§ 4.5.83 - L.R. 18 novembre 1998, n. 37.
Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 .


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:18/11/1998
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Principi programmatici comunitari e nazionali).
Art. 2.  (Principi programmatici regionali)
Art. 2 bis.  (Definizione dei sistemi di trasporto)
Art. 3.  (Finalità).
Art. 4.  (Trasporto pubblico regionale e locale
Art. 5.  (Servizi ferroviari e di autotrasporto)
Art. 5 bis.  (Gestione dei servizi ferroviari)
Art. 6.  (Servizi aerei).
Art. 7.  (Definizione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma e su ferro)
Art. 8.  (Ambiti di traffico)
Art. 9.  (Ambito di traffico provinciale
Art. 10.  (Ambito di traffico comunale).
Art. 11.  (Piano regionale dei trasporti).
Art. 12.  (Piano di bacino)
Art. 13.  (Pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale nei comuni)
Art. 14.  (Unità di rete).
Art. 15.  (Programmi triennali).
Art. 16.  (Investimenti)
Art. 17.  (Funzioni della Regione
Art. 18.  (Funzioni delle province)
Art. 19.  (Funzioni dei comuni)
Art. 19 bis.  (Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale)
Art. 20.  (Servizi per i territori montani).
Art. 21.  (Criteri per la determinazione dei servizi minimi)
Art. 21 bis.  (Strumenti di supporto tecnico-operativo).
Art. 22.  (Procedure e modalità per l’affidamento dei servizi)
Art. 23.  (Contratti di servizio).
Art. 24.  (Contenuto dei contratti di servizio e obblighi dell'affidatario dei servizi).
Art. 25.  (Modalità di trasferimento dei beni strumentali funzionali ai servizi).
Art. 26.  (Organizzazione dei servizi).
Art. 27.  (Normativa europea).
Art. 28.  (Sistema tariffario integrato)
Art. 29.  (Immatricolazione autovetture).
Art. 30.  (Poteri sostitutivi regionali).
Art. 31.  (Vigilanza e controllo).
Art. 32.  (Norma finanziaria).
Art. 33.  (Osservatorio della mobilità).
Art. 33 bis.  (Comitato di monitoraggio).
Art. 33 bis 1.  (Consulta regionale degli utenti della mobilità)
Art. 33 ter.  (Distrazione di autobus)
Art. 34.  (Norme transitorie).
Art. 35.  (Abrogazione di norme).


§ 4.5.83 - L.R. 18 novembre 1998, n. 37.

Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 [1].

(B.U. 25 novembre 1998, n. 69 - S.O. n. 1).

 

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI E FINALITA'

 

CAP. I

PRINCIPI FONDAMENTALI

 

Art. 1. (Principi programmatici comunitari e nazionali).

     1. La Regione dell'Umbria assume come riferimenti programmatici di politica regionale della mobilità gli atti di indirizzo adottati dalle istituzioni comunitarie.

     2. La Regione adotta le iniziative necessarie affinché il sistema del trasporto pubblico regionale e locale sia coerente con le opzioni programmatiche contenute nello schema di sviluppo dello spazio europeo (S.S.S.E.) [2].

     3. La Regione, nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e sue successive modificazioni e integrazioni, di seguito chiamato D.Lgs., in materia di trasporto pubblico regionale e locale, persegue l'obiettivo di un coerente inserimento del sistema umbro dei trasporti nel quadro delle scelte nazionali contenute nel piano generale dei trasporti [3].

 

     Art. 2. (Principi programmatici regionali) [4]

     1. La Regione persegue lo sviluppo e il miglioramento del sistema del trasporto regionale, promuovendo interventi finalizzati al coordinamento dei modi di trasporto, alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative strutture, in armonia con i principi dello Statuto regionale e con i contenuti del piano urbanistico strategico territoriale.

     2. La Regione per le finalità di cui al comma 1:

a) assicura un sistema integrato di trasporto capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità, favorendo il superamento delle barriere che ne limitano l’accessibilità e assicurando idonee condizioni di servizi ai territori a domanda debole, ai territori montani e allo spazio rurale anche con sistemi alternativi a quelli definiti tradizionali, ivi compresi quelli previsti all’articolo 2 bis, comma 1, lettera b);

b) concorre alla realizzazione di un equilibrato sviluppo economico e sociale dell’intero territorio regionale, garantendo ai cittadini pari opportunità di spostamento e di accesso ai servizi ed ai luoghi di lavoro e di studio;

c) promuove un sistema di mobilità che, coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente e della qualità della vita e nell’ambito di uno sviluppo ecosostenibile, individua misure per la riduzione dei gas serra e dell’inquinamento acustico, nonché per la progressiva conversione del modello incentrato sul veicolo privato a motore;

d) promuove lo sviluppo del trasporto regionale e locale anche attraverso l’incentivazione dell’aggregazione tra i soggetti pubblici e privati;

e) accantona annualmente una quota di risorse per incentivare ed attuare azioni di promozione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, compresi quelli sperimentali connessi ai servizi minimi. La Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), disciplina con proprio atto le modalità per la gestione delle somme accantonate;

f) accantona annualmente una quota di risorse ai fini dell’erogazione di contributi ai comuni per l’applicazione di tariffe speciali, in favore di persone disabili nonché di categorie socialmente deboli, per l’accesso ai mezzi del trasporto pubblico regionale e locale. La Giunta regionale disciplina con regolamento le modalità per la gestione delle somme accantonate.

 

     Art. 2 bis. (Definizione dei sistemi di trasporto) [5]

     1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per sistema di trasporto pubblico regionale e locale tradizionale quello effettuato con treni, autobus, natanti, tranvie, filovie, metropolitane, nonché sistemi a fune su sede fissa, scale mobili, ascensori e tappeti mobili che abbiano particolare rilevanza sulla mobilità urbana, con conseguente riduzione degli altri sistemi di mobilità;

b) per sistema di trasporto pubblico regionale e locale non tradizionale quello effettuato con sistemi privati organizzati collettivi e non collettivi, quali car sharing, car pooling, bike sharing e simili.

 

CAP. II

FINALITA'

 

     Art. 3. (Finalità). [6]

     1. La Regione disciplina il trasporto pubblico regionale e locale, effettuato con qualunque sistema e con qualsiasi modalità di trasporto ai sensi della presente legge, come esercizio unitario su base regionale. A tal fine:

a) promuove il miglioramento della mobilità urbana, da conseguire attraverso la valorizzazione e la qualificazione del trasporto pubblico, nonché il contenimento del traffico privato mediante l’offerta di altri sistemi di trasporto di adeguata efficacia temporale, tradizionali e non tradizionali anche a chiamata;

b) garantisce il miglioramento dell’offerta della mobilità extraurbana, anche tramite l’integrazione tra i diversi sistemi di trasporto, tradizionali e non tradizionali anche a chiamata;

c) individua modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, che possono essere espletati dalle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada;

d) promuove, per gli abitanti di isola Maggiore, gli adeguati collegamenti con le sponde del lago Trasimeno;

e) determina, con il concorso degli enti locali, il livello dei servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini;

f) promuove l’economicità, l’efficienza e l’efficacia nella gestione dei servizi, garantendone adeguati livelli di qualità e sicurezza;

g) regola l’esercizio del trasporto pubblico regionale e locale mediante contratti di servizio e criteri di trasparenza, di economicità ed efficienza al fine di assicurare una piena corrispondenza fra oneri e risorse disponibili al netto dei proventi tariffari;

h) promuove ed incentiva l’integrazione tariffaria fra modi, tipi e vettori del trasporto pubblico regionale e locale; promuove, altresì, forme di tariffazione agevolata in favore di persone disabili, categorie socialmente deboli e studenti;

i) assicura il monitoraggio della mobilità regionale, garantendo l’accesso alle informazioni agli enti locali, alle aziende e agli utenti del trasporto pubblico nel rispetto della normativa vigente;

l) coordina, attraverso specifici studi ed atti previsti dalla normativa vigente, le politiche di pianificazione del territorio con quelle dei trasporti;

m) coordina, attraverso l’Osservatorio della mobilità di cui all’articolo 33, coinvolgendo direttamente gli enti locali e le aziende del trasporto, i flussi di informazioni relativi alla gestione dell’offerta e della domanda;

n) promuove e sostiene l’informazione per il sistema mobilità (infomobilità) e favorisce ogni forma di pubblicità finalizzata a rendere semplice ed immediato l’accesso ai sistemi di trasporto pubblico regionale e locale;

o) promuove ogni forma di lotta all’evasione del pagamento dei titoli di viaggio.

