§ 2.3.335 - L.R. 11 aprile 2016, n. 5.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016 - Modificazioni e integrazioni di leggi regionali (Collegato 2016).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:11/04/2016
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modificazione alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 )
Art. 2.  (Riduzione canoni di concessione aziende agrarie regionali)
Art. 3.  (Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 )
Art. 4.  (Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei)
Art. 5.  (Anticipazioni di cassa da parte degli enti strumentali della Regione)
Art. 6.  (Modificazioni alla legge regionale 3 aprile 2012, n. 5 )
Art. 7.  (Modificazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 )
Art. 8.  (Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 )
Art. 9.  (Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )


§ 2.3.335 - L.R. 11 aprile 2016, n. 5.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016 - Modificazioni e integrazioni di leggi regionali (Collegato 2016).

(B.U. 13 aprile 2016, n. 17 - S.S.)

 

Art. 1. (Modificazione alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 )

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), è aggiunto il seguente:

"2 bis. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionale. Con appositi accordi, formalizzati dalla Giunta regionale, con proprio atto, la Regione e le Province possono prendere in considerazione beni diversi di proprietà delle Province, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni, liberi da vincoli, oneri finanziari e pesi, avviene a titolo gratuito. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014."

 

     Art. 2. (Riduzione canoni di concessione aziende agrarie regionali)

1. La Regione, considerato il perdurare dell'attuale situazione di crisi economica, dispone, per l'annata agraria 2015/2016, la riduzione, nella misura del quindici per cento, dei canoni di concessione di cui all'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale) relativi alle aziende agrarie facenti parte del patrimonio immobiliare regionale, introitati dall'Agenzia forestale regionale, quale ente gestore dei beni agro-forestali appartenenti al demanio e al patrimonio della Regione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

 

     Art. 3. (Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 )

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), la parola: " quattro " è sostituita dalla seguente: " sette ".

 

     Art. 4. (Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. Al fine di favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, nel rispetto della normativa statale, è istituito l'"Organismo strumentale per gli interventi europei", di seguito denominato Organismo. Tale Organismo, a carattere strumentale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), è dotato di autonomia gestionale e contabile e ha per oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.

2. Con la presente legge è autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del d.lgs. 118/2011, la gestione fuori bilancio dell'Organismo e sono disposti i trasferimenti allo stesso di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto, riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. Con provvedimenti della Giunta regionale si provvede alle variazioni di bilancio relative alla registrazione, nelle scritture patrimoniali e finanziarie, del trasferimento dei crediti e dei debiti all'Organismo.

4. Per lo svolgimento della propria attività l'Organismo si avvale dei beni e del personale della Regione, anche ai fini dell'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell'Organismo medesimo.

5. Per la gestione dell'Organismo è istituito un apposito conto di tesoreria intestato allo stesso Organismo.

6. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla definizione dei criteri per la costituzione e le modalità di funzionamento dell'Organismo e individua le misure organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Con lo stesso atto la Giunta regionale assicura il rispetto da parte dell'Organismo degli adempimenti previsti dalla legge regionale 11 luglio 2014, n. 11 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea - Disciplina dell'attività internazionale della Regione), nei confronti dell'Assemblea legislativa.

7. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dall'ordinamento contabile vigente.

8. Nelle more dell'effettiva operatività dell'Organismo la Regione assicura gli adempimenti connessi alla gestione finanziaria degli interventi europei.

 

     Art. 5. (Anticipazioni di cassa da parte degli enti strumentali della Regione)

1. Le Agenzie, enti ed organismi strumentali della Regione possono contrarre anticipazioni di cassa o aperture di credito, con il proprio tesoriere, per far fronte a temporanee deficienze di cassa, per un importo, per ciascun ente, non eccedente il dieci per cento dell'ammontare complessivo delle entrate correnti dell'esercizio derivanti dai trasferimenti a qualunque titolo dovuti dalla Regione.

 

     Art. 6. (Modificazioni alla legge regionale 3 aprile 2012, n. 5 )

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 38-bis della legge regionale 3 aprile 2012, n. 5 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ) e alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale)), è inserito il seguente:

"1-bis. L'imposizione dell'obbligo di continuità del servizio pubblico agli operatori economici titolari dei contratti prorogati di cui al comma 1, da parte degli enti affidatari dei servizi, permane fino alla conclusione dell'iter aggiudicativo dei servizi stessi assegnati con gara ad evidenza pubblica.".

2. Al comma 4 dell'articolo 38-bis della l.r. 5/2012, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "e comma 1-bis".

 

     Art. 7. (Modificazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 )

1. Il primo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ), è sostituito dal seguente: "c) i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione mantengono il vincolo di destinazione d'uso, quanto agli autobus, per l'intera vita tecnica, quanto agli impianti, per un periodo di dieci anni e, quanto ai beni immobili funzionali al servizio, per un periodo di venti anni.".

2. L'articolo 33-bis 1 della l.r. 37/1998 è abrogato.

3. Il comma 1 dell'articolo 33-ter della l.r. 37/1998, è sostituito dal seguente:

"1. Gli autobus acquistati con contributi pubblici non possono essere distratti dal servizio di linea e mantengono per l'intera vita tecnica tale vincolo di destinazione d'uso.".

4. Il comma 2 dell'articolo 33-ter della l.r. 37/1998 è abrogato.

 

     Art. 8. (Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 )

1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 98 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti:

"a) dalla Giunta regionale, sulla base degli elementi forniti dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 99, comma 2, supportato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico, per i Direttori regionali e i Direttori degli enti e agenzie regionali;

b) dai Direttori regionali per i dirigenti della Giunta regionale, sulla base della metodologia validata dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 99, comma 2, supportato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico e dalle competenti strutture della direzione del personale, e dai Direttori di enti e agenzie regionali, per i responsabili di strutture e posizioni dirigenziali dei medesimi enti e agenzie.".

2. Il comma 2 dell'articolo 99 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

"2. Il controllo strategico è esercitato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico in base ad una metodologia validata dall'organismo indipendente di valutazione di diretta collaborazione della Giunta regionale. All'organismo indipendente di valutazione sono attribuite anche le funzioni di cui all'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). La Giunta regionale adotta, con proprio atto, la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione e i successivi adeguamenti agli interventi di riordino della normativa in materia, previsti dall'articolo 19, comma 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114.".

 

     Art. 9. (Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale per i procedimenti di cui al presente articolo si avvale del supporto tecnico delle proprie strutture anche attraverso l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 99, comma 2 della l.r. 13/2000."

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.