§ 5.4.52 - L.R. 16 dicembre 2002, n. 28.
Norme per l’attuazione del diritto allo studio.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 assistenza ed edilizia scolastica
Data:16/12/2002
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Destinatari).
Art. 4.  (Funzioni e compiti della Regione).
Art. 5.  (Funzioni e compiti di Province e Comuni).
Art. 6.  (Integrazione di soggetti in situazione di handicap).
Art. 7.  (Piano triennale).
Art. 8.  (Programma annuale).
Art. 9.  (Contribuzione degli utenti agli oneri dei servizi. Esoneri).
Art. 10.  (Assistenza socio-sanitaria).
Art. 11.  (Abrogazione).
Art. 12.  (Norme finali e transitorie).
Art. 13.  (Norma finanziaria).


§ 5.4.52 - L.R. 16 dicembre 2002, n. 28.

Norme per l’attuazione del diritto allo studio.

(B.U. n. 58 del 24 dicembre 2002).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge detta norme volte ad assicurare l’attuazione del diritto allo studio, attraverso la più efficiente ed efficace organizzazione ed erogazione di servizi e provvidenze, collettive e individuali.

 

     Art. 2. (Finalità).

     1. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la partecipazione dei cittadini al sistema scolastico e formativo, il pieno sviluppo della persona e l’inserimento nella società e nel lavoro, nonché per concorrere alla qualificazione del sistema scolastico e formativo, la Regione promuove ed incentiva anche con risorse economiche, gli interventi dei Comuni, singoli od associati, volti a favorire l’accesso alla scuola materna, a garantire l’attuazione del diritto allo studio nella scuola dell’obbligo e ad assicurare la prosecuzione degli studi o la frequenza di percorsi formativi agli studenti privi di mezzi, agli adulti, ai portatori di handicap, ad alunni in situazione di marginalità o comunque svantaggiati.

     2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e in particolare per l’attuazione degli interventi in funzione della qualificazione del sistema scolastico e formativo, i Comuni singoli od associati, curano l’integrazione dei servizi, coordinandosi con gli organismi scolastici e in collegamento con le organizzazioni culturali, sociali ed economiche presenti nel territorio.

 

     Art. 3. (Destinatari).

     1. Gli interventi della presente legge sono destinati a coloro che frequentano:

     a) scuole del sistema nazionale di istruzione;

     b) corsi di formazione professionale, di base e superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente;

     c) corsi per adulti che comportano il conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze.

 

     Art. 4. (Funzioni e compiti della Regione).

     1. La Regione concorre alla realizzazione delle finalità di cui all’articolo 2 attraverso:

     a) l’emanazione di criteri e di indirizzi programmatici;

     b) la promozione di iniziative per la realizzazione e la diffusione di studi, documentazioni e ricerche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge;

     c) la promozione di iniziative per la realizzazione, anche tramite progetti pilota, di attività specifiche volte a raggiungere obiettivi finalizzati anche allo studio di problematiche emergenti;

     d) la promozione, il sostegno, il coordinamento e la partecipazione a progetti di sperimentazione e di integrazione didattica in ambito internazionale con particolare riferimento all’Unione europea per l’educazione alla cittadinanza europea;

     e) la promozione, il sostegno, il coordinamento e la partecipazione a progetti generali a carattere regionale, o particolarmente significativi, coinvolgenti le scuole e la realtà territoriale, favorendo ogni forma associativa per la più efficace realizzazione dei progetti stessi;

     f) l’individuazione di criteri per la qualificazione delle sedi e strutture scolastiche, in funzione di una fruizione polivalente o polifunzionale sia delle attività didattiche che sociali;

     f bis) il raccordo ed il coordinamento delle azioni e degli interventi di orientamento scolastico e professionale di iniziativa di province e comuni, d'intesa anche con l'Ufficio Scolastico regionale per l'Umbria, sulla base degli indirizzi e della programmazione regionale [1].

 

     Art. 5. (Funzioni e compiti di Province e Comuni).

     1. Le Province e i Comuni, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, nel rispetto dell’articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le seguenti funzioni, realizzando:

     a) interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza delle attività scolastiche e formative, quali:

     1. sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap o in condizioni di svantaggio;

     2. servizi di trasporto, anche mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria e relativo accompagnamento, laddove necessario;

     3. servizi di mensa, erogati anche in forma indiretta tramite convenzioni, garantendone la qualità anche ai fini di una corretta educazione alimentare. Nelle scuole del sistema nazionale di istruzione in cui funziona il servizio mensa, i Comuni possono costituire e regolamentare un organismo di gestione, di concerto con gli organi collegiali delle scuole interessate;

     4. fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, ai sensi dell’articolo 156, comma 1, del testo unico 16 aprile 1994, n. 297 e dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi;

     5. erogazione di borse di studio, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;

     6. assunzione totale o parziale delle rette per il servizio di convitto o semiconvitto a favore di studenti in condizioni disagiate che frequentino istituzioni scolastiche distanti dalla propria abitazione;

     b) interventi volti a favorire l’integrazione e la socializzazione, nelle strutture scolastiche e formative, dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo o apprendimento;

     c) interventi volti a favorire l’integrazione e a facilitare il processo di apprendimento degli alunni stranieri;

     d) interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico e formativo e a migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa, con particolare riferimento a:

     1. facilitazione per l’utilizzo a fini didattico-educativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio;

     2. sostegno di progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, anche attraverso la messa a disposizione di supporti didattici e strumentali;

     3. sostegno ad iniziative attivate in raccordo tra le scuole e gli enti locali per il miglioramento e la qualificazione dell’accoglienza degli alunni al di fuori dell’orario scolastico;

     e) interventi tesi a favorire la riorganizzazione della rete scolastica, attraverso azioni di sostegno didattiche, culturali ed organizzative, nonché la partecipazione negli organismi collegiali della scuola;

     f) interventi volti ad accrescere la qualità dell’offerta educativa nelle scuole dell’infanzia del sistema nazionale di istruzione, compresi i progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo con i servizi di asilo nido e collaterali, nonché con la scuola dell’obbligo;

     g) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica;

     h) iniziative volte a favorire il raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, al fine di favorire lo sviluppo locale e in coerenza con la programmazione regionale.