 

     Art. 4. (Trasporto pubblico regionale e locale [7]).

     1. I servizi di trasporto pubblico regionale e locale, definiti dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs., sono effettuati [8]:

     a) per ferrovie;

     b) [per via aerea] [9];

     c) per via d'acqua;

     d) su strada;

     e) con altri sistemi su sede fissa.

 

     Art. 5. (Servizi ferroviari e di autotrasporto) [10]

     1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e amministrazione inerenti i servizi ferroviari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo e all’articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e sue successive modificazioni ed integrazioni.

     2. La Giunta regionale affida la gestione dei servizi, regolando il rapporto con contratti di servizio ai sensi della normativa vigente.

     3. I servizi su gomma interferenti con quelli ferroviari non sono consentiti. Sono considerati interferenti quelli che hanno orari simili di partenza e di arrivo e seguono prevalentemente lo stesso percorso. Qualora l’utenza media servita in via ordinaria dal servizio ferroviario, monitorata per un periodo significativo, risulti inferiore ai trenta passeggeri, può essere consentito il servizio con autobus in sostituzione al treno.

     4. L’applicazione del comma 3 e le relative procedure di valutazione e monitoraggio sono disciplinate nell’atto di indirizzo di cui all’articolo 21.

 

     Art. 5 bis. (Gestione dei servizi ferroviari) [11]

     1. Il gestore dei servizi ferroviari di cui all’articolo 8 del decreto legislativo può gestire i servizi di trasporto e l’infrastruttura ed è tenuto a separare, sul piano della contabilità:

a) le attività relative all’esercizio dei servizi di trasporto da quelle della gestione dell’infrastruttura ferroviaria;

b) la gestione dei servizi ferroviari da quella dei servizi su gomma.

 

          Art. 6. (Servizi aerei). [12]

 

     Art. 7. (Definizione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma e su ferro) [13]

     1. I servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma sono classificati in:

a) urbani;

b) extraurbani;

c) interregionali.

     2. Sono servizi urbani di cui al comma 1, lettera a), quelli:

a) svolti nell’ambito dei centri abitati senza soluzione di continuità abitativa e con frequenti fermate;

b) che collegano più centri abitati, collocati all’interno dello stesso comune, con brevi percorsi e frequenti fermate;

c) che collegano in modo diretto i centri abitati del comune con lo scalo ferroviario o con l’aeroporto regionale, anche se situati nei comuni limitrofi, o con altre origini e destinazioni situate nell’ambito del territorio comunale.

     3. Ai sensi del presente articolo, per “centro abitato” si intende quello definito dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

     4. Sono servizi extraurbani di cui al comma 1, lettera b) quelli che collegano il territorio delle due province e in modo continuativo il territorio di due o più comuni o i comuni con il capoluogo di provincia, con lo scalo ferroviario e con l’aeroporto regionale.

     5. Sono servizi di linea interregionali di cui al comma 1, lettera c) quelli che collegano il territorio della Regione con quello di una regione limitrofa.

     6. I collegamenti presso gli scali ferroviari e gli aeroporti sono garantiti nei limiti degli orari dei servizi stessi.

     7. I servizi di trasporto pubblico regionale e locale su ferro sono classificati metropolitani quando uniscono le stazioni ubicate nello stesso comune e possono unire altresì le stazioni del comune limitrofo.

     8. I servizi di trasporto pubblico su ferro sono classificati regionali quando uniscono le città della Regione tra loro e le città medesime con Firenze, Roma e Ancona.

 

TITOLO II

AMBITI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

 

CAP. I

AMBITI DI PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 8. (Ambiti di traffico) [14]

     1. Per ambito di traffico si intende l’intero territorio regionale, che coincide con il bacino unico regionale, nel quale si svolgono i servizi di trasporto che collegano i centri abitati della Regione.

     2. Nell’ambito di traffico di cui al comma 1 viene definita unitariamente la rete integrata dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale effettuati con qualsiasi modalità e con qualsiasi mezzo ai sensi della presente legge.

     3. Per ambito di traffico interregionale si intende l’intero territorio regionale e quello delle regioni limitrofe nel quale si svolgono i servizi che collegano le stesse con i centri abitati della Regione.

 

     Art. 9. (Ambito di traffico provinciale [15]). [16]

     [1. Per ambito di traffico provinciale s’intende l’unità territoriale entro la quale si attuano i servizi extraurbani e si promuove un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, sociali e turistiche [17].

     2. Gli ambiti di traffico, ai fini della programmazione e dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi sono quelli individuati dall’articolo 7 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 [18].

     3. [19].]

 

     Art. 10. (Ambito di traffico comunale). [20]

     [1. L’ambito di traffico comunale è costituito dall’unità territoriale entro la quale si attua il servizio di trasporto urbano di cui all’articolo 7, comma 2 [21].

     2. [22].]

 

CAP. II

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 11. (Piano regionale dei trasporti).

     1. La Regione approva il Piano regionale dei trasporti, anche al fine di realizzare l’integrazione fra i sistemi di trasporto su sede fissa sia ferroviari sia non ferroviari, su gomma e lacuali di cui all’articolo 2 bis, comma 1, lettera a) e quelli definiti all’articolo 2 bis, comma 1, lettera b), nonché quelli aerei, tenendo anche conto delle relative infrastrutture. Tale Piano, nel rispetto delle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità, configura un sistema coordinato dei trasporti, in conformità ai principi e alle scelte del piano urbanistico strategico territoriale, degli atti di programmazione della Regione e della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l’attuazione dei relativi interventi) e sue successive modificazioni ed integrazioni [23].

     2. Il Piano, in particolare:

     a) individua le azioni politico amministrative della Regione nel settore dei trasporti e della viabilità per adeguare il livello del sistema delle infrastrutture agli standards europei;

     b) individua le infrastrutture necessarie allo svolgimento della mobilità regionale e dei servizi di trasporto;

     c) contiene gli indirizzi generali per la pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, nonché gli obiettivi e le linee per l'attuazione di una rete di servizi regionale integrata con quella nazionale e interregionale;

     d) individua le misure atte a sviluppare i servizi ferroviari regionali e su sede fissa, anche al fine di decongestionare il traffico, ridurre i tempi di percorrenza e l'impatto ambientale;

     e) stabilisce gli indirizzi per l’elaborazione e il coordinamento del Piano di bacino di cui all’articolo 12 e dei piani e programmi di cui all’articolo 13 [24];

     e bis) stabilisce i criteri generali per l’individuazione dei servizi minimi di cui all’articolo 21 [25];

     f) stabilisce i criteri per l'individuazione da parte degli enti locali di interventi destinati alle persone a ridotta capacità motoria;

     g) individua le linee fondamentali della organizzazione del sistema regionale del trasporto merci e della logistica;

     h) stabilisce i criteri per l’individuazione dei territori a domanda debole, dei territori montani e degli spazi rurali, definendo anche i sistemi di trasporto in relazione alla domanda di mobilità [26];

     i) individua i criteri per la determinazione delle tariffe;

     l) individua i criteri per la valutazione degli elementi esterni del costo delle varie modalità del trasporto pubblico locale in attuazione all'art. 16, comma 2, lett. b) del D.Lgs.;

     m) individua le linee fondamentali per lo sviluppo del trasporto aereo;

     n) definisce i criteri per l’individuazione e la programmazione delle linee per la rete ciclopedonale nel territorio regionale [27];

     n-bis) individua ulteriori comuni oltre a quelli previsti dall’articolo 36, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che devono approvare i Piani urbani del traffico [28];

     o) definisce i parametri attraverso i quali ripartire le risorse finanziarie disponibili per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale tra cui in particolare la domanda effettiva di mobilità dei cittadini ed il livello di utilizzo del trasporto pubblico [29];

     o bis) individua le misure per favorire, all’interno delle strutture regionali e degli enti locali, la crescita professionale e lo sviluppo degli strumenti gestionali, relativamente al processo di programmazione e regolamentazione dei servizi, ed il progressivo miglioramento dell’efficacia dello stesso sui risultati della gestione [30].

