Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.2 edilizia e lavori pubblici |
Data: | 27/01/2010 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Funzioni della Regione) |
Art. 3. (Funzioni di amministrazione attiva della Regione) |
Art. 4. (Funzioni amministrative delegate alla provincia) |
Art. 5. (Funzioni amministrative trasferite alla provincia) |
Art. 6. (Funzioni del Comune) |
Art. 7. (Ambito di applicazione) |
Art. 8. (Autorizzazione sismica) |
Art. 9. (Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione sismica) |
Art. 10. (Preavviso scritto e deposito dei progetti nella zone a bassa sismicità) |
Art. 11. (Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità) |
Art. 12. (Certificato di rispondenza) |
Art. 13. (Asseverazione) |
Art. 14. (Verifica tecnica e valutazione di sicurezza di edifici e infrastrutture esistenti) |
Art. 15. (Attività di vigilanza e controllo) |
Art. 16. (Tutela in sede amministrativa) |
Art. 17. (Accertamento delle violazioni, sospensione dei lavori e procedimento penale) |
Art. 18. (Collaudo statico) |
Art. 19. (Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli) |
Art. 20. (Sanzioni amministrative) |
Art. 21. (Norme finali) |
Art. 22. (Norma finanziaria) |
Art. 23. (Abrogazioni) |
Art. 24. (Entrata in vigore) |
§ 4.2.78 - L.R. 27 gennaio 2010, n. 5. [1]
Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.
(B.U. 3 febbraio 2010, n. 6 - S.O. n. 2)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 1. (Oggetto)
1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale e in particolare nel
Art. 2. (Funzioni della Regione)
1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle competenze di cui alla presente legge e promuove un’adeguata formazione in materia sismica.
2. La Regione favorisce indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione del programma di prevenzione sismica di cui all’articolo 3 della
Art. 3. (Funzioni di amministrazione attiva della Regione)
1. La Regione esercita:
a) le funzioni amministrative di cui agli articoli 94, 96, 97 e 99 del
b) le funzioni di cui all’articolo 100 del
Art. 4. (Funzioni amministrative delegate alla provincia)
1. Sono delegate alla provincia competente per territorio le funzioni amministrative concernenti le opere per il consolidamento di abitati di cui all’articolo 61 del
2. Sono e restano delegate alla provincia competente per territorio le funzioni già esercitate dall’ufficio tecnico regionale ai sensi del Capo I, del Capo II e del Capo IV della Parte II del
3. Sono delegate alla provincia competente per territorio le funzioni del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale di cui agli articoli 68, 69 e 70 del
4. Per semplificare le procedure e contenere i tempi, agevolare il compito dei tecnici e garantire efficienza e tempestività degli accertamenti, le province, ai fini dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica previste dalla normativa tecnica in materia, dal Capo IV della Parte II del
5. Le province adottano, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, il provvedimento di organizzazione per la costituzione degli uffici di vigilanza e controllo di cui al comma 4.
Art. 5. (Funzioni amministrative trasferite alla provincia)
1. Sono e restano trasferite alla provincia competente per territorio le funzioni amministrative, già conferite con
59 e del
Art. 6. (Funzioni del Comune)
1. Il comune competente per territorio esercita le funzioni di cui all’articolo 89 del
TITOLO II
PROCEDIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI IN ZONE SISMICHE
Art. 7. (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle opere ed alle costruzioni in zona sismica concernenti:
a) tutti i lavori di nuova costruzione, di ampliamento e di sopraelevazione e i lavori di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente che compromettono la sicurezza statica della costruzione ovvero riguardano le strutture o alterano l’entità e/o la distribuzione dei carichi;
b) alle varianti sostanziali ai progetti relativi agli interventi di cui alla lettera a).
2. Agli effetti della presente legge per variante sostanziale al progetto ai fini sismici si intende quella che comporta qualunque intervento sulle strutture, salvo quanto previsto alla lettera b) del comma 3.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua:
a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità;
a bis) gli interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità [2];
b) i casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale.
4. Ai casi di cui alle lettere a) e b), del comma 3 non si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo, salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 [3].
4 bis. Ai casi di cui alla lettera a bis), del comma 3 si applicano le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13 [4].
