Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 30/03/2015 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Riduzione canoni di concessione aziende agrarie regionali) |
Art. 2. (Disposizioni in materia di personale delle Comunità montane Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere e Alta Umbria) |
Art. 3. (Catasto energetico regionale) |
Art. 4. (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 ) |
Art. 5. (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 ) |
Art. 6. (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 ) |
Art. 7. (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 ) |
Art. 8. (Modificazione ed integrazione alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 ) |
Art. 9. (Organi dell'Assemblea legislativa. Modificazioni di leggi regionali) |
Art. 10. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 ) |
Art. 11. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 ) |
Art. 12. (Integrazione alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 ) |
Art. 13. (Modificazioni alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 ) |
Art. 14. (Attuazione articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ) |
Art. 15. (Norma finanziaria) |
§ 2.3.182 - L.R. 30 marzo 2015, n. 8.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali
(B.U. 31 marzo 2015, n. 17 - S.S. n. 3)
Art. 1. (Riduzione canoni di concessione aziende agrarie regionali)
1. La Regione, considerato il perdurare dell'attuale situazione di crisi economica, dispone, anche per l'annata agraria 2014/2015, la riduzione, nella misura del quindici per cento, dei canoni di concessione di cui all'articolo 12 della
Art. 2. (Disposizioni in materia di personale delle Comunità montane Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere e Alta Umbria)
1. Il personale in servizio presso la Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni amministrative regionali in attuazione della
2. Al personale di cui al comma 1 è mantenuto il trattamento giuridico ed economico posseduto alla data del trasferimento, nel rispetto della normativa vigente.
3. I commissari liquidatori delle Comunità montane Alta Umbria e Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere concordano forme e modalità di utilizzo del personale di cui al comma 1 e di quello già assegnato alla Comunità montana Alta Umbria, al fine di consentire il regolare funzionamento e svolgimento delle attività della Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere.
4. Le risorse economiche spettanti, ai sensi dell'articolo 75 della
5. Al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionale di base 02.1.001 denominata "Relazioni Istituzionali".
Art. 3. (Catasto energetico regionale)
1. E' autorizzata, in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2015, la spesa di euro 30.000,00 per il finanziamento degli oneri derivanti dall'istituzione e dalla gestione del catasto energetico regionale costituito dal catasto degli impianti termici e dal catasto degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 10, comma 4 del
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con pari riduzione, in termini di competenza e di cassa, della unità previsionale di base 16.1.002 (cap. 06100).
Art. 4. (Ulteriori integrazioni alla
1. Alla fine del primo comma dell'articolo 26 della
Art. 5. (Ulteriori integrazioni alla
1. All'articolo 3, comma 3 della
2. Nel terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 20 della
Art. 6. (Ulteriori integrazioni alla
1. Dopo l'articolo 13 della
"Art. 13 bis. (Alberi monumentali)
1. Per alberi monumentali si intendono gli alberi di alto fusto, i filari e le alberate così come definiti dall'articolo 7, comma 1 della
2. L'elenco regionale degli alberi di rilevante e peculiare interesse, istituito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 4, resta in vigore fino alla redazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all'articolo 7, comma 3 della
3. E' vietato l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali censiti ai sensi dell'articolo 7 della
2. Dopo il comma 14-ter dell'articolo 48 della
" 14-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento degli alberi monumentali di cui all'articolo 13 bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 100.000,00. ".
Art. 7. (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
1. I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 15 della
" 1-bis. Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione aventi diritto a compenso per l'espletamento dell'incarico, ivi incluso il Presidente, non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l'espletamento dell'incarico.
1-ter. Al Presidente di cui al comma 1-bis è corrisposto un compenso annuo massimo, omnicomprensivo, pari all'indennità di funzione annua spettante al sindaco di un comune con popolazione non superiore a diecimila abitanti. Agli altri componenti aventi diritto spetta un compenso annuo omnicomprensivo stabilito dallo Statuto in misura non superiore al cinquanta per cento del compenso annuo spettante al Presidente. Resta fermo il rispetto della normativa vigente sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. ".
