Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 24/12/2007 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Procedure di stabilizzazione) |
Art. 3. (Procedure di reclutamento) |
Art. 4. (Valorizzazione del personale occupato in particolari ambiti di attività) |
Art. 5. (Personale assunto presso gli uffici della Giunta regionale ) |
Art. 6. (Personale degli Enti locali addetto alla ricostruzione post-terremoto) |
Art. 7. (Norme transitorie) |
Art. 8. (Norme finali) |
Art. 9. (Forme di lavoro flessibili) |
Art. 10. (Disposizioni per il personale del Servizio socio-sanitario) |
Art. 11. (Copertura finanziaria) |
§ 2.1.106 - L.R. 24 dicembre 2007, n. 38.
Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento.
(B.U. 27 dicembre 2007, n. 56)
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge ha come finalità il pieno ed ottimale utilizzo delle risorse umane impiegate dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e dalle Agenzie strumentali di diritto pubblico della Regione valorizzando le competenze dalle stesse acquisite, correlandole con i fabbisogni di professionalità emergenti, nei limiti della programmazione delle risorse finanziarie e delle esigenze previste dal piano dei fabbisogni di personale.
2. La presente legge ha come quadro di riferimento i principi in materia di razionalizzazione degli organici e di ottimizzazione delle risorse umane recati dalle leggi finanziarie statali.
CAPO II
STABILIZZAZIONE E PROCEDURE DI RECLUTAMENTO
Art. 2. (Procedure di stabilizzazione)
1. Negli anni 2008, 2009 e 2010 gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e delle risorse finanziarie connesse, nei limiti dei posti disponibili in organico, predispongono entro il 30 aprile di ciascun anno, sentite le organizzazioni sindacali, piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale che si trova in una delle condizioni e in possesso dei requisiti di seguito indicati, riferiti e maturati presso lo stesso Ente che indice la procedura:
a) in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2007 da almeno tre anni, anche non continuativi nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2007, che maturi il requisito di cui alla lettera a) in forza di contratti, anche non continuativi, stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
c) che abbia prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 31 dicembre 2007;
d) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che alla data del 31 dicembre 2007 abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2007, presso gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1.
2. Le procedure di stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), prevedono l’espletamento di apposita procedura selettiva riservata con le modalità individuate dagli specifici regolamenti.
3. È escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui al presente articolo il personale impiegato presso le strutture speciali di supporto del Presidente e della Giunta regionale di cui all’articolo 16 della
4. Le graduatorie derivanti dalle selezioni di cui al comma 2, in conformità a specifica regolamentazione adottata dagli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, sono utilizzate, previo scorrimento, anche in riferimento a posti resisi vacanti successivamente all’approvazione delle stesse, secondo i piani di cui al comma 1 ed in base alle disponibilità connesse alla vacanza di posti nella dotazione organica dei medesimi Enti.
5. Alle graduatorie di cui al comma 4 non si applicano le disposizioni sulla validità ed eventuale proroga previste per le graduatorie predisposte a seguito di concorsi pubblici.
6. Il personale che matura l’anzianità di servizio di cui al comma 1 in differenti categorie, è stabilizzato nella categoria relativa all’ultimo contratto stipulato.
7. Il personale che matura i requisiti di cui al comma 1, nella categoria D, è stabilizzato nella posizione D1 – “istruttore direttivo”. Le Agenzie di cui all’articolo 1, comma 1, definiscono la posizione di stabilizzazione nell’ambito della propria autonomia organizzativa.
8. La Giunta regionale, il Consiglio regionale e le Agenzie strumentali di diritto pubblico della Regione possono stipulare accordi quadro per stabilizzare il personale risultato idoneo a seguito dell’espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2.
Art. 3. (Procedure di reclutamento)
1. Nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di personale non dirigenziale indette dagli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dalle società strumentali partecipate dalla Regione sono valorizzate, con apposito punteggio, le esperienze professionali maturate per almeno tre anni, anche non continuativi, alla data di emanazione del bando, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, presso gli Enti e/o società di cui al presente comma, secondo apposita disciplina predisposta dagli Enti stessi [1].
2. I bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1, possono prevedere, per il triennio 2014 - 2016, nel rispetto del limite del 50% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni, della programmazione dei fabbisogni di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, una riserva di posti per coloro che hanno maturato, dalla data del 1° gennaio 2003 alla data di emanazione del bando, esperienze professionali per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati dagli Enti e/o società di cui al comma 1, previe procedure selettive pubbliche ovvero procedure di avviamento al lavoro equiparate o procedure attivate dalle società strumentali partecipate dalla Regione in conformità alla normativa vigente, secondo apposita disciplina predisposta dagli Enti stessi [2].
2 bis. Le esperienze professionali maturate presso gli enti locali del territorio regionale, per almeno tre anni, anche non continuativi, alla data di emanazione delle procedure di cui al presente articolo, dai soggetti assunti ai sensi dell'articolo 14 del
3. I bandi per le selezioni finalizzate alle assunzioni a tempo determinato, ai sensi del
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, si applicano anche ai contratti di lavoro stipulati ai sensi degli articoli 16 della
4 bis. Le società strumentali partecipate dalla Regione adeguano i rispettivi regolamenti a quanto previsto nella presente legge [4].