Art. 8. (Autorizzazione sismica)
1. Nelle Zone 1 e 2, definite ad alta e media sismicità, individuate ai sensi dell’articolo 83, commi 2 e 3 del
2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Zone 3, a bassa sismicità, individuate ai sensi dell’articolo 83, commi 2 e 3 del
a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell’articolo 61 del
b) i lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui all’articolo 20, comma 4 della
3274, art. 2, commi 3, 4 e 5);
d) le sopraelevazioni di cui all’articolo 90, comma 1 del
3. L’autorizzazione sismica preventiva è rilasciata, previo controllo sui progetti da parte dell’autorità competente, con le modalità di cui all’articolo 15.
4. L’autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione comprende anche la certificazione di cui all’articolo 90, comma 2 del d.p.r.
380/2001.
5. Gli interventi oggetto dell’autorizzazione sismica devono avere inizio entro quattro anni dalla data di rilascio della stessa [6].
6. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la comunicazione di inizio dei lavori di cui all’articolo 16, comma 3 della
Art. 9. (Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione sismica)
1. Il soggetto interessato all’esecuzione dei lavori di cui agli articoli 7 e 8 presenta la richiesta per il rilascio dell’autorizzazione sismica, di cui all’articolo 94 del
2. Il soggetto interessato può presentare la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, corredata dalla relativa documentazione, direttamente alla provincia competente per territorio.
3. La provincia competente per territorio, a seguito di verifica della regolarità e della completezza della richiesta e della documentazione allegata, trasmette il relativo provvedimento di autorizzazione o di diniego al richiedente e al comune competente per territorio, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il termine di cui al comma 3 può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la richiesta di chiarimenti e/o documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione. In tal caso il termine di cui al comma 3 continua a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o dei chiarimenti richiesti [7].
4-bis. In ogni caso il periodo di sospensione di cui al comma 4 non può essere superiore a trenta giorni [8].
5. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto, dell’asseverazione e della ricevuta di versamento del rimborso forfettario, nei modi e nei termini prescritti dal presente articolo, è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65 del
Art. 10. (Preavviso scritto e deposito dei progetti nella zone a bassa sismicità)
1. L’inizio dei lavori relativo alle opere e alle costruzioni di cui all’articolo 7, comma 1, nelle Zone 3 a bassa sismicità è subordinato alla presentazione del preavviso scritto e al deposito del progetto esecutivo, insieme con la ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all’articolo 19, l’asseverazione di cui all’articolo 13, con le modalità di cui all’articolo 11. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2.
2. Il progetto esecutivo è redatto dal progettista abilitato, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 93 del
3. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto, dell’asseverazione e della ricevuta di versamento del rimborso forfettario, nei modi e nei termini prescritti dall’articolo 11, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65 del d.p.r.
380/2001.
4. Gli interventi oggetto del progetto esecutivo riguardante le strutture devono avere inizio entro quattro anni a decorrere dalla data di rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito [9].
5. Il soggetto interessato ai lavori trasmette la comunicazione di inizio dei lavori di cui all’articolo 16, comma 3 della
Art. 11. (Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità)
1. Il soggetto interessato all’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 10, comma 1 presenta il preavviso scritto e deposita il progetto esecutivo, unitamente alla ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all’articolo 19 ed alla asseverazione di cui all’articolo 13, allo Sportello unico per l’edilizia.
2. Lo Sportello unico rilascia all’interessato la ricevuta di avvenuto deposito e trasmette alla provincia competente, entro il termine di cinque giorni dal deposito, il preavviso e il progetto con allegata la relativa documentazione.
3. La provincia competente, acquisisce il preavviso e il progetto con la relativa documentazione, e rilascia contestualmente allo Sportello unico l’attestazione di avvenuto deposito unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati. In caso di incompletezza della documentazione la provincia dichiara contestualmente la non depositabilità.
4. Lo Sportello unico, entro cinque giorni dal rilascio dell’attestazione di cui al comma 3, trasmette la stessa all’interessato, unitamente alla copia dei relativi elaborati tecnici vistati dalla provincia che costituiscono presupposto all’inizio dei lavori. Lo Sportello unico, qualora la provincia dichiari la non depositabilità, ai sensi del comma 3, lo comunica all’interessato entro cinque giorni.
