§ 4.4.56 - L.R. 10 dicembre 2009, n. 25.
Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque – Modifiche alle leggi regionali 18 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:10/12/2009
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Piano regionale di Tutela delle Acque - Contenuti e procedure di approvazione)
Art. 3.  (Aggiornamento e modifiche al Piano)
Art. 4.  (Norme regolamentari e atti della Giunta)
Art. 5.  (Sanzioni)
Art. 6.  (Ulteriori sanzioni e controlli)
Art. 7.  (Delega di funzioni alle province)
Art. 8.  (Norma finanziaria)
Art. 9.  (Clausola valutativa)
Art. 10.  (Norme transitorie finali)
Art. 11.  (Integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1)
Art. 12.  (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33)
Art. 13.  (Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)


§ 4.4.56 - L.R. 10 dicembre 2009, n. 25.

Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque – Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 1, 23 dicembre 2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15.

(B.U. 16 dicembre 2009, n. 56)

 

CAPO I

NORME ATTUATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SALVAGUARDIA

DELLE RISORSE IDRICHE E PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in armonia con il Titolo V della Costituzione ed in conformità con la disciplina contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), detta norme attuative della parte terza dello stesso, con particolare riferimento alle procedure per l’approvazione, la revisione e l’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006.

 

     Art. 2. (Piano regionale di Tutela delle Acque - Contenuti e procedure di approvazione)

1. Il Piano regionale di Tutela delle Acque, di seguito denominato Piano, costituisce, ai sensi dell’articolo 121 del d.lgs. 152/2006, uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel medesimo articolo 121, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell’Allegato 4 alla parte terza del d.lgs. 152/2006.

 

2. La Giunta regionale adotta il Piano nel rispetto delle norme contenute nel d.lgs. 152/2006, secondo le procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall’articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria) ed in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.

 

3. Il Piano è trasmesso al Ministero competente per materia ai sensi dell’articolo 121, comma 2 del d.lgs. 152/2006 ed alle competenti Autorità di bacino per l’acquisizione del parere di cui all’articolo 121, comma 5 del d.lgs. 152/2006.

 

4. Il Consiglio regionale approva il Piano entro sessanta giorni dall’acquisizione del parere di cui al comma 3.

 

     Art. 3. (Aggiornamento e modifiche al Piano)

1. Il Piano è aggiornato e revisionato ai sensi dell’articolo 121, comma 5 del d.lgs. 152/2006 ogni sei anni.

2. Il Piano può comunque essere modificato e aggiornato in presenza di particolari e motivate esigenze. Le modifiche e gli aggiornamenti del Piano sono approvati nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 2.

3. Il Piano ha efficacia fino all’approvazione del successivo.

4. Gli Ambiti Territoriali Integrati, di seguito denominati ATI, adeguano i Piani d’Ambito, di cui all’articolo 149 del d.lgs. 152/2006, alle disposizioni contenute nel Piano di cui all’articolo 2, nonché alle sue revisioni, aggiornamenti o modifiche, entro sei mesi dall’entrata in vigore delle rispettive norme.

5. In caso di mancato adeguamento da parte dell’ATI, entro il termine di cui al comma 4, la Giunta regionale, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, diffida l’ATI ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a sessanta giorni.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Giunta regionale adotta gli atti necessari, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e dandone comunicazione al Consiglio regionale.

 

     Art. 4. (Norme regolamentari e atti della Giunta)

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto nel d.lgs. 152/2006 ed in attuazione della presente legge, con appositi regolamenti, detta norme in materia di:

 

a) scarichi delle acque reflue;

 

b) riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

 

c) riduzione dell’inquinamento in zone vulnerabili da prodotti fitosanitari;

 

d) utilizzazione agronomica:

 

1) degli effluenti di allevamento;

 

2) delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari;

 

3) delle acque di vegetazione e sanse umide dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari);

 

4) dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

 

5) dei reflui delle attività di piscicoltura;

 

e) gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l’utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili;

 

f) tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, nonché tutela delle aree di salvaguardia delle acque minerali naturali, di sorgente e termali disciplinate dalla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali);

 

g) pianificazione del bilancio idrico e regolamentazione degli usi della risorsa idrica, ai sensi dell’articolo 95 del d.lgs. 152/2006;

 

h) raccolta, gestione e trasmissione dei dati riguardanti le risorse idriche e le modalità di accesso agli stessi, nonché del funzionamento del Centro di documentazione sulle acque di cui all’Allegato 3 degli Allegati alla parte III del d.lgs. 152/2006;

 

i) programmazione, raccordo e ottimizzazione dei controlli e conseguenti procedure in materia ambientale, ivi compresa l’individuazione dei soggetti deputati ai controlli ambientali.

