§ 4.4.61 - L.R. 17 maggio 2013, n. 11.
Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:17/05/2013
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Ambito territoriale ottimale)
Art. 3.  (Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico - AURI)
Art. 4.  (Organi dell'AURI)
Art. 5.  (Presidente)
Art. 6.  (Consiglio direttivo)
Art. 7.  (Assemblea)
Art. 8.  (Revisore unico dei conti)
Art. 9.  (Statuto e regolamento di organizzazione)
Art. 10.  (Consulta per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti e partecipazione degli utenti)
Art. 11.  (Articolazione organizzativa, risorse umane e strumentali dell'AURI)
Art. 12.  (Funzioni della Regione)
Art. 13.  (Piano d'ambito per il servizio idrico)
Art. 14.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 )
Art. 15.  (Conferimento delle funzioni degli A.T.I.)
Art. 16.  (Soppressione degli A.T.I.)
Art. 17.  (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli A.T.I. da parte delle Unioni speciali di comuni)
Art. 18.  (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli A.T.I. da parte dell'AURI)
Art. 19.  (Disposizioni transitorie relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti)
Art. 20.  (Norme di abrogazione)
Art. 21.  (Norma finale)


§ 4.4.61 - L.R. 17 maggio 2013, n. 11. [1]

Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati

(B.U. 22 maggio 2013, n. 24 - S.O. n. 1)

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La presente legge:

a) detta norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) sopprime gli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione), in attuazione dell'articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

2. La presente legge ha la finalità di garantire e migliorare la qualità, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi a tutela dell'utenza, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. La Regione e gli altri soggetti pubblici, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di servizio idrico integrato dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi:

a) tutela dell'ambiente, del paesaggio e della salute umana;

b) riconoscimento dell'acqua come bene comune, essenziale e insostituibile per la vita dell'uomo e tutela del diritto di ciascun individuo al minimo vitale giornaliero, quale condizione imprescindibile per la realizzazione del diritto fondamentale all'acqua potabile in funzione del diritto alla vita;

c) proprietà pubblica di tutte le acque superficiali e sotterranee e appartenenza al demanio pubblico delle infrastrutture idriche di proprietà pubblica;

d) garanzia della disponibilità e accesso individuale e collettivo all'acqua in quanto diritto universale, fondamentale e inviolabile della persona;

e) utilizzo delle risorse idriche salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future e riduzione degli sprechi;

f) rispetto dei criteri di equità sociale, solidarietà, efficienza ed efficacia.

4. La Regione e gli altri soggetti pubblici, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti dalla presente legge, si attengono ai seguenti principi:

a) tutela dell'ambiente, del paesaggio e della salute umana;

b) gestione dei rifiuti in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilità e cooperazione, e comunque perseguendo l'obiettivo rifiuti zero;

c) gestione dei rifiuti nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 179 del d.lgs. 152/2006 ;

d) rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

 

     Art. 2. (Ambito territoriale ottimale)

1. L'intero territorio regionale costituisce ambito territoriale ottimale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 147, 196, comma 1, lettera g) e 200 del d.lgs. 152/2006, nonché dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

 

     Art. 3. (Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico - AURI)

1. E' istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile.

2. Il decreto di istituzione dell'AURI di cui al comma 1 individua anche le modalità e i termini per avviare le procedure per l'insediamento degli organi dell'AURI, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

3. Sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del d.lgs. 152/2006 , già esercitate, ai sensi della l.r. 23/2007 e dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese), dagli Ambiti Territoriali Integrati - A.T.I. soppressi ai sensi dell'articolo 16 .

4. L'AURI esercita le proprie funzioni nell'intero ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 2 .

5. L'AURI ha un proprio Statuto e un regolamento di organizzazione.

6. All'AURI si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di enti locali.

 

     Art. 4. (Organi dell'AURI)

1. Sono organi dell'AURI:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) l'Assemblea;

d) il Revisore unico dei conti.