Art. 8. (Modificazione ed integrazione alla
1. Il comma 7-ter dell'articolo 1 della
" 7-ter. A partire dal 1° gennaio 2016 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, che avendo compiuto venti anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, della motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originale impianto costruttivo dello stesso veicolo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati con deliberazione della Giunta regionale sono assoggettati al pagamento di una tassa di possesso forfettaria, in sostituzione della tassa automobilistica ordinaria di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche emanato con
Autoveicoli |
Tariffa in euro |
fino a 35 kw (47cv) |
50,00 |
da 36 kw (48 cv) fino a 60 kw (81 cv) |
75.00 |
da 61 kw (82 cv) fino a 80 kw (109 cv) |
100,00 |
da 81 kw (110 cv) fino a 100 kw (136 cv) |
150,00 |
da 101 kw (137 cv) fino a 120 kw (163 cv) |
200,00 |
da 121 kw (164 cv) fino a 150 kw (204 cv) |
250,00 |
da 151 kw (205 cv) fino a 300 kw (408 cv) |
350,00 |
oltre 300 kw (408 cv) |
600,00 |
Motoveicoli |
Tariffa in euro |
fino a 11 kw (14 cv) |
15,00 |
da 12 kw (15 cv) a 25 kw (34 cv) |
30,00 |
da 26 kw (35 cv) a 45 kw (61 cv) |
45,00 |
da 46 kw (62 cv) a 70 kw (95 cv) |
60,00 |
da 71 kw (96 cv) a 100 kw (136 cv) |
80,00 |
oltre 100 kw (oltre 136 cv) |
120,00 |
La Giunta regionale provvede con proprio regolamento a disciplinare le modalità di individuazione degli autoveicoli e motoveicoli di cui al presente comma e le procedure per il conseguimento delle agevolazioni in questione. " .
2. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 1 della
"7-quater. La tassa di possesso forfettaria di cui al comma 7-ter è corrisposta negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria sostituita. Ove la tassa risulti di importo superiore a quella sostituita, è facoltà del contribuente versare la tassa automobilista ordinaria.
7-quinquies. Per gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra i venti e i ventinove anni, che ai sensi dell'articolo 1, comma 666, lettera b) della
Art. 9. (Organi dell'Assemblea legislativa. Modificazioni di leggi regionali)
1. Per effetto della disciplina normativa statale sull'organizzazione delle elezioni regionali, gli organi interni dell'Assemblea legislativa in carica nell'anno 2015, in conformità allo Statuto, operano fino alla proclamazione dei nuovi eletti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento interno dell'Assemblea stessa.
2. L'articolo 7 della
3. Il comma 3 dell'articolo 7 della
4. Al comma 4 dell'articolo 7 della
Art. 10. (Ulteriori modificazioni alla
1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della
Art. 11. (Ulteriori modificazioni alla
1. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 5 della
Art. 12. (Integrazione alla
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della
Art. 13. (Modificazioni alla
1. Alla rubrica dell'articolo 2 della
2. Al comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 14. (Attuazione articolo 9, comma 28 del
1. Ai fini dell'attuazione del comma 28 dell'articolo 9 del
Art. 15. (Norma finanziaria)
1. [Al finanziamento della minore entrata derivante da quanto disposto dall'articolo 8, stimata in euro 110.000,00 per gli anni 2016 e seguenti, si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento nella U.P.B. 02.1.003 del bilancio di previsione 2016/2017] [4].
2. Per gli anni 2015 e successivi alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'articolo 11 si fa fronte con prelevamento dal Fondo di riserva iscritto nel bilancio dell'Assemblea legislativa.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione .
[1] Comma così sostituito dall'art. 15 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 19 novembre 2015, n. 16. La Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 2016, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui introduce il comma 7-quinquies dell’art. 1 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 73 della
[4] Comma abrogato dall'art. 2 della