§ 2.3.212 - L.R. 21 ottobre 1997, n. 30.
Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:21/10/1997
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Oggetto del tributo).
Art. 3.  (Soggetti passivi).
Art. 4.  (Soggetti obbligati in solido).
Art. 5.  (Base imponibile).
Art. 6.  (Imposta e determinazione del tributo)
Art. 7.  (Modalità di riscossione)
Art. 8.  (Modalità di versamento).
Art. 9.  (Presentazione della dichiarazione).
Art. 10.  (Sanzioni).
Art. 11.  (Accertamento e definizione delle violazioni).
Art. 12.  (Riscossione coattiva e iscrizione a ruolo).
Art. 13.  (Decadenza e rimborsi).
Art. 13 bis.  Determinazione della quota del tributo destinata ai comuni e sua ripartizione.
Art. 14.  (Norma finanziaria).
Art. 15.  (Norme transitorie e finali).


§ 2.3.212 - L.R. 21 ottobre 1997, n. 30.

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

(B.U. n. 52 del 29 ottobre 1997).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», di seguito indicata come «legge statale», disciplina:

     a) la regolamentazione della riscossione, accertamento, contenzioso, rimborsi e quanto non previsto dalla legge statale, in relazione al tributo speciale istituito dall'art. 3, comma 24 della legge statale;

     b) [la regolamentazione delle modalità di devoluzione alle Province, della quota spettante in ragione del gettito riferito alle discariche ed agli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna provincia] [1];

     c) la istituzione di un «fondo destinato a favorire la minore produzione di rifiuti e altre finalità» nonché per «investimenti di tipo ambientale», come previsto dall'art. 3, comma 27 della legge statale;

     c bis) la determinazione della quota parte del gettito del tributo speciale di cui alla lettera a) destinata ai comuni ove sono ubicate le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico ed ai comuni limitrofi [2];

     c ter) la modalità di ripartizione della quota di cui alla lettera c bis) [3].

 

     Art. 2. (Oggetto del tributo).

     1. Il tributo speciale istituito dall'articolo 3, comma 24 della legge statale, si applica ai rifiuti di cui alla normativa statale vigente compresi i fanghi palabili:

     a) conferiti in discarica;

     b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

     c) smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

 

     Art. 3. (Soggetti passivi).

     1. Il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, è dovuto:

     a) dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo;

     b) dal gestore di impianti di incenerimento per quei rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia.

     2. Il tributo e altresì dovuto, ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge statale, da chiunque esercita attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.

 

     Art. 4. (Soggetti obbligati in solido).

     1. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie previste, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla Regione Umbria, Ufficio difesa del suolo, ambiente natura e infrastrutture, entro il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15.

 

     Art. 5. (Base imponibile).

     1. Ai fini della presente legge, la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti, determinata sulla base delle annotazioni e registrazioni effettuate negli appositi registri di carico e scarico previsti dalla vigente normativa statale e regionale. I gestori degli impianti debbono annotare nei suddetti registri, tenuti ai sensi di legge, le quantità e la tipologia dei rifiuti conferiti in discarica e i dati figuranti nei formulari di identificazione dell'avvenuto trasporto.

 

     Art. 6. (Imposta e determinazione del tributo) [4]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 l’ammontare dell’imposta è determinato:

a) €/Kg 0,001033 per rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi elencati nell’Allegato 2 del decreto ministeriale 18 luglio 1996 (Ammontare dell’imposta unitaria dovuta, per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica);

b) €/Kg 0,001033 per rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi elencati nell’Allegato 3 del decreto ministeriale 18 luglio 1996;

c) €/Kg 0,001033 per rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi elencati nell’Allegato 4 del decreto ministeriale 18 luglio 1996;

d) €/Kg 0,005165 per rifiuti speciali non pericolosi;

e) €/Kg 0,005165 per rifiuti speciali pericolosi;

f) €/Kg 0,025823 per rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani in base a disposizioni del regolamento comunale;

g) €/Kg 0,005165 per scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti urbani;

h) €/Kg 0,001033 per scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi;

i) €/Kg 0,005165 per fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;

j) €/Kg 0,001033 per fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;

k) €/Kg 0,001033 per fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti pericolosi;

l) €/Kg 0,005165 per rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico;

m) €/Kg 0,005165 per rifiuti speciali avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico.

     2. Il tributo è determinato secondo il disposto dell’articolo 3, commi 29 e 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

     3. Ai fini dell’applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discariche esercitate, ai sensi della vigente normativa, in forza di ordinanze contingibili ed urgenti, equivale allo stoccaggio dei rifiuti conferiti in discarica autorizzata.

     4. Le variazioni dell’imposta di cui al comma 1 sono stabilite con legge finanziaria regionale.

 

     Art. 7. (Modalità di riscossione) [5]

     1. Le funzioni relative alla riscossione del tributo nonché del relativo contenzioso tributario e amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio sono esercitate dalla Regione.

