Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 29/12/2016 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 marzo 1979, n. 11. |
Art. 2. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14. |
Art. 3. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18. |
Art. 4. Integrazione alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9. |
Art. 5. Ulteriori modificazioni ed integrazione alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10. |
Art. 6. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11. |
Art. 7. Integrazione alla legge regionale 26 novembre 2015, n. 17. |
Art. 8. Integrazioni alla legge regionale 8 aprile 2016, n. 3. |
Art. 9. Misure di contenimento della spesa. |
Art. 10. Abrogazioni e reviviscenza. |
Art. 11. Norme finali e transitorie. |
§ 2.3.42 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 18.
Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.
(B.U. 30 dicembre 2016, n. 64 - S.S. n. 3)
Art. 1. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della
"c) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, mediante concessione temporanea a titolo oneroso a favore di soggetti privati e pubblici, con fissazione di un canone stabilito attraverso perizia di stima, sulla base di valori di mercato, previo avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione; ".
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della
"d) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, nonché rispondente a un interesse di carattere strumentale alle finalità di interesse regionale, mediante concessione temporanea a titolo gratuito a favore di agenzie regionali, aziende del sistema sanitario regionale, enti pubblici economici regionali, società totalmente pubbliche a partecipazione maggioritaria della Regione, enti ed organismi pubblici previsti da legge regionale; ".
3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della
"d bis) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, mediante concessione temporanea a titolo gratuito a favore di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della
"1-bis. Si procede all'assegnazione diretta di un bene in uso particolare, nei casi di cui al comma 1, lettera d) e ultimo periodo della lettera d bis). Negli altri casi, si procede mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale, salva l'assegnazione diretta del bene, qualora l'interesse pubblico risulti realizzabile da un unico soggetto, tenuto conto della specificità del bene e del progetto di attività, oppure, qualora sia stata esperita senza esito positivo, la procedura di evidenza pubblica. ".
5. Il primo comma dell'articolo 19 della
6. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 19 della
7. Dopo il quarto comma dell'articolo 19 della
"4-bis. La Giunta regionale, con norme regolamentari, può disciplinare ulteriori modalità attuative per la gestione e l'uso dei beni di proprietà regionale. ".
Art. 2. Ulteriori modificazioni alla
1. Il comma 4 dell'articolo 38 della
2. L'articolo 38-bis della
"Art. 38 bis. (Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica)
1. È istituito, presso la struttura regionale competente, il Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica.
2. Il Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica è utilizzato per finanziare gli interventi volti a prevenire l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche e per provvedere all'eventuale risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale.
3. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità, i criteri e i termini per il finanziamento degli interventi di prevenzione di cui al comma 2. ".
3. Alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 40 della
Art. 3. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
1. Al comma 2 dell'articolo 18 della
2. Il comma 3 dell'articolo 19 della
"3. Nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici, all'Agenzia può essere affidata la gestione di attività omogenee o analoghe a quelle proprie dell'Agenzia medesima ovvero possono essere stipulati accordi di cooperazione. ".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della
"3-bis. Secondo quanto previsto al comma 3, l'Agenzia può altresì eseguire interventi di manutenzione, servizi gestionali e di guardiania per la tutela e la valorizzazione dei beni di uso regionale o facenti parte del patrimonio immobiliare della Regione, delle agenzie regionali e degli enti dipendenti. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla
3-ter. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 3-bis, anche al fine di assicurare la coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi di razionalizzazione e valorizzazione delle risorse finanziarie e strumentali regionali. ".
4. Dopo l'articolo 65 della
"Art. 65 bis. (Piano di liquidazione unico)
1. I Commissari di cui all'articolo 64 predispongono e attuano, nel rispetto delle linee guida previste al comma 2, un piano di liquidazione unico per tutte le comunità montane e lo trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione. Il piano di liquidazione unico dispone in modo congiunto per tutte le comunità montane, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 65, comma 3, e dalla data di approvazione dello stesso le specifiche attività di liquidazione sono riferite a tutte le comunità montane congiuntamente. I Commissari liquidatori adeguano le loro funzioni a quanto disposto dal presente comma.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce apposite linee guida per la predisposizione e l'attuazione del piano di liquidazione di cui al comma 1. ".
5. L'articolo 66 della
"Art. 66
(Relazione sulla liquidazione)
1. Entro due mesi dalla chiusura delle operazioni di liquidazione delle comunità montane, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione sulle risultanze delle operazioni medesime. ".