2. Al Presidente e ai membri del Consiglio direttivo e dell'Assemblea non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.

 

     Art. 5. (Presidente)

1. Il Presidente dell'AURI ha la rappresentanza legale dell'AURI stessa, ne promuove e coordina l'attività, convoca e presiede il Consiglio direttivo dell'AURI, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni e sull'andamento complessivo degli uffici, esercita tutti i poteri, le funzioni e i compiti attribuiti allo stesso dalla presente legge, dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione, e in particolare:

a) sottoscrive la convenzione diretta a regolare i rapporti tra l'AURI e il gestore del servizio idrico integrato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 151 del d.lgs. 152/2006 , dall'articolo 10, comma 14 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 , e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ;

b) sottoscrive il contratto di servizio diretto a regolare i rapporti tra l'AURI e il gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 203 del d.lgs. 152/2006 e dall'articolo 18 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate);

c) presenta annualmente all'Assemblea di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dal Consiglio direttivo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) .

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) tra i Sindaci, secondo le modalità stabilite nello Statuto dell'AURI.

 

     Art. 6. (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo dell'AURI è composto dal Presidente e dai Sindaci eletti dall'Assemblea di cui all'articolo 7 , secondo le modalità previste dallo Statuto .

2. Il Consiglio direttivo, in particolare, provvede:

a) alla predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo;

b) alla predisposizione e alla approvazione del Programma annuale delle attività e degli interventi;

c) alla predisposizione del Piano d'ambito per il servizio idrico di cui all'articolo 13 e del Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 13 della l.r. 11/2009 , così come modificato dall'articolo 14 della presente legge;

d) alla definizione delle procedure per l'individuazione del soggetto gestore, nonché della durata dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto dei principi e della disciplina dell'Unione europea in materia di servizi pubblici locali e della normativa statale come derivante dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 , e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica);

e) alla proposta della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

f) all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008));

g) alla predisposizione del regolamento dei servizi, nonchè della carta dei servizi;

h) allo svolgimento dei controlli sull'osservanza della convenzione e del contratto di servizio da parte del gestore di cui all'articolo 5, comma 1 , lettere a) e b);

i) allo svolgimento dei controlli economici e gestionali sull'attività dei soggetti gestori, verificando l'attuazione del programma delle attività e degli interventi e le modalità di applicazione della tariffa.

3. Qualora, anche a seguito dell'attività di cui al comma 2 , lettere h) e i), risultino inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla normativa vigente, dalla convenzione o dal contratto di servizio, nonché in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nei Piani d'ambito, il Consiglio direttivo interviene per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri conferiti dalla normativa vigente, dalla convenzione o dal contratto di servizio. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali, nonché la risoluzione del contratto, il Consiglio direttivo, previa diffida, può sostituirsi al gestore provvedendo anche a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

4. Al Consiglio direttivo compete l'adozione di ogni decisione che non rientri nelle funzioni degli altri organi dell'AURI e nelle attribuzioni della dirigenza, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

 

     Art. 7. (Assemblea)

1. L'Assemblea dell'AURI è composta dai sindaci di tutti i comuni della Regione o assessori o consiglieri comunali da essi delegati.

2. Salvo diversa previsione dello Statuto dell'AURI, il Sindaco del comune di maggiori dimensioni demografiche convoca l'Assemblea e ne coordina i lavori. In caso di assenza o impedimento del Sindaco del comune di maggiori dimensioni demografiche convoca l'Assemblea e ne coordina i lavori il Sindaco del comune di dimensioni demografiche immediatamente inferiori.

