§ 3.2.110 - L.R. 21 febbraio 2000, n. 12 . [2]
Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:21/02/2000
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Raccolta).
Art. 3.  (Proprietari e conduttori di fondi).
Art. 4.  (Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori).
Art. 5.  (Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria).
Art. 6.  (Divieti).
Art. 7.  (Aree particolari).
Art. 8.  (Sospensioni temporanee).
Art. 9.  (Controlli sanitari).
Art. 10.  (Divulgazione e contributi).
Art. 11.  (Commercializzazione delle specie di funghi).
Art. 12.  (Norma di rinvio).
Art. 13.  (Vigilanza).
Art. 14.  (Sanzioni amministrative).
Art. 15.  (Norma finanziaria).
Art. 16.  (Abrogazione).


§ 3.2.110 - L.R. 21 febbraio 2000, n. 12 [1]. [2]

Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.

(B.U. n. 9 del 25 febbraio 2000).

 

TITOLO I

RACCOLTA DEI FUNGHI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge in attuazione dei principi fondamentali della legge 23 agosto 1993, n. 352, detta norme per la raccolta, la commercializzazione e la somministrazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.

 

     Art. 2. (Raccolta).

     1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai cittadini residenti nella regione, purché in possesso di un documento di identità valido, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti. Nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, la raccolta è consentita a tutti i cittadini nelle zone diverse dalla zona A “Riserva integrale”. I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di quantità e, se non residenti nella regione, senza autorizzazione [3].

     2. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona adulta.

     3. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne e, comunque, dalle ore 17 alle ore 7 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18 alle ore 7 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20 alle ore 6 per gli altri periodi dell'anno.

     4. E’ autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concrescenti che superi tale peso [4].

     5. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche, che consentano la sicura determinazione della specie, e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.

     6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 4, in contenitori rigidi ed aereati realizzati con fibre naturali intrecciate, onde consentire la diffusione delle spore. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

 

     Art. 3. (Proprietari e conduttori di fondi).

     1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti.

     1 bis. L’esenzione dagli obblighi di cui al comma 1 è estesa agli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo-forestali, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell’ente o della cooperativa di appartenenza [5].

 

     Art. 4. (Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori). [6]

     1. I residenti nella regione il cui reddito complessivo non supera undicimila euro annui, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque integrazione del reddito, possono essere autorizzati a raccogliere funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno.

     2. L’autorizzazione di cui al comma 1, nominativa e a titolo gratuito, è rilasciata dalla Unione speciale di comuni competente per territorio o dal Comune di residenza, nel caso in cui il Comune non faccia parte di alcuna Unione speciale di comuni, previa verifica del possesso da parte del richiedente delle autorizzazioni previste per la commercializzazioni dei funghi.

     3. L’autorizzazione di cui al comma 1 ha durata annuale e può essere rinnovata.

     4. Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale con riferimento all’andamento del costo della vita.

     5. La Regione, per comprovati scopi scientifici e di studio, nonché per finalità didattico-divulgative, può rilasciare speciali autorizzazioni nominative per la raccolta dei funghi, in deroga alla presente legge a:

     a) docenti universitari e di scuole di ogni ordine e grado di materie attinenti alla micologia;

     b) micologi iscritti nell’elenco nazionale;

     c) dipendenti di enti pubblici, per compiti istituzionali legati ad attività micologiche, su richiesta degli enti stessi;

     d) rappresentanti a qualsiasi titolo di associazioni micologiche legalmente costituite, su richiesta dei presidenti delle associazioni medesime. Qualora la richiesta riguardi la preparazione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, l’autorizzazione è limitata alla durata delle manifestazioni programmate e ai giorni immediatamente precedenti ed è rilasciata al presidente, che può delegare la raccolta ad iscritti all’associazione.

     6. Le autorizzazioni di cui al comma 5 hanno validità annuale su tutto il territorio regionale, ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l’autorizzazione è rilasciata dall’ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l’impiego.

     7. Alla scadenza dell’anno di validità, i titolari dell’autorizzazione di cui al comma 5 presentano alla Regione una relazione illustrativa dell’attività svolta e sugli eventuali risultati conseguiti. Il mancato adempimento costituisce motivo di diniego al rinnovo dell’autorizzazione

 

     Art. 5. (Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria).

     1. I cittadini non residenti in Umbria, esclusi i residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della regione, devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge, alla raccolta di funghi dalle Unioni speciale di comuni o dai Comuni non facenti parte di alcuna Unione speciale di comuni. L’autorizzazione rilasciata da uno qualsiasi degli enti predetti è valida per tutto il territorio regionale [7].

