§ 4.3.12 - R.R. 22 ottobre 2008, n. 8.
Disposizioni di attuazione dell’articolo 12, comma 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 concernente i tempi e le modalità di versamento del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.3 cave
Data:22/10/2008
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Contributo per la tutela dell’ambiente)
Art. 3.  (Pagamento del contributo)
Art. 4.  (Versamento del contributo per il primo anno di attività)
Art. 5.  (Versamento del contributo per l’ultimo anno di attività)
Art. 6.  (Sanzioni amministrative)
Art. 7.  (Modalità di versamento del contributo)
Art. 8.  (Tempi e modalità di versamento ai Comuni)
Art. 9.  (Tempi e modalità di versamento alla Regione)
Art. 10.  (Norma transitoria)


§ 4.3.12 - R.R. 22 ottobre 2008, n. 8.

Disposizioni di attuazione dell’articolo 12, comma 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 concernente i tempi e le modalità di versamento del contributo per la tutela dell’ambiente.

(B.U. 29 ottobre 2008, n. 48)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i tempi e le modalità di versamento del contributo per la tutela dell’ambiente previsto all’articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) e successive modifiche ed integrazioni e le modalità di trasferimento ai Comuni e alla Regione dei contributi riscossi dalle Province.

 

     Art. 2. (Contributo per la tutela dell’ambiente)

1. Il contributo per la tutela dell’ambiente di cui all’articolo 12, comma 1 della l.r. 2/2000, è dovuto per anno solare ed è calcolato, ai sensi dell’articolo 12, comma 3 della l.r. 2/2000, sulla base della quantità di materiale estratto nell’annualità di riferimento moltiplicato per gli importi unitari previsti all’articolo 12, comma 2 della stessa l.r. 2/2000.

 

     Art. 3. (Pagamento del contributo) [1]

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava comunica alla provincia territorialmente competente, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento, il contributo dovuto per la tutela dell'ambiente, determinato ai sensi dell'articolo 2.

2. Il titolare di cui al comma 1, entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello di riferimento, provvede a versare alla provincia territorialmente competente il contributo determinato, mediante pagamento in unica soluzione.

3. Qualora l'entità del contributo dovuto sia superiore a 2.500,00 euro, il titolare può richiederne, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, la rateizzazione in quattro rate di pari importo da versare alla scadenza di ogni trimestre dell'anno, per un periodo non superiore a dodici mesi.

4 La provincia territorialmente competente determina il piano di rateizzazione comprensivo degli interessi legali.

5. Qualora il beneficiario della rateizzazione non provveda nei termini prescritti al pagamento anche di una sola rata, lo stesso decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento del residuo ammontare del contributo, in un'unica soluzione comprensiva dell'aumento di cui all'articolo 17 della L.R. 2/2000 con decorrenza dalla data di scadenza della rata non pagata.

 

     Art. 4. (Versamento del contributo per il primo anno di attività) [2]

1. Per i titolari delle autorizzazioni o concessioni che hanno comunicato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b) della l.r. 2/2000, l’inizio dei lavori nel corso dell’anno e comunque prima del 30 giugno, il contributo, limitatamente alla prima annualità, è calcolato sulla base del volume medio annuo dei progetti di materiale estratto, così come risultante dal progetto autorizzato. Per le modalità di versamento del contributo si applica quanto previsto all’articolo 3.

2. Per i titolari delle autorizzazioni o concessioni che hanno comunicato l’inizio dei lavori nel corso dell’anno e comunque dopo il 30 giugno, il contributo, limitatamente alla prima annualità, è calcolato sulla base del volume effettivamente estratto così come risultante da perizia giurata di cui all’articolo 11, comma 1 della l.r. 2/2000. Il versamento del contributo avviene in una unica rata entro il 30 giugno dell’anno successivo.

 

     Art. 5. (Versamento del contributo per l’ultimo anno di attività) [3]

1. Per i titolari delle autorizzazioni o concessioni che scadono prima del 30 giugno, il contributo, limitatamente all’ultima annualità, è calcolato sulla base del volume effettivamente estratto così come risultante da perizia giurata di cui all’articolo 11, comma 1 della l.r. 2/2000. Il versamento del contributo avviene in una unica rata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

2. Per i titolari delle autorizzazioni o concessioni che scadono dopo il 30 giugno, il versamento dell’acconto avviene in una unica rata, pari al trentacinque per cento del dovuto, calcolato sulla base del volume estratto nell’anno precedente. La rata dell’acconto è versata alla scadenza del 30 giugno dell’annualità di riferimento. La rata di saldo del contributo è versata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

     Art. 6. (Sanzioni amministrative)

1. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui all’art. 3, si applicano le sanzioni previste all’articolo 17 della l.r. 2/2000.

2. In caso di mancata trasmissione della perizia giurata di cui all’art. 11 della l.r. 2/2000, si applicano le sanzioni previste all’articolo 17, comma 7 della l.r. 2/2000.

 

     Art. 7. (Modalità di versamento del contributo)

1. Le Province stabiliscono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le modalità di versamento del contributo prevedendo l’obbligo di riportare nella causale la natura del diritto, l’annualità di riferimento e la rata di pagamento.

 

     Art. 8. (Tempi e modalità di versamento ai Comuni)

1. Le Province trasferiscono ai Comuni interessati dall’esercizio dell’attività estrattiva la quota di competenza di cui all’art.12, comma 5 della l.r. 2/2000, entro il 30 novembre di ogni anno, secondo le modalità di accredito stabilite e comunicate dai Comuni stessi, entro il 31 ottobre, riportando la annualità [4].

2. La quota trasferita è proporzionale ai materiali estratti nel comune ed alle categorie di appartenenza.

 

     Art. 9. (Tempi e modalità di versamento alla Regione)

1. Le Province trasferiscono alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno, con accredito sul conto corrente bancario intestato alla Regione Umbria, presso la tesoreria regionale, una quota pari al cinquanta per cento di quanto introitato, riportando nella causale la annualità.

2. Le Province trasmettono entro il 31 marzo di ogni anno, sia in formato cartaceo che informatizzato, secondo le indicazioni e modalità fornite dal competente Servizio regionale, i dati contenuti nelle perizie giurate, comprensivi di quanto contenuto nelle schede informative di cui all’articolo 26, comma 2, lettera h) del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) [5].

2-bis. Le province, unitamente ai dati di cui al comma 2, trasmettono al Servizio regionale competente una relazione comprovante, per ogni attività estrattiva, l'entità del contributo riscosso, la parte del contributo stesso trasferita alla Regione e al comune competente per territorio [6].

 

     Art. 10. (Norma transitoria)

1. L’acconto del contributo di cui all’articolo 1, dovuto per il volume estratto nell’annualità 2008, è versato in un’unica soluzione alla scadenza del 15 novembre 2008.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del R.R. 13 giugno 2012, n. 10.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 del R.R. 13 giugno 2012, n. 10.

[3] Articolo abrogato dall'art. 3 del R.R. 13 giugno 2012, n. 10.

[4] Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 13 giugno 2012, n. 10.

[5] Comma così modificato dall'art. 5 del R.R. 13 giugno 2012, n. 10.

[6] Comma aggiunto dall'art. 5 del R.R. 13 giugno 2012, n. 10.