§ 2.3.182 - L.R. 30 marzo 2015, n. 8.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:30/03/2015
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Riduzione canoni di concessione aziende agrarie regionali)
Art. 2.  (Disposizioni in materia di personale delle Comunità montane Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere e Alta Umbria)
Art. 3.  (Catasto energetico regionale)
Art. 4.  (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 )
Art. 5.  (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 )
Art. 6.  (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 )
Art. 7.  (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 )
Art. 8.  (Modificazione ed integrazione alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 )
Art. 9.  (Organi dell'Assemblea legislativa. Modificazioni di leggi regionali)
Art. 10.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 )
Art. 11.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 )
Art. 12.  (Integrazione alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 )
Art. 13.  (Modificazioni alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 )
Art. 14.  (Attuazione articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 )
Art. 15.  (Norma finanziaria)


§ 2.3.182 - L.R. 30 marzo 2015, n. 8.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali

(B.U. 31 marzo 2015, n. 17 - S.S. n. 3)

 

Art. 1. (Riduzione canoni di concessione aziende agrarie regionali)

1. La Regione, considerato il perdurare dell'attuale situazione di crisi economica, dispone, anche per l'annata agraria 2014/2015, la riduzione, nella misura del quindici per cento, dei canoni di concessione di cui all'articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale), relativi alle aziende agrarie facenti parte del patrimonio immobiliare regionale, introitati dall'Agenzia forestale regionale, quale ente gestore dei beni agro-forestali appartenenti al demanio e al patrimonio della Regione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di personale delle Comunità montane Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere e Alta Umbria)

1. Il personale in servizio presso la Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni amministrative regionali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), è trasferito, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Comunità montana Alta Umbria, stante quanto previsto dalla l.r. 18/2011 .

 

2. Al personale di cui al comma 1 è mantenuto il trattamento giuridico ed economico posseduto alla data del trasferimento, nel rispetto della normativa vigente.

 

3. I commissari liquidatori delle Comunità montane Alta Umbria e Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere concordano forme e modalità di utilizzo del personale di cui al comma 1 e di quello già assegnato alla Comunità montana Alta Umbria, al fine di consentire il regolare funzionamento e svolgimento delle attività della Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere.

 

4. Le risorse economiche spettanti, ai sensi dell'articolo 75 della l.r. 18/2011 e dell'articolo 15 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), alla Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere, per il personale di cui al comma 1 nonché quelle per l'esercizio delle funzioni di cui all'Allegato B, paragrafo IV della l.r. 10/2015, sono assegnate alla Comunità montana Alta Umbria [1].

 

5. Al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionale di base 02.1.001 denominata "Relazioni Istituzionali".

 

     Art. 3. (Catasto energetico regionale)

1. E' autorizzata, in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2015, la spesa di euro 30.000,00 per il finanziamento degli oneri derivanti dall'istituzione e dalla gestione del catasto energetico regionale costituito dal catasto degli impianti termici e dal catasto degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ), con imputazione alla unità previsionale di base 08.1.021 - "Attività ed interventi in materia di energia" (cap. 05557 n.i.) del bilancio regionale di previsione.

 

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con pari riduzione, in termini di competenza e di cassa, della unità previsionale di base 16.1.002 (cap. 06100).

 

     Art. 4. (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 )

1. Alla fine del primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale), sono aggiunti i seguenti periodi: " Con regolamento della Giunta regionale sono stabiliti i casi e le forme in cui i beni mobili ed immobili di proprietà della Regione possono essere alienati con aste elettroniche e sistemi di evidenza pubblica equivalenti. Il predetto regolamento deve rispettare i principi di economicità, trasparenza, tutela della privacy, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità, concorrenzialità e pubblicità. ".

 

     Art. 5. (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 )

1. All'articolo 3, comma 3 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) dopo la parola: " quinquennale " sono inserite le seguenti: " e comunque è valido fino all'approvazione del nuovo Piano ".

 

2. Nel terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 20 della l.r. 14/1994, le parole: " 4 volte " sono sostituite dalle seguenti: " 10 volte ".

 

     Art. 6. (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 )

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), è inserito il seguente:

 

"Art. 13 bis. (Alberi monumentali)

1. Per alberi monumentali si intendono gli alberi di alto fusto, i filari e le alberate così come definiti dall'articolo 7, comma 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

2. L'elenco regionale degli alberi di rilevante e peculiare interesse, istituito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 4, resta in vigore fino alla redazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all'articolo 7, comma 3 della l. 10/2013 .

3. E' vietato l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali censiti ai sensi dell'articolo 7 della l. 10/2013, fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. ".

 

2. Dopo il comma 14-ter dell'articolo 48 della l.r. 28/2001, è inserito il seguente:

" 14-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento degli alberi monumentali di cui all'articolo 13 bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 100.000,00. ".

 

     Art. 7. (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 )

1. I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), sono sostituiti dai seguenti:

 

" 1-bis. Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione aventi diritto a compenso per l'espletamento dell'incarico, ivi incluso il Presidente, non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l'espletamento dell'incarico.

1-ter. Al Presidente di cui al comma 1-bis è corrisposto un compenso annuo massimo, omnicomprensivo, pari all'indennità di funzione annua spettante al sindaco di un comune con popolazione non superiore a diecimila abitanti. Agli altri componenti aventi diritto spetta un compenso annuo omnicomprensivo stabilito dallo Statuto in misura non superiore al cinquanta per cento del compenso annuo spettante al Presidente. Resta fermo il rispetto della normativa vigente sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. ".

