§ 2.3.42 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 18.
Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:29/12/2016
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 marzo 1979, n. 11.
Art. 2.  Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.
Art. 3.  Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18.
Art. 4.  Integrazione alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9.
Art. 5.  Ulteriori modificazioni ed integrazione alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10.
Art. 6.  Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.
Art. 7.  Integrazione alla legge regionale 26 novembre 2015, n. 17.
Art. 8.  Integrazioni alla legge regionale 8 aprile 2016, n. 3.
Art. 9.  Misure di contenimento della spesa.
Art. 10.  Abrogazioni e reviviscenza.
Art. 11.  Norme finali e transitorie.


§ 2.3.42 - L.R. 29 dicembre 2016, n. 18.

Ulteriori misure di razionalizzazione della spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

(B.U. 30 dicembre 2016, n. 64 - S.S. n. 3)

 

Art. 1. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 marzo 1979, n. 11.

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale), è sostituita dalla seguente:

"c) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, mediante concessione temporanea a titolo oneroso a favore di soggetti privati e pubblici, con fissazione di un canone stabilito attraverso perizia di stima, sulla base di valori di mercato, previo avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione; ".

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 11/1979, è sostituita dalla seguente:

"d) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, nonché rispondente a un interesse di carattere strumentale alle finalità di interesse regionale, mediante concessione temporanea a titolo gratuito a favore di agenzie regionali, aziende del sistema sanitario regionale, enti pubblici economici regionali, società totalmente pubbliche a partecipazione maggioritaria della Regione, enti ed organismi pubblici previsti da legge regionale; ".

3. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 11/1979, è aggiunta la seguente:

"d bis) uso particolare, comunque compatibile con la natura del bene e la sua destinazione, mediante concessione temporanea a titolo gratuito a favore di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e di altri enti, anche di natura privata, costituiti dalla Regione per la cura di interessi pubblici. In tali casi, il bene è assegnato, previa presentazione di un progetto finalizzato a illustrare le attività di interesse pubblico connesse all'uso del bene, nonché il nesso di strumentalità con l'interesse regionale. La concessione temporanea a titolo gratuito può essere disposta anche a favore dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato), limitatamente ai luoghi di culto e loro pertinenze. ".

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 11/1979, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Si procede all'assegnazione diretta di un bene in uso particolare, nei casi di cui al comma 1, lettera d) e ultimo periodo della lettera d bis). Negli altri casi, si procede mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale, salva l'assegnazione diretta del bene, qualora l'interesse pubblico risulti realizzabile da un unico soggetto, tenuto conto della specificità del bene e del progetto di attività, oppure, qualora sia stata esperita senza esito positivo, la procedura di evidenza pubblica. ".

5. Il primo comma dell'articolo 19 della L.R. 11/1979, è abrogato.

6. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 19 della L.R. 11/1979, dopo le parole: "procedure contrattuali ", sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 ".

7. Dopo il quarto comma dell'articolo 19 della L.R. 11/1979, è aggiunto il seguente:

"4-bis. La Giunta regionale, con norme regolamentari, può disciplinare ulteriori modalità attuative per la gestione e l'uso dei beni di proprietà regionale. ".

 

     Art. 2. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

1. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è abrogato.

2. L'articolo 38-bis della L.R. 14/1994, è sostituito dal seguente:

"Art. 38 bis. (Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, il Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica.

2. Il Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica è utilizzato per finanziare gli interventi volti a prevenire l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche e per provvedere all'eventuale risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale.

3. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità, i criteri e i termini per il finanziamento degli interventi di prevenzione di cui al comma 2. ".

3. Alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 40 della L.R. 14/1994, dopo le parole: "Ambiti Territoriali di Caccia) "sono aggiunte le seguenti: ", minimo il dieci per cento delle somme assegnate in base a quanto previsto nella presente lettera è destinato alla concessione dei contributi previsti all'articolo 38, in conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato e a quanto previsto nel Piano faunistico venatorio regionale per la parte che concerne la determinazione dei criteri di cui all'articolo 38, comma 3 ".

 

     Art. 3. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18.

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), dopo le parole: "valorizzazione dell'ambiente "sono aggiunte le seguenti: ", nonché alla tutela e gestione del patrimonio immobiliare della Regione, delle agenzie regionali e degli enti dipendenti ".

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della L.R. 18/2011, è sostituito dal seguente:

"3. Nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici, all'Agenzia può essere affidata la gestione di attività omogenee o analoghe a quelle proprie dell'Agenzia medesima ovvero possono essere stipulati accordi di cooperazione. ".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della L.R. 18/2011, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Secondo quanto previsto al comma 3, l'Agenzia può altresì eseguire interventi di manutenzione, servizi gestionali e di guardiania per la tutela e la valorizzazione dei beni di uso regionale o facenti parte del patrimonio immobiliare della Regione, delle agenzie regionali e degli enti dipendenti. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale) nonché quelle in materia di gestione e valorizzazione dei beni a fini dello sviluppo economico di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).

