei Comuni del Trasimeno, deve essere garantita, a titolo gratuito, a favore della Regione per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni in materia idraulica, passaggio, nonché la concessione d'uso di un idoneo locale da adibire a magazzino [2].
Art. 4. (Funzioni delle nuove province)
1. Le nuove province esercitano le funzioni di cui alla
2. Sono riallocate nelle nuove province le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo III della presente legge, escluse le funzioni sul Lago Trasimeno di cui all'articolo 3, comma 2-bis e all'Allegato A, Paragrafo 2, lettera c-bis) [3].
Art. 5. (Società partecipate)
1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle province. Le nuove province nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e in particolare dall'articolo 1, commi 611 e seguenti della
2. Il Piano di ricognizione di cui al comma 1 individua gli enti e le agenzie, nonché le società partecipate che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85 della
3. Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno ad oggetto servizi e o funzioni non ricomprese nelle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85 della
4. Per il personale delle società partecipate dalle province si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 614 della
Art. 6. (Criteri generali per l'individuazione delle risorse)
1. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell'articolo 1, comma 96 della
2. I trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi all'esercizio delle funzioni provinciali sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera b) della
2 bis. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della
2-ter. Costituisce titolo, per il trasferimento della proprietà a favore della Regione Umbria, la trascrizione nei registri immobiliari di apposito verbale sottoscritto tra le parti ovvero, in alternativa, la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto ricognitivo degli immobili di proprietà delle Province, detenuti o in possesso della Regione ai sensi del comma 2-bis [5].
Art. 7. (Ambito territoriale ottimale e unioni e fusioni di comuni)
1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 31 del
2. Il limite demografico minimo per l'insieme dei comuni che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, sono tenuti all'esercizio delle funzioni di cui all'Allegato B della presente legge, mediante le unioni di comuni o le altre forme associative previste dalla normativa vigente, è fissato in tremila abitanti.
3. La Regione con propria legge stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi. I contributi regionali e statali sono destinati ad incentivare, in particolare, unioni e fusioni di comuni con il seguente ordine e gradualità:
a) fusioni di comuni;
b) unioni di comuni, con popolazione superiore a trentamila abitanti, con riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, aventi come finalità l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 ;
c) unioni di comuni, con una popolazione complessiva compresa tra i cinquemila e trentamila abitanti, con riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, aventi come finalità l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 .
4. Gli incentivi regionali di cui al comma 3 si articolano in tre categorie:
a) finanziamenti per le spese di esercizio e/o in conto capitale;
b) supporto formativo e tecnico-operativo per fornire assistenza qualificata e formazione per amministratori e dipendenti degli enti locali;
c) premialità nella partecipazione a bandi o avvisi regionali riservata ai comuni confluiti nella fusione o costituenti le unioni di cui al comma 3 .
TITOLO II
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
Art. 8. (Ulteriori modificazioni alla
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della
3. Al comma 4 dell'articolo 5 della
4. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della
5. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della
Art. 9. (Ulteriori modificazioni alla
1. L'articolo 3 del Titolo I della
2. Il Titolo III - Esercizio Associato di funzioni e cooperazione comunale -, Capo I - Unione speciale di comuni - e gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della
3. Il Capo II - Esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali - e gli articoli 16 e 17 della
4. Al Titolo IV della
5. Gli articoli 72 e 74 del Titolo V della
Art. 10. (Modificazioni alla
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della
2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della
3. Al comma 3 dell'articolo 9 della
4. Il comma 2 dell'articolo 15 della
" 2. Le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della
5. I commi 2 e 3 dell'articolo 16 della
6. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 16 della
7. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 16 della
8. Il comma 1 dell'articolo 17 della
9. I commi 2 e 3 dell'articolo 17 della
10. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18 della
11. Il comma 4 dell'articolo 18 della
" 4. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, il Presidente del CAL di cui alla
12. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della
" 5-bis. Ciascun A.T.I. provvede, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, ad effettuare la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e, in particolare, delle risorse umane, strumentali e finanziarie a qualunque titolo a disposizione dell'A.T.I. stesso per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e servizio di gestione integrata dei rifiuti. ".