5. Il soggetto interessato può presentare, direttamente, il preavviso scritto e depositare il progetto esecutivo, unitamente all’asseverazione di cui all’articolo 13 ed alla ricevuta di versamento del rimborso forfettario di cui all’articolo 19, alla provincia competente per territorio. La provincia rilascia contestualmente all’interessato l’attestazione di avvenuto deposito unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati. La provincia, in caso di incompletezza della documentazione, dichiara contestualmente la non depositabilità.
Art. 12. (Certificato di rispondenza)
1. Per i lavori di cui all’articolo 7, comma 1, nelle Zone 1, 2 e 3 ad alta, media e bassa sismicità, il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all’articolo 62 del
Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la provincia competente.
Art. 13. (Asseverazione)
1. I progetti relativi ai lavori di cui all’articolo 7, comma 1, sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
TITOLO III
ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO
Art. 14. (Verifica tecnica e valutazione di sicurezza di edifici e infrastrutture esistenti)
1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali di cui all’articolo 20 del
2. Qualora, a seguito della verifica tecnica o della valutazione di sicurezza, sia necessario eseguire interventi, il soggetto interessato deposita direttamente il progetto esecutivo riguardante le strutture o la richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9, 10 e 11. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture.
Art. 15. (Attività di vigilanza e controllo)
1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all’articolo 103, comma 1 del
2. La provincia, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 8, esercita il controllo sui progetti presentati secondo le modalità di cui al comma 5.
3. La provincia, nel caso di deposito dei progetti nelle Zone 3 a bassa sismicità ai sensi dell’articolo 10, esercita il controllo sui progetti con metodo a campione, secondo le modalità di cui al comma 5.
4. La provincia esercita il controllo ispettivo in corso d’opera nelle Zone 1, 2 e 3 con metodo a campione.
5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità:
a) di controllo dei progetti sottoposti all’autorizzazione di cui all’articolo 8 per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e la corretta applicazione dei criteri di progettazione e di esecuzione, con specifico riferimento alla
b) di controllo a campione sui progetti depositati ai sensi dell’articolo 10, in relazione alle classi d’uso delle costruzioni;
c) di controllo ispettivo in corso d’opera sulle costruzioni.
Art. 16. (Tutela in sede amministrativa)
1. Avverso il provvedimento di diniego di cui all’articolo 9, comma 3 o in caso di mancato rilascio del provvedimento di cui al medesimo comma 3, entro i termini previsti dall’articolo 9, commi 3 e 4 è ammesso ricorso amministrativo al Presidente della Giunta regionale ai sensi del
Art. 17. (Accertamento delle violazioni, sospensione dei lavori e procedimento penale)
1. La provincia competente individua il soggetto che deve esercitare le funzioni di cui agli articoli 96, comma 2, 97 e 98 del
Art. 18. (Collaudo statico)
1. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme tecniche vigenti, con le limitazioni e per le fattispecie ivi individuate, per gli interventi edilizi di cui all’articolo 7, comma 1 e all’articolo 8, comma 2 è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d’opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili, controllabili e collaudabili ad opere ultimate [10].
2. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 9, ed al preavviso scritto per il deposito di cui all’articolo 11, il committente è tenuto a presentare l’atto di nomina del collaudatore scelto e la dichiarazione di accettazione dell’incarico.
3. Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione alla provincia ed al collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la provincia.
4. Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 67 del d.p.r 380/2001, diversi dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al costruttore.
4 bis. Per il collaudo degli interventi di ricostruzione post terremoto del 1997 e successivi, al fine di evitare disparità di trattamento ed assicurare uniformità al completamento del processo di ricostruzione, continuano a valere le indicazioni dei dispositivi regolamentari e tecnici già predisposti in materia. Qualora gli interventi siano redatti o aggiornati in base alle norme tecniche vigenti, si applicano le disposizioni in materia di collaudo previste dalle stesse norme [11].
Art. 19. (Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli)
1. Per la richiesta dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 e per il deposito dei progetti ai sensi dell’articolo 10 è dovuta, da parte dei soggetti richiedenti, la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli da parte delle strutture tecniche competenti.
