§ 1.4.86 - L.R. 16 dicembre 2008, n. 20.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.4 enti locali e deleghe
Data:16/12/2008
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Funzioni e competenze)
Art. 3.  (Procedimento per la richiesta ed il rilascio dei pareri del CAL)
Art. 4.  (Conferenza Regione-Consiglio delle Autonomie locali)
Art. 5.  (Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale)
Art. 6.  (Composizione e sede)
Art. 7.  (Modalità di elezione dei Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti)
Art. 7 ter.  (Modalità di elezione dei Consiglieri comunali in rappresentanza dei Comuni con meno di quindicimila abitanti)
Art. 7 quater.  (Disposizioni comuni)
Art. 8.  (Nomina e costituzione)
Art. 9.  (Elezione degli organi e funzionamento)
Art. 9 bis.  (Partecipazione alle sedute)
Art. 10.  (Rinnovo, decadenza e sostituzioni)
Art. 11.  (Deleghe)
Art. 12.  (Struttura di supporto)
Art. 13.  (Gettone di presenza e rimborso spese
Art. 14.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 15.  (Norma transitoria)
Art. 16.  (Abrogazioni)


§ 1.4.86 - L.R. 16 dicembre 2008, n. 20.

Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

(B.U. 24 dicembre 2008, n. 59)

 

CAPO I

OGGETTO

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 28 e 29 dello Statuto regionale, disciplina il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) quale organo di consultazione, di partecipazione ai processi decisionali della Regione e di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali dell’Umbria.

 

CAPO II

Funzioni e competenze del Consiglio delle Autonomie locali [1]

 

     Art. 2. (Funzioni e competenze) [2]

1. Il CAL, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto regionale, esprime all'Assemblea legislativa parere obbligatorio:

a) sulle proposte relative ad atti di programmazione regionale generale di cui all'articolo 18, comma 1 bis, dello Statuto regionale ;

b) sul disegno di legge avente ad oggetto il bilancio di previsione e sul disegno di legge di rendiconto generale della Regione [3];

c) sulle proposte di atti riguardanti l'attribuzione e l'esercizio, anche in forma associata, di funzioni e competenze dei Comuni e delle Province.

1-bis. Il CAL, ai sensi dell'articolo 25, comma 1-bis dello Statuto regionale, esprime, inoltre, all'Assemblea legislativa parere obbligatorio, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa stessa:

a) sui progetti di atti dell'Unione europea esaminati nell'ambito del processo di partecipazione della Regione alla formazione della normativa dell'Unione europea, quando vertono su materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti locali o che comportino entrate e spese per gli Enti medesimi;

b) sui progetti di legge per il recepimento delle direttive e degli atti normativi dell'Unione europea quando vertono su materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti locali o che comportino entrate e spese per gli Enti medesimi [4].

2. Il CAL inoltre:

a) può esprimere, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa o del Presidente della Giunta regionale o di una Commissione consiliare, osservazioni su atti, da sottoporre all'Assemblea legislativa per l'approvazione, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 1-bis [5];

b) svolge attività di informazione, studio, consultazione, raccordo e proposta sui temi che interessano gli enti locali o le relazioni degli enti locali con la Regione o con lo Stato;

c) rappresenta alla Regione le istanze degli enti locali nell'ambito del processo di partecipazione della Regione alla programmazione europea dei fondi strutturali e di investimento secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) [6];

d) propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene lesivi delle competenze degli enti locali;

e) esercita l'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 35, comma 1 dello Statuto regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)) [7];

f) [esprime parere obbligatorio non vincolante alla Giunta regionale ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto regionale] [8];

g) svolge tutte le altre funzioni o competenze previste dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali;

h) presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, il programma delle attività riferito al triennio successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario presunto. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, tenuto conto del programma presentato dal CAL e sentito il Presidente del CAL, determina le relative risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio dell'Assemblea legislativa a disposizione del CAL per la realizzazione del programma [9];

h-bis) trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e sulle risorse utilizzate nell'anno solare precedente al Presidente della Giunta regionale e al Presidente dell'Assemblea legislativa che la inoltra ai Consiglieri regionali [10].

