Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 10/12/2009 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità) |
Art. 2. (Piano regionale di Tutela delle Acque - Contenuti e procedure di approvazione) |
Art. 3. (Aggiornamento e modifiche al Piano) |
Art. 4. (Norme regolamentari e atti della Giunta) |
Art. 5. (Sanzioni) |
Art. 6. (Ulteriori sanzioni e controlli) |
Art. 7. (Delega di funzioni alle province) |
Art. 8. (Norma finanziaria) |
Art. 9. (Clausola valutativa) |
Art. 10. (Norme transitorie finali) |
Art. 11. (Integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1) |
Art. 12. (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33) |
Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15) |
§ 4.4.56 - L.R. 10 dicembre 2009, n. 25.
Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque – Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 1, 23 dicembre 2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15.
(B.U. 16 dicembre 2009, n. 56)
CAPO I
NORME ATTUATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SALVAGUARDIA
DELLE RISORSE IDRICHE E PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge, in armonia con il Titolo V della Costituzione ed in conformità con la disciplina contenuta nel
Art. 2. (Piano regionale di Tutela delle Acque - Contenuti e procedure di approvazione)
1. Il Piano regionale di Tutela delle Acque, di seguito denominato Piano, costituisce, ai sensi dell’articolo 121 del
2. La Giunta regionale adotta il Piano nel rispetto delle norme contenute nel
3. Il Piano è trasmesso al Ministero competente per materia ai sensi dell’articolo 121, comma 2 del
4. Il Consiglio regionale approva il Piano entro sessanta giorni dall’acquisizione del parere di cui al comma 3.
Art. 3. (Aggiornamento e modifiche al Piano)
1. Il Piano è aggiornato e revisionato ai sensi dell’articolo 121, comma 5 del
2. Il Piano può comunque essere modificato e aggiornato in presenza di particolari e motivate esigenze. Le modifiche e gli aggiornamenti del Piano sono approvati nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 2.
3. Il Piano ha efficacia fino all’approvazione del successivo.
4. Gli Ambiti Territoriali Integrati, di seguito denominati ATI, adeguano i Piani d’Ambito, di cui all’articolo 149 del
5. In caso di mancato adeguamento da parte dell’ATI, entro il termine di cui al comma 4, la Giunta regionale, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, diffida l’ATI ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a sessanta giorni.
6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Giunta regionale adotta gli atti necessari, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e dandone comunicazione al Consiglio regionale.
Art. 4. (Norme regolamentari e atti della Giunta)
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto nel
a) scarichi delle acque reflue;
b) riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
c) riduzione dell’inquinamento in zone vulnerabili da prodotti fitosanitari;
d) utilizzazione agronomica:
1) degli effluenti di allevamento;
2) delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del
3) delle acque di vegetazione e sanse umide dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla
4) dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al
5) dei reflui delle attività di piscicoltura;
e) gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l’utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili;
f) tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, nonché tutela delle aree di salvaguardia delle acque minerali naturali, di sorgente e termali disciplinate dalla
g) pianificazione del bilancio idrico e regolamentazione degli usi della risorsa idrica, ai sensi dell’articolo 95 del
h) raccolta, gestione e trasmissione dei dati riguardanti le risorse idriche e le modalità di accesso agli stessi, nonché del funzionamento del Centro di documentazione sulle acque di cui all’Allegato 3 degli Allegati alla parte III del
i) programmazione, raccordo e ottimizzazione dei controlli e conseguenti procedure in materia ambientale, ivi compresa l’individuazione dei soggetti deputati ai controlli ambientali.
Art. 5. (Sanzioni)
1. Salvo quanto disposto dal
a) il mancato rispetto delle norme previste dai regolamenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5), (relativi all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del
b) il mancato rispetto delle norme previste dai regolamenti in materia di riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), che specificano ed integrano le norme contenute nella
c) il mancato rispetto delle norme previste dai regolamenti per l’utilizzazione agronomica delle sostanze prodotte dagli impianti per la produzione di biogas, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), che specificano ed integrano le norme contenute nel
d) il mancato rispetto delle norme previste dai regolamenti per la riduzione dell’inquinamento da prodotti fitosanitari, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), che specificano ed integrano le norme contenute nella
e) il mancato rispetto delle norme previste dai regolamenti in materia di bilancio idrico, deflusso minimo vitale e contenimento dei prelievi, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), che specificano ed integrano le norme contenute nel
f) il mancato rispetto delle disposizioni in materia di risparmio idrico ovvero di uso improprio della risorsa idrica, con riferimento alla
2. L’irrogazione delle sanzioni pecuniarie, di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1, spetta alle province o, nel caso di scarichi in pubblica fognatura, agli ATI. Le somme derivanti dai proventi di tali sanzioni amministrative sono versate all’entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate al finanziamento di interventi infrastrutturali ed opere di risanamento e di riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei. La Giunta regionale provvede alla ripartizione delle somme riscosse per gli interventi di prevenzione e di risanamento con apposito piano di riparto.
Art. 6. (Ulteriori sanzioni e controlli)
1. Nel caso di violazione delle norme in materia di riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), in aggiunta alle sanzioni ivi previste, è comminata la sanzione ulteriore dell’esclusione dalla liquidazione dei benefici previsti nel Piano di Sviluppo Rurale e da qualsiasi altro contributo erogato dalla Regione anche per conto di altri soggetti pubblici.