2. L’importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento sono stabiliti dalle province in misura differenziata in relazione alle modalità di controllo di cui al comma 5, lettere a) e b) dell’articolo 15 e nel rispetto del successivo comma 3 [12].
3. Il rimborso forfettario di cui al comma 1:
a) non è corrisposto nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi e negli altri casi stabiliti con apposito atto dalla Giunta regionale;
b) è corrisposto, in forma ridotta:
1) per le opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni;
2) per opere di uso pubblico purché previsto in appositi atti o convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni;
3) per edifici di culto, sedi di associazioni di volontariato ed edifici strumentali alle attività di cui sopra;
4) per l’edilizia seriale, ove per seriale si intende composta da identiche strutture poste in successione o realizzate nella medesima area con un’unica richiesta di autorizzazione o deposito;
c) è differenziato, per le opere valutabili in metri cubi, sulla base di classi di volumi con importi progressivamente decrescenti, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;
d) per le opere di adeguamento e di miglioramento sismico, l’importo valutato sull’intera volumetria e calcolato ai sensi della lettera c), è ridotto del cinquanta per cento [13].
4. Le risorse derivanti dal versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie sono riscosse dalla provincia competente per territorio e concorrono, esclusivamente, alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti.
5. Le province che esercitano l’attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 15 trasmettono alla Regione, entro il 30 marzo di ogni anno, un rendiconto dettagliato inerente le attività di vigilanza e controllo attuate nell’anno solare precedente, l’ammontare delle entrate derivanti dai rimborsi forfettari di cui al comma 1 e dalle sanzioni di cui all’articolo 20, delle spese sostenute, dei costi di gestione e del personale.
6. La Regione, a titolo di contributo per l’esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, definisce il finanziamento annuale da ripartire tra le province sulla base dei criteri individuati da apposito atto della Giunta regionale.
7. La quota di cui al comma 6 ricomprende anche le risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 102 del
Art. 20. (Sanzioni amministrative)
1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III del
2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III del
3. Per le violazioni di cui all’articolo 32, comma 1, lettera e) della
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E ABROGAZIONI
Art. 21. (Norme finali)
1. La Giunta regionale, con proprio atto, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge:
a) definisce quanto disposto all’articolo 7, comma 3;
b) adotta i modelli della richiesta di cui all’articolo 9, comma 1, di preavviso di cui all’articolo 10, comma 1, dell’attestazione di cui all’articolo 12, comma 1, della dichiarazione di cui all’articolo 13, comma 1;
c) stabilisce quanto disposto all’articolo 15, comma 5.
2. Per gli appalti di lavori pubblici è consentito presentare la richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 8 o il preavviso scritto di cui all’articolo 10 omettendo l’indicazione del costruttore, nelle more di completamento delle procedure di scelta del contraente. La provincia competente effettua le attività istruttorie di propria pertinenza e, nel caso di esito positivo, emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio dell’autorizzazione sismica o dell’attestazione di avvenuto deposito sismico alla comunicazione del nominativo del costruttore.
3. La Giunta regionale, per l’attuazione dei compiti e delle funzioni di cui alla presente legge, adegua, con proprio atto, la struttura organizzativa competente in materia sismica.
Art. 22. (Norma finanziaria)
1. Al finanziamento degli interventi previsti all’articolo 19, comma 6 si provvede, a partire dall’esercizio 2010 con imputazione alla unità previsionale di base 03.1.004 denominata “Attività in materia di costruzioni in zone sismiche” (cap. 849 n.i.) del bilancio regionale di previsione.
2. Per gli anni 2010 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della
3. La Giunta regionale, a norma della
Art. 23. (Abrogazioni)
1. La
2. La
3. La
4. L’articolo 40 della
5. L’articolo 16 della
Art. 24. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
[1] Abrogata dall'art. 271 della
[2] Lettera inserita dall'art. 130 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 130 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 130 della
[5] Comma così modificato dall'art. 131 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 131 della
[7] Comma così modificato dall'art. 132 della
[8] Comma inserito dall'art. 132 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 133 della
[10] Comma sostituito dall'art. 1 della
[11] Comma aggiunto dall'art. 134 della
[12] Comma così sostituito dall'art. 135 della
[13] Comma così sostituito dall'art. 135 della