3. Il Presidente del CAL trasmette l'ordine del giorno delle sedute al Presidente della Giunta ed al Presidente dell'Assemblea legislativa, che lo comunica ai Presidenti dei Gruppi consiliari.

4. Ciascun Consigliere regionale può richiedere al Presidente del CAL atti e documenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 3. (Procedimento per la richiesta ed il rilascio dei pareri del CAL) [11]

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari di uno degli atti di cui all'articolo 2, comma 1, trasmette l'atto al CAL richiedendo il parere di cui al medesimo articolo 2, salvo che non risulti già richiesto dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 7.

2. Il CAL esprime il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1 sugli atti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c) o dal ricevimento della richiesta di cui al medesimo articolo 2, comma 2, lettera a).

Sugli atti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il termine per esprimere il parere è di dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

3. I termini di cui al comma 2, nei casi di urgenza, sono ridotti fino alla metà su motivata richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa, secondo le procedure e le modalità indicate nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, si prescinde dal parere del CAL. Il parere reso oltre il termine, ma comunque prima della conclusione dell'esame dell'atto da parte della Commissione consiliare, assume valore di osservazioni che possono essere considerate e valutate dalla stessa Commissione.

5. La Giunta regionale, prima dell'adozione definitiva degli atti di propria competenza tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, può richiedere, previa trasmissione dell'atto pre-adottato, il parere al CAL. In tal caso, il CAL rende il parere entro i termini di cui al comma 2, salva la possibilità per il Presidente della Giunta regionale di avvalersi della riduzione di tali termini fino alla metà, nei casi di urgenza e ferma la necessità di motivazione, secondo le procedure e le modalità indicate nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa [12].

6. Decorso inutilmente il termine per rendere il parere del CAL richiesto ai sensi del comma 5, la Giunta regionale può deliberare in via definitiva.

7. Nei casi in cui la Giunta regionale chiede il parere al CAL ai sensi del comma 5, unitamente all'atto da sottoporre all'esame dell'Assemblea legislativa ai fini dell'approvazione, trasmette alla medesima Assemblea anche il parere del CAL, ove reso, eventualmente corredato da proposte ed osservazioni della Giunta regionale, oppure, nel caso di inutile decorso dei termini per rendere tale parere, ne informa l'Assemblea legislativa.

8. La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al CAL, dandone comunicazione all'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 dello Statuto regionale, nonché dandone comunicazione al CAL [13].

9. Qualora la Commissione consiliare competente abbia apportato modifiche ampie e sostanziali ad un atto sul quale il CAL ha già espresso il proprio parere, la Commissione può deliberare che il Presidente della Commissione chieda un nuovo parere al CAL. Il relativo parere è comunicato alla Commissione consiliare entro sette giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere stesso.

10. L'Assemblea legislativa, qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio reso dal CAL sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province, delibera a maggioranza assoluta dei componenti; le deliberazioni aventi ad oggetto detti atti sono trasmesse al CAL [14].

11. Nei casi di urgenza di cui ai commi 3 e 5 o nel caso previsto dall'articolo 10, comma 1, il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di Presidenza del CAL, di cui all'articolo 9, comma 1, secondo le modalità specificate nel regolamento interno del CAL di cui al medesimo articolo 9 [15].

12. Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa disciplina le procedure e le modalità ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

 

     Art. 4. (Conferenza Regione-Consiglio delle Autonomie locali)

1. Le intese previste dalle leggi regionali sono espresse in apposita Conferenza Regione-Consiglio delle Autonomie locali, con l’intervento della Giunta regionale.

2. L’intesa si realizza attraverso la conforme volontà espressa nella Conferenza dal rappresentante della Regione e dal Presidente del CAL, su deliberazione sostenuta dal sessanta percento dei componenti del CAL.