1 bis. L’esclusione dei benefici di cui al comma 1 si applica ai soli contributi a superficie e limitatamente alle superfici sulle quali è stata commessa la violazione [1].
2. Qualora gli ATI non raggiungano, entro quattro anni dall’entrata in vigore dell’apposito regolamento, ovvero non mantengano negli anni successivi l’efficacia del bilancio idrico di ATI, la Regione provvede a:
a) non concedere contributi finanziari per nuovi interventi di adduzione o captazione;
b) aumentare, per almeno il doppio, il canone di concessione delle acque pubbliche per uso idropotabile.
3. Gli ATI, per le attività di controllo e valutazione sul ciclo delle acque, si avvalgono del supporto e della consulenza dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), previa stipula di apposita convenzione che regoli anche gli aspetti economici, da redigere su schema approvato dalla Giunta regionale.
Art. 7. (Delega di funzioni alle province)
1. Sono attribuite alle province di Perugia e Terni le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di cui all’articolo 9 del
Art. 8. (Norma finanziaria)
1. Le sanzioni di competenza regionale di cui all’articolo 5 sono introitate nell’unità previsionale di base 1.01.002 denominata “Proventi per trasgressioni” del bilancio di previsione 2009 parte entrata (cap. 501 n.i.).
2. Al finanziamento degli interventi infrastrutturali e delle opere di risanamento e di riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei si provvede con gli stanziamenti predisposti nell’unità previsionale di base 05.2.003 denominata “Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento delle acque” del bilancio di previsione 2009 parte spesa (cap. 8569 n.i.).
3. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 2 si provvede con gli introiti delle sanzioni di cui al comma 1. L’iscrizione degli stanziamenti in bilancio è subordinata all’applicazione delle sanzioni e la loro utilizzazione è subordinata all’accertamento della corrispondente entrata.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
Art. 9. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto, verifica l’attuazione della presente legge e valuta gli effetti della politica pubblica in riferimento alla tutela delle acque dall’inquinamento e alla corretta gestione delle risorse idriche.
2. A tal fine, a partire dal mese di marzo 2011 e, successivamente con cadenza annuale, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione che illustra le misure adottate in attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque. In particolare la relazione evidenzierà i seguenti aspetti:
a) il livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai sistemi di depurazione in ambito civile, industriale e zootecnico;
b) lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici significativi e dei corpi idrici a specifica destinazione della Regione;
c) il trend degli elementi inquinanti nelle zone vulnerabili.
3. A partire dal mese di marzo 2012 e, successivamente con cadenza annuale, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione di sintesi che illustra i risultati del monitoraggio previsto nel Piano regionale di Tutela delle Acque - Parte III, Sezione IX, paragrafo 2.3., confrontando i risultati attesi e quelli raggiunti in relazione all’obiettivo generale che, entro il 31 dicembre 2015, prevede il raggiungimento dello stato ambientale “buono” per ciascun corpo idrico.
4. La Giunta regionale, nei modi e nei tempi di cui al comma 3, rende conto al Consiglio regionale di come le azioni di informazione, divulgazione, educazione ambientale, formazione ed assistenza tecnica rivolte a tutti gli ambiti regionali e produttivi, associazioni, istituzioni e cittadini sono servite a stimolare l’impegno soggettivo e collettivo alla gestione dell’ambiente in una logica di modello sociale sostenibile.
5. Il Consiglio regionale prevede forme partecipative di divulgazione e condivisione dei risultati ottenuti in relazione alla valutazione della politica pubblica.
Art. 10. (Norme transitorie finali)
1. Nelle materie indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 1 dell’articolo 4, fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 1, si applicano, ove presenti, le relative disposizioni regionali contenute in atti della Giunta, in quanto compatibili con la disciplina prevista dal
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 61, comma 3 e dall’articolo 114, comma 1 del
CAPO II
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 18 FEBBRAIO 2004, N. 1,
23 DICEMBRE 2004, N. 33 E 22 OTTOBRE 2008, N. 15
Art. 11. (Integrazioni alla
1. All’articolo 30 della
“6 bis. I comuni, dopo l’emanazione e l’entrata in vigore del regolamento in materia di risparmio idrico di cui all’articolo 13 della
6 ter. Dopo l’emanazione e l’entrata in vigore del regolamento in materia di risparmio idrico di cui all’articolo 13 della
Art. 12. (Modifica all’articolo 2 della
1. Il comma 3 dell’articolo 2 della
“3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all’anno solare. L’importo relativo è versato entro il 30 aprile di ciascun anno.”.
Art. 13. (Modifiche alla
1. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 15 della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della
“3 bis. Le concessioni e le licenze annuali di derivazione di acque pubbliche, rilasciate dopo l’entrata in vigore della presente legge, devono prevedere nei rispettivi disciplinari d’uso, in relazione alle zone di frega, il divieto di derivazioni idriche per il periodo di due mesi dalla data dell’istituzione del vincolo.”.
3. La lettera u) del comma 1 dell’articolo 46 della
“u) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all’articolo 22 e per chi viola i divieti previsti dall’articolo 15, comma 3, lettera d);”.
4. La lettera x) del comma 1 dell’articolo 46 della
[1] Comma inserito dall'art. 126 della