     3. La Giunta regionale promuove, anche d'intesa con gli Enti locali, studi, ricerche e progetti per favorire il conseguimento degli obiettivi contenuti nel piano regionale dei trasporti.

     4. Il Piano regionale dei trasporti è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ha validità di dieci anni e viene aggiornato, alla scadenza del Piano di bacino, con le stesse modalità previste per l’approvazione. Il Piano regionale dei trasporti resta valido fino all’approvazione del Piano successivo [31].

 

     Art. 12. (Piano di bacino) [32]

     1. Il Piano di bacino è lo strumento per la programmazione, la pianificazione e l’organizzazione dei servizi di trasporto pubblico, il cui schema è predisposto in collaborazione tra Regione, province e Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), con le modalità di confronto stabilite preventivamente con atto della Giunta regionale. Il Piano di bacino è elaborato in conformità agli indirizzi contenuti nel Piano regionale dei trasporti di cui all’articolo 11 al fine di garantire il coordinamento tra i servizi erogati.

     2. Il Piano di bacino è approvato mediante accordo di programma ed è sottoscritto dalla Regione e dalle province. In caso di mancato accordo, il Piano è approvato dalla Regione.

     3. Il Piano di bacino ha validità sei anni e viene aggiornato ogni tre anni, con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2. Il Piano di bacino resta valido fino all’approvazione del Piano successivo.

     4. Il Piano in particolare:

a) determina l’integrazione tra le diverse modalità di trasporto, privilegiando quelle a minor impatto ambientale, con particolare riferimento ai sistemi di trasporto su sede fissa sia ferroviari che non ferroviari, privilegiando la trazione elettrica, per migliorare l’organizzazione qualitativa e quantitativa dell’offerta di servizi e incentivare l’uso del mezzo di trasporto collettivo;

b) individua i fabbisogni di mobilità delle persone con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche;

c) individua i servizi di cui all’articolo 7, identificando esattamente quelli minimi;

d) individua i territori a domanda debole, i territori montani e gli spazi rurali, con il conseguente adeguamento dell’offerta dei servizi di trasporto e indica le modalità per l’effettuazione degli stessi anche in conformità all’articolo 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo;

e) stabilisce il programma dei servizi di cui all’articolo 7;

f) individua gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico regionale e locale;

g) definisce, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera b) del decreto legislativo, le modalità di servizio che, assicurando la fornitura di servizi sufficienti, in condizioni analoghe, comportano il minimo costo per la collettività, tenuto conto anche dei costi esterni quali, la congestione del traffico e l’inquinamento acustico ed atmosferico;

h) individua interventi specifici per la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria in ottemperanza all’articolo 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

i) individua gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui all’articolo 21;

l) assicura l’integrazione fra i sistemi di trasporto garantendo, in particolare, servizi di adduzione a quelli ferroviari e a tutti gli altri su sede fissa e garantendo comunque la qualità del servizio;

m) individua ed elimina i servizi su gomma interferenti con quelli su sede fissa;

n) individua i servizi che possono essere esercìti con modalità più flessibili e con mezzi meno ingombranti ed inquinanti, nonché più economici, in relazione alla domanda di mobilità da soddisfare.

     5. I servizi aggiuntivi di cui al comma 4, lettera i) non sono finanziati con il fondo regionale trasporti.

 

     Art. 13. (Pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale nei comuni) [33]

     1. I comuni, in attuazione della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999), approvano i piani urbani della mobilità che integrano i piani urbani del traffico di cui all’articolo 36 del d.lgs. 285/1992 e all’articolo 11, comma 2, lettera n bis) della presente legge ed individuano gli interventi per favorire il trasporto pubblico locale.

     2. Il Piano urbano della mobilità è approvato dal comune previa conferenza dei servizi, che verifica la congruenza del medesimo, rispetto al Piano di bacino. Alla conferenza partecipano la Regione, le province ed i comuni limitrofi, anche al fine di garantire il coordinamento e l’intermodalità tra i diversi sistemi di trasporto.

     3. I piani urbani della mobilità in particolare:

a) individuano i territori a domanda debole, i territori montali e gli spazi rurali, con il conseguente adeguamento dell’offerta dei servizi di trasporto, nonché le modalità per l’effettuazione dei servizi anche in conformità all’articolo 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo;

b) individuano gli interventi sulle infrastrutture e sui sistemi di controllo del traffico per adeguarli alle esigenze del trasporto pubblico locale;

c) individuano, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera b) del decreto legislativo, le modalità di servizio che, assicurando la fornitura di servizi sufficienti, in condizioni analoghe, comportino il minimo costo per la collettività, tenuto conto anche dei costi esterni, quali la congestione del traffico e l’inquinamento acustico ed atmosferico;

d) individuano interventi specifici per la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria

e sensoriale, in ottemperanza all’articolo 26 della l. 104/1992;

e) individuano gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui all’articolo 21, con oneri a carico dei bilanci comunali;

f) contengono la rete dei servizi compresi nell’ambito di traffico di cui all’articolo 8, comma 2 ricadenti all’interno del territorio comunale ed i relativi programmi dei servizi.

     4. La Regione e le province promuovono specifiche intese fra i comuni che approvano il Piano urbano del traffico al fine di una programmazione integrata dei servizi di trasporto pubblico locale.

     5. Il Piano urbano del traffico e il Piano urbano della mobilità sono redatti in conformità agli indirizzi contenuti nel Piano regionale dei trasporti di cui all’articolo 11 e devono essere coerenti con il Piano di bacino di cui all’articolo 12.

     6. La Regione finanzia i servizi minimi inseriti nel Piano urbano del traffico e nel Piano urbano della mobilità coerenti con il Piano di bacino.

     7. I comuni con popolazione superiore a 12.000 abitanti predispongono il programma dei servizi minimi urbani che rientrano nel fondo regionale dei trasporti, nei limiti delle disponibilità del medesimo. La Regione finanzia i servizi minimi indicati nel programma stesso che risultano coerenti con il Piano di bacino.

     7-bis. Per i comuni con popolazione pari o inferiore a 12.000 abitanti, ma superiore a 5.000 abitanti, i servizi minimi sono garantiti da servizi flessibili e/o a domanda, con modalità operative e tipologie di veicoli tali da minimizzare i costi e massimizzare la domanda da soddisfare. Per tali servizi, a ciascun comune non potrà essere riconosciuto un importo superiore ad euro 70.000,00 [34].

     8. Per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, i servizi minimi sono garantiti dai servizi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) o da quelli definiti all’articolo 2 bis, comma 1, lettera b) [35].

     9. La popolazione è determinata in base ai dati ISTAT pubblicati più recenti.

     10. I piani e i programmi di cui al presente articolo devono inoltre:

a) assicurare l’integrazione fra le reti di trasporto garantendo, in particolare servizi di adduzione a quelli ferroviari e a tutti gli altri su sede fissa;

b) individuare ed eliminare i servizi su gomma, interferenti con quelli su sede fissa;

c) determinare i fabbisogni di mobilità delle persone con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche;

d) individuare i servizi che possono essere esercìti con modalità più flessibili e con mezzi meno ingombranti ed inquinanti, nonché più economici, in relazione alla domanda di mobilità da soddisfare.

 

     Art. 14. (Unità di rete). [36]

 

     Art. 15. (Programmi triennali). [37]

     [1. Gli enti locali concedenti, per i servizi di competenza, sentite le organizzazioni sindacali confederali, le associazioni delle imprese di trasporto e dei consumatori, approvano i programmi triennali di cui all’articolo 14, comma 3 del D.Lgs. 422/97, sulla base dell’atto di indirizzo di cui all’articolo 21, tenendo conto:

     a) degli atti di programmazione della Regione;

     b) del miglioramento del livello medio regionale dei servizi storici;

     c) degli standard di qualità e quantità coerenti con gli obiettivi economici ed ambientali della mobilità sostenibile;

     d) dell’ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con qualsiasi modalità il servizio stesso sia effettuato;

     e) delle integrazioni funzionali, tariffarie ed organizzative della mobilità;

     f) della promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in particolare per le aree urbane;

     g) dei parametri territoriali e di popolazione.

