Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 08/03/2021 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11) |
Art. 3. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2) |
Art. 4. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2) |
Art. 5. (Modificazione alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 21) |
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30) |
Art. 7. (Integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11) |
Art. 8. (Modificazioni alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1) |
Art. 9. (Modificazione alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9) |
Art. 10. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18) |
Art. 11. (Modificazioni alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 7) |
Art. 12. (Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9) |
Art. 13. (Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 10) |
Art. 14. (Ulteriore modificazione alla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8) |
Art. 15. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 14) |
Art. 16. (Modificazioni alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 1) |
Art. 17. (Modificazioni all'articolo 14 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3) |
Art. 18. (Integrazione alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3) |
Art. 19. (Integrazione alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12) |
Art. 20. (Disposizione transitoria) |
§ 2.3.359 - L.R. 8 marzo 2021, n. 3.
Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria.
(B.U. 10 marzo 2021, n. 16 - S.S. n. 1)
Art. 1. (Finalità)
1. In coerenza con il
Art. 2. (Modificazioni ed integrazioni alla
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della
3. Il comma 3 dell'articolo 2-ter della
"3. La struttura competente per le nomine e designazioni di cui alla presente legge dichiara inammissibili le proposte prive della documentazione di cui al comma 1 o risultate incomplete allo scadere del termine di cui al comma 2".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-ter della
"1-bis. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, su proposta dei Responsabili regionali per la prevenzione della corruzione di cui alla
1-ter. Nel caso di nomine e designazioni effettuate in violazione delle disposizioni del
1-quater. I componenti degli organi politici e gli organi politici che hanno effettuato nomine o designazioni ai sensi della presente legge dichiarate nulle e che non possono, in virtù dell'articolo 18 del
a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vicepresidente;
b) la Giunta regionale è sostituita dal Presidente della Giunta regionale;
c) l'Assemblea legislativa è sostituita dal suo Presidente;
d) il Presidente dell'Assemblea legislativa è sostituito dal Vicepresidente che ha riportato il maggior numero di voti al momento dell'elezione dell'Ufficio di Presidenza;
e) l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa è sostituito dal Presidente dell'Assemblea legislativa".
5. Al comma 4-ter dell'articolo 4 della
6. Il comma 4 dell'articolo 11-ter della
"4. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche alle nomine e designazioni relative a organismi collegiali consultivi nonché alle nomine e designazioni che richiedono intese o accordi con altre Regioni o altri soggetti, pubblici o privati, di cui all'articolo 1, comma 2".
7. Al comma 2 dell'articolo 14 della
Art. 3. (Modificazioni ed integrazioni alla
1. Alla
a) al comma 3 dell'articolo 5 dopo le parole: "dal PRAE" sono aggiunte le seguenti: "o come specificato dal comma 4 bis";
b) dopo il comma 4 dell'articolo 5 è inserito il seguente:
"4 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, gli interventi di ampliamento ricadenti negli ambiti di cui alla lettera f) del comma 2, sono vietati quando:
1) interessano habitat prioritari così come definiti dall'articolo 1, lettera d) della
2) non determinano un miglioramento morfologico dei fronti già esistenti della cava attiva, finalizzato al raggiungimento di pendenze ottimali alla ricomposizione ed alla valorizzazione ambientale del sito nel rispetto del PRAE;
3) l'area di cava attiva della quale si chiede l'ampliamento sia esterna agli ambiti di cui alla lettera f) del comma 2";
c) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: "prorogabile per non più di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "prorogabile, previa verifica della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, per non più di sei anni"; dopo le parole: "quantità autorizzate" sono aggiunte le seguenti: "e sia stata preventivamente verificata dall'organo di vigilanza dei lavori di cui all'articolo 14, comma 1, la corretta esecuzione degli stessi sino al momento della richiesta. La proroga di cui sopra è comprensiva di quelle eventualmente già ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della
d) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Garanzie patrimoniali.
1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte dell'istante, a favore del Comune, di cauzioni o garanzie fideiussorie costituite secondo le disposizioni della
2. Nel caso di garanzie fideiussorie, le medesime dovranno:
a) avere durata pari alla durata dell'autorizzazione;
b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
c) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile ;
d) prevedere espressamente l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune;
e) essere sottoscritte con attestazione, autenticata a norma di legge, dei poteri di firma da parte del fideiussore.