3. L'Assemblea, in particolare, provvede a:

a) approvare lo Statuto e il regolamento di organizzazione;

b) eleggere il Presidente e il Consiglio direttivo;

c) nominare il Revisore unico dei conti;

d) formulare obiettivi al Consiglio direttivo per l'amministrazione dell'AURI e a verificare i risultati conseguiti;

e) approvare il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo;

f) approvare il Piano d'ambito del servizio idrico di cui all'articolo 13 e il Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 13 della l.r. 11/2009 , così come modificato dall'articolo 14 della presente legge;

g) determinare le tariffe, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del d.l. 70/2011 e dall'articolo 21 del d.l. 201/2011 , nonché, per quanto riguarda il servizio idrico integrato, della normativa statale come derivante dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116 (Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 , in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito);

h) approvare la carta dei servizi;

i) formulare proposte circa le modalità specifiche di gestione e organizzazione dei servizi, nonché segnalare al Consiglio direttivo elementi specifici attinenti le modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide purché sia presente almeno un terzo dei comuni componenti l'Assemblea che rappresentino anche la maggioranza assoluta della popolazione della Regione.

5. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei comuni presenti che rappresenti anche la maggioranza della popolazione degli stessi comuni.

 

     Art. 8. (Revisore unico dei conti)

1. Il Revisore unico dei conti dell'AURI esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'AURI stessa. E' nominato dall'Assemblea dell'AURI nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e all'articolo 16, comma 25 del d.l. 138/2011 .

2. Il Revisore unico redige una relazione sul bilancio di previsione annuale e pluriennale, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo. Trasmette al Consiglio direttivo e all'Assemblea dell'AURI una relazione semestrale sull'attività svolta.

3. Laddove il Revisore unico riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'AURI, ne riferisce immediatamente all'Assemblea dell'AURI e al Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 9. (Statuto e regolamento di organizzazione)

1. Il funzionamento e l'organizzazione dell'AURI sono disciplinati dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione.

2. Lo Statuto, nel rispetto dell'articolo 3-bis, comma 1-bis del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e il regolamento di organizzazione sono approvati dall'Assemblea dell'AURI con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei comuni che compongono l'Assemblea stessa che rappresenti anche la maggioranza assoluta della popolazione della Regione.

3. Lo Statuto disciplina le modalità di elezione e funzionamento degli organi dell'AURI, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. In particolare, lo Statuto deve:

a) stabilire in nove il numero di componenti il Consiglio direttivo compreso il Presidente;

b) prevedere che i Sindaci dei due comuni di maggiori dimensioni demografiche della Regione sono componenti di diritto del Consiglio direttivo;

c) prevedere nel Consiglio direttivo una rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;

d) garantire nel Consiglio direttivo una adeguata rappresentanza alle diverse aree territoriali della Regione, anche con riferimento ai comuni in cui insistono i maggiori impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

d bis) prevedere nel Consiglio direttivo una rappresentanza di comuni per ciascuna provincia quale ente di area vasta di cui alla l. 56/2014 non inferiore a un terzo dei componenti del Consiglio direttivo stesso.

4. Lo Statuto individua la sede legale dell'AURI e può prevedere che l'Assemblea organizzi i propri lavori, in particolare ai fini di cui all'articolo 19 , anche mediante proprie articolazioni interne territoriali di dimensioni non inferiori a quelle degli ambiti di cui all'Allegato A, lettera A) della deliberazione del Consiglio regionale 16 dicembre 2008, n. 274.

5. Lo Statuto prevede, inoltre, le forme di informazione e consultazione della popolazione, nonché di concertazione in ordine agli atti fondamentali con la Consulta per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 10 .

 

     Art. 10. (Consulta per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti e partecipazione degli utenti)

1. In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, anche ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, è istituita presso l'AURI la Consulta per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione e al funzionamento della Consulta, garantendo la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed utenti, delle associazioni ambientaliste, sindacali e delle imprese, nonché dei movimenti per l'acqua.

3. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa. La partecipazione alla Consulta non comporta l'erogazione di alcun compenso.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove, in collaborazione con la Consulta, forme di partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

 

     Art. 11. (Articolazione organizzativa, risorse umane e strumentali dell'AURI)

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni e attività l'AURI è dotata di risorse umane e strumentali. L'AURI può avvalersi anche, tramite apposite convenzioni, di risorse e servizi degli enti locali, della Regione e delle Aziende e Agenzie regionali.