     2. L’autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ed è rilasciata previo versamento di cinquanta euro all’ente presso il quale è presentata la domanda, a titolo di contributo per le spese sostenute nell’esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge. L’importo può essere aggiornato dalla Giunta regionale con riferimento all’andamento del costo della vita e agli oneri connessi all’esercizio delle funzioni [8].

     3. L'autorizzazione è revocata dallo stesso organo che l'ha rilasciata in caso di accertata irregolarità.

 

     Art. 6. (Divieti).

     1. Fatti salvi i divieti di cui all'art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352, in tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

     2. E' altresì vietata per ragioni di carattere ecologico e sanitario, la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permetta l'identificazione.

     3. E’ vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a quattro centimetri, fatta eccezione per le specie sottoelencate:

     a) Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod (Famigliola di pioppo, Fungo di pioppo, Fungo d’oppio, Piopparello, Pioppino);

     b) Armillaria mellea (Vahl:Fr.) Kummer (Chiodino, Famigliola, Fungo di ceppo);

     c) Armillaria tabescens (Scop.)Emeland (Famigliola, Famigliola di cerro);

     d) Cantharellus Adans. ex Fries tutte le specie (Catello, Maggiolino, Gaitello, Galletto, Gallinaccio, Galluzzo, Gavetello, Giallino, Pizzagiallo, Pizzarello);

     e) Craterellus cornucopioides (L.:Fr.) Pers. (Trombetta dei morti);

     f) Hydnum repandum L.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);

     g) Hydnum rufescens Sch.:Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);

     h) Marasmius oreades (Bolt.:Fr.) Fr. (Chiodino, Gambesecche);

     i) Tricholoma - Sezione Atrosquamosa Kühner emend. Bon, tutte le specie (Bavetta, Bigella, Bigetta, Fratino, Moretta) [9].

     3 bis. La Giunta regionale, con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può modificare l’elenco di cui al comma 3 [10].

     4. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. E' vietata inoltre la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

     5. E' vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

     6. La raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante non hanno raggiunto i due metri di altezza.

 

     Art. 7. (Aree particolari).

     1. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

 

     Art. 8. (Sospensioni temporanee).

     1. La Giunta regionale su proposta delle unioni speciale di comuni interessate e dei comuni di cui al comma 1 dell'art. 5 della presente legge, sentito il parere del Dipartimento di biologia vegetale dell'Università degli studi di Perugia, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi in quelle zone in cui la raccolta intensiva o fattori ambientali diversi abbiano prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.

 

     Art. 9. (Controlli sanitari).

     1. Le USL, attraverso gli Ispettorati micologici, istituiti ai sensi del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, sono tenute ad assicurare il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.

     2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L'Ispettore micologo preposto al controllo, qualora riscontri una raccolta non corretta, ovvero una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentano la sicura determinazione della specie tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.

     3. I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 e dell'art. 5, possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario.

 

     Art. 10. (Divulgazione e contributi).

     1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.

     2. La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni, prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all'art. 14 della presente legge.

     3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stands ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.

     4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e nel caso di associazioni richiedenti anche in funzione del numero degli iscritti.

 

TITOLO II

COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

 

     Art. 11. (Commercializzazione delle specie di funghi).

     1. E' consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, elencate nell'allegato I del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e nei provvedimenti della Giunta regionale adottati in attuazione dello stesso.

     2. La Giunta regionale dà comunicazione al Ministero della Sanità, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dei provvedimenti di cui al comma 1.

     3. E' consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati prevenienti da altri paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del paese di origine. A tal fine l'Ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite in commercio.

     4. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.

     5. La vendita al dettaglio dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

 

     Art. 12. (Norma di rinvio).

     1. Per quanto riguarda la vendita, la somministrazione, la commercializzazione dei funghi freschi e conservati, si applicano le norme del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376.

TITOLO III

NORME COMUNI E FINALI

 

     Art. 13. (Vigilanza).

     1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti del Corpo forestale dello Stato, i nuclei

antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, le guardie di polizia locale e provinciale, gli organi di polizia locale urbana, rurale e delle Unioni speciale di comuni, le guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4, gli operatori di vigilanza e ispezione delle USL aventi la qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate volontarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

     2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

     3. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari della presente legge e per il sequestro dei mezzi impiegati per commettere infrazioni sono quelle previste dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 32.

 

     Art. 14. (Sanzioni amministrative). [11]

     1. I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti con l’applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente. Per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo secondo sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le Unioni speciale di comuni ed i Comuni non facenti parte di alcuna Unione speciale di comuni nel cui territorio è stato commesso l’illecito.