3. Alla Conferenza di cui al comma 1, prendono parte i componenti della Giunta e i componenti del CAL.

4. La Conferenza si tiene presso il CAL e si avvale del supporto tecnico dello stesso.

5. La Conferenza esprime le intese previste dalle leggi regionali, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’atto approvato dalla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale può procedere all’approvazione definitiva dell’atto solo a seguito dell’avvenuta intesa.

7. Decorsi i termini di cui al comma 5, senza che sia intervenuta l’intesa, la Giunta regionale, laddove ritenga ciò necessario per la tutela di preminenti interessi generali, può trasmettere l’atto per l’approvazione al Consiglio regionale.

 

     Art. 5. (Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale) [16]

1. Al CAL sono attribuite, ai sensi della legge regionale in materia di ordinamento del Servizio sanitario regionale, le competenze e le funzioni della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, già istituita con legge regionale 27 marzo 2000, n. 29 (Prime disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente: «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419», d’integrazione e modificazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

 

CAPO III

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

 

     Art. 6. (Composizione e sede) [17]

1. Il CAL è composto da membri di diritto e membri elettivi nonché dai membri eletti e designati di cui al comma 3.

2. Sono membri di diritto:

a) i Presidenti delle Province della Regione;

b) i Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.

3. Sono, inoltre, membri del CAL:

a) dieci Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, eletti secondo le modalità previste dall'articolo 7;

b) sei rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti, di cui:

1) tre Sindaci, due della Provincia di Perugia e uno della Provincia di Terni, designati secondo le modalità previste dall'articolo 7-bis;

2) tre Consiglieri comunali eletti secondo le modalità previste dall'articolo 7-ter;

c) otto rappresentanti di Comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti, di cui:

1) cinque Sindaci, tre della Provincia di Perugia e due della Provincia di Terni, designati secondo le modalità previste dall'articolo 7-bis;

2) tre Consiglieri comunali eletti secondo le modalità previste dall'articolo 7-ter.

4. Ai fini della determinazione della popolazione ai sensi del comma 3, si tiene conto dei dati definitivi risultanti dalla più recente rilevazione annuale della popolazione residente effettuata dall'Istituto nazionale di statistica alla data di adozione dell'atto di convocazione delle assemblee elettorali di cui all'articolo 10, comma 1.

5. Il CAL ha sede legale presso l'Assemblea legislativa dell'Umbria.

 

     Art. 7. (Modalità di elezione dei Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti) [18]

1. Ai fini dell'elezione dei Consiglieri comunali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), il Presidente dell'Assemblea legislativa convoca l'assemblea degli elettori composta da tre delegati indicati da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali. I Comuni che non indicano i propri delegati, entro il termine stabilito nell'atto di convocazione, non partecipano all'assemblea degli elettori. L'atto di convocazione individua inoltre le modalità per la presentazione delle candidature, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, nonché per lo svolgimento delle elezioni. Sono eleggibili i Consiglieri comunali in carica nei Consigli comunali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.

2. L'elezione avviene a scrutinio segreto sulla base di una lista unica di candidati. Ciascun delegato esercita il diritto di voto, con la possibilità di esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

3. Per la sostituzione dei componenti del CAL nei casi previsti dall'articolo 10 si utilizza la graduatoria dei non eletti ordinata per numero di voti e, in caso di parità, per minore età.

4. I delegati di cui al comma 1 sono individuati dai rispettivi Comuni garantendo la rappresentanza delle minoranze.

 

      Art. 7 bis. Modalità di designazione dei Sindaci in rappresentanza dei Comuni con meno di quindicimila abitanti) [19]

1. I membri Sindaci previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera b), numero 1) e lettera c), numero 1), sono designati al loro interno dalle Assemblee dei sindaci di cui all'articolo 1, comma 54, lettera c) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) tra i Sindaci che appartengono alle rispettive categorie demografiche e nel numero indicato per ciascuna Provincia.