     2. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie sono introitate direttamente dalla Regione.

     3. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla Regione, che provvede all'istruttoria formale e ai relativi adempimenti.

 

     Art. 8. (Modalità di versamento).

     1. Il tributo è versato dai soggetti passivi, ai sensi dell'art. 3, comma 30 della legge statale, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito commisurato ai quantitativi conferiti in ciascun trimestre solare, alla Regione, con l'obbligo di indicazione della causale [6].

     2. Il tributo, determinato ai sensi dell'art. 6, comma 2, è versato arrotondando l'importo dovuto alle 500 (cinquecento) lire superiori.

 

     Art. 9. (Presentazione della dichiarazione).

     1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti passivi debbono produrre una formale dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i seguenti dati:

     a) denominazione, sede, codice fiscale e partita I.V.A. della ditta e generalità del legale rappresentante;

     b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento regolarmente autorizzati;

     c) quantità annuali complessive dei rifiuti conferiti, suddistinti per ciascuna tipologia di rifiuto, indicando, altresì, il trimestre dell'avvenuto conferimento in discarica o nell'impianto di incenerimento;

     d) quantità annuali di fanghi conferiti, suddistinti per settore produttivo di provenienza;

     e) indicazione specifica di tutti i versamenti trimestrali effettuati nell'anno di riferimento.

     2. La dichiarazione è presentata alla Regione con le modalità di cui alla normativa vigente [7].

     3. Lo schema della dichiarazione da utilizzare contenente le istruzioni per la compilazione, è approvato dalla Giunta regionale.

     4. Le dichiarazioni tempestivamente presentate ma prive di sottoscrizione del legale rappresentante o difformi dallo schema, di cui al comma 3, sono da considerarsi nulle e quindi sanzionabili in quanto omesse, se, entro trenta giorni dalla presentazione, il soggetto obbligato non abbia provveduto alla regolarizzazione.

 

     Art. 10. (Sanzioni). [8]

     1. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, oltre al recupero dello stesso, si applica la sanzione amministrativa tributaria di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 471/1997 e successive modificazioni.

     2. Per violazioni diverse da quelle previste al comma 1 si applicano le sanzioni previste all'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, così come modificato dall'articolo 15 del D.lgs. n. 473/1997 e successive modificazioni.

     3. Chiunque gestisce una discarica abusiva, e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato dei rifiuti è soggetto al pagamento del tributo e alla sanzione amministrativa pari a tre volte il tributo medesimo.

     4. L'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge prescinde dalla eventuale applicazione delle specifiche sanzioni previste dalle norme statali vigenti. Parimenti permangono invariati gli obblighi alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area utilizzata come discarica abusiva, a prescindere dalle violazioni tributarie.

     5. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

     6. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni di cui alla vigente normativa regionale recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati".

 

     Art. 11. (Accertamento e definizione delle violazioni).

     1. Le violazioni della presente legge sono constatate dai soggetti e con le modalità indicati all'art. 3 comma 33, della legge statale.

     2. Gli agenti di cui al comma 1 redigono apposito verbale che dovrà essere trasmesso con tempestività a cura degli uffici dai quali dipendono, alla Regione [9].

     3. La Regione, accertata la violazione, la contesta al trasgressore con avviso di accertamento sottoscritto dal funzionario responsabile per l'organizzazione e la gestione del tributo, con invito al pagamento, in unica soluzione, della tassa evasa e della pena pecuniaria. La contestazione della violazione con l'invito al pagamento è notificata all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno [10].

     4. Nel caso in cui dagli atti di ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l'accertamento e la contestazione sono effettuate d'ufficio con le modalità di cui al comma 3.

     5. Nei casi in cui in sede di verifica, non sia possibile rilevare l'esatta quantità e la tipologia dei rifiuti stoccati nel periodo di riferimento delle registrazioni, il tributo è commisurato alla quantità complessiva dei rifiuti presenti in discarica. La determinazione del quantitativo complessivo è rimessa a specifica stima peritale, immediatamente disposta dalla Regione con onere a carico del gestore. Analogo accertamento peritale viene disposto nel caso di discariche abusive [11].

 

     Art. 12. (Riscossione coattiva e iscrizione a ruolo).

     1. Qualora l'interessato non abbia assolto la propria obbligazione sia per il contenzioso tributario che amministrativo si procederà alla riscossione coattiva con le maggiorazioni previste mediante iscrizione nei ruoli esattoriali come disciplinato dagli art. 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1988, n. 43 «Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge 4 ottobre 1986, n. 657» e successive modificazioni.

 

     Art. 13. (Decadenza e rimborsi).

     1. Le somme versate a titolo di adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge, sono rimborsate quando risultano indebitamente o erroneamente pagate. Il rimborso deve essere richiesto, alla Regione, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento [12].

     2. La Regione provvede, a prescindere dalla presentazione dell'istanza, al rimborso delle somme versate in eccesso rispetto al dovuto nei casi in cui il diritto al rimborso scaturisca da errori materiali rilevati d'ufficio.