3-ter. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 3-bis, anche al fine di assicurare la coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi di razionalizzazione e valorizzazione delle risorse finanziarie e strumentali regionali. ".

4. Dopo l'articolo 65 della L.R. 18/2011, è inserito il seguente:

"Art. 65 bis. (Piano di liquidazione unico)

1. I Commissari di cui all'articolo 64 predispongono e attuano, nel rispetto delle linee guida previste al comma 2, un piano di liquidazione unico per tutte le comunità montane e lo trasmettono alla Giunta regionale per l'approvazione. Il piano di liquidazione unico dispone in modo congiunto per tutte le comunità montane, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 65, comma 3, e dalla data di approvazione dello stesso le specifiche attività di liquidazione sono riferite a tutte le comunità montane congiuntamente. I Commissari liquidatori adeguano le loro funzioni a quanto disposto dal presente comma.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce apposite linee guida per la predisposizione e l'attuazione del piano di liquidazione di cui al comma 1. ".

5. L'articolo 66 della L.R. 18/2011, è sostituito dal seguente:

"Art. 66

(Relazione sulla liquidazione)

1. Entro due mesi dalla chiusura delle operazioni di liquidazione delle comunità montane, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione sulle risultanze delle operazioni medesime. ".

 

     Art. 4. Integrazione alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale), è inserito il seguente:

"9-bis. Nel caso di incorporazione in Umbria salute oppure di acquisto da parte della medesima di azienda o ramo di azienda di una società interamente partecipata alla data del 1° gennaio 2016 da una delle aziende sanitarie regionali consorziate della stessa Umbria salute, quanto al trasferimento del personale alle dipendenze della società incorporata o alienante non trova applicazione il comma 9, applicandosi la normativa vigente in materia. ".

 

     Art. 5. Ulteriori modificazioni ed integrazione alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10.

1. Dopo la lettera k) del punto 1) dell'Allegato A) della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), è aggiunta la seguente:

"k-bis) CONTROLLO E VIGILANZA IMPIANTI TERMICI (EX D.P.R. 74/2013 ), anche con riferimento alle funzioni già svolte dai Comuni con più di quarantamila abitanti ".

2. La lettera e) del punto 3) dell'Allegato A) della L.R. 10/2015, è abrogata.

3. All'Allegato C) della L.R. 10/2015 le parole: "Funzioni esercitate in forma associata dai comuni, con le forme di cui all'articolo 30, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "sono sostituite dalle seguenti: "Funzioni esercitate in forma associata dai comuni con le forme di cui al D.Lgs. 267/2000 e prevalentemente con la forma prevista dall'articolo 30, comma 4 del medesimo d.lgs. ".

 

     Art. 6. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11.

1. L'articolo 47-bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), è sostituito dal seguente: "Art. 47-bis

(Misure di razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. Gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) applicano le disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta ferma la possibilità, per gli stessi enti, di ricorrere comunque ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di rapporti di lavoro flessibile, nella misura strettamente necessaria ad assicurare le attività di emergenza e urgenza o il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

2. La Giunta regionale definisce le direttive per assicurare le finalità di cui al comma 1 e procede annualmente alla verifica del rispetto da parte degli enti del SSR delle condizioni e dei limiti ivi recati. ".

2. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 210 della L.R. 11/2015, il segno di punteggiatura: ". "è sostituito dal seguente: "; ".

3. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 210 della L.R. 11/2015, è aggiunta la seguente:

"m-bis) all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 219-septies. ".

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 219-septies della L.R. 11/2015, è inserito il seguente:

"1-bis. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 provvede l'azienda unità sanitaria locale nel cui territorio sono state rilevate le violazioni, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). ".

5. L'articolo 239 della L.R. 11/2015, è sostituito dal seguente:

"Art. 239

(Norme inerenti le farmacie)

1. I comuni, sentiti le aziende unità sanitarie locali e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identificano le zone nelle quali collocare le nuove farmacie.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, sono di competenza dei comuni, nel rispetto della normativa vigente, le funzioni amministrative in materia di:

a) revisione o conferma delle zone esistenti;

b) trasferimento delle farmacie;

c) decentramento delle farmacie;

d) istituzione dei dispensari farmaceutici di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) come modificato dalla legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. I comuni trasmettono alla Regione i provvedimenti concernenti le funzioni di cui ai commi 1 e 2.".

6. Il comma 2 dell'articolo 265 della L.R. 11/2015, è sostituito dal seguente:

"2. I comuni esercitano le funzioni in materia di politiche sociali ai sensi della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative) nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e prevalentemente con la forma associativa della convenzione di cui all'articolo 30 del medesimo D.Lgs. I comuni associati, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000, esercitano le funzioni sociali e provvedono all'erogazione degli interventi e dei servizi sociali tramite le Zone sociali di cui all'articolo 268-bis. ".