 

     Art. 5. (Sanzioni)

1. Salvo quanto disposto dal d.lgs. 152/2006, fermo quanto previsto dalla l. 574/1996 e salve le più gravi sanzioni previste per legge, in caso di mancato rispetto degli adempimenti amministrativi e tecnici, degli obblighi e delle prescrizioni, contenuti nei regolamenti di cui all’articolo 4, che specificano ed integrano la normativa di seguito indicata, si applicano le seguenti sanzioni:

 

a) il mancato rispetto delle norme previste dai regolamenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5), (relativi all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari, delle acque di vegetazione e sanse umide dei frantoi oleari, nonché dei reflui delle attività di piscicoltura), che specificano ed integrano le norme contenute nel d.lgs. 152/2006, nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, nella l. 574/1996 e nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005, comporta una sanzione amministrativa da euro 600 (seicento) ad euro 6.000 (seimila);

 

b) il mancato rispetto delle norme previste dai regolamenti in materia di riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), che specificano ed integrano le norme contenute nella direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, nel d.lgs. 152/2006 e nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, comporta una sanzione amministrativa da euro 600 (seicento) ad euro 6.000 (seimila);

 

c) il mancato rispetto delle norme previste dai regolamenti per l’utilizzazione agronomica delle sostanze prodotte dagli impianti per la produzione di biogas, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), che specificano ed integrano le norme contenute nel d.lgs. 152/2006 e nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, comporta una sanzione amministrativa da euro 600 (seicento) ad euro 6.000 (seimila);

 

d) il mancato rispetto delle norme previste dai regolamenti per la riduzione dell’inquinamento da prodotti fitosanitari, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), che specificano ed integrano le norme contenute nella direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e nel d.lgs. 152/2006, previa identificazione delle aree vulnerabili di cui all’articolo 93 del d.lgs. 152/2006, comporta una sanzione amministrativa da euro 600 (seicento) ad euro 6.000 (seimila);

 

e) il mancato rispetto delle norme previste dai regolamenti in materia di bilancio idrico, deflusso minimo vitale e contenimento dei prelievi, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), che specificano ed integrano le norme contenute nel d.lgs. 152/2006, comporta una sanzione amministrativa da euro 1.500 (millecinquecento) ad euro 15.000 (quindicimila);

 

f) il mancato rispetto delle disposizioni in materia di risparmio idrico ovvero di uso improprio della risorsa idrica, con riferimento alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l’aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33), comporta, previa emanazione del regolamento previsto dall’articolo 13 della l.r. 5/2006, una sanzione amministrativa da euro 600 (seicento) ad euro 6.000 (seimila).

 

2. L’irrogazione delle sanzioni pecuniarie, di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1, spetta alle province o, nel caso di scarichi in pubblica fognatura, agli ATI. Le somme derivanti dai proventi di tali sanzioni amministrative sono versate all’entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate al finanziamento di interventi infrastrutturali ed opere di risanamento e di riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei. La Giunta regionale provvede alla ripartizione delle somme riscosse per gli interventi di prevenzione e di risanamento con apposito piano di riparto.

 

     Art. 6. (Ulteriori sanzioni e controlli)

1. Nel caso di violazione delle norme in materia di riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), in aggiunta alle sanzioni ivi previste, è comminata la sanzione ulteriore dell’esclusione dalla liquidazione dei benefici previsti nel Piano di Sviluppo Rurale e da qualsiasi altro contributo erogato dalla Regione anche per conto di altri soggetti pubblici.

 

1 bis. L’esclusione dei benefici di cui al comma 1 si applica ai soli contributi a superficie e limitatamente alle superfici sulle quali è stata commessa la violazione [1].

 

2. Qualora gli ATI non raggiungano, entro quattro anni dall’entrata in vigore dell’apposito regolamento, ovvero non mantengano negli anni successivi l’efficacia del bilancio idrico di ATI, la Regione provvede a:

 

a) non concedere contributi finanziari per nuovi interventi di adduzione o captazione;

 

b) aumentare, per almeno il doppio, il canone di concessione delle acque pubbliche per uso idropotabile.

 

3. Gli ATI, per le attività di controllo e valutazione sul ciclo delle acque, si avvalgono del supporto e della consulenza dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), previa stipula di apposita convenzione che regoli anche gli aspetti economici, da redigere su schema approvato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 7. (Delega di funzioni alle province)

1. Sono attribuite alle province di Perugia e Terni le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di cui all’articolo 9 del d.lgs. 99/1992, nonché l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 5, comma 2.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria)

1. Le sanzioni di competenza regionale di cui all’articolo 5 sono introitate nell’unità previsionale di base 1.01.002 denominata “Proventi per trasgressioni” del bilancio di previsione 2009 parte entrata (cap. 501 n.i.).