Art. 4. Integrazione alla
1. Dopo il comma 9 dell'articolo 8 della
"9-bis. Nel caso di incorporazione in Umbria salute oppure di acquisto da parte della medesima di azienda o ramo di azienda di una società interamente partecipata alla data del 1° gennaio 2016 da una delle aziende sanitarie regionali consorziate della stessa Umbria salute, quanto al trasferimento del personale alle dipendenze della società incorporata o alienante non trova applicazione il comma 9, applicandosi la normativa vigente in materia. ".
Art. 5. Ulteriori modificazioni ed integrazione alla
1. Dopo la lettera k) del punto 1) dell'Allegato A) della
"k-bis) CONTROLLO E VIGILANZA IMPIANTI TERMICI (EX
2. La lettera e) del punto 3) dell'Allegato A) della
3. All'Allegato C) della
Art. 6. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
1. L'articolo 47-bis della
(Misure di razionalizzazione della spesa sanitaria)
1. Gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) applicano le disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 del
2. La Giunta regionale definisce le direttive per assicurare le finalità di cui al comma 1 e procede annualmente alla verifica del rispetto da parte degli enti del SSR delle condizioni e dei limiti ivi recati. ".
2. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 210 della
3. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 210 della
"m-bis) all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 219-septies. ".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 219-septies della
"1-bis. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 provvede l'azienda unità sanitaria locale nel cui territorio sono state rilevate le violazioni, con le modalità di cui alla
5. L'articolo 239 della
"Art. 239
(Norme inerenti le farmacie)
1. I comuni, sentiti le aziende unità sanitarie locali e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identificano le zone nelle quali collocare le nuove farmacie.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, sono di competenza dei comuni, nel rispetto della normativa vigente, le funzioni amministrative in materia di:
a) revisione o conferma delle zone esistenti;
b) trasferimento delle farmacie;
c) decentramento delle farmacie;
d) istituzione dei dispensari farmaceutici di cui all'articolo 1 della
3. I comuni trasmettono alla Regione i provvedimenti concernenti le funzioni di cui ai commi 1 e 2.".
6. Il comma 2 dell'articolo 265 della
"2. I comuni esercitano le funzioni in materia di politiche sociali ai sensi della
Art. 7. Integrazione alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della
"1-bis. A far data dal 1° gennaio 2017 la trasmissione dei rapporti di controllo e di prova degli impianti termici nonché le funzioni relative alla gestione degli accertamenti documentali e dell'attività ispettiva sono effettuate esclusivamente attraverso il portale informatico del CURIT di cui al comma 1, che sostituisce i catasti degli impianti termici precedentemente in uso sul territorio regionale. Le attività di controllo e vigilanza sugli impianti termici sono svolte nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale, con proprio atto. ".
Art. 8. Integrazioni alla
1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 10 della
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della
"5-bis. Il parere di cui al comma 5 deve essere reso entro e non oltre sessanta giorni dall'assegnazione dell'atto alla competente Commissione Consiliare. ".
Art. 9. Misure di contenimento della spesa. [1]
1. La Regione Umbria è centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 455, 456 e 457 della
2. La Regione, per l'esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, può costituire articolazioni funzionali e avvalersi degli uffici di altre amministrazioni e di enti in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione.
Art. 10. Abrogazioni e reviviscenza.
1. L'articolo 7 della
2. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 73 della
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 391 della
4. La lettera hhhh) del comma 1 dell'articolo 410 della
Art. 11. Norme finali e transitorie.
1. [Il piano di liquidazione unico di cui all'articolo 65-bis, comma 1, della
2. Le funzioni di cui alla lettera k-bis) del Punto 1) dell'Allegato A) della
3. A far data dal 1° gennaio 2017 le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dalla Regione avvalendosi della Provincia di Perugia, quale ente territoriale di area vasta di cui alla
4. In conformità a quanto disposto dai commi 8 e 9 dell'articolo 12 della
5. Il finanziamento degli oneri di cui al comma 4 è assicurato dagli stanziamenti già previsti alla Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche".
6. Gli enti che alla data di entrata in vigore della
7. L'articolo 47-bis della
8. I procedimenti afferenti le sanzioni amministrative di cui all'articolo 219-septies della
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 7 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 66 della
[2] Comma abrogato dall'art. 42 della