2. Le designazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa. Qualora alla scadenza di tale termine non siano pervenute le designazioni richieste, il Presidente dell'Assemblea legislativa, fatte salve le successive integrazioni, comunica comunque i nominativi pervenuti, o l'eventuale mancanza di designazioni, al Presidente della Giunta regionale per il seguito di competenza.

 

     Art. 7 ter. (Modalità di elezione dei Consiglieri comunali in rappresentanza dei Comuni con meno di quindicimila abitanti) [20]

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano anche con riferimento all'elezione dei membri Consiglieri comunali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera b), numero 2), fatto salvo che all'assemblea degli elettori partecipano due delegati indicati da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano inoltre con riferimento all'elezione dei membri Consiglieri comunali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera c), numero 2), fatto salvo che all'assemblea degli elettori partecipa un delegato indicato da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali.

 

     Art. 7 quater. (Disposizioni comuni) [21]

1. L'organizzazione e lo svolgimento delle assemblee elettorali di cui agli articoli 7 e 7-ter sono posti in capo all'Assemblea legislativa.

2. Le assemblee degli elettori di cui agli articoli 7 e 7-ter sono riconvocate dal Presidente dell'Assemblea legislativa se non viene raggiunto il numero dei componenti da eleggere. Se il numero non è raggiunto anche nella seconda elezione, il Presidente dell'Assemblea legislativa comunica i risultati delle elezioni ai sensi del comma 3 ed il CAL opera con i membri di diritto e, ove presenti, con i membri eletti e designati.

3. Il Presidente dell'Assemblea legislativa comunica tempestivamente al Presidente della Giunta regionale le designazioni pervenute ai sensi dell'articolo 7-bis e i risultati delle elezioni per le finalità di cui agli articoli 8 e 9.

 

     Art. 8. (Nomina e costituzione)

1. Sulla base di quanto comunicato ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 3, e tenuto conto dei membri di diritto di cui all'articolo 6, comma 2, il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, i componenti del CAL, fatte salve le successive integrazioni nel caso di mancanza di designazioni ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria [22].

2. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato al Presidente del Consiglio regionale il quale convoca la seduta di insediamento del CAL entro quindici giorni dalla pubblicazione dello stesso.

 

     Art. 9. (Elezione degli organi e funzionamento)

1. La seduta di insediamento del CAL è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente. Il CAL nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei suoi componenti e due vice Presidenti con voto limitato ad uno. Il Presidente e i due Vice Presidenti compongono l'Ufficio di Presidenza del CAL, le cui funzioni sono definite nel regolamento interno di cui al comma 2 [23].

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute anche per via telematica, le cause di assenza ingiustificata, le modalità di sostituzione nei casi di decadenza da componente del CAL, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di organizzazione dei lavori e di funzionamento interno, le modalità per la corresponsione del gettone di presenza, i criteri per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dei componenti del CAL e dell'Ufficio di Presidenza del CAL e le articolazioni funzionali del CAL sono disciplinate da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La proposta di regolamento interno, prima dell'approvazione, è trasmessa alla Commissione consiliare competente che può formulare eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Assemblea legislativa [24].

3. [Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il CAL si riuniscono almeno una volta all’anno in seduta congiunta per l’esame dello stato delle autonomie locali e delle prospettive del decentramento amministrativo] [25].

 

     Art. 9 bis. (Partecipazione alle sedute) [26]

1. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente del CAL può invitare a partecipare alle sedute, con diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentati delle Università, delle istituzioni scolastiche, della Camera di commercio dell'Umbria, di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali e sociali.

 

     Art. 10. (Rinnovo, decadenza e sostituzioni) [27]

1. Il CAL viene rinnovato, per la quota di componenti di cui all'articolo 6, comma 3, nel caso di elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni della Regione. Ai fini del rinnovo, l'atto di convocazione delle assemblee elettorali è trasmesso ai Comuni interessati entro novanta giorni dalla data di svolgimento del primo turno di elezioni amministrative o del turno del ballottaggio se previsto. Nel calcolo del suddetto termine di novanta giorni non si tiene conto del periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto.