 

2. Al finanziamento degli interventi infrastrutturali e delle opere di risanamento e di riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei si provvede con gli stanziamenti predisposti nell’unità previsionale di base 05.2.003 denominata “Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento delle acque” del bilancio di previsione 2009 parte spesa (cap. 8569 n.i.).

 

3. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 2 si provvede con gli introiti delle sanzioni di cui al comma 1. L’iscrizione degli stanziamenti in bilancio è subordinata all’applicazione delle sanzioni e la loro utilizzazione è subordinata all’accertamento della corrispondente entrata.

 

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

 

     Art. 9. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto, verifica l’attuazione della presente legge e valuta gli effetti della politica pubblica in riferimento alla tutela delle acque dall’inquinamento e alla corretta gestione delle risorse idriche.

 

2. A tal fine, a partire dal mese di marzo 2011 e, successivamente con cadenza annuale, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione che illustra le misure adottate in attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque. In particolare la relazione evidenzierà i seguenti aspetti:

 

a) il livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai sistemi di depurazione in ambito civile, industriale e zootecnico;

 

b) lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici significativi e dei corpi idrici a specifica destinazione della Regione;

 

c) il trend degli elementi inquinanti nelle zone vulnerabili.

 

3. A partire dal mese di marzo 2012 e, successivamente con cadenza annuale, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione di sintesi che illustra i risultati del monitoraggio previsto nel Piano regionale di Tutela delle Acque - Parte III, Sezione IX, paragrafo 2.3., confrontando i risultati attesi e quelli raggiunti in relazione all’obiettivo generale che, entro il 31 dicembre 2015, prevede il raggiungimento dello stato ambientale “buono” per ciascun corpo idrico.

 

4. La Giunta regionale, nei modi e nei tempi di cui al comma 3, rende conto al Consiglio regionale di come le azioni di informazione, divulgazione, educazione ambientale, formazione ed assistenza tecnica rivolte a tutti gli ambiti regionali e produttivi, associazioni, istituzioni e cittadini sono servite a stimolare l’impegno soggettivo e collettivo alla gestione dell’ambiente in una logica di modello sociale sostenibile.

 

5. Il Consiglio regionale prevede forme partecipative di divulgazione e condivisione dei risultati ottenuti in relazione alla valutazione della politica pubblica.

 

     Art. 10. (Norme transitorie finali)

1. Nelle materie indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 1 dell’articolo 4, fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 1, si applicano, ove presenti, le relative disposizioni regionali contenute in atti della Giunta, in quanto compatibili con la disciplina prevista dal d.lgs. 152/2006 e dalla presente legge.

 

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 61, comma 3 e dall’articolo 114, comma 1 del d.lgs. 152/2006, sono escluse dagli obblighi di cui al medesimo articolo 114, le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 18 FEBBRAIO 2004, N. 1,

23 DICEMBRE 2004, N. 33 E 22 OTTOBRE 2008, N. 15

 

     Art. 11. (Integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1)

1. All’articolo 30 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia), dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

 

“6 bis. I comuni, dopo l’emanazione e l’entrata in vigore del regolamento in materia di risparmio idrico di cui all’articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l’aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33), subordinano il rilascio del certificato di agibilità, negli edifici di nuova costruzione, alla verifica dell’adozione di tutte le misure previste dal medesimo regolamento.

6 ter. Dopo l’emanazione e l’entrata in vigore del regolamento in materia di risparmio idrico di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2006, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono prevedere le misure indicate dal medesimo regolamento.”.

 

     Art. 12. (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33)

1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale), è sostituito dal seguente:

 

“3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all’anno solare. L’importo relativo è versato entro il 30 aprile di ciascun anno.”.

 

     Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)

1. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della pesca professionale e sportiva e dell’acquacoltura), è abrogata.

 

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 15/2008 è aggiunto il seguente:

 

“3 bis. Le concessioni e le licenze annuali di derivazione di acque pubbliche, rilasciate dopo l’entrata in vigore della presente legge, devono prevedere nei rispettivi disciplinari d’uso, in relazione alle zone di frega, il divieto di derivazioni idriche per il periodo di due mesi dalla data dell’istituzione del vincolo.”.

 

3. La lettera u) del comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 15/2008 è sostituita dalla seguente:

 

“u) da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all’articolo 22 e per chi viola i divieti previsti dall’articolo 15, comma 3, lettera d);”.

 

4. La lettera x) del comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 15/2008 è abrogata.


[1] Comma inserito dall'art. 126 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.