13. Il comma 6 dell'articolo 18 della
" 6. L'Assemblea dell'AURI, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea stessa, elegge il Consiglio direttivo e approva lo Statuto, il regolamento di organizzazione e la ricognizione di cui al comma 5-bis. ".
14. Il comma 8 dell'articolo 18 della
15. Al comma 9 dell'articolo 18 della
16. Alla lettera b) del comma 10 dell'articolo 18 della
17. Al comma 4 dell'articolo 19 della
18. Il comma 1 dell'articolo 21 della
" 1. In materia di politiche sociali e turismo, dal momento dell'esercizio delle funzioni da parte dei comuni in forma associata, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che fanno riferimento agli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) si intendono riferiti ai comuni in forma associata. ".
Art. 11. (Ulteriori modificazioni alla
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della
" c) il Presidente della Provincia di Perugia o un suo delegato; ".
2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della
" d) il Presidente della Provincia di Terni o un suo delegato; ".
3. Al comma 2 dell'articolo 6 della
4. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 della
5. Alla rubrica dell'articolo 10 della
6. Il comma 1 dell'articolo 10 della
" 1. I Dipartimenti coprono ambiti territoriali sovra-comunali il cui livello, sovra o sotto-provinciale, viene definito dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia. ".
7. Il comma 2 dell'articolo 10 della
" 2. Ciascun Dipartimento, nell'ambito territoriale di competenza, assicura l'espletamento dei compiti indicati all'articolo 2, sulla base delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, lett. c) e provvede in particolare alle attività operative di controllo e vigilanza sul territorio. ".
8. Al comma 3 dell'articolo 10 della
9. Al comma 1 dell'articolo 11 della
10. Al comma 9 dell'articolo 17 della
TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI, CLAUSOLA E FINANZIARIE
Art. 12. (Norma transitoria e finale)
1. Le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge sono esercitate dall'Agenzia forestale regionale [6].
2. Nei territori dove non operano i consorzi di bonifica, le funzioni in materia di bonifica e di idraulica, di cui all'Allegato B, paragrafo IV, della presente legge, sono di competenza dell'Agenzia forestale regionale [7].
2-bis. Nelle more dell'individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 8 della
2-ter. A far data dal 1° luglio 2020 la funzione di cui al comma 2-bis, nelle more dell'individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 8 della
3. [I comuni costituiscono, se non già esistenti, le unioni di comuni o le altre forme associative di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015. Entro lo stesso termine i comuni costituiscono, se non già esistenti, le forme associative di cui all'articolo 3, comma 1] [10].
4. [Qualora i comuni non provvedono agli adempimenti di cui al comma 2, nel termine ivi previsto, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 16 della
5. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell'articolo 6, definisce, i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all'Allegato B. I trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi all'esercizio di tali funzioni sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera b) della
6. Il personale delle disciolte comunità montane, che svolge le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge, è trasferito, in via prioritaria in relazione alle prevalenti funzioni esercitate alla data del 31 dicembre 2017, nei ruoli del personale dell'Agenzia forestale regionale [13].
6-bis. Tra il personale di cui al comma 6 la Giunta regionale con proprio atto:
a) individua e determina le modalità di organizzazione, anche con riferimento ad una delle comunità montane ancorché disciolte, di un contingente di supporto alla gestione liquidatoria che resta assegnato alla stessa fino al completamento delle procedure di liquidazione;
b) individua un eventuale contingente da assegnare con procedure di mobilità, per una durata non superiore a cinque anni, ai comuni che ne facciano richiesta per l'esercizio in forma decentrata delle funzioni di cui all'Allegato A;
c) individua un eventuale ulteriore contingente da trasferire alla Regione [14].
6-ter. Il personale di cui al comma 6 e 6-bis è trasferito nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento. I contingenti di personale da trasferire sono individuati dalla Giunta regionale fermo restando l'invarianza della spesa complessiva. Le spese di personale per gli enti riceventi sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente [15].
