Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 11/04/2016 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 ) |
Art. 2. (Riduzione canoni di concessione aziende agrarie regionali) |
Art. 3. (Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 ) |
Art. 4. (Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei) |
Art. 5. (Anticipazioni di cassa da parte degli enti strumentali della Regione) |
Art. 6. (Modificazioni alla legge regionale 3 aprile 2012, n. 5 ) |
Art. 7. (Modificazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 ) |
Art. 8. (Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 ) |
Art. 9. (Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 ) |
§ 2.3.335 - L.R. 11 aprile 2016, n. 5.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2016 - Modificazioni e integrazioni di leggi regionali (Collegato 2016).
(B.U. 13 aprile 2016, n. 17 - S.S.)
Art. 1. (Modificazione alla
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della
"2 bis. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della
Art. 2. (Riduzione canoni di concessione aziende agrarie regionali)
1. La Regione, considerato il perdurare dell'attuale situazione di crisi economica, dispone, per l'annata agraria 2015/2016, la riduzione, nella misura del quindici per cento, dei canoni di concessione di cui all'articolo 12 della
Art. 3. (Modificazione alla
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 4. (Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei)
1. Al fine di favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, nel rispetto della normativa statale, è istituito l'"Organismo strumentale per gli interventi europei", di seguito denominato Organismo. Tale Organismo, a carattere strumentale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del
2. Con la presente legge è autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del
3. Con provvedimenti della Giunta regionale si provvede alle variazioni di bilancio relative alla registrazione, nelle scritture patrimoniali e finanziarie, del trasferimento dei crediti e dei debiti all'Organismo.
4. Per lo svolgimento della propria attività l'Organismo si avvale dei beni e del personale della Regione, anche ai fini dell'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell'Organismo medesimo.
5. Per la gestione dell'Organismo è istituito un apposito conto di tesoreria intestato allo stesso Organismo.
6. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla definizione dei criteri per la costituzione e le modalità di funzionamento dell'Organismo e individua le misure organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Con lo stesso atto la Giunta regionale assicura il rispetto da parte dell'Organismo degli adempimenti previsti dalla
7. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dall'ordinamento contabile vigente.
8. Nelle more dell'effettiva operatività dell'Organismo la Regione assicura gli adempimenti connessi alla gestione finanziaria degli interventi europei.
Art. 5. (Anticipazioni di cassa da parte degli enti strumentali della Regione)
1. Le Agenzie, enti ed organismi strumentali della Regione possono contrarre anticipazioni di cassa o aperture di credito, con il proprio tesoriere, per far fronte a temporanee deficienze di cassa, per un importo, per ciascun ente, non eccedente il dieci per cento dell'ammontare complessivo delle entrate correnti dell'esercizio derivanti dai trasferimenti a qualunque titolo dovuti dalla Regione.
Art. 6. (Modificazioni alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 38-bis della
"1-bis. L'imposizione dell'obbligo di continuità del servizio pubblico agli operatori economici titolari dei contratti prorogati di cui al comma 1, da parte degli enti affidatari dei servizi, permane fino alla conclusione dell'iter aggiudicativo dei servizi stessi assegnati con gara ad evidenza pubblica.".
2. Al comma 4 dell'articolo 38-bis della
Art. 7. (Modificazioni alla
1. Il primo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della
2. L'articolo 33-bis 1 della
3. Il comma 1 dell'articolo 33-ter della
"1. Gli autobus acquistati con contributi pubblici non possono essere distratti dal servizio di linea e mantengono per l'intera vita tecnica tale vincolo di destinazione d'uso.".
4. Il comma 2 dell'articolo 33-ter della
Art. 8. (Modificazioni alla
1. Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 98 della
"a) dalla Giunta regionale, sulla base degli elementi forniti dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 99, comma 2, supportato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico, per i Direttori regionali e i Direttori degli enti e agenzie regionali;
b) dai Direttori regionali per i dirigenti della Giunta regionale, sulla base della metodologia validata dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 99, comma 2, supportato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico e dalle competenti strutture della direzione del personale, e dai Direttori di enti e agenzie regionali, per i responsabili di strutture e posizioni dirigenziali dei medesimi enti e agenzie.".
2. Il comma 2 dell'articolo 99 della
"2. Il controllo strategico è esercitato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico in base ad una metodologia validata dall'organismo indipendente di valutazione di diretta collaborazione della Giunta regionale. All'organismo indipendente di valutazione sono attribuite anche le funzioni di cui all'articolo 14, comma 4 del
Art. 9. (Modificazione alla
1. Il comma 2 dell'articolo 28 della
"2. La Giunta regionale per i procedimenti di cui al presente articolo si avvale del supporto tecnico delle proprie strutture anche attraverso l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 99, comma 2 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.