2. I membri del CAL decadono in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco, Presidente della Provincia e Consigliere comunale. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

3. I membri elettivi e designati del CAL di cui all'articolo 6, comma 3, decadono inoltre in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o se nell'arco di un anno solare sono stati assenti ingiustificati a cinque sedute. Anche in tale caso la decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Le cause di assenza ingiustificata e le modalità di sostituzione del componente dichiarato decaduto sono stabilite dal regolamento interno di cui all'articolo 9.

4. Nel caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del CAL, si procede, nella prima seduta utile, alla nuova elezione, che si svolge ai sensi dell'articolo 9, comma 1. La cessazione dalla carica di uno dei due vice Presidenti comporta la rielezione di entrambi.

5. Il Presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto ai sensi del comma 2, il nuovo titolare della carica di Sindaco o di Presidente della Provincia.

6. I componenti del CAL eletti tra i Consiglieri comunali che cessano dalla carica ai sensi del comma 2, sono sostituiti con i Consiglieri indicati nella graduatoria dei non eletti predisposta ai sensi dell'articolo 7, comma 3, come richiamato anche dall'articolo 7-ter, secondo l'ordine indicato. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di nominativi nella graduatoria dei non eletti, il CAL opera nella composizione che comprende i restanti membri in carica, fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi nell'ipotesi di cui al comma 1, salvo che non decadano la metà più uno dei Consiglieri comunali eletti.

7. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei successori.

 

     Art. 11. (Deleghe) [28]

1. I membri di diritto di cui all'articolo 6, comma 2 possono delegare:

a) nel caso dei Presidenti delle Province, i Vice Presidenti ove presenti o un Consigliere provinciale allo scopo designato;

b) nel caso dei Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, i Vice Sindaci, i Presidenti dei Consigli comunali, oppure i componenti della Giunta comunale, dei rispettivi Enti.

2. Per i membri elettivi e designati di cui all'articolo 6, comma 3, la delega non è consentita.

3. La delega è conferita espressamente, di volta in volta, anche in ragione degli argomenti da trattare.

 

CAPO IV

STRUTTURA DI SUPPORTO E FINANZIAMENTO

 

     Art. 12. (Struttura di supporto) [29]

1. L'Assemblea legislativa assicura il funzionamento del CAL assegnando le necessarie risorse umane, materiali e finanziarie [30].

2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, sentito l'Ufficio di Presidenza del CAL, individua la struttura di supporto al CAL, che può comprendere anche personale degli enti locali e delle loro forme associative il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.

3. La struttura di supporto al CAL è posta alle dipendenze funzionali dell'Ufficio di Presidenza del CAL.

4. La struttura di supporto, tra l'altro, predispone e rende disponibile un dossier contenente una sintesi aggiornata delle normative statali e regionali in vigore nelle singole materie e una raccolta di "buone pratiche", intendendosi per tali le leggi o i progetti portati avanti da amministrazioni locali di altre regioni che abbiano raggiunto risultati positivi e concreti.

 

     Art. 13. (Gettone di presenza e rimborso spese [31])

1. Le riunioni del CAL sono equiparate, ai fini di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) alle riunioni degli organi degli enti di appartenenza.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di divieto di cumulo, ai componenti del CAL e ai componenti del suo Ufficio di Presidenza è corrisposto, per la partecipazione alle sedute del CAL e dell'Ufficio di Presidenza, se non convocate nella stessa giornata, un gettone di presenza pari a euro 30,00, previa richiesta e in base alle modalità stabilite dal regolamento interno di cui all'articolo 9, comma 2 [32].

2. Ai componenti del CAL, compresi il Presidente ed i due Vice Presidenti del CAL, che risiedono fuori dal capoluogo regionale, è corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo i criteri disciplinati nel regolamento interno di cui all'articolo 9, comma 2, per la partecipazione ad ogni seduta del CAL o delle sue articolazioni funzionali [33].