     2. La Regione si assume l’onere finanziario dei servizi individuati nell’atto di indirizzo di cui all’articolo 21 e garantisce agli enti concedenti l’erogazione delle risorse nei modi e nei tempi previsti dal contratto stesso. Eventuali servizi aggiuntivi sono a carico dei bilanci degli enti locali.

     3. La Provincia, per i servizi di competenza, approva i programmi triennali previa conferenza partecipativa convocata in conformità all’articolo 7 della legge regionale n. 34/1998.]

 

     Art. 16. (Investimenti) [38]

     1. La Giunta regionale, relativamente ai mezzi di trasporto, approva specifici atti finalizzati ad individuare:

a) i mezzi per il trasporto su gomma o su ferro, anche con alimentazione non convenzionale, finalizzati ad assicurare la completa mobilità dei cittadini, compresi quelli a ridotta capacità motoria e sensoriale;

b) le risorse finanziarie necessarie e la loro fonte di finanziamento;

c) i soggetti assegnatari dei mezzi di trasporto;

d) le garanzie che i soggetti assegnatari dei mezzi di trasporto devono fornire agli enti erogatori del finanziamento pubblico anche se parziale.

     2. La Giunta regionale nella predisposizione degli atti di cui al comma 1 tiene conto delle seguenti priorità:

a) investimenti che riducono al minimo l’impatto ambientale e la congestione del traffico ivi compresi quelli mirati alla prevenzione dell’inquinamento;

b) investimenti che determinano il maggiore cofinanziamento;

c) investimenti per favorire la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria e sensoriale.

     3. La Giunta regionale accantona annualmente una quota di risorse finalizzata ad investimenti mirati al miglioramento dell’accesso e alla fruizione del trasporto. La Giunta regionale disciplina con regolamento le modalità per la gestione delle somme accantonate.

 

TITOLO III

Funzioni e organizzazione dei servizi di TPRL [39]

 

CAP. I

FUNZIONI E COMPETENZE

 

     Art. 17. (Funzioni della Regione [40]).

     1. La Regione svolge i compiti di programmazione e amministrazione dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, di cui agli artt. 8, 9, 10 e 14 del D.Lgs., nonché i compiti di indirizzo, coordinamento, allocazione delle risorse, vigilanza, monitoraggio, nei limiti della presente legge e del D.Lgs. [41].

     2. In particolare:

     a) approva il piano regionale dei trasporti ed i relativi aggiornamenti, in armonia con le previsioni dei Piani e della programmazione regionale e tenendo conto della programmazione degli Enti locali, previa acquisizione del parere del CAL, con particolare riferimento alla lettera e-bis del comma 2 dell’articolo 11 [42];

     b) [definisce gli indirizzi di cui all'art. 14, comma 2, lett. a) e comma 3 del D.Lgs.] [43];

     c) ripartisce le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei servizi minimi con l’atto di indirizzo di cui all’articolo 21, tenendo anche conto delle misure per favorire la crescita delle risorse umane e strumentali e lo sviluppo degli strumenti gestionali delle strutture regionali e degli enti locali concedenti, previste nel piano regionale dei trasporti di cui all’articolo 11, comma 2, lettera o bis) [44];

     c bis) ripartisce il fondo regionale trasporti di cui all’articolo 32 sulla base del piano regionale dei trasporti e sul piano di bacino [45];

     d) svolge le funzioni di programmazione e amministrazione relative ai servizi di trasporto su gomma di gran turismo e di interesse interregionale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), approvando anche il programma dei servizi interregionali che deve essere coerente con gli altri servizi offerti [46];

     e) svolge le funzioni di programmazione e di amministrazione relative ai servizi ferroviari, approvando anche il programma dei servizi che deve essere coerente con gli altri servizi offerti e con le infrastrutture ferroviarie [47];

     f) individua i criteri per determinare i servizi minimi [48];

     g) svolge le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attività conferite agli enti locali per effetto della presente legge;

     g bis) affida i servizi compresi quelli provinciali e comunali in accordo rispettivamente con la provincia ed il comune interessato e stipula i relativi contratti. I contratti sono rispettivamente sottoscritti dalla Regione e dagli enti locali, quando il bando prevede servizi posti in gara, in capo a questi soggetti [49];

     h) garantisce il funzionamento dell'Osservatorio del sistema trasportistico regionale in attuazione all'art. 3, nell'ambito del sistema informativo territoriale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, artt. 35 e 36;

     i) contribuisce a promuovere lo sviluppo dell'Aeroporto regionale dell'Umbria e del complesso dei servizi aerei;

     i bis) [approva i regolamenti di cui all’articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97] [50].

     2 bis. La Regione finanzia i servizi minimi. Eventuali servizi aggiuntivi sono a carico dei bilanci degli enti locali [51].

     3. Il Consiglio regionale svolge le funzioni di cui al comma 2, lett. a) [52].

 

     Art. 18. (Funzioni delle province) [53]

     1. Sono delegate alle province di Perugia e Terni, che le esercitano d’intesa, attraverso accordo di programma, le seguenti funzioni:

a) predisposizione e approvazione in collaborazione con la Regione ed ANCI del Piano di bacino secondo le modalità previste all’articolo 12;

b) approvazione del programma dei servizi di cui all’articolo 12, comma 4, lettera e), compresi i servizi lacuali e da svolgere sui territori a domanda debole sui territori montani e sugli spazi rurali, che devono essere congruenti con gli altri servizi offerti;

c) svolgimento di funzioni in materia sanzionatoria relative ai compiti conferiti con la presente legge;

d) svolgimento delle funzioni relative all’accertamento di cui all’articolo 5, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell’ubicazione delle fermate;

e) rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 82 e 87 del d.lgs. 285/1992;

f) svolgimento delle funzioni amministrative relative all’esercizio dei servizi extraurbani su gomma;

g) partecipazione al funzionamento dell’Osservatorio di cui all’articolo 33, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi con particolare riferimento al monitoraggio delle frequentazioni distinte per linea e per corsa;

h) definizione dei servizi minimi sulla base di quanto stabilito all’articolo 21.

     2. Le province vigilano sulla regolarità dell’esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati conseguiti nella gestione del medesimo e inviano semestralmente alla Regione i risultati della rendicontazione relativa ai contratti di servizio.

     3. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:

a) l’istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi con oneri finanziari a carico del proprio bilancio o, previa intesa, in cofinanziamento con i comuni;

b) i compiti amministrativi e le funzioni nel settore del trasporto lacuale ivi compresi:

1) la concessione di autostazioni di servizio di linea;

2) l’autorizzazione al pilotaggio, il rilascio del titolo abitativo all’uso dell’area demaniale dei porti lacuali e le concessioni per l’occupazione e l’uso di aree e di altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità nonché le funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna, il noleggio da banchina e i servizi pubblici di traino;

c) verifiche e rilascio di autorizzazioni all’esercizio per i servizi di competenza in materia di impianti fissi, quali tranvie, filovie, metropolitane, scale mobili, ascensori, tappeti mobili e linee automobilistiche compresi i servizi sostitutivi.

 

     Art. 19. (Funzioni dei comuni) [54]

     1. Sono delegate al comune le funzioni di programmazione e amministrazione relative ai servizi di trasporto comunale ed al territorio di competenza, nelle forme e con le modalità di cui alla presente legge.

