§ 2.1.106 - L.R. 24 dicembre 2007, n. 38.
Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:24/12/2007
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Procedure di stabilizzazione)
Art. 3.  (Procedure di reclutamento)
Art. 4.  (Valorizzazione del personale occupato in particolari ambiti di attività)
Art. 5.  (Personale assunto presso gli uffici della Giunta regionale )
Art. 6.  (Personale degli Enti locali addetto alla ricostruzione post-terremoto)
Art. 7.  (Norme transitorie)
Art. 8.  (Norme finali)
Art. 9.  (Forme di lavoro flessibili)
Art. 10.  (Disposizioni per il personale del Servizio socio-sanitario)
Art. 11.  (Copertura finanziaria)


§ 2.1.106 - L.R. 24 dicembre 2007, n. 38.

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento.

(B.U. 27 dicembre 2007, n. 56)

 

CAPO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge ha come finalità il pieno ed ottimale utilizzo delle risorse umane impiegate dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e dalle Agenzie strumentali di diritto pubblico della Regione valorizzando le competenze dalle stesse acquisite, correlandole con i fabbisogni di professionalità emergenti, nei limiti della programmazione delle risorse finanziarie e delle esigenze previste dal piano dei fabbisogni di personale.

2. La presente legge ha come quadro di riferimento i principi in materia di razionalizzazione degli organici e di ottimizzazione delle risorse umane recati dalle leggi finanziarie statali.

 

CAPO II

STABILIZZAZIONE E PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

 

     Art. 2. (Procedure di stabilizzazione)

1. Negli anni 2008, 2009 e 2010 gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e delle risorse finanziarie connesse, nei limiti dei posti disponibili in organico, predispongono entro il 30 aprile di ciascun anno, sentite le organizzazioni sindacali, piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale che si trova in una delle condizioni e in possesso dei requisiti di seguito indicati, riferiti e maturati presso lo stesso Ente che indice la procedura:

a) in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2007 da almeno tre anni, anche non continuativi nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2007, che maturi il requisito di cui alla lettera a) in forza di contratti, anche non continuativi, stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;

c) che abbia prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 31 dicembre 2007;

d) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che alla data del 31 dicembre 2007 abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2007, presso gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1.

2. Le procedure di stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), prevedono l’espletamento di apposita procedura selettiva riservata con le modalità individuate dagli specifici regolamenti.

3. È escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui al presente articolo il personale impiegato presso le strutture speciali di supporto del Presidente e della Giunta regionale di cui all’articolo 16 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) e all’articolo 2 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 (Norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni) nonchè presso le strutture di supporto del Consiglio regionale di cui all’articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 (Norme sull’organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale) e all’articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari).

4. Le graduatorie derivanti dalle selezioni di cui al comma 2, in conformità a specifica regolamentazione adottata dagli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, sono utilizzate, previo scorrimento, anche in riferimento a posti resisi vacanti successivamente all’approvazione delle stesse, secondo i piani di cui al comma 1 ed in base alle disponibilità connesse alla vacanza di posti nella dotazione organica dei medesimi Enti.

5. Alle graduatorie di cui al comma 4 non si applicano le disposizioni sulla validità ed eventuale proroga previste per le graduatorie predisposte a seguito di concorsi pubblici.

6. Il personale che matura l’anzianità di servizio di cui al comma 1 in differenti categorie, è stabilizzato nella categoria relativa all’ultimo contratto stipulato.

7. Il personale che matura i requisiti di cui al comma 1, nella categoria D, è stabilizzato nella posizione D1 – “istruttore direttivo”. Le Agenzie di cui all’articolo 1, comma 1, definiscono la posizione di stabilizzazione nell’ambito della propria autonomia organizzativa. 

8. La Giunta regionale, il Consiglio regionale e le Agenzie strumentali di diritto pubblico della Regione possono stipulare accordi quadro per stabilizzare il personale risultato idoneo a seguito dell’espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2.

 

     Art. 3. (Procedure di reclutamento)

1. Nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di personale non dirigenziale indette dagli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dalle società strumentali partecipate dalla Regione sono valorizzate, con apposito punteggio, le esperienze professionali maturate per almeno tre anni, anche non continuativi, alla data di emanazione del bando, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, presso gli Enti e/o società di cui al presente comma, secondo apposita disciplina predisposta dagli Enti stessi [1].