6-quater. [Il trasferimento delle risorse connesse al riordino delle funzioni di cui all'Allegato B per la quota relativa al finanziamento delle spese del personale di cui ai commi 6 e 6-bis, ad eccezione di quello trasferito nei ruoli della Regione, è garantito fino alla data di collocamento in quiescenza dello stesso] [16].
6-quinquies. Il personale di cui ai commi 6 e 6-bis può essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, dalla Regione, da Agenzie ed enti regionali, dalle province, dai comuni e dalle relative forme associative al fine di incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni [17].
6-sexties. ll personale di cui ai commi 6 e 6-bis, lettere a) e c), svolge le proprie attività in via principale presso le attuali sedi di lavoro salvo quanto diversamente stabilito con atto di Giunta [18].
6-septies. Nel caso che con legge regionale si disponga il riordino delle funzioni di cui all'Allegato B della
7. Nelle more di quanto previsto al comma 1 il personale di cui al comma 6 svolge le proprie attività alle dipendenze delle disciolte Comunità montane presso le attuali sedi di lavoro. Tale personale può, altresì, essere utilizzato dalla Regione, dalle nuove province e dai comuni mediante apposite convenzioni [20].
8. La Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, a rideterminare la dotazione organica del proprio personale, atteso quanto trasferito ai sensi del medesimo articolo 2, perseguendo i criteri di funzionalità e razionalizzazione, nonché di ottimizzazione delle risorse finanziarie e di bilancio. A tal fine sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2, commi 11, lettera a) e 14, del
9. Ai fini del dimensionamento del personale da trasferire, la Giunta regionale adotta un piano di riassetto organizzativo tenendo conto dell'assegnazione alle funzioni del personale medesimo alla data di entrata in vigore della
10. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 2 continuano ad essere esercitate dalle nuove province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte della Regione che comunque deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
11. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 3, comma 2 continuano ad essere esercitate dalle province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte dei comuni e delle loro forme associative che comunque deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
12. Le forme di partecipazione nelle materie riallocate nella Regione ai sensi della presente legge avvengono nel rispetto dei livelli di organizzazione e delle articolazioni provinciali delle rappresentanze sociali.
13. Le Comunità Montane, ancorché disciolte, continuano ad esercitare le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge già attribuite, fino alla data di effettivo avvio di esercizio delle funzioni medesime da parte dell'Agenzia forestale regionale, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 3 e dall'articolo 64, comma 5 della
14. L'Osservatorio regionale istituito ai sensi del punto 13, lettera b) dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni sancito in Conferenza unificata in data 11 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della
15. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 426, della
16. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino della normativa regionale nelle materie di cui agli allegati della presente legge.
Art. 13. (Disposizioni in materia di comunità montane e consorzi di bonifica)
1. In relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della
2. Al comma 1-ter dell'articolo 15 della
Art. 14. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale entro il 31 marzo 2016 e successivamente con cadenza annuale e comunque fino al completamento del riordino delle funzioni di cui agli allegati A, B e C, trasmette all'Assemblea legislativa una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 15. (Norma finanziaria)
1. La presente legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. L'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è assicurato, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale, dalle risorse finanziarie già autorizzate con precedenti leggi, nelle unità previsionali di base (UPB) e capitoli di spesa di seguito elencati:
a) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato A, previste all'articolo 2 :
1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitolo 717 voci 1021/1022/1023 (
2) UPB 05.1.010 denominata "Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti" - capitoli 853 e 5111 (
3) UPB 05.1.017 denominata "Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del lago Trasimeno" - capitolo 5009 (
4) UPB 07.1.013 denominata "Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica" - capitolo 4195 voce 6290 (
5) UPB 03.1.004 denominata "Attività in materia di costruzioni in zone sismiche" - capitolo 849 (
b) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato A, previste all'articolo 4 :
1) UPB 05.1.017 denominata "Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del Lago Trasimeno" - capitoli 5011 e 5012 (
2) UPB 06.1.002 denominata "Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico" - capitolo 3126 (
c) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato B, previste all'articolo 12 :
1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" per la quota parte già destinata alle Comunità montane del capitolo 718 voci 1021 e 1022 (
d) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato C, lettera a, previste all'articolo 3, comma 1 in materia di turismo:
1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitolo 716 voci 1021 e 1022 (
e) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato C, lettera b, previste all'articolo 3, comma 1 in materia di politiche sociali:
1) UPB 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" - quota parte capitolo 2884 e quota parte capitolo 2888;
2) UPB 13.1.014 denominata "Interventi socio-assistenziali" - quota parte capitolo 2899.