     2. In particolare i comuni:

a) predispongono, per i servizi aggiuntivi, il programma dei servizi che deve risultare congruente con i contenuti del Piano di bacino;

b) espletano, in qualità di stazione appaltante, le procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi aggiuntivi di propria competenza, stipulando i relativi contratti di servizio, qualora non abbiano aderito alla gara esperita dalla Regione;

c) predispongono servizi destinati alla mobilità delle persone a ridotta capacità motoria e sensoriale di cui all’articolo 26, comma 3 della l. 104/1992 e svolgono le funzioni amministrative per la relativa gestione;

d) predispongono i servizi da svolgere sui territori a domanda debole, sui territori montani e sugli spazi rurali anche in ottemperanza a quanto contenuto nell’articolo 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo;

e) contribuiscono al funzionamento dell’Osservatorio di cui all’articolo 33, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi, con particolare riferimento alle frequentazioni distinte per linea e per corse;

f) erogano il corrispettivo previsto dai contratti di servizio per i servizi aggiuntivi;

g) svolgono le funzioni in materia sanzionatoria relativamente a quelle conferite con la presente legge;

h) rilasciano l’autorizzazione di cui agli articoli 82 e 87 del d.lgs. 285/1992;

i) svolgono le funzioni relative all’accertamento di cui all’articolo 5, ultimo comma del d.p.r. 753/1980, relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell’ubicazione delle fermate.

     3. I comuni vigilano sulla regolarità, sulla qualità e sui risultati del servizio e inviano alle province e all’Osservatorio della mobilità di cui all’articolo 33 i dati ed i risultati della rendicontazione annuale previsti dai contratti di servizio, necessari per le finalità istituzionali dei rispettivi enti.

     4. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni:

a) la predisposizione e l’approvazione, con le modalità previste all’articolo 13, dei piani e programmi comunali, congruenti con gli altri piani e programmi di trasporto pubblico, regionali e provinciali;

b) l’istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi con oneri finanziari a carico del proprio bilancio o, previa intesa, in cofinanziamento con la provincia, congruenti con gli altri servizi di trasporto pubblico.

 

     Art. 19 bis. (Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale) [55]

     1. Le attività di cui al Titolo II, Capitolo II e di cui al presente Titolo sono svolte dall'Agenzia unica per la mobilità e il trasporto pubblico locale (di seguito Agenzia unica). È individuata quale Agenzia unica la società Umbria TPL e Mobilità Spa, costituita in house, già titolare degli asset funzionali al trasporto pubblico locale e concessionaria della infrastruttura ferroviaria.

     2. L'Agenzia unica esplica le proprie funzioni in attuazione delle previsioni contenute negli strumenti di programmazione di Regione, province e comuni e degli indirizzi dagli stessi enti impartiti, con particolare riguardo ai seguenti compiti:

     a) organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;

     b) gestione delle infrastrutture e del patrimonio funzionale alla erogazione dei servizi;

     c) gestione della mobilità complessiva, organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;

     d) indizione e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati;

     e) gestione del fondo regionale trasporti e delle risorse che gli enti locali vorranno individuare per i servizi aggiuntivi a quelli definiti ed individuati come minimi;

     f) promozione dell'uso dei mezzi di trasporto pubblico, ricorrendo anche a campagne di informazione, comunicazione, promozione e sensibilizzazione sui temi del trasporto, nel rispetto dell'ambiente;

     g) attuazione, su richiesta della Regione e degli enti locali, delle indicazioni fornite dai medesimi in merito ai servizi di trasporto scolastici, nella fascia di età compresa tra i sei ed i diciassette anni, svolgendo anche la funzione di stazione appaltante per l'affidamento dei servizi suddetti e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati;

     h) attuazione, su richiesta della Regione e degli enti locali, delle indicazioni fornite dai medesimi in merito ai servizi di trasporto di persone con disabilità, svolgendo anche la funzione di stazione appaltante per l'affidamento dei servizi suddetti e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati;

     i) supporto per la redazione ed elaborazione di progetti in ambito di risorse comunitarie, nazionali e regionali, provvedendo anche, qualora richiesto, alla gestione dei medesimi progetti;

     j) supporto per la redazione ed elaborazione di progetti nel campo della tariffazione integrata, degli ITS (Intelligent Transport System) in relazione al TPRL;

     k) lo sviluppo di iniziative finalizzate a forme complementari di mobilità, tra le quali la progettazione, l'organizzazione e la gestione dei percorsi naturalistici, culturali e spirituali a piedi, in bicicletta o con mezzi di trasporto alternativi;

     l) forme complementari di mobilità;

     m) ogni altro compito, non in contrasto con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, che la Regione e gli enti locali richiedano, anche con riferimento all'articolo 33.

     3. Per le finalità di cui alle lettere k) e l) del comma 2 la Regione conferisce, gratuitamente, mediante concessione d'uso ventennale rinnovabile i beni immobili non essenziali o non più strumentali appartenenti al patrimonio stradale e ferroviario regionale, tra i quali stazioni, parcheggi, caselli stradali e ferroviari. L'Agenzia unica ha facoltà di sub-concedere in via onerosa e a valori di mercato detti beni secondo procedure di evidenza pubblica.

     4. In relazione all'Agenzia unica, la Regione promuove:

     a) l'applicazione del sistema tariffario integrato regionale, con superamento delle funzioni di gestione della tariffazione;

     b) l'applicazione delle modalità contrattuali che valorizzano la responsabilità imprenditoriale del soggetto gestore attraverso la titolarità dei ricavi tariffari;

     c) la progettazione dei servizi sulla base di una stretta integrazione con gli strumenti di pianificazione di competenza degli enti locali.

     5. Per quanto disciplinato dal presente articolo e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 3 della legge regionale 3 aprile 2012, n. 5 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale)), la Regione trasferisce direttamente ad Umbria TPL e Mobilità Spa, quale Agenzia unica, le risorse necessarie per lo svolgimento dei servizi minimi derivanti dalla ripartizione del fondo regionale trasporti. Le risorse di cui al presente comma sono da intendersi a tutti gli effetti quali somme destinate e vincolate all'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale indispensabili, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), di interesse generale della Regione e degli enti locali.

     6. La Regione e gli enti locali con propri atti disciplinano i rapporti con l'Agenzia unica e le forme e modalità di esercizio dei poteri di controllo sull'efficace, efficiente ed economica attuazione degli atti di programmazione e degli indirizzi, i cui esiti sono rimessi annualmente all'Assemblea legislativa.

 

     Art. 20. (Servizi per i territori montani). [56]

     [1. Ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs., per i servizi di trasporto aggiuntivi a quelli minimi individuati da Province, Comuni e Comunità montane, l'atto di individuazione dei medesimi è trasmesso alla Giunta regionale che, entro 30 giorni può formulare osservazioni. L'avvenuto decorso del suddetto termine costituisce espressione della prevista intesa.]

 

CAP. II

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

 

     Art. 21. (Criteri per la determinazione dei servizi minimi) [57]

     1. I criteri per determinare i servizi minimi di cui all’articolo 17, comma 2, lettera f) sono individuati, prima della scadenza del contratto di servizio stipulato ai sensi dell’articolo 23, con un atto di indirizzo della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sulla base dei criteri generali di cui all’articolo 11, comma 2, lettera e-bis, tenendo conto della consistenza della domanda di mobilità dei cittadini e della necessità di:

a) collegare i nuclei e i centri abitati alla rete dei principali servizi amministrativi, sociosanitari, culturali, tenendo anche conto di quanto disposto all’articolo 15 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi degli interventi a favore della famiglia), nonché garantire il pendolarismo lavorativo e scolastico, assicurando idonea accessibilità a tutti i cittadini che si trovano nel territorio della Regione;

b) ridurre, nelle aree per la residenza e per gli insediamenti produttivi, la congestione del traffico e dell’inquinamento da emissioni;

c) assicurare la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria e sensoriale;

d) utilizzare le forme di trasporto che maggiormente valorizzano le qualità naturali e storico culturali del territorio regionale;

e) assicurare la mobilità degli studenti.

     2. Con l’atto di cui al comma 1 la Giunta regionale esercita un ruolo di coordinamento in merito ai contenuti sostanziali da inserire nei documenti di gara afferenti i servizi minimi e stabilisce le modalità per la determinazione dei servizi interferenti di cui all’articolo 5, comma 3.

 

     Art. 21 bis. (Strumenti di supporto tecnico-operativo). [58]

     [1. Le Province e i Comuni concedenti possono istituire, in forma associata, strumenti di supporto tecnico-operativo per l’attività di programmazione e pianificazione del trasporto pubblico locale e per l’affidamento dei servizi.

