§ 4.2.78 - L.R. 27 gennaio 2010, n. 5.
Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:27/01/2010
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Funzioni della Regione)
Art. 3.  (Funzioni di amministrazione attiva della Regione)
Art. 4.  (Funzioni amministrative delegate alla provincia)
Art. 5.  (Funzioni amministrative trasferite alla provincia)
Art. 6.  (Funzioni del Comune)
Art. 7.  (Ambito di applicazione)
Art. 8.  (Autorizzazione sismica)
Art. 9.  (Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione sismica)
Art. 10.  (Preavviso scritto e deposito dei progetti nella zone a bassa sismicità)
Art. 11.  (Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità)
Art. 12.  (Certificato di rispondenza)
Art. 13.  (Asseverazione)
Art. 14.  (Verifica tecnica e valutazione di sicurezza di edifici e infrastrutture esistenti)
Art. 15.  (Attività di vigilanza e controllo)
Art. 16.  (Tutela in sede amministrativa)
Art. 17.  (Accertamento delle violazioni, sospensione dei lavori e procedimento penale)
Art. 18.  (Collaudo statico)
Art. 19.  (Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli)
Art. 20.  (Sanzioni amministrative)
Art. 21.  (Norme finali)
Art. 22.  (Norma finanziaria)
Art. 23.  (Abrogazioni)
Art. 24.  (Entrata in vigore)


§ 4.2.78 - L.R. 27 gennaio 2010, n. 5. [1]

Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

(B.U. 3 febbraio 2010, n. 6 - S.O. n. 2)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI AMMINISTRATIVE

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale e in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), disciplina modalità e criteri per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

 

     Art. 2. (Funzioni della Regione)

1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle competenze di cui alla presente legge e promuove un’adeguata formazione in materia sismica.

 

2. La Regione favorisce indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione del programma di prevenzione sismica di cui all’articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 (Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio).

 

     Art. 3. (Funzioni di amministrazione attiva della Regione)

1. La Regione esercita:

 

a) le funzioni amministrative di cui agli articoli 94, 96, 97 e 99 del d.p.r. 380/2001 in materia di opere pubbliche la cui esecuzione è di competenza della Regione;

 

b) le funzioni di cui all’articolo 100 del d.p.r. 380/2001.

 

     Art. 4. (Funzioni amministrative delegate alla provincia)

1. Sono delegate alla provincia competente per territorio le funzioni amministrative concernenti le opere per il consolidamento di abitati di cui all’articolo 61 del d.p.r. 380/2001.

 

2. Sono e restano delegate alla provincia competente per territorio le funzioni già esercitate dall’ufficio tecnico regionale ai sensi del Capo I, del Capo II e del Capo IV della Parte II del d.p.r. 380/2001.

 

3. Sono delegate alla provincia competente per territorio le funzioni del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale di cui agli articoli 68, 69 e 70 del d.p.r. 380/2001, in merito ai controlli e accertamenti delle violazioni.

 

4. Per semplificare le procedure e contenere i tempi, agevolare il compito dei tecnici e garantire efficienza e tempestività degli accertamenti, le province, ai fini dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica previste dalla normativa tecnica in materia, dal Capo IV della Parte II del d.p.r. 380/2001 e dalla presente legge, possono costituire uffici di vigilanza e controllo territoriali decentrati.

 

5. Le province adottano, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, il provvedimento di organizzazione per la costituzione degli uffici di vigilanza e controllo di cui al comma 4.

 

     Art. 5. (Funzioni amministrative trasferite alla provincia)

1. Sono e restano trasferite alla provincia competente per territorio le funzioni amministrative, già conferite con legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.

59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), concernenti le opere di cui all’articolo 61, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), salvo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma 3.

 

     Art. 6. (Funzioni del Comune)

1. Il comune competente per territorio esercita le funzioni di cui all’articolo 89 del d.p.r. 380/2001 conferite ai sensi dell’articolo 37, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale).

 

TITOLO II

PROCEDIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI IN ZONE SISMICHE

 

     Art. 7. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle opere ed alle costruzioni in zona sismica concernenti:

 

a) tutti i lavori di nuova costruzione, di ampliamento e di sopraelevazione e i lavori di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente che compromettono la sicurezza statica della costruzione ovvero riguardano le strutture o alterano l’entità e/o la distribuzione dei carichi;

 

b) alle varianti sostanziali ai progetti relativi agli interventi di cui alla lettera a).