2. Al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 2, in particolare Allegato A, paragrafo I, lettere i) e j) possono concorrere, altresì, finanziamenti dell'Unione europea secondo le modalità indicate dalle specifiche normative vigenti.
3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 7, comma 3, agli interventi finanziari per il riordino territoriale di cui agli articoli 29 e 33 della
4. A decorrere dalla data di trasferimento di ciascuna funzione spettano alla Regione le entrate tributarie, extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima.
4-bis. A decorrere dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni spettano all'Agenzia forestale regionale, le entrate e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni di cui all'Allegato B della presente legge [22].
4-ter. A decorrere dal 2020, le risorse di cui al comma 1, lettera c) destinate al finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato B esercitate dall'Agenzia forestale regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12, trovano copertura alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti"del Bilancio regionale di previsione 2020 e successivi [23].
Art. 16. (Norma di rinvio)
1. La Giunta regionale con proprio atto definisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 424 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
ALLEGATO A - [24]
1) Funzioni oggetto di riordino riservate alla regione ai sensi dell'art. 2
2) Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis
3) Funzioni oggetto di riordino conferite alle nuove province di cui alla
1) FUNZIONI DELLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 2
a) AMBIENTE
- Rifiuti: Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, rinnovo; Rinnovo autorizzazioni; Autorizzazione impianti di ricerca e sperimentazione (artt. 5 e 24
- Valutazioni ambientali:
i. Rilascio, rinnovo, riesame Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA
ii. Rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA ex Dpr 59/2013)
iii. Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
- Risorse idriche: Funzioni amministrative in materia di difesa idraulica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche di cui all'art. 68 comma 1 lettera a, b, c, d, e, f, g, h, l, m
- Inquinamento. Funzioni amministrative di cui all'art. 7 della
- Idraulica Lago Trasimeno: Funzioni inerenti la gestione e regolazione del sistema di paratoie e canali di adduzione al Lago Trasimeno compreso il sistema dell'emissario e torrenti Moiano, Tresa, Rio Maggiore, Anguillara e Maranzano - Risorse idriche Lago Trasimeno: Funzioni concernenti i programmi generali che consentono la realizzazione di usi multipli delle acque nell'ambito dei progetti di programmazione regionale per l'utilizzazione delle risorse idriche di cui all'articolo 3, secondo comma, della
b) ENERGIA
- Funzioni amministrative concernenti la realizzazione e la modifica di impianti per la produzione di energia: Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all'articolo 12, comma 3 del
- Elettrodotti: Autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione fino a 150 kV
c) GOVERNO DEL TERRITORIO
- Controllo piani regolatori: Verifica di compatibilità sui PRG parte strutturale e relative varianti adottate dai Comuni
- Funzioni inerenti l'attività di vigilanza e controllo su opere e su costruzioni, in zona sismica al fine di assicurare il rispetto della normativa tecnica vigente - Titolo VI, Capo VI
- Funzioni amministrative in materia paesaggistica di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 111 della
- Funzioni concernenti il controllo sull'attività edilizia in materia di abusivismo di cui all'articolo 6, comma 2, let. b) punto 9) e agli articoli 148, 150, 151 e 152 della
d) ATTIVITÀ PRODUTTIVE
- Industria, Commercio, Artigianato - Funzioni amministrative già delegate ai sensi della
- Cave e Miniere: Vigilanza ( art. 14
- Funzioni amministrative inerenti la riscossione del contributo ambientale per la tutela dell'ambiente ( art. 12 della
e) CACCIA
- Funzioni amministrative in materia di gestione faunistica e della caccia, in particolare quelle relative:
i. all'adozione dei piani faunistico - venatori provinciali pluriennali e dei programmi annuali di intervento inerenti la gestione faunistico - venatoria