     2. Attraverso gli strumenti di cui al comma 1 possono essere svolti in particolare i seguenti compiti:

     a) programmazione, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;

     b) progettazione e organizzazione dei servizi complementari della mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all’accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;

     c) gestione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi;

     d) controllo dell’attuazione dei contratti di servizio;

     e) ogni altra funzione conferita agli enti concedenti ai sensi della presente legge.]

 

     Art. 22. (Procedure e modalità per l’affidamento dei servizi) [59]

     1. I servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono affidati mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente e tenendo conto della qualità del servizio offerto determinata secondo criteri individuati nello schema di bando di gara e nel capitolato d’appalto di cui all’articolo 23.

     2. L’eventuale sub-affidamento dei servizi è autorizzato dall’ente concedente sentite le organizzazioni sindacali.

     3. L’impresa affidante stabilisce un corrispettivo per il servizio sub-affidato non inferiore a quello stabilito dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Tale corrispettivo è inserito nell’autorizzazione di cui al comma 2.

     4. L’affidatario resta comunque unico responsabile del servizio. In caso di decadenza o di revoca dell’affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell’ente affidante.

     5. L’ente concedente verifica che l’impresa sub30 affidataria sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Per il settore della gomma il possesso dei requisiti è in particolare riferito all’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada e alla applicazione per le singole tipologie di servizi, dei rispettivi livelli di contrattazione collettiva nazionale e aziendale sottoscritta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     6. L’autorizzazione di cui al comma 2 è revocata qualora l’impresa sub-affidataria perda i requisiti previsti dalla normativa vigente e, per il settore della gomma, quando non rispetti in particolare:

a) i livelli di contrattazione collettiva nazionale e aziendale sottoscritta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

b) le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone e quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità, la qualità del servizio;

c) le norme vigenti in materia di versamenti obbligatori previdenziali e assicurativi relativi al personale;

d) la normativa sociale europea con particolare riferimento ai tempi di guida e di riposo;

e) le norme in materia di sicurezza, salute e igiene dei lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni e compiti.

 

     Art. 23. (Contratti di servizio).

     1. I contratti di servizio regolano nel rispetto della normativa statale l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati e sono stipulati, per i servizi di rispettiva competenza, dagli enti concedenti con le imprese affidatarie [60].

     2. Agli oneri a carico degli enti contraenti, previsti dai contratti di servizio, devono corrispondere le risorse finanziarie effettivamente disponibili.

     3. I contratti di servizio contengono iniziative per un miglioramento del rapporto ricavi e costi.

     4. Al fine di uniformare l’azione amministrativa la Giunta regionale approva gli schemi per i contratti di servizio, per i bandi di gara e per i capitolati di appalto, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e fino all’adozione degli schemi di cui all’articolo 64 del d.lgs. 163/2006 e di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici) [61].

 

     Art. 24. (Contenuto dei contratti di servizio e obblighi dell'affidatario dei servizi).

     1. I contratti di servizio sono stipulati ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. e in particolare contengono:

     a) il periodo di validità di almeno sei anni e comunque non superiore a quello fissato dai regolamenti comunitari [62];

     b) l'oggetto del contratto;

     c) le caratteristiche dei servizi offerti e il programma analitico di esercizio;

     d) i casi in cui può o deve essere variato e/o adeguato il programma di esercizio [63];

     e) l'obbligo dell'affidatario ad utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza e la qualità del servizio [64];

     e bis) l’obbligo dell’affidatario del rispetto delle norme sulla salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro [65];

     f) gli standards qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, confort e pulizia dei veicoli utilizzati, nonché in termini di regolarità e di affidabilità dei servizi, di puntualità delle singole corse, di informazione all'utenza, di rispetto per l'ambiente e della carta dei servizi;

     g) la struttura tariffaria adottata;

     h) gli importi dovuti dall'ente affidante all'impresa di trasporto affidataria per le prestazioni oggetto del contratto, nonché gli eventuali incentivi dipendenti dal miglioramento dell'efficienza, le modalità e i tempi dei rispettivi pagamenti, gli eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria;

     i) l'obbligo di fornire la rendicontazione annuale;

     l) i casi di revisione degli importi pattuiti e i limiti percentuali entro cui può essere prevista la revisione;

     m) le garanzie che devono essere prestate dall'impresa di trasporto affidataria del servizio;

     n) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contenuto del contratto e i casi di risoluzione del medesimo;

     o) la ridefinizione dei rapporti relativamente ai lavoratori dipendenti e al capitale investito dall'affidatario, in caso di discontinuità nell'entità dei servizi durante il periodo del contratto;

     p) l'obbligo di applicare per le singole tipologie di servizio i rispettivi livelli di contrattazione collettiva;

     p bis) [le specifiche relative alla tipologia del carburante a basso impatto ambientale da utilizzare con particolare riferimento al biodiesel o comunque ai carburanti puri o in miscela con additivi o riformulati] [66];

     q) l'obbligo dell'affidatario di fornire, su supporto cartaceo o informatico, i dati riguardanti la qualità, la carta dei servizi e la rendicontazione annuale dei dati di bilancio riclassificati ai sensi della normativa vigente o di specifiche disposizioni regionali nonché tutti gli altri dati ritenuti necessari e richiesti da Regione ed enti concedenti [67];

     r) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo da parte dell'ente affidante;

     r bis) l’obbligo di verificare con idonei strumenti di rilevazione a bordo la non evasione dei titoli di viaggio [68];

     r ter) l’obbligo di applicazione, nell’intero bacino di traffico, del sistema tariffario integrato di cui all’articolo 28 [69].

     s) le procedure da osservare in caso di controversie.

     2. L’affidatario è tenuto a [70]:

     a) garantire la puntualità, la regolarità, la sicurezza e la qualità del servizio;

     b) ad utilizzare mezzi e materiale rotabile aventi requisiti previsti dalle norme vigenti [71];

     b bis) garantire materiale rotabile e servizi a terra per assicurare l’intermodalità tra i vettori di trasporto ivi compresa quella con la bicicletta [72];

     b ter) [utilizzare per il TPL il biodiesel o comunque carburanti puri o in miscela con additivi o riformulati a basso impatto nelle percentuali individuate nel contratto di servizio di cui al comma 1, lett. p bis)] [73];

     c) ad applicare al personale dipendente, che deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, i contratti collettivi nazionali ed aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di appartenenza [74];

     d) a garantire un servizio di qualità e di informazione all'utenza;

     e) a fornire all'ente affidante e all’Osservatorio della mobilità di cui all’articolo 33 i dati ritenuti necessari e richiesti dagli stessi, utilizzando anche i supporti informatici [75];

     e bis) istituire, a livello aziendale, comitati per la qualità dei servizi prodotti, composti dai rappresentanti degli enti concedenti, delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative e delle organizzazioni sindacali. I suddetti Comitati hanno potere di monitoraggio, di controllo e di intervento esercitabile attraverso proposte e indicazioni operative sottoposte ai competenti organi dei soggetti gestori [76];

     f) ad adottare la carta sulla qualità dei servizi di cui al dir.P.C.M. 27 gennaio 1994 (Principi sull’erogazione dei servizi pubblici) e rispettare i contenuti del comma 461 dell’articolo 2 della l. 244/2007 [77];

     f bis) fornire alla Regione e agli enti affidanti i dati relativi all’esercizio dei servizi, con particolare riferimento ad eventuali sistemi di localizzazione delle flotte, per l’elaborazione di indici di regolarità/puntualità dei servizi, nonché per la verifica di tutti i parametri contrattuali [78];

     f ter) a predisporre piani di emergenza da utilizzare in casi di avverse condizioni meteorologiche straordinarie e calamità naturali, d’intesa con la Protezione Civile regionale, sulla base di apposita convenzione [79].

     3. [I contratti di servizio sono aggiornati ogni tre anni, sulla base dei programmi triennali di cui all'art. 15. Nel caso che non comportino oneri aggiuntivi, i gestori dei servizi sono tenuti immediatamente ad adeguarsi senza alcun ulteriore contributo] [80].

     4. L'ente concedente, in particolare è tenuto:

     a) ad assicurare per i servizi aggiuntivi la copertura finanziaria per il periodo di vigenza del contratto [81];

     b) ad assicurare il trasferimento delle risorse nel rispetto delle scadenze previste nel contratto;

     c) a rispettare le condizioni d'esercizio indicate nel contratto stesso.