2. I bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1, possono prevedere, per il triennio 2014 - 2016, nel rispetto del limite del 50% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni, della programmazione dei fabbisogni di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, una riserva di posti per coloro che hanno maturato, dalla data del 1° gennaio 2003 alla data di emanazione del bando, esperienze professionali per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati dagli Enti e/o società di cui al comma 1, previe procedure selettive pubbliche ovvero procedure di avviamento al lavoro equiparate o procedure attivate dalle società strumentali partecipate dalla Regione in conformità alla normativa vigente, secondo apposita disciplina predisposta dagli Enti stessi [2].

2 bis. Le esperienze professionali maturate presso gli enti locali del territorio regionale, per almeno tre anni, anche non continuativi, alla data di emanazione delle procedure di cui al presente articolo, dai soggetti assunti ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, titolari di contratti in essere alla data del 31 dicembre 2013, sono equiparate alle esperienze professionali di cui al comma 1 e 2 [3].

3. I bandi per le selezioni finalizzate alle assunzioni a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), indette dagli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, limitatamente agli anni 2008, 2009, prevedono una quota pari al sessanta per cento delle assunzioni programmate riservata ai soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno, anche non continuativo, raggiunta alla data del 28 settembre 2007.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, si applicano anche ai contratti di lavoro stipulati ai sensi degli articoli 16 della l.r. n. 2/2005, 2 della l.r. n. 26/2000, 9 della l.r. n. 15/1997 e 3 della l.r. n. 3/1996.

4 bis. Le società strumentali partecipate dalla Regione adeguano i rispettivi regolamenti a quanto previsto nella presente legge [4].

 

     Art. 4. (Valorizzazione del personale occupato in particolari ambiti di attività)

1. La Giunta regionale, per le finalità indicate all’articolo 1, provvede alla valorizzazione del personale già occupato con rapporti contrattuali flessibili presso l’Agenzia regionale SEDES, secondo la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3, per la messa a disposizione di tale personale all’Agenzia Umbria Sanità, ai sensi dell’articolo 7-quater della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 (Istituzione della Agenzia per la integrazione della gestione delle Aziende sanitarie, denominata Agenzia Umbria Sanità).

2. Gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, valorizzano le esperienze professionali maturate presso organi funzionali di Autorità Centrali costituiti con legge regionale, associazioni, fondazioni aventi natura pubblica o privata ovvero consorzi di natura esclusivamente pubblica, istituiti in base a previsione di legge regionale e ai quali la Regione partecipa in qualità di socio, secondo le modalità individuate dall’articolo 3.

 

CAPO III

PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA L. 61/1998 E DELLA L.R. 2/2003

 

     Art. 5. (Personale assunto presso gli uffici della Giunta regionale )

1. La Giunta regionale dispone l’inserimento nel ruolo ordinario dell’Ente, previa selezione riservata, del personale in servizio al 31 dicembre 2006 presso l’Ente stesso, già assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato dalla medesima Giunta regionale, ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), nonché di quello assunto dalla Giunta regionale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 (Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi) e già titolare di contratto a termine presso gli Enti locali.

 

     Art. 6. (Personale degli Enti locali addetto alla ricostruzione post-terremoto)

1. Gli Enti locali che hanno assunto personale con contratto di lavoro a tempo determinato per le esigenze relative al sisma del 1997, possono prorogare tali contratti fino al 31 dicembre 2012, entro i limiti delle risorse finanziarie per essi assegnate dallo Stato alle Regioni.

 

CAPO IV

NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 7. (Norme transitorie)

1. Nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, possono procedere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei di concorsi per le categorie professionali e la Dirigenza banditi dagli stessi Enti, entro i termini di validità delle stesse, per la copertura dei posti in dotazione organica vacanti all’atto dell’indizione delle procedure concorsuali e che si rendono tali a qualsiasi titolo, anche per effetto dei processi di riorganizzazione.

2. Fino al completamento della procedura prevista dall’articolo 5, la Giunta regionale continua ad avvalersi del personale già assunto con rapporto a tempo determinato indicato nello stesso articolo 5, mediante la proroga dei relativi contratti di lavoro.

3. Gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, fatti salvi i casi di proroga derivanti dall’applicazione di altre normative, continuano ad avvalersi anche del personale di cui all’articolo 2, mediante la proroga dei relativi contratti di lavoro fino alla conclusione delle procedure selettive di stabilizzazione e comunque fino all’assunzione a tempo indeterminato in attuazione del piano di stabilizzazione di cui all’articolo 2, comma 1 [5].

4. Gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, in relazione alle esigenze di assunzione a tempo determinato o per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa provvedono ad utilizzare prioritariamente il personale che ha maturato i requisiti di cui agli articoli 2 e 3, secondo i termini e le modalità definiti in apposite discipline.

 

          Art. 8. (Norme finali)

1. L’articolo 1 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45 (Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l’accesso agli impieghi regionali), come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 7 (Ulteriore modificazione ed integrazione della L.R. 17 maggio 1980, n. 45 – Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l’accesso agli impieghi regionali), è abrogato.

2. La legge regionale n. 7/1995 è abrogata.

3. La Giunta regionale, il Consiglio regionale e le Agenzie strumentali di diritto pubblico della Regione adottano norme regolamentari per la disciplina delle procedure di accesso all’impiego presso gli stessi e per la nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti dai medesimi Enti.

4. Le disposizioni di cui alla l.r. n. 7/1995 continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3.

5. L’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente e la Giunta regionale, per il servizio di protezione civile, al fine di sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione alla data del 31 dicembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell’anno 2007. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio degli stessi.

6. L’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente, in qualità di Ente di promozione di ricerca ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente) e della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.)) può avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca ed innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico del bilancio di funzionamento dell’Ente.

 

     Art. 9. (Forme di lavoro flessibili)

1. Gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, in relazione alle tipologie di lavoro flessibile diverse da quelle di cui all’articolo 2 ed ai fini dei piani di stabilizzazione di cui al medesimo articolo, con apposito regolamento, provvedono a disciplinare i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso i medesimi Enti, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, maturati entro il 31 dicembre 2007, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l’assimilazione ai soggetti di cui all’articolo 2, lettera d).

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato esclusivamente a seguito dell’entrata in vigore dello specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) .

 

     Art. 10. (Disposizioni per il personale del Servizio socio-sanitario)

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario), il personale regionale in servizio presso la Direzione regionale sanità e servizi sociali a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2007 ed in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di abilitazione all’esercizio della professione e che abbia svolto, alla medesima data, nell’ambito della carriera direttiva funzioni di programmazione ed organizzazione sanitaria, per un periodo non inferiore a cinque anni, è ammesso alle procedure per l’accesso alle posizioni di Dirigente medico di “Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica” delle Aziende ed Enti della Regione Umbria per i quali si applica il CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, anche in carenza del diploma di specializzazione.

 

     Art. 11. (Copertura finanziaria)

1. Gli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall’attuazione degli articoli 2 e 3 sono ricompresi nel finanziamento dei piani occupazionali triennali dei fabbisogni della Giunta, del Consiglio regionale e delle Agenzie strumentali, nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia di dotazione organica e in coerenza con le disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 17 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica).

2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si provvede per l’esercizio finanziario 2008 e successivi mediante gli stanziamenti previsti rispettivamente nella unità previsionale di base 02.1.005 denominata “Amministrazione del personale e servizi comuni”, nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata “Funzionamento del Consiglio regionale”, nella unità previsionale di base 02.1.010 denominata “Contributi ad enti ed associazioni” (cap. 740) e nella unità previsionale di base 09.1.001 denominata “Interventi a favore della promozione e della commercializzazione del turismo” (cap. 5303).

3. Agli oneri derivanti dall’articolo 5 e dall’articolo 7, comma 2, si provvede con le risorse di cui all’articolo 14, comma 14, della l. n. 61/1998 fin quando disponibili, dopodichè il finanziamento verrà assicurato con risorse regionali nell’ambito degli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 02.1.005 denominata “Amministrazione del personale e servizi comuni”.

4. Al finanziamento degli oneri derivanti dall’articolo 7, comma 3, per l’esercizio finanziario 2008 e successivi si continua a provvedere con stanziamenti corrispondenti a quelli previsti negli esercizi precedenti per i contratti da prorogare.


[1] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 4 aprile 2014, n. 5.

[2] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 4 aprile 2014, n. 5.

[3] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 4 aprile 2014, n. 5.

[4] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 4 aprile 2014, n. 5.

[5] Comma così modificato dall'art. 6 quater della L.R. 26 marzo 2008, n. 5.