ii. all'istituzione e alla gestione degli ambiti territoriali di interesse faunistico e venatorio
iii. alla gestione degli ambiti territoriali di caccia, alla costituzione e nomina dei Comitati di gestione, al controllo degli interventi tecnici dei Comitati
iv. all'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria
v. alle autorizzazioni e concessioni connesse alle attività faunistico - venatorie
vi. ripopolamenti
vii. piani finalizzati alla riduzione e controllo delle specie di fauna selvatica nell'intero territorio regionale
viii. procedure di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica
f) PESCA
- Funzioni amministrative relative a:
i. elaborazione e approvazione dei programmi annuali degli interventi in materia ittico faunistica, articolati per bacini idrografici
ii. all'istituzione degli ambiti di protezione, di frega, di tutela temporanea e di pesca regolamentata e ai relativi adempimenti
iii. al rilascio delle licenze di pesca
iv. all'istituzione dei campi di gara per la pesca agonistica
v. al rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti e specchi d'acqua artificiali
vi. ripopolamenti
vii. funzioni di cui all'art. 4 della
g) TURISMO
- Funzioni ex art. 4
h) VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (EX D.LGS. 42/2004)
i) POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
j) FORMAZIONE PROFESSIONALE
k) DIRITTO ALLO STUDIO
k-bis) CONTROLLO E VIGILANZA IMPIANTI TERMICI (EX
- funzioni di cui alla
2) FUNZIONI CONFERITE AI COMUNI E ALLE LORO FORME ASSOCIATIVE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI 2 E 2 BIS
a) SPORT
- Diffusione della cultura della pratica sportiva e delle attività motorie; Concessione dei contributi per la promozione sportiva e motorio - ricreativa e per le manifestazioni sportive: a) per il finanziamento d'iniziative, progetti, studi e ricerche, finalizzati alla promozione dello sport per tutti; b) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive; c) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale e turistico; d) per lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone disabili (
b) CULTURA
- Promozione delle attività culturali di cui all'art. 102
c) DIRITTO ALLO STUDIO
- funzioni di cui alla
c-bis) IDRAULICA E RISORSE IDRICHE LAGO TRASIMENO - Funzioni amministrative di cui alla
3) FUNZIONI CONFERITE ALLE NUOVE PROVINCE DI CUI ALLA
a) AMBIENTE:
- RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO: Funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi di cui all'art. 68 comma 1 lettera i)
b) [FUNZIONI AMMINISTRATIVE LAGO TRASIMENO DI CUI ALLA
c) TRASPORTI
- Funzioni ex art. 76
d) VIABILITÀ REGIONALE
- Gestione della rete stradale (interventi di nuova costruzione e ordinaria e straordinaria manutenzione) sulla base della programmazione regionale e delle disposizioni per la sicurezza stradale (
- Attività di gestione amministrativa connessa con le infrastrutture stradali e autorizzazioni di cui al
- Classificazione amministrativa delle strade di competenza ai sensi della normativa vigente
e) [CONTROLLO E VIGILANZA IMPIANTI TERMICI (EX
ALLEGATO B -
I. FUNZIONI IN MATERIA DI BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI (
a) autorizzazioni per la realizzazione di interventi fatto salvo quanto disposto dall'art. 127 della
b) tabellazione delle strade e piste sulle quali è vietata la circolazione nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e nei boschi;
c) individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare;
d) esame dei ricorsi avverso le sanzioni;
e) rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela e raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela in aree diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 3, della
f) autorizzazioni all'impianto di talune specie arboree, secondo quanto indicato all'articolo 15 della
g) autorizzazioni in deroga alle prescrizioni in materia di incendi boschivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della
h) tenuta dell'elenco delle ditte boschive e degli operatori forestali;
i) funzioni amministrative concernenti l'imposizione, l'esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico;
j) rilascio di certificati di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione.