     5. [Nel contratto di servizio, per la risoluzione delle eventuali controversie conseguenti all'applicazione del comma 3, è previsto un Collegio arbitrale] [82].

     6. [Il Collegio di cui al comma 5, è composto da un rappresentante dell'ente concedente, un rappresentante del gestore, e un componente con funzioni di presidente, sorteggiato tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti con almeno 5 anni di iscrizione] [83].

     7. Per ricavi di traffico si intendono i ricavi derivanti dai titoli di viaggio venduti, dalla pubblicità sui mezzi di trasporto e i contributi versati dagli enti a compensazione di tariffe agevolate o di mancati adeguamenti tariffari [84].

     8. [85].

     9. [86].

 

     Art. 25. (Modalità di trasferimento dei beni strumentali funzionali ai servizi).

     1. In tutti i casi di subentro di un'impresa al precedente gestore si applicano le seguenti disposizioni:

     a) al gestore che cessa il servizio per qualsiasi causa non spetta alcun indennizzo;

     b) il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26, allegato A), al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, con l'applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria, nonché degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere, senza periodo di prova per il personale esistente nell’organico dell’impresa cessante in armonia con quanto previsto dall’articolo 4 del d.l. 138/2011 come modificato dal d.l. 1/2012 e salvo il periodo necessario per il compimento del periodo di prova non maturato [87];

     b bis) la disciplina dei beni immobili della linea ferroviaria Terni - Sansepolcro e della diramazione Ponte San Giovanni - S. Anna di proprietà regionale è stabilita dalla normativa vigente in materia, dal programma di politica patrimoniale della Regione e dalle concessioni e/o contratti fra la Regione e il soggetto titolare della gestione dell’infrastruttura [88];

     c) i beni strumentali finanziati a qualsiasi titolo dalla Regione mantengono il vincolo di destinazione d'uso, quanto agli autobus, per l'intera vita tecnica, quanto agli impianti, per un periodo di dieci anni e, quanto ai beni immobili funzionali al servizio, per un periodo di venti anni. Qualora il precedente gestore non ceda la proprietà di tali beni al nuovo aggiudicatario, egli è tenuto a restituire alla Regione la quota parte dei contributi erogati, corrispondente al periodo di mancato utilizzo. In tal caso decade il vincolo di destinazione d’uso [89].

     2. In sede di approvazione di bilancio, i gestori dei servizi del trasporto pubblico locale, redigono, separatamente, l'elenco dei beni strumentali con l'indicazione del valore economico determinato con le modalità di cui al comma 1, lett. c) e ne trasmettono copia all'ente concedente.

     2 bis. Il materiale rotabile assegnato a vario titolo alla società di gestione dei servizi regionali torna nella disponibilità della Regione o in quella del nuovo aggiudicatario del servizio di trasporto pubblico, quando, a seguito di gara ad evidenza pubblica, il precedente gestore non risulta assegnatario della nuova aggiudicazione. Il rapporto è regolato con il contratto di programma e con il bando di gara ad evidenza pubblica [90].

 

     Art. 26. (Organizzazione dei servizi). [91]

     [1. Al fine di separare i compiti di programmazione da quelli di gestione per il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi sono espletate, per l’affidamento di qualsiasi modalità di servizio di trasporto pubblico locale, le procedure concorsuali di cui all’art. 18 D.Lgs. 422/97.

     2. La Regione favorisce, per la gestione dei servizi di TPL, la costituzione di società a capitale pubblico e privato.]

 

     Art. 27. (Normativa europea).

     1. I contratti di servizio sono predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento CE 1370/2007, nonché nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici, così come fissati dalla Carta dei servizi, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 [92].

 

     Art. 28. (Sistema tariffario integrato) [93]

1. La Giunta regionale promuove l’istituzione di un sistema tariffario integrato che consente all’utente l’utilizzo di tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale con il pagamento di un unico titolo di viaggio e ne individua le modalità di attuazione.

 

     Art. 29. (Immatricolazione autovetture).

     1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nei casi previsti all'art. 7, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, possono immatricolare l'autovettura a nome degli organismi previsti nel suddetto comma 1.

 

TITOLO IV

NORME FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

 

     Art. 30. (Poteri sostitutivi regionali).

     1. In caso di inerzia da parte degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni conferite, la Giunta regionale dispone specifici interventi sostitutivi con le modalità previste dall’articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) [94].

 

     Art. 31. (Vigilanza e controllo).

     1. Gli enti concedenti esercitano la vigilanza ed effettuano controlli periodici per l'accertamento della regolarità e della sicurezza dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di rispettiva competenza [95].

     2. I funzionari, ai quali sono attribuiti i compiti di vigilanza, devono essere muniti di apposita tessera di servizio rilasciata dalle amministrazioni di appartenenza, che costituisce anche titolo di viaggio valido su tutti i servizi affidati dall’ente [96].

 

     Art. 32. (Norma finanziaria).

     1. Per il finanziamento di quanto previsto nella presente legge è istituito il fondo regionale trasporti.

     1 bis. Al finanziamento del fondo regionale trasporti concorrono anche i comuni per i servizi di cui al comma 2, lettera b) [97].

     2. Le risorse destinate al fondo per il trasporto pubblico regionale e locale sono allocate in separati capitoli di bilancio e in particolare:

a) risorse destinate all’effettuazione dei servizi ferroviari;

b) risorse destinate ai servizi di mobilità costituiti da sistemi a fune su sede fissa, scale mobili, ascensori e tappeti mobili che abbiano particolare rilevanza sulla mobilità urbana ai sensi dell’articolo 2 bis, comma 1, lettera a);

c) risorse destinate all’effettuazione dei servizi su gomma e lacuali;

d) risorse destinate agli investimenti per i beni strumentali e i mezzi necessari per l’effettuazione dei servizi ferroviari, su gomma e lacuali;

e) risorse destinate all’attività di monitoraggio dei servizi [98].

     3. La Giunta regionale provvede annualmente all'assegnazione delle risorse in attuazione della presente legge, e sulla base dei criteri definiti dal piano regionale dei trasporti [99].

     4. La Giunta regionale accantona annualmente le seguenti quote del totale delle risorse disponibili di bilancio destinate ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale:

a) lo zero virgola cinque per cento per incentivare ed attuare azioni di promozione dei servizi medesimi, compresi quelli sperimentali connessi ai servizi minimi, in base a quanto previsto all’articolo 2, comma 2, lettera e);

b) il due per cento ai fini dell’erogazione di contributi ai comuni per l’applicazione di tariffe speciali, in favore di persone disabili nonché di categorie socialmente deboli, per l’accesso ai mezzi del trasporto pubblico regionale e locale, in base a quanto previsto all’articolo 2, comma 2, lettera f) [100].

     4 bis. La Giunta regionale accantona, altresì, annualmente lo zero virgola cinque per cento del totale delle risorse regionali disponibili di bilancio destinate agli investimenti riguardanti il trasporto pubblico regionale e locale, finalizzato ad investimenti mirati al miglioramento dell’accesso e alla fruizione del trasporto, in base a quanto previsto all’articolo 16, comma 3 [101].

     5. All'onere derivante dalle funzioni conferite con la presente legge si provvede annualmente con legge di bilancio.

     6. Con legge di bilancio o di variazione dello stesso si provvederà alle necessarie dotazioni regionali.

     6-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19-bis è riconosciuto all'Agenzia unica, a decorrere dall'esercizio 2021, un contributo annuo fino all'importo di euro 1.500.000,00 commisurato alle funzioni svolte [102].

     6-ter. L'onere di cui al comma 6-bis, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, è definito annualmente con legge di bilancio e trova copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti previsti alla Missione 10, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione regionale [103].

 

     Art. 33. (Osservatorio della mobilità). [104]

     1. La Giunta regionale istituisce presso la Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture una specifica struttura organizzativa denominata «Osservatorio della mobilità » con il compito di:

     a) acquisire, aggiornare, analizzare ed elaborare i dati connessi alla mobilità regionale, anche ai fini della valutazione della relativa tendenza, con particolare riferimento alla domanda ed all’offerta dei servizi;

     b) fornire alla Giunta regionale ed agli Enti locali il supporto informativo per la pianificazione, programmazione e gestione del trasporto;

     c) definire le procedure, anche automatizzate, di acquisizione ed aggiornamento dei dati di cui alla lettera b), in collaborazione con le Province, i Comuni e le aziende.

