§ 2.3.83 - L.R. 28 maggio 1980, n. 57.
Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali .


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:28/05/1980
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Oggetto delle tasse. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa
Art. 1 bis.  (Anagrafe tributaria).
Art. 2.  Obbligo del pagamento. La tassa di rilascio in occasione dell'emanazione dell'atto, va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.
Art. 3.  Modalità di pagamento. Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento [...]
Art. 4.  Riscossione coattiva.
Art. 5.  Mancato o ritardato pagamento delle tasse. Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.
Art. 6.  (Sanzioni).
Art. 7.  Accertamento e definizione delle violazioni.
Art. 8.  Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie. Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono [...]
Art. 9.  Ricorsi amministrativi.
Art. 10.  (Decadenza e rimborso).
Art. 11.  Norme abrogate. Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 30 dicembre 1971, n. 2 e 9 agosto 1974, n. 47, concernenti la materia delle tasse [...]
Art. 12.  (Rinvio).
Art. 13.  Norme finali e transitorie. La tariffa ha applicazione dal 1° gennaio 1980.


§ 2.3.83 - L.R. 28 maggio 1980, n. 57.

Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali [1].

(B.U. n. 34 del 28 maggio 1980, S.O. n. 2).

 

Art. 1. Oggetto delle tasse. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa [2] sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a Statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281 e istituite dalla Regione Umbria con la legge 30 dicembre 1971, n. 2, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

 

          Art. 1 bis. (Anagrafe tributaria). [3]

     1. I soggetti competenti al rilascio degli atti e dei provvedimenti elencati nella tariffa sono tenuti a trasmettere copia degli stessi e di ogni loro variazione all'Ufficio regionale competente in materia di tributi entro trenta giorni dalla data di rilascio o di variazione.

     2. Ogni atto o provvedimento deve contenere, tra l'altro, gli estremi del versamento della tassa di rilascio.

 

     Art. 2. Obbligo del pagamento. La tassa di rilascio in occasione dell'emanazione dell'atto, va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

     La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza vengono di nuovo posti in essere.

     La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte nei termini stabiliti dalla tariffa stessa.

     Nei casi espressamente indicati nella tariffa gli atti, la cui validità sia pluriennale, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

     Nel caso di smarrimento o distruzione dell'atto soggetto a tassa può rilasciarsi duplicato, con un nuovo atto senza il pagamento della relativa tassa.

     Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati dell'ultimo censimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

 

     Art. 3. Modalità di pagamento. Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione.

 

     Art. 4. Riscossione coattiva. [4]

     1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.

 

     Art. 5. Mancato o ritardato pagamento delle tasse. Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

 

     Art. 6. (Sanzioni). [5]

     1. Chi esercita una attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.

     2. Chi non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza il pagamento della tassa annuale sulle concessioni regionali, è punito con la sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo dovuto, salvo quanto previsto, per i casi di ravvedimento, dall'articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali, senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. L'importo della tassa resta a carico del titolare dell'atto autorizzatorio, al quale si applicano le sanzioni previste per l'omesso pagamento, se spontaneamente provvede al versamento entro sei mesi dal rilascio dell'atto.

 

     Art. 7. Accertamento e definizione delle violazioni. [6]

 

     Art. 8. Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie. Le pene pecuniarie irrogate dal Presidente della Giunta regionale per le infrazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni regionali sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito, a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario agli effetti di detta legge.

 

     Art. 9. Ricorsi amministrativi. [7]

 

     Art. 10. (Decadenza e rimborso). [8]

     1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

     2. Il contribuente può chiedere la restituzione, con istanza in carta semplice da inviarsi alla struttura regionale competente in materia di tributi, delle tasse sulle concessioni regionali non dovute, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del versamento ovvero dalla comunicazione del rifiuto dell'atto o del provvedimento richiesto.

     3. Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al comma 1, l'atto per il quale non è stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni, per il mancato o ritardato pagamento.

 

     Art. 11. Norme abrogate. Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nelle leggi regionali 30 dicembre 1971, n. 2 e 9 agosto 1974, n. 47, concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

     Cessano di avere applicazione le esenzioni e le agevolazioni tributarie relativamente ai titolari di farmacie legittime e privilegiate di cui alla legge 22 maggio 1913, n. 468.

 

     Art. 12. (Rinvio). [9]

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla vigente normativa regionale recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati o incaricati" e le disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative.

 

     Art. 13. Norme finali e transitorie. La tariffa ha applicazione dal 1° gennaio 1980.

     Il pagamento, per l'anno 1980, delle tasse indicate nell'allegata tariffa e non previste nella precedente tariffa annessa alla legge regionale 9 agosto 1974, n. 47, può essere effettuato entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Per i provvedimenti amministrativi previsti dall'allegata tariffa, per i quali alla data di pubblicazione della presente legge siano state corrisposte le tasse nella misura indicata nella citata legge regionale n. 47 del 1974 e successiva modificazione, l'eventuale integrazione per l'anno 1980 può essere effettuata congiuntamente al pagamento della tassa per l'anno 1981.

 

Tariffa [10]

     (Omissis).


[1] Modificata con L.R. 23-7-1981, n. 44; L.R. 14-5-1982, n. 22; L.R. 3-12- 1984, n. 47; L.R. 26-4-1985, n. 24; L.R. 2-4-1986, n. 11; L.R. 23-5-1988, n. 16; L.R. 24-10-1989, n. 35.

[2] Così modificato con L.R. 14-5-1982, n. 22.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 14 della L.R. 17 aprile 2001, n. 11.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 17 aprile 2001, n. 11.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 17 aprile 2001, n. 11.

[6] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 17 aprile 2001, n. 11.

[7] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 17 aprile 2001, n. 11.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 17 aprile 2001, n. 11.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 17 aprile 2001, n. 11.

[10] Tariffa modificata dall’art. 1 della L.R. 19 giugno 2002, n. 10.