 

2. Agli effetti della presente legge per variante sostanziale al progetto ai fini sismici si intende quella che comporta qualunque intervento sulle strutture, salvo quanto previsto alla lettera b) del comma 3.

 

3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua:

 

a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità;

a bis) gli interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità [2];

b) i casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale.

 

4. Ai casi di cui alle lettere a) e b), del comma 3 non si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo, salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 [3].

 

4 bis. Ai casi di cui alla lettera a bis), del comma 3 si applicano le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13 [4].

 

     Art. 8. (Autorizzazione sismica)

1. Nelle Zone 1 e 2, definite ad alta e media sismicità, individuate ai sensi dell’articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001, i lavori di cui all’articolo 7, comma 1 non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica di cui all’articolo 94 del d.p.r. 380/2001, rilasciata dall’autorità competente. Nelle medesime Zone 1 e 2 fanno eccezione gli interventi di cui all’articolo 7, comma 3, lettera a-bis), ai quali si applicano le disposizioni specificate all’articolo 7, comma 4-bis [5].

 

2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Zone 3, a bassa sismicità, individuate ai sensi dell’articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001:

 

a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell’articolo 61 del d.p.r. 380/2001;

 

b) i lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;

 

c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui all’articolo 20, comma 4 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) e di cui agli Allegati A e B alla deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2003, n. 1700 (Specificazioni alla Delib. G.R. 18 giugno 2003, n. 852 di classificazione sismica del territorio regionale dell’Umbria e attuazione dell’O.P.C.M. 20 marzo 2003, n.

3274, art. 2, commi 3, 4 e 5);

 

d) le sopraelevazioni di cui all’articolo 90, comma 1 del d.p.r. 380/2001.

 

3. L’autorizzazione sismica preventiva è rilasciata, previo controllo sui progetti da parte dell’autorità competente, con le modalità di cui all’articolo 15.

 

4. L’autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione comprende anche la certificazione di cui all’articolo 90, comma 2 del d.p.r.

380/2001.

 

5. Gli interventi oggetto dell’autorizzazione sismica devono avere inizio entro quattro anni dalla data di rilascio della stessa [6].

 

6. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la comunicazione di inizio dei lavori di cui all’articolo 16, comma 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) anche alla provincia competente.

 

     Art. 9. (Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione sismica)

1. Il soggetto interessato all’esecuzione dei lavori di cui agli articoli 7 e 8 presenta la richiesta per il rilascio dell’autorizzazione sismica, di cui all’articolo 94 del d.p.r. 380/2001, allo Sportello unico per l’edilizia del comune competente per territorio. Alla richiesta di autorizzazione è allegata l’asseverazione di cui all’articolo 13, la ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all’articolo 19 e il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto dal progettista abilitato in conformità alle disposizioni contenute all’articolo 93, commi 3, 4 e 5 del d.p.r. 380/2001 e secondo le norme tecniche sulle costruzioni. Lo Sportello unico trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, la richiesta con l’allegata documentazione alla provincia competente per territorio.

 

2. Il soggetto interessato può presentare la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, corredata dalla relativa documentazione, direttamente alla provincia competente per territorio.

 

3. La provincia competente per territorio, a seguito di verifica della regolarità e della completezza della richiesta e della documentazione allegata, trasmette il relativo provvedimento di autorizzazione o di diniego al richiedente e al comune competente per territorio, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

 

4. Il termine di cui al comma 3 può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la richiesta di chiarimenti e/o documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione. In tal caso il termine di cui al comma 3 continua a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o dei chiarimenti richiesti [7].

 

4-bis. In ogni caso il periodo di sospensione di cui al comma 4 non può essere superiore a trenta giorni [8].

 

5. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto, dell’asseverazione e della ricevuta di versamento del rimborso forfettario, nei modi e nei termini prescritti dal presente articolo, è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65 del d.p.r. 380/2001.

 

     Art. 10. (Preavviso scritto e deposito dei progetti nella zone a bassa sismicità)

1. L’inizio dei lavori relativo alle opere e alle costruzioni di cui all’articolo 7, comma 1, nelle Zone 3 a bassa sismicità è subordinato alla presentazione del preavviso scritto e al deposito del progetto esecutivo, insieme con la ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all’articolo 19, l’asseverazione di cui all’articolo 13, con le modalità di cui all’articolo 11. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2.