2. L'AURI non può procedere ad assunzioni di personale, né a tempo indeterminato né a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto al comma 3 bis e all'articolo 18, comma 10.

3. Il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 5 individua la dotazione organica e definisce modalità e condizioni per la copertura della stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, nonché per l'organizzazione interna dell'AURI.

3 bis. Alla copertura della dotazione organica e ai fabbisogni di personale si provvede mediante: a) trasferimenti e comandi del personale degli enti locali; b) trasferimenti e comandi di personale dell'amministrazione regionale o Aziende e Agenzie regionali.

 

     Art. 12. (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo per l'esercizio delle competenze di cui alla presente legge.

2. In particolare, la Giunta regionale:

a) elabora piani e programmi di settore;

b) stipula accordi o intese con amministrazioni statali o regionali;

c) formula indirizzi e linee guida ai fini della attività dell'AURI;

d) stabilisce criteri ed indirizzi per l'elaborazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 203, comma 3 del d.lgs. 152/2006 ;

e) verifica la conformità dei piani e programmi dell'AURI alla normativa e agli atti di programmazione regionali;

f) svolge attività specifiche di monitoraggio, vigilanza e controllo volte alla tutela degli utenti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

g) promuove iniziative per la riduzione dei consumi, per la riduzione dei rifiuti prodotti, per incentivare la filiera del riciclo, per il risparmio idrico e per la costituzione di riserve idriche;

h) promuove iniziative volte alla riduzione ed all'omogeneizzazione delle tariffe;

i) favorisce processi di aggregazione delle gestioni esistenti nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere;

l) esercita la vigilanza e il controllo sull'attività dell'AURI;

m) definisce con apposito atto le modalità per l'acquisizione dall'AURI e dal soggetto gestore di tutti gli atti, i dati e le informazioni relativi ai servizi di cui alla presente legge;

n) esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 152, comma 3 del d.lgs. 152/2006 qualora il Consiglio direttivo non intervenga ai sensi dell'articolo 6, comma 3 . A tal fine la Regione si sostituisce con le modalità di cui all'articolo 16 della l.r. 23/2007 ;

o) esercita i poteri sostitutivi in caso di mancata o ritardata approvazione da parte dell'AURI dei Piani d'ambito per il servizio idrico e per il servizio di gestione dei rifiuti e dei programmi annuali delle attività e degli interventi. A tal fine la Regione si sostituisce con le modalità di cui all'articolo 16 della l.r. 23/2007 .

 

     Art. 13. (Piano d'ambito per il servizio idrico)

1. Il Piano d'ambito per il servizio idrico è predisposto dal Consiglio direttivo dell'AURI e approvato dall'Assemblea dell'AURI stesso, nel rispetto dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 , dell'articolo 10 del d.l. 70/2011 e dell'articolo 21 del d.l. 201/2011 .

2. Il Piano d'ambito di cui al comma 1 specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definisce gli standard prestazionali di servizio nel rispetto della normativa vigente, anche in relazione all'evoluzione demografica ed economica dei territori.

3. Il Piano d'ambito prevede in particolare:

a) la ricognizione delle infrastrutture;

b) il programma degli interventi;

c) il modello gestionale ed organizzativo;

d) il piano economico finanziario.

4. Il Piano d'ambito è di norma aggiornato in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge o di criteri e indirizzi della Giunta regionale.

 

     Art. 14. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 )

1. L'articolo 13 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate), è sostituito dal seguente:

" Art. 13

(Piano d'ambito e disposizioni per il servizio di gestione dei rifiuti)

1. Il Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti urbani è approvato dall'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), nel rispetto dell'articolo 203, comma 3 del d.lgs. 152/2006 .

2. Il Piano d'ambito di cui al comma 1 specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definisce gli standard prestazionali di servizio nel rispetto della normativa vigente, anche in relazione all'evoluzione demografica ed economica dei territori.