Art. 4. (Valorizzazione del personale occupato in particolari ambiti di attività)
1. La Giunta regionale, per le finalità indicate all’articolo 1, provvede alla valorizzazione del personale già occupato con rapporti contrattuali flessibili presso l’Agenzia regionale SEDES, secondo la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3, per la messa a disposizione di tale personale all’Agenzia Umbria Sanità, ai sensi dell’articolo 7-quater della
2. Gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, valorizzano le esperienze professionali maturate presso organi funzionali di Autorità Centrali costituiti con legge regionale, associazioni, fondazioni aventi natura pubblica o privata ovvero consorzi di natura esclusivamente pubblica, istituiti in base a previsione di legge regionale e ai quali la Regione partecipa in qualità di socio, secondo le modalità individuate dall’articolo 3.
CAPO III
PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA
Art. 5. (Personale assunto presso gli uffici della Giunta regionale )
1. La Giunta regionale dispone l’inserimento nel ruolo ordinario dell’Ente, previa selezione riservata, del personale in servizio al 31 dicembre 2006 presso l’Ente stesso, già assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato dalla medesima Giunta regionale, ai sensi della
Art. 6. (Personale degli Enti locali addetto alla ricostruzione post-terremoto)
1. Gli Enti locali che hanno assunto personale con contratto di lavoro a tempo determinato per le esigenze relative al sisma del 1997, possono prorogare tali contratti fino al 31 dicembre 2012, entro i limiti delle risorse finanziarie per essi assegnate dallo Stato alle Regioni.
CAPO IV
NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Art. 7. (Norme transitorie)
1. Nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, possono procedere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei di concorsi per le categorie professionali e la Dirigenza banditi dagli stessi Enti, entro i termini di validità delle stesse, per la copertura dei posti in dotazione organica vacanti all’atto dell’indizione delle procedure concorsuali e che si rendono tali a qualsiasi titolo, anche per effetto dei processi di riorganizzazione.
2. Fino al completamento della procedura prevista dall’articolo 5, la Giunta regionale continua ad avvalersi del personale già assunto con rapporto a tempo determinato indicato nello stesso articolo 5, mediante la proroga dei relativi contratti di lavoro.
3. Gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, fatti salvi i casi di proroga derivanti dall’applicazione di altre normative, continuano ad avvalersi anche del personale di cui all’articolo 2, mediante la proroga dei relativi contratti di lavoro fino alla conclusione delle procedure selettive di stabilizzazione e comunque fino all’assunzione a tempo indeterminato in attuazione del piano di stabilizzazione di cui all’articolo 2, comma 1 [5].
4. Gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, in relazione alle esigenze di assunzione a tempo determinato o per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa provvedono ad utilizzare prioritariamente il personale che ha maturato i requisiti di cui agli articoli 2 e 3, secondo i termini e le modalità definiti in apposite discipline.
Art. 8. (Norme finali)
1. L’articolo 1 della
2. La
3. La Giunta regionale, il Consiglio regionale e le Agenzie strumentali di diritto pubblico della Regione adottano norme regolamentari per la disciplina delle procedure di accesso all’impiego presso gli stessi e per la nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti dai medesimi Enti.
4. Le disposizioni di cui alla
5. L’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente e la Giunta regionale, per il servizio di protezione civile, al fine di sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione alla data del 31 dicembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell’anno 2007. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio degli stessi.
6. L’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente, in qualità di Ente di promozione di ricerca ai sensi della
Art. 9. (Forme di lavoro flessibili)
1. Gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, in relazione alle tipologie di lavoro flessibile diverse da quelle di cui all’articolo 2 ed ai fini dei piani di stabilizzazione di cui al medesimo articolo, con apposito regolamento, provvedono a disciplinare i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso i medesimi Enti, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, maturati entro il 31 dicembre 2007, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l’assimilazione ai soggetti di cui all’articolo 2, lettera d).
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato esclusivamente a seguito dell’entrata in vigore dello specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 418, della
Art. 10. (Disposizioni per il personale del Servizio socio-sanitario)
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2 della
Art. 11. (Copertura finanziaria)
1. Gli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall’attuazione degli articoli 2 e 3 sono ricompresi nel finanziamento dei piani occupazionali triennali dei fabbisogni della Giunta, del Consiglio regionale e delle Agenzie strumentali, nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia di dotazione organica e in coerenza con le disposizioni di cui alla
2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si provvede per l’esercizio finanziario 2008 e successivi mediante gli stanziamenti previsti rispettivamente nella unità previsionale di base 02.1.005 denominata “Amministrazione del personale e servizi comuni”, nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata “Funzionamento del Consiglio regionale”, nella unità previsionale di base 02.1.010 denominata “Contributi ad enti ed associazioni” (cap. 740) e nella unità previsionale di base 09.1.001 denominata “Interventi a favore della promozione e della commercializzazione del turismo” (cap. 5303).
3. Agli oneri derivanti dall’articolo 5 e dall’articolo 7, comma 2, si provvede con le risorse di cui all’articolo 14, comma 14, della
4. Al finanziamento degli oneri derivanti dall’articolo 7, comma 3, per l’esercizio finanziario 2008 e successivi si continua a provvedere con stanziamenti corrispondenti a quelli previsti negli esercizi precedenti per i contratti da prorogare.
[1] Comma così sostituito dall'art. 14 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 14 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 14 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 14 della
[5] Comma così modificato dall'art. 6 quater della