     2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), numeri da 1 a 6, sono a carico del Comune di residenza dell’alunno, fatti salvi accordi diversi fra gli enti locali territoriali interessati.

 

     Art. 6. (Integrazione di soggetti in situazione di handicap).

     1. La Regione e gli enti locali territoriali promuovono, nell’ambito delle rispettive competenze e in conformità alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e 8 novembre 2000, n. 328 e relativi provvedimenti attuativi, interventi diretti a garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione nel sistema scolastico e formativo di soggetti in situazione di handicap, rimuovendo gli ostacoli al loro percorso educativo e formativo.

     2. Per l’attuazione degli interventi vengono adottati accordi di programma fra enti locali territoriali, istituzioni scolastiche e aziende sanitarie locali, finalizzati a una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul territorio da soggetti pubblici e privati.

     3. Nell’ambito degli accordi di programma, in particolare:

     a) i Comuni, singoli o associati e le Province, in relazione alle rispettive competenze, provvedono, nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo-formativo individualizzato predisposto con l’amministrazione scolastica e le aziende sanitarie locali, agli interventi diretti ad assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo, attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di servizi di assistenza specialistica volti a favorire e sviluppare l’autonomia e la capacità di comunicazione;

     b) le aziende sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo-formativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione;

     c) la scuola provvede a formulare programmi operativi formativi ed a gestire il piano educativo-formativo individualizzato assicurando altresì l’armonizzazione dei diversi interventi nel rispetto dei ruoli e delle competenze demandate a ciascun soggetto istituzionale.

 

     Art. 7. (Piano triennale).

     1. La Giunta regionale, adotta ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, tenuto conto delle indicazioni degli organismi collegiali scolastici, il piano triennale per il diritto allo studio e lo trasmette al Consiglio regionale, per l’approvazione.

     2. Il piano triennale, con riferimento agli interventi dell’articolo 4, determina gli obiettivi generali da conseguire, le priorità, definisce i progetti di interesse regionale, unitamente ai relativi piani finanziari.

     3. Il piano triennale stabilisce i criteri per la selezione dei progetti particolarmente significativi, coinvolgenti le scuole e la realtà territoriale, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), le modalità per la loro presentazione e verifica.

     4. Il piano triennale contiene in particolare:

     a) gli indirizzi rivolti alle Province e ai Comuni ai fini del conseguimento degli obiettivi programmati;

     b) i mezzi e le risorse destinati dalla Regione per il perseguimento degli obiettivi programmati;

     c) i parametri e gli indirizzi in base ai quali la Giunta regionale adotta il programma annuale di cui all’articolo 8.

     5. Il piano triennale resta in vigore fino alla approvazione del successivo.

 

     Art. 8. (Programma annuale).

     1. La Giunta regionale, in applicazione degli indirizzi e dei parametri indicati nel piano triennale, entro il 30 luglio di ogni anno, adotta il programma annuale di interventi finanziari relativi all’anno scolastico successivo.

     2. Il programma annuale stabilisce, in particolare, l’entità delle risorse regionali da assegnare:

     a) per l’attuazione di servizi a sostegno della frequenza scolastica, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a);

     b) per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e).

 

     Art. 9. (Contribuzione degli utenti agli oneri dei servizi. Esoneri).

     1. Gli utenti concorrono agli oneri dei servizi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3) in maniera differenziata secondo fasce di reddito. I Comuni individuano le fasce di reddito cui rapportare tale partecipazione.

     2. Sono esonerati da ogni contribuzione i frequentanti la scuola del sistema nazionale di istruzione che versano in condizioni di particolare disagio economico.

 

     Art. 10. (Assistenza socio-sanitaria).

     1. I Comuni definiscono, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, gli interventi di assistenza sociale, medico-psico-pedagogica e di assistenza ai minori disabili psico-fisici, in ogni ordine e grado di scuola, da attuare direttamente o anche tramite il servizio ASL, secondo quanto disposto dalle leggi in materia di sanità e assistenza.

     2. Le modalità di attuazione del servizio di cui al comma 1 sono regolate da appositi protocolli d’intesa.

 

     Art. 11. (Abrogazione).

     1. La legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, è abrogata.

 

     Art. 12. (Norme finali e transitorie).

     1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della legge abrogata dall’art. 11, comma 1.

     2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale approva il primo piano triennale per il diritto allo studio.

     3. Entro tre mesi dall’approvazione del piano di cui al comma 2 la Giunta regionale adotta il programma annuale per l’anno scolastico successivo.

     4. Il Consiglio regionale, nelle more della adozione del piano di cui al comma 2, approva, per l’anno 2003, un piano di interventi con i criteri e le procedure deliberate per il piano del diritto allo studio 2002.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria).

     1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla legge si fa fronte per l’anno 2002 con le risorse disponibili previste per la legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, nella unità previsionale di base 10.1.001 denominata «Interventi per il diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione prescolastica, primaria e secondaria».

     2. Per gli anni 2003 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

     3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


[1] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.