3. Il Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende un programma di interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il Piano d'ambito tiene conto della situazione esistente e stabilisce gli obiettivi da conseguire nel rispetto di quanto previsto dal Piano regionale di cui all'articolo 11. A tal fine costituiscono elementi essenziali del Piano d'ambito:

a) le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale nell'intero ambito territoriale regionale. Tali modalità sono diversamente articolate in funzione delle caratteristiche insediative e delle dinamiche di produzione dei rifiuti;

b) le modalità per la progressiva estensione dei servizi di tariffazione nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 238, comma 6 del d.lgs. 152/2006 ;

c) le tariffe riferite ai servizi;

d) i criteri per l'assimilazione dei rifiuti nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Giunta regionale, con proprio atto;

e) le quote di rifiuti speciali non recuperabili che possono essere smaltite a discarica tenendo conto delle specifiche indicazioni fornite dal Piano regionale;

f) la stima dei fabbisogni di trattamento e smaltimento di rifiuti inerti in modo da garantire la tendenziale autosufficienza della gestione di tale flusso sulla base delle previsioni del Piano regionale; ai fini della stima di nuovi impianti sono considerate le eventuali iniziative già presenti sul territorio;

g) l'individuazione, nel rispetto del Piano regionale, delle aree ove localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nonché, considerata la rilevanza pubblica che assume la corretta gestione dei rifiuti inerti, delle aree ove localizzare gli impianti di iniziativa pubblica necessari al soddisfacimento dei fabbisogni;

h) le attività e le risorse finanziarie previste per le attività di informazione e comunicazione;

i) il piano finanziario che deve indicare, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti per il periodo considerato;

l) le modalità di assegnazione dei contributi e di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 21 ai comuni in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti.

4. Il Piano d'ambito è di norma aggiornato in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge o di criteri e indirizzi della Giunta regionale.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'AURI affida, nel rispetto della normativa vigente, le attività di:

a) gestione ed erogazione del servizio, che può essere comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;

b) raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione, avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ambito territoriale ottimale.

6. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'ambito. ".

2. L'articolo 14 della l.r. 11/2009 è abrogato.

 

TITOLO III

SOPPRESSIONE DEGLI A.T.I.

 

     Art. 15. (Conferimento delle funzioni degli A.T.I.)

1. Sono conferite all'AURI, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 , le funzioni già esercitate dagli A.T.I. in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti.

2. Le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della l.r. 26/2009, e le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 6 della l.r. 13/2013 sono esercitate dai comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente.

 

     Art. 16. (Soppressione degli A.T.I.)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 68 della l.r. 18/2011 , sopprime gli Ambiti territoriali integrati di cui al Capo III del Titolo II della l.r. 23/2007 , con le modalità di cui al presente articolo.

2. [Abrogato].

3. [Abrogato].

4. Gli A.T.I. continuano a esercitare le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 17 della l.r. 23/2007 sino alla data di effettivo insediamento di tutti gli organi dell'AURI.

5. Il conferimento all'AURI delle funzioni già esercitate dagli A.T.I ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 23/2007 in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti avviene dalla data di insediamento di tutti gli organi dell'AURI.

6. Ciascun A.T.I. è soppresso dal momento della realizzazione di tutte le seguenti condizioni:

a) [abrogata];

b) conferimento all'AURI delle funzioni già esercitate dagli A.T.I. in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti;

c) trasferimento del personale di ruolo degli A.T.I. all'AURI o ai comuni.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 17. (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli A.T.I. da parte delle Unioni speciali di comuni)

1. Gli A.T.I. approvano una ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, in particolare delle risorse umane, finanziarie e strumentali a qualunque titolo a disposizione degli stessi per lo svolgimento delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo, ai fini del trasferimento o della assegnazione delle risorse stesse ai comuni in forma associata.

2. [Abrogato].

3. [Abrogato].

 

     Art. 18. (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli A.T.I. da parte dell'AURI)

1. [Abrogato].

2. [Abrogato].

3. [Abrogato].

4. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, il Presidente del CAL di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) convoca l'Assemblea dell'AURI ai fini dell'insediamento dell'Assemblea stessa che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI.

5. In caso di mancata convocazione entro il termine di cui al comma 4, l'Assemblea dell'AURI è convocata dal Presidente della Giunta regionale.

5-bis. Ciascun A.T.I. provvede, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, ad effettuare la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e, in particolare, delle risorse umane, strumentali e finanziarie a qualunque titolo a disposizione dell'A.T.I. stesso per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e servizio di gestione integrata dei rifiuti.

6. L'Assemblea dell'AURI, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea stessa, elegge il Consiglio direttivo e approva lo Statuto, il regolamento di organizzazione, il bilancio di previsione e la ricognizione di cui al comma 5-bis..

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, la Regione si sostituisce con le modalità di cui all'articolo 16 della l.r. 23/2007 .

8. [Abrogato].

9. Dalla data di insediamento di tutti gli organi dell'AURI sono conferite all'AURI le funzioni già esercitate dagli A.T.I in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti e l'AURI subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli A.T.I. relativi alle medesime funzioni.

10. Dal primo giorno del mese successivo all'approvazione dello Statuto e del regolamento di organizzazione di cui al comma 6 :

a) il personale a tempo indeterminato individuato nella ricognizione di cui al comma 1, lettera e) , approvata dall'Assemblea ai sensi del comma 6 , è trasferito all'AURI, con mantenimento del trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibile con le disposizioni normative e contrattuali vigenti;

b) l'AURI subentra in tutti i rapporti di lavoro individuati nella ricognizione di cui al comma 5-bis e diversi da quelli di cui alla lettera a) in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro naturale scadenza.

11. Fino al termine di cui al comma 10 l'AURI, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale del personale messo provvisoriamente a disposizione dagli A.T.I..

 

     Art. 19. (Disposizioni transitorie relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. I Piani d'ambito relativi agli A.T.I. di cui alla l.r. 23/2007 adottati alla data di insediamento di tutti gli organi dell'AURI di cui all'articolo 4 sono approvati dall'Assemblea di cui all'articolo 7 .

2. Le previsioni dei Piani di ambito già approvati definitivamente dagli A.T.I. alla data di insediamento di tutti gli organi dell'AURI di cui all'articolo 4 o approvati dall'Assemblea ai sensi del comma 1 si applicano sino alla approvazione del Piano di ambito dell'intero territorio regionale da parte dell'Assemblea dell'AURI.

3. Dalla data di insediamento di tutti gli organi di cui all'articolo 4 l'AURI subentra agli A.T.I. nelle convenzioni e nei contratti di affidamento in essere, nonché nelle procedure per l'affidamento del servizio eventualmente già avviate alla medesima data, fermo il bacino territoriale di riferimento.

4. L'AURI provvede, entro il 31 dicembre 2016, all'adozione e approvazione del Piano d'ambito per il servizio idrico e del Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti relativi all'intero territorio regionale, previa ricognizione dell'impiantistica esistente e individuando le soluzioni gestionali ottimali per consentire economie di scala e massimizzare l'efficienza dei servizi, nonché procedendo al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi in modo da allineare le scadenze delle gestioni stesse.

5. Ai fini di cui al comma 4 , dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all'effettivo allineamento delle scadenze delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, gli A.T.I. e l'AURI affidano la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti per un periodo non superiore alla durata massima dei contratti in essere nel territorio regionale al momento dell'affidamento stesso.

 

     Art. 20. (Norme di abrogazione)

1. Gli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) sono abrogati.

 

     Art. 21. (Norma finale)

1. In materia di politiche sociali e turismo, dal momento dell'esercizio delle funzioni da parte dei comuni in forma associata, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che fanno riferimento agli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) si intendono riferiti ai comuni in forma associata.

2. In materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti, dal momento del conferimento all'AURI delle funzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 5, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi che fanno riferimento agli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) si intendono riferiti all'AURI.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 2 agosto 2018, n. 6.