3. L'entità delle cauzioni o delle garanzie fideiussorie dovrà essere tale da garantire:
a) le opere di ripristino ambientale;
b) le eventuali opere di demolizione delle strutture temporanee presenti all'interno dell'area di cava come definite dall'articolo 8, comma 2, lettera c);
c) eventuali interventi di messa in sicurezza di fronti instabili;
d) la manutenzione delle opere di ripristino ambientale per i dieci anni successivi all'adempimento di cui all'articolo 13;
e) gli oneri economici derivanti dall'eventuale necessità di riprogettazione in caso di decadenza dell'autorizzazione per un importo pari al dieci per cento delle opere di ripristino ambientale.
4. L'importo delle garanzie di cui al comma 1 è determinato dal Comune sulla base del computo redatto dalla ditta con riferimento al prezzario regionale e può essere aggiornato ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
5. Ai fini della conformità delle garanzie alla
6. Lo svincolo delle garanzie di cui al comma 1 è disposto dal Comune previo accertamento, ai sensi dell'articolo 13, della avvenuta realizzazione delle opere in conformità al progetto ed al provvedimento di autorizzazione.
7. A richiesta degli interessati la garanzia di cui al comma 1 può essere svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere realizzate.
8. Nel caso di aziende dotate della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS, di cui al
9. La garanzia di cui al comma 1 può essere prestata limitatamente ad una o più fasi successive e funzionali, esclusivamente nel caso di cave di pianura coltivate a fossa";
e) al comma 5 dell'articolo 13 le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 7".
Art. 4. (Ulteriori modificazioni alla
1. All'articolo 16 della
"3-quinquies. L'Avvocatura regionale, alla quale sono attribuiti compiti di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, è struttura speciale dotata di autonomia funzionale e professionale, direttamente collegata al Presidente della Giunta regionale. L'Avvocatura regionale provvede alla tutela dei diritti e degli interessi della Regione, alle consultazioni legali ed al rilascio di pareri richiesti dagli organi della Giunta regionale e a supporto degli uffici regionali.
3-sexies. Allo scopo di garantire lo svolgimento omogeneo e coordinato delle funzioni dell'Avvocatura regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, la Giunta regionale definisce l'organizzazione, le funzioni e le modalità operative dell'Avvocatura regionale di cui al comma 3-quinquies. Fino all'entrata in vigore di tale atto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'Avvocatura regionale attualmente vigenti.
3-septies. L'incarico per la responsabilità della struttura dirigenziale speciale di cui al comma 3-quinquies è conferito dalla Giunta regionale ad un Avvocato in possesso dei requisiti specifici e comunque abilitato al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori, fermo restando quant'altro disciplinato dall'articolo 11 della presente legge".
Art. 5. (Modificazione alla
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
"1. L'Ufficio di presidenza approva i regolamenti di organizzazione finalizzati alla gestione del personale e all'articolazione della struttura organizzativa, nel rispetto delle norme della presente legge e dei contratti collettivi di lavoro, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali".
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
"Art. 7
Relazioni e pubblicità dell'attività.
1. Il Difensore civico invia, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi o normativi che si ritengono necessari.
2. Il Presidente dell'Assemblea legislativa trasmette la relazione ai consiglieri regionali e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul portale istituzionale dell'Assemblea legislativa. L'Assemblea legislativa provvede a darne pubblicità anche avvalendosi di strumenti multimediali di informazione e comunicazione.
3. Il Difensore civico può anche inviare al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti. Anche in questo caso, le relazioni sono trasmesse ai consiglieri regionali".