 

     Art. 13 bis. Determinazione della quota del tributo destinata ai comuni e sua ripartizione. [13]

     1. Il cinque per cento delle risorse derivanti dall'applicazione del tributo sono destinate, per la realizzazione degli interventi  previsti all'articolo 3, comma 27 della legge statale, ai comuni ove sono ubicate le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico ed ai comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto.

     2. La quota di cui al comma 1 è ripartita nel seguente modo:

     a) nei casi in cui la discarica o l'impianto, nonché l'area circostante per un massimo di 2 km interessa un unico territorio comunale, la quota è destinata interamente al Comune interessato;

     b) nei casi in cui la discarica o l'impianto, nonché l'area circostante per un massimo di 2 km interessa il territorio di più comuni, la quota è così ripartita:

     1) quaranta per cento a favore di tutti i comuni interessati, da ripartire proporzionalmente in funzione della superficie dell'area interessata, della popolazione residente nella medesima area nonché della lunghezza della viabilità asservita;

     2) sessanta per cento a favore del Comune ove è ubicata la discarica o l'impianto. Tale quota è cumulata a quella di cui al punto 1).

 

     Art. 14. (Norma finanziaria).

     1. Ai fini dell'introito delle somme derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con il capitolo n. 155 denominato «Imposta regionale sui rifiuti solidi e fanghi palabili» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

     2. [Una quota pari al 10 per cento del gettito del tributo è dovuta alle Province in ragione del gettito riferito alle discariche e agli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna provincia. Ciascuna Provincia è autorizzata a trattenere tale quota all'atto del versamento alla Regione delle quote di spettanza regionale] [14].

     3. Le risorse pari al venti per cento del gettito derivante dall’applicazione del tributo sono allocate per le finalità di cui all’articolo 3, comma 27 della legge 549/1995, nelle unità previsionale di base del bilancio regionale di previsione aventi le medesime finalità. La ripartizione delle risorse tra le unità previsionali di base individuate garantisce la destinazione del gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta, ad investimenti di tipo ambientale riferibili al settore produttivo soggetto al tributo [15].

     4. [A titolo di concorso nelle spese della delega previste dalla presente legge la Regione riconosce, inoltre, alle Province una quota pari al 5 per cento del gettito annuo del tributo, al netto di quanto già destinato ai sensi dei commi 2 e 3. Il riparto di detta quota è disposto dalla Giunta regionale d'intesa con le Province sulla base dei criteri di cui al comma 2] [16].

     5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzati, a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale 1997, i seguenti stanziamenti sia in termini di competenza che di cassa:

     a) lire 400.000.000 per le finalità di cui al precedente comma 2, con iscrizione all'esistente cap. 5111;

     b) [lire 720.000.000 per le finalità di cui al precedente comma 3 con iscrizione al cap. 5112 di nuova istituzione denominato: «Fondo per interventi destinati a favorire la minore produzione di rifiuti nonché per interventi di tipo ambientale»] [17];

     c) lire 144.000.000 per le finalità di cui al precedente comma 4 con iscrizione al cap. 853 di nuova istituzione denominato: «Concorso della Regione nella spesa per la gestione della delega da parte delle Province in materia di tributo speciale sulle discariche».

     6. Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 1.264.000.000 di cui al comma 5 si fa fronte con pari disponibilità esistente sul fondo globale del cap. 9710 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997.

     7. La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

     8. Per gli anni 1998 e successivi l'entità della spesa di cui al precedente comma 5 sarà annualmente determinata con legge di bilancio, a norma dell'art. 5 della citata legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

 

     Art. 15. (Norme transitorie e finali).

     1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e d'impianti di incenerimento ai sensi della legislazione vigente in materia, comunicano agli uffici competenti in materia di tributi della Regione e di ciascuna Provincia le autorizzazioni già rilasciate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Per l'anno 1997 il tributo, ai sensi dell'art. 3, comma 38 della legge statale, è dovuto nella misura minima.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge, i soggetti di cui al precedente articolo 4, relativamente alle sanzioni amministrative previste dall'art. 3, comma 32 della legge statale, sono esentati dalle responsabilità qualora gli stessi abbiano provveduto entro il 30 giugno 1996, ai sensi dell'art. 3, comma 38 della legge statale, alla relativa denuncia.

     4. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali in materia.

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 15 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 15 della L.R. 2 agosto 2018, n. 6.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 15 della L.R. 2 agosto 2018, n. 6.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 13 maggio 2009, n. 11.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

[6] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

[7] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 17 aprile 2001, n. 11.

[9] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

[10] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

[11] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

[12] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

[13] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 2 agosto 2018, n. 6.

[14] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

[15] Comma sostituito dall'art. 53 della L.R. 13 maggio 2009, n. 11 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

[16] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

[17] Lettera abrogata dall'art. 53 della L.R. 13 maggio 2009, n. 11.