 

     Art. 8. (Modificazione ed integrazione alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 ) [2]

1. Il comma 7-ter dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), è sostituito dal seguente:

 

" 7-ter. A partire dal 1° gennaio 2016 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, che avendo compiuto venti anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, della motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originale impianto costruttivo dello stesso veicolo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati con deliberazione della Giunta regionale sono assoggettati al pagamento di una tassa di possesso forfettaria, in sostituzione della tassa automobilistica ordinaria di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nella misura riportata nella tabella che segue:

 

Autoveicoli

Tariffa in euro

fino a 35 kw (47cv)

50,00

da 36 kw (48 cv) fino a 60 kw (81 cv)

75.00

da 61 kw (82 cv) fino a 80 kw (109 cv)

100,00

da 81 kw (110 cv) fino a 100 kw (136 cv)

150,00

da 101 kw (137 cv) fino a 120 kw (163 cv)

200,00

da 121 kw (164 cv) fino a 150 kw (204 cv)

250,00

da 151 kw (205 cv) fino a 300 kw (408 cv)

350,00

oltre 300 kw (408 cv)

600,00

Motoveicoli

Tariffa in euro

fino a 11 kw (14 cv)

15,00

da 12 kw (15 cv) a 25 kw (34 cv)

30,00

da 26 kw (35 cv) a 45 kw (61 cv)

45,00

da 46 kw (62 cv) a 70 kw (95 cv)

60,00

da 71 kw (96 cv) a 100 kw (136 cv)

80,00

oltre 100 kw (oltre 136 cv)

120,00

 

La Giunta regionale provvede con proprio regolamento a disciplinare le modalità di individuazione degli autoveicoli e motoveicoli di cui al presente comma e le procedure per il conseguimento delle agevolazioni in questione. " .

 

2. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 1 della l.r. 36/2007, sono aggiunti i seguenti:

 

"7-quater. La tassa di possesso forfettaria di cui al comma 7-ter è corrisposta negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria sostituita. Ove la tassa risulti di importo superiore a quella sostituita, è facoltà del contribuente versare la tassa automobilista ordinaria.

7-quinquies. Per gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra i venti e i ventinove anni, che ai sensi dell'articolo 1, comma 666, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), per l'anno d'imposta 2015 devono corrispondere la tassa automobilistica di proprietà non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti tardivi effettuati entro il 31 maggio 2015. ".

 

     Art. 9. (Organi dell'Assemblea legislativa. Modificazioni di leggi regionali)

1. Per effetto della disciplina normativa statale sull'organizzazione delle elezioni regionali, gli organi interni dell'Assemblea legislativa in carica nell'anno 2015, in conformità allo Statuto, operano fino alla proclamazione dei nuovi eletti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento interno dell'Assemblea stessa.

 

2. L'articolo 7 della legge regionale 22 settembre 2010, n. 20 (Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari), è abrogato.

 

3. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), è abrogato.

 

4. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 21/2007 le parole: "Nell'ipotesi prevista dal comma 3, al fine" sono sostituite con le seguenti: "Al fine".

 

     Art. 10. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 )

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese), la parola: " 2014 " è sostituita dalla seguente: " 2015 ".

 

     Art. 11. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 )

1. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ), le parole: " delle elezioni per il rinnovo " sono sostituite dalle seguenti: " della proclamazione degli eletti ".

 

     Art. 12. (Integrazione alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 )

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)), è aggiunto il seguente: "5 bis. Le disposizione di cui al comma 5 si applicano alle IPAB, trasformate ai sensi dell'articolo 4, a decorrere dall'anno successivo alla trasformazione. ".

 

     Art. 13. (Modificazioni alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 )

1. Alla rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 (Disposizioni in materia di personale e in materia di cave e fondazioni nonché modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), dopo la parola: " regionale " sono aggiunte le seguenti: " e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria ".

 

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 29/2014, dopo le parole: " (Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale) ", sono aggiunte le seguenti: " ed agli incarichi di cui agli articoli 7 e 11, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) ", e dopo le parole: " in corso " sono aggiunte le seguenti: " nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi previsti dall'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ".

 

     Art. 14. (Attuazione articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ) [3]

1. Ai fini dell'attuazione del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le Aziende sanitarie regionali sono considerate adempienti rispetto al limite posto dal medesimo comma, laddove risulti rispettato dalla Regione il vincolo di spesa del personale, pari alla spesa sostenuta nell'anno 2004 ridotta dell'1,4 per cento, vincolo già fissato dall'articolo 1, comma 565, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e da ultimo confermato dall'articolo 17, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato e integrato dall'articolo 1, comma 584 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).

 

     Art. 15. (Norma finanziaria)

1. [Al finanziamento della minore entrata derivante da quanto disposto dall'articolo 8, stimata in euro 110.000,00 per gli anni 2016 e seguenti, si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento nella U.P.B. 02.1.003 del bilancio di previsione 2016/2017] [4].

 

2. Per gli anni 2015 e successivi alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'articolo 11 si fa fronte con prelevamento dal Fondo di riserva iscritto nel bilancio dell'Assemblea legislativa.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione .

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 8 aprile 2016, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 19 novembre 2015, n. 16. La Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 2016, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui introduce il comma 7-quinquies dell’art. 1 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 36.

[3] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 17 agosto 2016, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 19 novembre 2015, n. 16.