2-bis. Al Presidente ed ai due Vice Presidenti del CAL, che risiedono fuori dal capoluogo regionale, è corrisposto inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo i criteri disciplinati nel regolamento interno di cui all'articolo 9, per la effettiva partecipazione alle sedute dell'Ufficio di Presidenza del CAL o per la partecipazione ad incontri o riunioni legati all'attività del CAL che si tengono presso la sede del CAL stesso nonché nei casi di missioni ed incarichi per conto del CAL [34].

3. [Al Presidente ed ai vice presidenti del CAL è corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ulteriori impegni istituzionali, pari al trattamento nel tempo previsto per i dirigenti della Regione] [35].

 

     Art. 14. (Disposizioni finanziarie)

1. Per l’esercizio 2009 agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte con imputazione alla unità previsionale di base 01.1.005 denominata “Funzionamento del Consiglio regionale” (cap. 120 n.i.) utilizzando le risorse disponibili nell’unità previsionale di base 02.1.001 denominata “Relazioni istituzionali” (cap. 5985) previste dal bilancio pluriennale 2008-2010 annualità 2009.

2. Per gli anni successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

3-bis. I gettoni di presenza e i rimborsi spese di cui all'articolo 13, commi 1-bis, 2 e 2-bis sono a carico e nei limiti delle risorse già stanziate per il funzionamento del CAL nel bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa [36].

3-ter. A decorrere dal 2017, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le autorizzazioni di spesa determinate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed iscritte alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione [37].

 

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 15. (Norma transitoria)

1. Il CAL, come disciplinato dalla presente legge, è costituito per la prima volta entro novanta giorni dalle elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell’insieme dei Comuni e delle Province della Regione.

2. Fino alla costituzione del nuovo CAL ai sensi del comma 1, il Consiglio in carica continua a svolgere le funzioni che gli sono attribuite dall’articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 16. (Abrogazioni)

1. L’articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 e l’articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 2000, n. 10 sono abrogati a decorrere dalla data di costituzione del CAL ai sensi dell’articolo 15, comma 1.

2. Dall’abrogazione di cui al comma 1, ogni rinvio all’articolo 15 della l.r. 34/1998, operato da norme regionali, si intende riferito alla presente legge.


[1] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18.

[2] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 25 settembre 2024, n. 17.

[5] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 25 settembre 2024, n. 17.

[6] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 25 settembre 2024, n. 17.

[7] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 25 settembre 2024, n. 17.

[8] Lettera abrogata dall'art. 271 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 25 settembre 2024, n. 17.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9 e così sostituita dall'art. 1 della L.R. 25 settembre 2024, n. 17.

[11] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18.

[12] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9.

[13] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 25 settembre 2024, n. 17.

[14] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 25 settembre 2024, n. 17.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 62 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18.

[17] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 25 settembre 2024, n. 17.

[18] Articolo già sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 25 settembre 2024, n. 17.

[19] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 25 settembre 2024, n. 17.

[20] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 25 settembre 2024, n. 17.

[21] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 25 settembre 2024, n. 17.

[22] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 25 settembre 2024, n. 17.

[23] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9.

[24] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18, dall'art. 3 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 25 settembre 2024, n. 17.

[25] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18.

[26] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 25 settembre 2024, n. 17.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 25 settembre 2024, n. 17.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 25 settembre 2024, n. 17.

[29] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9.

[30] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 25 settembre 2024, n. 17.

[31] Rubrica già sostituita dall'art. 5 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9 e così ulteriormente sostituita dall'art. 13 della L.R. 25 settembre 2024, n. 17.

[32] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 25 settembre 2024, n. 17.

[33] Comma già sostituito dall'art. 10 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18, dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9.

[34] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9.

[35] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9.

[36] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9 e così modificato dall'art. 14 della L.R. 25 settembre 2024, n. 17.

[37] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 10 luglio 2017, n. 9.