 

2. Il progetto esecutivo è redatto dal progettista abilitato, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 93 del d.p.r. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.

 

3. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto, dell’asseverazione e della ricevuta di versamento del rimborso forfettario, nei modi e nei termini prescritti dall’articolo 11, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65 del d.p.r.

380/2001.

 

4. Gli interventi oggetto del progetto esecutivo riguardante le strutture devono avere inizio entro quattro anni a decorrere dalla data di rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito [9].

 

5. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la comunicazione di inizio dei lavori di cui all’articolo 16, comma 3 della l.r. 1/2004 anche alla provincia competente.

 

     Art. 11. (Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità)

1. Il soggetto interessato all’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 10, comma 1 presenta il preavviso scritto e deposita il progetto esecutivo, unitamente alla ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all’articolo 19 ed alla asseverazione di cui all’articolo 13, allo Sportello unico per l’edilizia.

 

2. Lo Sportello unico rilascia all’interessato la ricevuta di avvenuto deposito e trasmette alla provincia competente, entro il termine di cinque giorni dal deposito, il preavviso e il progetto con allegata la relativa documentazione.

 

3. La provincia competente, acquisisce il preavviso e il progetto con la relativa documentazione, e rilascia contestualmente allo Sportello unico l’attestazione di avvenuto deposito unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati. In caso di incompletezza della documentazione la provincia dichiara contestualmente la non depositabilità.

 

4. Lo Sportello unico, entro cinque giorni dal rilascio dell’attestazione di cui al comma 3, trasmette la stessa all’interessato, unitamente alla copia dei relativi elaborati tecnici vistati dalla provincia che costituiscono presupposto all’inizio dei lavori. Lo Sportello unico, qualora la provincia dichiari la non depositabilità, ai sensi del comma 3, lo comunica all’interessato entro cinque giorni.

 

5. Il soggetto interessato può presentare, direttamente, il preavviso scritto e depositare il progetto esecutivo, unitamente all’asseverazione di cui all’articolo 13 ed alla ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all’articolo 19, alla provincia competente per territorio. La provincia rilascia contestualmente all’interessato l’attestazione di avvenuto deposito unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati. La provincia, in caso di incompletezza della documentazione, dichiara contestualmente la non depositabilità.

 

     Art. 12. (Certificato di rispondenza)

1. Per i lavori di cui all’articolo 7, comma 1, nelle Zone 1, 2 e 3 ad alta, media e bassa sismicità, il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all’articolo 62 del d.p.r. 380/2001.

Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la provincia competente.

 

     Art. 13. (Asseverazione)

1. I progetti relativi ai lavori di cui all’articolo 7, comma 1, sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

 

TITOLO III

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

 

     Art. 14. (Verifica tecnica e valutazione di sicurezza di edifici e infrastrutture esistenti)

1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali di cui all’articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e la valutazione di sicurezza prescritta dalle norme tecniche per le costruzioni sono depositate, a cura del soggetto interessato, presso il comune competente per territorio, che ne trasmette copia alla provincia competente.

 

2. Qualora, a seguito della verifica tecnica o della valutazione di sicurezza, sia necessario eseguire interventi, il soggetto interessato deposita direttamente il progetto esecutivo riguardante le strutture o la richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10 e 11. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture.

 

     Art. 15. (Attività di vigilanza e controllo)

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all’articolo 103, comma 1 del d.p.r. 380/2001 che, nell’espletamento delle loro funzioni, accertano che i lavori sono stati iniziati in carenza di autorizzazione sismica o del preavviso e del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui all’articolo 7, compilano processo verbale ai sensi dell’articolo 96 del d.p.r. 380/2001 e lo trasmettono alla provincia competente, che svolge altresì i compiti di cui al comma 2 dell’articolo 103 del d.p.r. 380/2001.

 

2. La provincia, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 8, esercita il controllo sui progetti presentati secondo le modalità di cui al comma 5.

 

3. La provincia, nel caso di deposito dei progetti nelle Zone 3 a bassa sismicità ai sensi dell’articolo 10, esercita il controllo sui progetti con metodo a campione, secondo le modalità di cui al comma 5.