     2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati:

     a) raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di cui al comma 1 dell’art. 2; raccolta da parte di minori di anni quattordici non accompagnati, di cui al comma 2 dell’art. 2: da euro 52,00 a euro 156,00, in caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione è fissata da euro 104,00 a euro 312,00; raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1 dell’art. 5: da euro 155,00 a euro 465,00, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 207,00 a euro 621,00;

     b) raccolta al di fuori dell’orario consentito, di cui al comma 3 dell’art. 2: da euro 26,00 a euro 78,00;

     c) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell’art. 2, riguardante il rispetto dei limiti di peso: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 5; oltre Kg. 5 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;

     d) raccolta che altera le caratteristiche morfologiche dei funghi e mancata pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5 dell’art. 2: da euro 26,00 a euro 78,00;

     e) violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell’art. 2, riguardante l’uso di contenitori non idonei: da euro 26,00 a euro 78,00;

     f) violazione della prescrizione di cui al comma 1 dell’art. 4, riguardante il rispetto del limite di peso di 10 Kg: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 12; oltre Kg. 12 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;

     g) realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell’art. 6: da euro 516,00 a euro 2.580,00;

     h) raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso, di cui al comma 2 dell’art. 6, da euro 52,00 a euro 156,00;

     i) violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell’art. 6 riguardante la raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle consentite: da euro 26,00 a euro 78,00. La sanzione amministrativa è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;

     l) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell’art. 6, riguardante l’uso di rastrelli o attrezzi similari ecc.: da euro 155,00 a euro 465,00;

     m) danneggiamento e distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie di cui al comma 5 dell’art. 6: da euro 26,00 a euro 78,00;

     n) violazione delle prescrizioni di cui al comma 6 dell’art. 6, riguardante la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da euro 26,00 a euro 78,00;

     o) violazione della prescrizione di cui all’art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352, riguardante la raccolta di funghi in aree vietate: da euro 103,00 a euro 309,00;

     p) violazione della prescrizione di cui all’art. 6 della legge 23 agosto 1993, n. 352, riguardante la raccolta di funghi nei giardini privati ecc.: da euro 26,00 a euro 78,00;

     q) violazione della prescrizione di cui all’articolo 7, riguardante la raccolta di funghi epigei spontanei all’interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie, nei giorni in cui è consentita l’attività venatoria: da euro 26,00 a euro 78,00;

     r) violazione della prescrizione di cui all’art. 8, riguardante la raccolta di funghi in aree temporaneamente interdette: da euro 103,00 a euro 309,00.

     3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera r), comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca dell’autorizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 5. Nel caso delle violazioni previste alla lettera c) ed alla lettera f), comma 2, la confisca è riferita alla quantità in eccedenza rispetto ai limiti consentiti. Nell’ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera i), la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. L’autorità amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati, il cui peso totale giornaliero non supera i tre chilogrammi. Per quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall’ispettorato micologico dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati dalla Unione speciale di comuni competente o dal comune non facente parte di alcuna unione speciale di comuni, ad enti o istituti di beneficenza. La Unione speciale di comuni o il Comune competente, gli organi di vigilanza di cui all’articolo 13 e gli ispettorati micologici delle ASL provvedono tempestivamente ai rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di collaborazione per la custodia ed il trasporto dei funghi. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della ASL che ha eseguito il controllo.

     4. Le violazioni delle norme di cui al Titolo II della presente legge, comportano l’applicazione, da parte della competente autorità amministrativa, della sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 1.032,00 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell’art. 6 relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione.

     5. La violazione della norma di cui all’art. 9 comporta la confisca del prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo.

     6. E’ fatta salva l’applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Titolo costituiscano reato.

 

     Art. 15. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità di cui all'art. 10 della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 30.000.000, sia in termini di competenza che di cassa con imputazione all'esistente cap. 4176 del bilancio di previsione.

     2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità esistente sul medesimo capitolo 4176 della spesa, rif. bilancio pluriennale 2242031.

     3. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

 

     Art. 16. (Abrogazione).

     1. E' abrogata la legge regionale 27 giugno 1983, n. 21.

 

 

Tabella "A" [12]


[1] Nella presente legge, le espressioni: “comunità montana” o “comunità montane” sono state sostituite dalle seguenti: “unione speciale di comuni” o “unioni speciali di comuni” per effetto dell'art. 58 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[2] Abrogata dall'art. 225 della L.R. 9 aprile 2015, n. 12.

[3] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 17 dicembre 2002, n. 34.

[4] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 17 dicembre 2002, n. 34.

[5] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 17 dicembre 2002, n. 34.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 17 dicembre 2002, n. 34.

[7] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 17 dicembre 2002, n. 34.

[8] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 17 dicembre 2002, n. 34.

[9] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 17 dicembre 2002, n. 34.

[10] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 17 dicembre 2002, n. 34.

[11] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 17 dicembre 2002, n. 34.

[12] Tabella abrogata dall’art. 7 della L.R. 17 dicembre 2002, n. 34.