 

     Art. 7. Integrazione alla legge regionale 26 novembre 2015, n. 17.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2015, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), è inserito il seguente:

"1-bis. A far data dal 1° gennaio 2017 la trasmissione dei rapporti di controllo e di prova degli impianti termici nonché le funzioni relative alla gestione degli accertamenti documentali e dell'attività ispettiva sono effettuate esclusivamente attraverso il portale informatico del CURIT di cui al comma 1, che sostituisce i catasti degli impianti termici precedentemente in uso sul territorio regionale. Le attività di controllo e vigilanza sugli impianti termici sono svolte nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale, con proprio atto. ".

 

     Art. 8. Integrazioni alla legge regionale 8 aprile 2016, n. 3.

1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2016), è aggiunto il seguente periodo: "La Giunta regionale, acquisisce il parere obbligatorio della competente commissione dell'Assemblea legislativa in merito alla definizione dei criteri di attribuzione delle risorse da assegnare in forza di avviso pubblico, e provvede successivamente alla sottoscrizione dei protocolli con gli enti locali aggiudicatari. La Giunta regionale trasmette i protocolli sottoscritti ed i progetti assegnatari delle risorse alla Commissione stessa. ".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della L.R. 3/2016, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il parere di cui al comma 5 deve essere reso entro e non oltre sessanta giorni dall'assegnazione dell'atto alla competente Commissione Consiliare. ".

 

     Art. 9. Misure di contenimento della spesa. [1]

1. La Regione Umbria è centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 455, 456 e 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) ed è soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. La Regione, per l'esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, può costituire articolazioni funzionali e avvalersi degli uffici di altre amministrazioni e di enti in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione.

 

     Art. 10. Abrogazioni e reviviscenza.

1. L'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2016, n. 10 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)), è abrogato.

2. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 73 della L.R. 10/2016, è soppresso.

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 391 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), è abrogata.

4. La lettera hhhh) del comma 1 dell'articolo 410 della L.R. 11/2015 è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa L.R. 11/2015. A decorrere dalla medesima data vige la legge regionale 7 ottobre 2010, n. 21 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione) e modificazione della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Norme sulla cooperazione sociale)), fatta eccezione per l'articolo 12 che è e rimane abrogato.

 

     Art. 11. Norme finali e transitorie.

1. [Il piano di liquidazione unico di cui all'articolo 65-bis, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), come inserito dall'articolo 3, comma 4 della presente legge, è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione entro il 30 giugno 2017] [2].

2. Le funzioni di cui alla lettera k-bis) del Punto 1) dell'Allegato A) della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), come aggiunta dall'articolo 5, comma 1 della presente legge, continuano ad essere esercitate dalle nuove province fino alla data del 31 dicembre 2016.

3. A far data dal 1° gennaio 2017 le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dalla Regione avvalendosi della Provincia di Perugia, quale ente territoriale di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e alla L.R. 10/2015, per l'intero territorio regionale. L'avvalimento cessa alla data di effettivo avvio di esercizio da parte della Regione.

4. In conformità a quanto disposto dai commi 8 e 9 dell'articolo 12 della L.R. 10/2015, per le funzioni amministrative connesse alla gestione del Catasto unico regionale impianti termici (CURIT) di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2015, n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), a far data dal 1° gennaio 2017 è disposto il trasferimento presso la Regione del personale provinciale che, alla data di entrata in vigore della L. 56/2014, è preposto allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'attività di controllo e vigilanza impianti termici.

5. Il finanziamento degli oneri di cui al comma 4 è assicurato dagli stanziamenti già previsti alla Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche".

6. Gli enti che alla data di entrata in vigore della L.R. 10/2015 esercitavano le funzioni di cui alla lettera k-bis) del Punto 1) dell'Allegato A) della L.R. 10/2015, come aggiunta dall'articolo 5, comma 1 della presente legge, sulla base di rapporti convenzionali stipulati con soggetti privati, continuano a svolgere tali funzioni sino alla data di scadenza dei contratti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e la riscossione del contributo di cui al comma 2 dell'articolo 10 della L.R. 17/2015 è effettuata dai medesimi soggetti privati affidatari del servizio di controllo e vigilanza sino alla data di scadenza dei contratti stessi.

7. L'articolo 47-bis della L.R. 11/2015, così come sostituito dall'articolo 6, comma 1 della presente legge, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017.

8. I procedimenti afferenti le sanzioni amministrative di cui all'articolo 219-septies della L.R. 11/2015, così come modificato dall'articolo 6, comma 4 della presente legge, pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 10/2016, sono trasferiti, unitamente alla relativa documentazione, dalle Province alle aziende sanitarie locali competenti per territorio.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016 - Modificazioni e integrazioni di leggi regionali (Collegato 2016)), si applicano con riferimento ai beni strumentali acquistati dopo l'entrata in vigore della stessa L.R. 5/2016. Per i beni strumentali consistenti in autobus, impianti e beni immobili funzionali al servizio, acquistati prima dell'entrata in vigore della L.R. 5/2016, trova applicazione la normativa contenuta negli articoli 25 e 33-ter della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ), nel testo vigente alla data di entrata in vigore della L.R. 5/2016.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 66 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.

[2] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 20.