 

4. La provincia esercita il controllo ispettivo in corso d’opera nelle Zone 1, 2 e 3 con metodo a campione.

 

5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità:

 

a) di controllo dei progetti sottoposti all’autorizzazione di cui all’articolo 8 per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e la corretta applicazione dei criteri di progettazione e di esecuzione, con specifico riferimento alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), alla parte II, Capo IV, Sezione I del d.p.r. 380/2001 e dei relativi decreti ministeriali. I controlli possono essere effettuati in relazione alle classi d’uso delle costruzioni come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), anche avvalendosi di procedure informatizzate sia per la presentazione e deposito dei progetti, che per la loro istruttoria;

 

b) di controllo a campione sui progetti depositati ai sensi dell’articolo 10, in relazione alle classi d’uso delle costruzioni;

 

c) di controllo ispettivo in corso d’opera sulle costruzioni.

 

     Art. 16. (Tutela in sede amministrativa)

1. Avverso il provvedimento di diniego di cui all’articolo 9, comma 3 o in caso di mancato rilascio del provvedimento di cui al medesimo comma 3, entro i termini previsti dall’articolo 9, commi 3 e 4 è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

 

     Art. 17. (Accertamento delle violazioni, sospensione dei lavori e procedimento penale)

1. La provincia competente individua il soggetto che deve esercitare le funzioni di cui agli articoli 96, comma 2, 97 e 98 del d.p.r. 380/2001.

 

     Art. 18. (Collaudo statico)

1. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme tecniche vigenti, con le limitazioni e per le fattispecie ivi individuate, per gli interventi edilizi di cui all’articolo 7, comma 1 e all’articolo 8, comma 2 è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d’opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate [10].

 

2. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 9, ed al preavviso scritto per il deposito di cui all’articolo 11, il committente è tenuto a presentare l’atto di nomina del collaudatore scelto e la dichiarazione di accettazione dell’incarico.

 

3. Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione alla provincia ed al collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la provincia.

 

4. Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 67 del d.p.r 380/2001, diversi dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al costruttore.

 

4 bis. Per il collaudo degli interventi di ricostruzione post terremoto del 1997 e successivi, al fine di evitare disparità di trattamento ed assicurare uniformità al completamento del processo di ricostruzione, continuano a valere le indicazioni dei dispositivi regolamentari e tecnici già predisposti in materia. Qualora gli interventi siano redatti o aggiornati in base alle norme tecniche vigenti, si applicano le disposizioni in materia di collaudo previste dalle stesse norme [11].

 

     Art. 19. (Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli)

1. Per la richiesta dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 e per il deposito dei progetti ai sensi dell’articolo 10 è dovuta, da parte dei soggetti richiedenti, la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli da parte delle strutture tecniche competenti.

 

2. L’importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento sono stabiliti dalle province in misura differenziata in relazione alle modalità di controllo di cui al comma 5, lettere a) e b) dell’articolo 15 e nel rispetto del successivo comma 3 [12].

 

3. Il rimborso forfettario di cui al comma 1:

a) non è corrisposto nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi e negli altri casi stabiliti con apposito atto dalla Giunta regionale;

b) è corrisposto, in forma ridotta:

1) per le opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni;

2) per opere di uso pubblico purché previsto in appositi atti o convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni;

3) per edifici di culto, sedi di associazioni di volontariato ed edifici strumentali alle attività di cui sopra;

4) per l’edilizia seriale, ove per seriale si intende composta da identiche strutture poste in successione o realizzate nella medesima area con un’unica richiesta di autorizzazione o deposito;

c) è differenziato, per le opere valutabili in metri cubi, sulla base di classi di volumi con importi progressivamente decrescenti, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;

d) per le opere di adeguamento e di miglioramento sismico, l’importo valutato sull’intera volumetria e calcolato ai sensi della lettera c), è ridotto del cinquanta per cento [13].

 

4. Le risorse derivanti dal versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie sono riscosse dalla provincia competente per territorio e concorrono, esclusivamente, alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti.

 

5. Le province che esercitano l’attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 15 trasmettono alla Regione, entro il 30 marzo di ogni anno, un rendiconto dettagliato inerente le attività di vigilanza e controllo attuate nell’anno solare precedente, l’ammontare delle entrate derivanti dai rimborsi forfettari di cui al comma 1 e dalle sanzioni di cui all’articolo 20, delle spese sostenute, dei costi di gestione e del personale.

