Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 acque minerali e termali |
Data: | 11/05/2007 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità). |
Art. 2. (Licenze di attingimento). |
Art. 3. (Reti irrigue pubbliche). |
Art. 4. (Controllo). |
Art. 5. (Norme regolamentari). |
Art. 6. (Abrogazioni). |
Art. 7. (Norma finanziaria). |
Art. 8. (Norma finale). |
§ 3.4.10 - L.R. 11 maggio 2007, n. 12.
Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche.
(B.U. 16 maggio 2007, n. 21).
Art. 1. (Oggetto e finalità).
1. La presente legge detta norme per il rilascio delle licenze annuali di attingimento delle acque pubbliche di cui all’articolo 56 del
2. La disciplina di cui al comma 1 adotta il principio di salvaguardia delle risorse idriche e favorisce l’uso razionale e consapevole delle stesse, anche attraverso sistemi di irrigazione a basso consumo.
Art. 2. (Licenze di attingimento).
1. La Provincia può concedere licenze per l’attingimento di acqua pubblica da corpi idrici superficiali e sotterranei a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni posti in prossimità del punto di prelievo.
2. Le domande per il rilascio delle licenze di attingimento di cui al comma 1 sono presentate alla Provincia competente per territorio, la quale ha la facoltà di concederle purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) sia garantito il deflusso minimo vitale (DMV);
b) la dotazione idrica massima concedibile deve essere sempre commisurata ai reali fabbisogni dell’utente e per l’uso irriguo non deve comunque superare i 1800 mc/ha;
c) siano installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua derivati;
d) non siano intaccati gli argini o le sponde, né pregiudicate le difese del corso d’acqua;
e) non siano alterate le condizioni del corso d’acqua, con conseguente riduzione della risorsa disponibile per le concessioni esistenti;
f) la licenza di derivazione ad uso ittiogenico può essere concessa anche quando la presa d’acqua si effettui con modalità diverse da quelle stabilite al comma 1, purché siano rispettate le condizioni di cui alle precedenti lettere e la portata non sia superiore ai 10 l/sec.
3. La licenza rilasciata ai sensi del comma 1 ha validità per il solo anno solare di riferimento e, per motivi di pubblico generale interesse, può, in qualsiasi momento, essere revocata o assoggettata a turnazioni senza che l’utente abbia diritto a compensi o indennizzi. Le licenze possono essere rilasciate fino all’entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all’articolo 5.
4. La Provincia, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile dei territori interessati e di un uso razionale della risorsa, dà priorità ai prelievi che prevedono le migliori tecnologie per il risparmio idrico, a metodi di irrigazione a basso consumo e privilegia le colture meno idroesigenti.
5. La Provincia può stabilire i termini per la presentazione delle domande per il rilascio delle licenze di attingimento, individuare la documentazione tecnica da allegare alle istanze stesse e definire, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 2, lettera b), dotazioni idriche massime diverse in relazione ai regimi dei corsi d’acqua.
Art. 3. (Reti irrigue pubbliche).
1. Le Province non possono rilasciare le licenze di attingimento per uso irriguo nel caso in cui la dotazione irrigua sia adeguatamente assicurata e certificata dagli enti gestori, di cui all’articolo 4 della
2. La Provincia competente nei comprensori irrigui di cui al comma 1, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio atto:
a) alla revoca di tutte le concessioni di derivazioni ad uso irriguo, rilasciate in via precaria;
b) al diniego delle concessioni preferenziali e di riconoscimento di antico diritto richieste ai sensi degli articoli 3 e 4 del
3. La Provincia provvede, con l’atto di cui al comma 2, lettera b), alla definizione dei canoni maturati come disposto dall’articolo 96, comma 7 del
Art. 4. (Controllo).
1. Le Province esercitano le funzioni di controllo sulle licenze di attingimento rilasciate nel territorio di loro competenza.
Art. 5. (Norme regolamentari).
1. La Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, emana norme regolamentari per la disciplina dell’utilizzo delle acque pubbliche.
Art. 6. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate:
a) la
b) la
Art. 7. (Norma finanziaria).
1. Per il finanziamento delle attività previste dagli articoli 2 e 4 si provvede con imputazione di spesa alla unità previsionale di base 05.1.017 che assume la nuova denominazione «Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del lago Trasimeno» (cap. 5009 N.I.).
2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo delle disponibilità residue sullo stanziamento esistente nella unità previsionale di base 05.1.017 del bilancio di previsione 2007 per il finanziamento della
3. Per gli anni 2008 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
Art. 8. (Norma finale).
1. Fino all’entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all’articolo 5, le licenze di attingimento delle acque pubbliche di cui alla presente legge possono essere rilasciate indipendentemente dalle licenze già assentite ai sensi della normativa regionale previgente.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.