Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 agricoltura e foreste |
Data: | 09/01/2003 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Controlli amministrativi delle comunità montane). |
Art. 2. (Comunicazioni susseguenti ai controlli amministrativi). |
Art. 3. (Controlli presso le aziende effettuati dalle comunità montane). |
Art. 4. (Modalità dei controlli). |
Art. 5. (Commissione per il controllo a campione). |
Art. 6. (Verbale di controllo). |
Art. 7. (Comunicazioni susseguenti agli accertamenti presso le aziende). |
Art. 8. (Vigilanza). |
Art. 9. (Attività della Regione in collaborazione con organismi dello Stato). |
§ 3.2.132 - R.R. 9 gennaio 2003, n. 1.
Modalità di effettuazione dei controlli relativi all’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e nella florivivaistica.
(B.U. n. 3 del 21 gennaio 2003).
Art. 1. (Controlli amministrativi delle comunità montane).
1. Le comunità montane, in attuazione dell'art. 110, comma 1, lettera f) della
a) esaminare le dichiarazioni rese dai beneficiari ai sensi dell’art. 6 del
b) controllare che i quantitativi di oli minerali dichiarati siano compresi nei limiti determinati in fase di assegnazione;
c) verificare le rimanenze di prodotti dichiarati;
d) effettuare eventuali raffronti con i dati relativi alle superfici che usufruiscono di aiuti comunitari. L’accertamento è altresì finalizzato a verificare che, per le stesse lavorazioni effettuate sui medesimi terreni, non sussistano duplicazioni di assegnazioni di oli minerali agevolati.
Art. 2. (Comunicazioni susseguenti ai controlli amministrativi).
1. Le comunità montane, entro trenta giorni dall’avvenuto accertamento ai sensi dell'art. 1, comunicano alla struttura regionale competente in materia di carburanti agricoli agevolati (U.M.A.) le anomalie riscontrate a seguito delle verifiche.
2. La struttura regionale di cui al comma 1, qualora riscontri che le anomalie costituiscono irregolarità perseguibili, ne dà comunicazione all’Ufficio tecnico di finanza (U.T.F.) regionale competente.
Art. 3. (Controlli presso le aziende effettuati dalle comunità montane).
1. Le comunità montane competenti per territorio, verificano la corrispondenza tra quanto risulta nelle richieste di assegnazione presentate ai sensi dell’art. 2 e nelle dichiarazioni di cui all’art. 6 comma 6 del
2. Per l’espletamento dei compiti di cui al comma 1 le comunità montane utilizzano soggetti diversi da quelli preposti allo svolgimento dei compiti di cui all’art. 1.
Art. 4. (Modalità dei controlli).
1. La percentuale dei beneficiari da sottoporre a controllo è pari almeno al 5 per cento del totale degli stessi. Le comunità montane possono aumentare tale percentuale.
2. La percentuale dei beneficiari da sottoporre a controllo, in rapporto alla diversa componente di rischio, è così ripartita:
a) il venti per cento del campione riguarda aziende con quantitativo di carburante assegnato sino a duemila litri;
b) il trenta per cento del campione riguarda aziende aventi assegnazioni comprese fra duemilauno e quattromila litri;
c) il cinquanta per cento del campione riguarda aziende aventi assegnazioni superiori a quattromila litri.
Art. 5. (Commissione per il controllo a campione).
1. Ciascuna comunità montana nomina una commissione composta da:
a) il dirigente competente per materia o suo delegato, che la presiede;
b) due funzionari appartenenti alla stessa comunità montana.
2. La commissione estrae i nominativi dei soggetti da sottoporre a controllo dagli elenchi di cui al punto 13 della
3. La commissione redige apposito verbale delle operazioni svolte.
Art. 6. (Verbale di controllo).
1. I funzionari incaricati effettuano i controlli alla presenza dei titolari delle ditte o di delegati degli stessi, i quali possono proporre proprie osservazioni o dichiarazioni.
2. Il verbale delle operazioni di controllo è redatto sul modello predisposto dalla struttura regionale competente e contiene la descrizione analitica delle operazioni eseguite e delle risultanze delle stesse, in applicazione di quanto previsto all’art. 3.
3. Il verbale è sottoscritto dai funzionari incaricati e dai titolari o rappresentanti della ditta sottoposta a verifica ai quali viene rilasciata copia, che ha valore di comunicazione formale.
Art. 7. (Comunicazioni susseguenti agli accertamenti presso le aziende).
1. Le comunità montane, comunicano ai sensi dell'art. 3 entro trenta giorni dall’avvenuto accertamento, alla struttura regionale competente in materia di carburanti agricoli agevolati (U.M.A.) le risultanze dei sopralluoghi.
2. La struttura regionale competente, qualora riscontri che le anomalie di cui al comma 1 costituiscono irregolarità perseguibili, ne dà comunicazione all’Ufficio tecnico di finanza (U.T.F.) regionale competente.
Art. 8. (Vigilanza).
1. L'Amministrazione regionale vigila sullo svolgimento delle procedure di verifica dei consumi, assegnazione e controllo adottate dalle comunità montane eseguendo verifiche a campione su singoli beneficiari.
Art. 9. (Attività della Regione in collaborazione con organismi dello Stato).
1. La struttura regionale competente in materia di carburanti agricoli agevolati (U.M.A.) collabora, ove richiesto, con l’Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza per l’eventuale espletamento congiunto dei controlli previsti dall’art. 8 del