 

6. La Regione, a titolo di contributo per l’esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, definisce il finanziamento annuale da ripartire tra le province sulla base dei criteri individuati da apposito atto della Giunta regionale.

 

7. La quota di cui al comma 6 ricomprende anche le risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 102 del d.p.r. 380/2001, salvo l’obbligo di esplicitare nel rendiconto di cui al comma 5 l’importo delle somme recuperate ai sensi dello stesso articolo 102.

 

     Art. 20. (Sanzioni amministrative)

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III del d.p.r. 380/2001, in caso di violazione delle norme che disciplinano le costruzioni.

 

2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III del d.p.r. 380/2001.

 

3. Per le violazioni di cui all’articolo 32, comma 1, lettera e) della l.r. 1/2004 accertate ai sensi degli articoli 96 e 97 del d.p.r. 380/2001, la provincia competente applica una sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 2.000,00. Nel caso in cui le violazioni contestate siano risolte con successivi adempimenti tecnici approvati dalla provincia, secondo la vigente normativa tecnica in materia di costruzioni in zone sismiche, i relativi lavori possono essere ripresi. In mancanza dell’assenso della provincia alla ripresa dei lavori, resta fermo quanto previsto dall’articolo 97, comma 4 del d.p.r. 380/2001.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E ABROGAZIONI

 

          Art. 21. (Norme finali)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge:

 

a) definisce quanto disposto all’articolo 7, comma 3;

 

b) adotta i modelli della richiesta di cui all’articolo 9, comma 1, di preavviso di cui all’articolo 10, comma 1, dell’attestazione di cui all’articolo 12, comma 1, della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 1;

 

c) stabilisce quanto disposto all’articolo 15, comma 5.

 

2. Per gli appalti di lavori pubblici è consentito presentare la richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 8 o il preavviso scritto di cui all’articolo 10 omettendo l’indicazione del costruttore, nelle more di completamento delle procedure di scelta del contraente. La provincia competente effettua le attività istruttorie di propria pertinenza e, nel caso di esito positivo, emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio dell’autorizzazione sismica o dell’attestazione di avvenuto deposito sismico alla comunicazione del nominativo del costruttore.

 

3. La Giunta regionale, per l’attuazione dei compiti e delle funzioni di cui alla presente legge, adegua, con proprio atto, la struttura organizzativa competente in materia sismica.

 

     Art. 22. (Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi previsti all’articolo 19, comma 6 si provvede, a partire dall’esercizio 2010 con imputazione alla unità previsionale di base 03.1.004 denominata “Attività in materia di costruzioni in zone sismiche” (cap. 849 n.i.) del bilancio regionale di previsione.

 

2. Per gli anni 2010 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria).

 

3. La Giunta regionale, a norma della legge regionale di contabilità 13/2000, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

 

     Art. 23. (Abrogazioni)

1. La legge regionale 20 agosto 1981, n. 61 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, contenente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per zone sismiche e di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, concernente la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) è abrogata.

 

2. La legge regionale 14 maggio 1982, n. 25 (Snellimento procedure di cui alla legge n. 64/74 in attuazione art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) è abrogata.

 

3. La legge regionale 6 aprile 1990, n. 15 (Modificazioni della l.r. 20 agosto 1981, n. 61 - Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, contenente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per zone sismiche, e di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, concernente la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) è abrogata.

 

4. L’articolo 40 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) è abrogato.

 

5. L’articolo 16 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia) è abrogato.

 

     Art. 24. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 271 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.

[2] Lettera inserita dall'art. 130 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[3] Comma così sostituito dall'art. 130 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[4] Comma aggiunto dall'art. 130 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[5] Comma così modificato dall'art. 131 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[6] Comma così sostituito dall'art. 131 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[7] Comma così modificato dall'art. 132 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[8] Comma inserito dall'art. 132 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[9] Comma così sostituito dall'art. 133 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[10] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 agosto 2010, n. 17 e così modificato dall'art. 134 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[11] Comma aggiunto dall'art. 134 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[12] Comma così sostituito dall'art. 135 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[13] Comma così sostituito dall'art. 135 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.