Art. 7. (Integrazioni alla
1. Al comma 3 dell'articolo 36 della
2. Al comma 4 dell'articolo 36 della
Art. 8. (Modificazioni alla
1. Al comma 4 dell'articolo 2 della
Art. 9. (Modificazione alla
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 10. (Ulteriori modificazioni alla
1. Al comma 1, lettera m) dell'articolo 23 della
2. Al comma 1 dell'articolo 71 della
Art. 11. (Modificazioni alla
1. I commi 1, 2 e 2 bis dell'articolo 5 della
Art. 12. (Modificazioni e integrazioni alla
1. Alla
a) i commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 8 sono abrogati;
b) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente: "b) centrale regionale di acquisto per il sistema pubblico regionale, di seguito CRA";
c) al comma 3 dell'articolo 9-ter sono soppresse le parole: "nonché per le finalità di cui al
d) al comma 4 dell'articolo 9-ter sono soppresse le parole: "e, qualora il personale sia acquisito per le esigenze connesse agli eventi sismici del 2016, con le risorse finanziarie assegnate al Commissario straordinario con
Art. 13. (Ulteriori modificazioni e integrazioni alla
1. Il comma 2-bis dell'articolo 3 della
"2-bis. Sono trasferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno di cui all'Allegato A, paragrafo 2, lettera c-bis), comprese le funzioni di polizia delle acque, di polizia idraulica nel territorio di competenza e le funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze del Lago Trasimeno di cui all'articolo 68, comma 1, lettera i) della
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della
3. Il comma 6-quater dell'articolo 12 della
4. In fondo alla lettera a) AMBIENTE dell'Allegato A, Paragrafo 1, della
"- Idraulica Lago Trasimeno: Funzioni inerenti la gestione e regolazione del sistema di paratoie e canali di adduzione al Lago Trasimeno compreso il sistema dell'emissario e torrenti Moiano, Tresa, Rio Maggiore, Anguillara e Maranzano - Risorse idriche Lago Trasimeno: Funzioni concernenti i programmi generali che consentono la realizzazione di usi multipli delle acque nell'ambito dei progetti di programmazione regionale per l'utilizzazione delle risorse idriche di cui all'articolo 3, secondo comma, della
5. All'Allegato A, Paragrafo 2, della
"c-bis) IDRAULICA E RISORSE IDRICHE LAGO TRASIMENO - Funzioni amministrative di cui alla
6. Alla lettera a) del Paragrafo 3, dell'Allegato A, della
Art. 14. (Ulteriore modificazione alla
1. Il comma 2 dell'articolo 72 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali), è abrogato.
Art. 15. (Modificazioni ed integrazioni alla
1. Alla rubrica del Titolo VIII della
2. Al comma 2 dell'articolo 20 della
3. Il comma 3 dell'articolo 20 della
"3. Per le finalità di cui al comma 2 e in conformità ai criteri dell'articolo 20, comma 2, lettera g), del
4. L'articolo 21 della
5. [L'articolo 22 della
"Art. 22. (Trasferimento personale SEU)
1. La Giunta regionale disciplina con proprio atto le procedure, i criteri, le modalità e i tempi per assicurare la continuità e l'inquadramento giuridico del rapporto di lavoro del personale dipendente di SEU a tempo indeterminato nell'ambito del Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione pubblica"] [2].
Art. 16. (Modificazioni alla
1. Al comma 9 dell'articolo 2 della
2. Al comma 3 dell'articolo 4 della
Art. 17. (Modificazioni all'articolo 14 della
1. I commi 1-bis e 2 dell'articolo 14 della
Art. 18. (Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 13 della
"Art. 13 bis. (Contributo per i nuclei familiari in difficoltà abitativa)
1. La Regione riconosce un contributo, per un periodo massimo di mesi sei, per i nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire nell'immobile in cui risiedono e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, devono lasciare temporaneamente la propria abitazione principale e trovare un'altra sistemazione.
2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri, modalità e procedure per l'erogazione del contributo di cui al comma 1".
Art. 19. (Integrazione alla
1. Al comma 3 dell'articolo 4 della
Art. 20. (Disposizione transitoria)
1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 13 bis, comma 2, della
2. Con la deliberazione di cui al comma 1, inoltre, la Giunta regionale detta le necessarie disposizioni per disciplinare i casi dei nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno dovuto lasciare temporaneamente la propria abitazione principale e trovare un'altra sistemazione nella vigenza delle disposizioni della
3. Per le domande di cui ai commi 1 e 2 non trova applicazione l'articolo 19 della
[1] Comma così modificato dall'art. 6 della
[2] Comma abrogato dall'art. 6 della