II. FUNZIONI IN MATERIA AGRICOLA
a) riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 48 della
b) attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento benefici fiscali a favore del coltivatore diretto ai sensi della
c) controllo in ordine al compendio unico sul rispetto dei termini e delle condizioni previste dall'articolo 7 del
d) gestione degli impianti irrigui già in carico all'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) ai sensi dell'articolo 3 della
e) attività istruttoria relativa ad interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a seguito di calamità naturali ai sensi del
f) attività connesse al servizio a favore Utenti Motori Agricoli con esclusione delle funzioni previste dall'articolo 3, comma 3, dall'articolo 8 del
g) attività istruttoria relativa alle rilevazioni statistiche (campionarie e periodiche) in agricoltura;
h) parere relativo alla estinzione anticipata, alla restrizione ipotecaria ed accollo operazioni creditizie agrarie agevolate ai sensi dell'articolo 47 del
i) verifica della idoneità tecnico-produttiva dei vigneti, ai fini della rivendicazione della produzione di vini a D.O./I.G. ai sensi del
j) accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianto e nuovi impianti ai sensi del
k) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, disciplinati dagli articoli 25 e 26 del
l) controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla
m) individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della
n) vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della
o) funzioni in materia di agriturismo.
III. FUNZIONI IN MATERIA DI FUNGHI E TARTUFI
a) autorizzazioni alla raccolta di funghi a particolari categorie di raccoglitori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
b) irrogazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo II della
c) attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della
d) approvazione della delimitazione del comprensorio consorziato di cui all'articolo 4, comma 2 della
e) limitazione o temporanea sospensione della raccolta, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, della
f) rilascio tesserini di autorizzazione alla raccolta ai sensi degli articoli 13 e 14, della
g) istituzione di appositi albi, nei quali sono iscritte le tartufaie controllate e coltivate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della
h) mappatura delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della
i) funzioni amministrative in materia di sanzioni ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della
j) funzioni amministrative inerenti l'applicazione della
k) iniziative di tutela, di valorizzazione ed incremento del patrimonio tartuficolo, ai sensi dell'articolo 15 della
IV. FUNZIONI IN MATERIA DI BONIFICA NEI TERRITORI OVE NON OPERANO I CONSORZI DI BONIFICA (
a) la sistemazione e l?adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua ad uso irriguo;
b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica e irrigui, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del
c) le opere di difesa idrogeologica;
d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;
f) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
g) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, in conformità al
h) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;
i) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
j) gli interventi e le opere di riordino fondiario.
ALLEGATO C - [32]
Funzioni esercitate in forma associata dai comuni con le forme di cui al
a) FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2013, N. 13 (TESTO UNICO IN MATERIA DI TURISMO)
b) FUNZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI (DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI)
[1] Comma aggiunto dall'art. 8 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 8 della
[3] Comma così modificato dall'art. 13 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 8 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 11 della
[9] Comma inserito dall'art. 2 della
[10] Comma abrogato dall'art. 11 della
[11] Comma abrogato dall'art. 11 della
[12] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[13] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[14] Comma inserito dall'art. 11 della
[15] Comma inserito dall'art. 11 della
[16] Comma inserito dall'art. 11 della
[17] Comma inserito dall'art. 11 della
[18] Comma inserito dall'art. 11 della
[19] Comma inserito dall'art. 11 della
[20] Comma così modificato dall'art. 11 della
[21] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[22] Comma aggiunto dall'art. 11 della
[23] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[24] Allegato modificato dall'art. 15 della
[25] Lettera già modificata dall'art. 41 della
[26] Periodo aggiunto dall'art. 41 della
[27] Lettera aggiunta dall'art. 5 della
[28] Lettera aggiunta dall'art. 8 della
[29] Lettera così modificata dall'art. 13 della
[30] Lettera abrogata dall'art. 8 della
[31] Lettera abrogata dall'art. 5 della
[32] Allegato così modificato dall'art. 5 della