     2. [Per il coordinamento dell’attività di cui al comma 1 è costituito un comitato composto dai rappresentanti di Regione, Province, Comuni e aziende. I rappresentanti delle Province e dei Comuni sono nominati dal Consiglio delle Autonomie locali] [105].

 

     Art. 33 bis. (Comitato di monitoraggio). [106]

     [1. È istituito, presso il Servizio trasporti della Regione, il Comitato di monitoraggio per l’attuazione dei principi di riforma contenuti nel D.Lgs. 422/97 e nella presente legge, composto dai rappresentati di Regione, Province, Comuni, aziende e rappresentanti di associazioni dei consumatori. I rappresentanti delle Province e dei Comuni sono nominati dal Consiglio delle Autonomie locali.

     2. Il Comitato svolge funzioni consultive e con relazioni semestrali informa la Giunta regionale dell’andamento della spesa per la gestione dei servizi minimi e del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza e qualità dei servizi nonché del livello degli stessi previsti nei contratti di servizio.]

 

     Art. 33 bis 1. (Consulta regionale degli utenti della mobilità) [107]

     1. La Regione, al fine di assicurare un’ampia partecipazione alla fase di formazione del Piano regionale dei trasporti di cui all’articolo 11 e del piano di bacino di cui all’articolo 12, nonché per l’individuazione delle problematiche e delle possibili soluzioni emergenti nel sistema della mobilità e dei trasporti sul territorio regionale e la formulazione di proposte rispetto all’organizzazione del sistema di trasporto pubblico regionale e locale, istituisce, presso la Direzione regionale competente in materia di trasporti, la Consulta regionale degli utenti della mobilità, di seguito denominata Consulta.

     2. La Consulta è costituita dall’Assessore regionale ai trasporti, che la presiede, e dai rappresentanti delle aziende affidatarie del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di categoria del settore dei trasporti e delle associazioni a difesa degli utenti, maggiormente rappresentative a livello regionale. I componenti della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale e la loro partecipazione alla Consulta stessa è a titolo gratuito.

 

     Art. 33 ter. (Distrazione di autobus) [108]

     1. Gli autobus acquistati con contributi pubblici non possono essere distratti dal servizio di linea e mantengono per l'intera vita tecnica tale vincolo di destinazione d'uso.

     2. [Superato il periodo del vincolo di destinazione d’uso previsto dalla legge, l’autobus può essere alienato, previa autorizzazione dell’ente che ha rilasciato il contributo e il nuovo proprietario non è più obbligato al rispetto della destinazione d’uso iniziale] [109].

 

     Art. 34. (Norme transitorie).

     1. La Regione approva il piano regionale dei trasporti entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge.

     2. Gli Enti locali adempiono a quanto previsto agli articoli 9, 12, 13, 14, e 15 entro sei mesi dalla pubblicazione del piano regionale di cui al comma 1.

     3. Le risorse destinate all'effettuazione dei servizi del trasporto pubblico locale, esclusi i servizi ferroviari ed aerei, sono ripartite fino al 2000 in conformità alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 e alla legge regionale 5 dicembre 1997, n. 42, articolo 7.

     4. Le concessioni e gli altri atti di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, comprese le sub concessioni, in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs., sono prorogati, fino al 31 dicembre 2005 [110].

     5. Le procedure concorsuali di cui alla presente legge sono espletate in tempo utile per l'affidamento dei servizi dal 1° gennaio 2006 [111].

     5 bis) le risorse destinate al trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite annualmente e fino all'anno 2003, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 2 e 3, e all'art. 13 bis, commi 5 e 6, della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali risorse, per i servizi ordinari, sono ripartite dalle Province, fra gli enti concedenti, nelle stesse percentuali fissate per l'anno 2000 [112].

     6. In sede di prima applicazione della presente legge, la rete dei servizi minimi, compresi quelli ferroviari, può essere individuata prima dell'approvazione del piano regionale dei trasporti e degli atti pianificatori degli enti locali da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con le procedure di cui all'articolo 21, al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti al precedente comma 5.

 

     Art. 35. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate, dall'entrata in vigore della presente legge, le seguenti norme:

     a) legge regionale 4 novembre 1981, n. 74;

     b) legge regionale 17 agosto 1979, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione dell'art. 7 e dell'art. 12, comma 5;

     c) legge regionale 13 marzo 1995, n. 10, ad esclusione degli articoli 9 bis, 10 e 11, e degli artt. 7, 9 e 13 bis che rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2003 [113];

     d) legge regionale 20 agosto 1981, n. 58;

     e) legge regionale 11 agosto 1982, n. 34.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[5] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[7] Rubrica così sostituita dall'art. 6 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[8] Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[9] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[11] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[12] Articolo abrogato dall’art. 25 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[15] Rubrica così modificata dall’art. 5 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3.

[16] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[17] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3.

[18] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3.

[19] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3.

[20] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[21] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3.

[22] Comma abrogato dall’art. 6 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3.

[23] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[24] Lettera già sostituita dall’art. 7 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3 e così ulteriormente sostituita dall'art. 13 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[25] Lettera inserita dall’art. 7 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3 e così modificata dall'art. 13 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[26] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[27] Lettera così modificata dall’art. 7 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3.

[28] Lettera inserita dall'art. 13 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[29] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[30] Lettera aggiunta dall’art. 7 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3 e così modificata dall'art. 13 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[31] Comma già sostituito dall’art. 7 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 13 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[33] Articolo sostituito dall'art. 15 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[34] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 29 luglio 2022, n. 13.

[35] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 29 luglio 2022, n. 13.

[36] Articolo abrogato dall’art. 25 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3.

[37] Articolo sostituito dall’art. 10 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3 e abrogato dall'art. 16 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[38] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[39] Rubrica così sostituita dall'art. 18 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[40] Rubrica così sostituita dall'art. 19 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[41] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[42] Lettera già modificata dall’art. 12 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3 e così ulteriormente modificata dall'art. 19 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[43] Lettera abrogata dall'art. 19 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[44] Lettera già sostituita dall’art. 12 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3 e così ulteriormente sostituita dall'art. 19 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[45] Lettera inserita dall'art. 19 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[46] Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[47] Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[48] Lettera modificata dall’art. 12 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3 e così sostituita dall'art. 19 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[49] Lettera inserita dall'art. 19 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[50] Lettera aggiunta dall’art. 12 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3 e abrogata dall'art. 19 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[51] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[52] Comma già modificato dall’art. 12 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[53] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[54] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[55] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 9 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[56] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[57] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[58] Articolo aggiunto dall’art. 16 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3 e abrogato dall'art. 24 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[59] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[60] Comma già modificato dall’art. 18 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[61] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[62] Lettera così sostituita dall'art. 27 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[63] Lettera così sostituita dall'art. 27 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[64] Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[65] Lettera inserita dall'art. 27 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[66] Lettera inserita dall’art. 19 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3 e abrogata dall'art. 27 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[67] Lettera così modificata dall’art. 19 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3.

[68] Lettera inserita dall'art. 27 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[69] Lettera inserita dall'art. 27 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[70] Alinea così sostituito dall'art. 27 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[71] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 16 dicembre 2002, n. 31.

[72] Lettera inserita dall’art. 19 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3.

[73] Lettera inserita dall’art. 19 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3 e abrogata dall'art. 27 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[74] Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[75] Lettera così modificata dall’art. 19 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3.

[76] Lettera inserita dall’art. 19 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3.

[77] Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3.

[78] Lettera aggiunta dall'art. 27 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[79] Lettera aggiunta dall'art. 27 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[80] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[81] Lettera così modificata dall’art. 19 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3.

[82] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[83] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[84] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[85] Comma abrogato dall’art. 19 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3.

[86] Comma abrogato dall’art. 19 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3.

[87] Lettera così modificata dall'art. 28 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[88] Lettera inserita dall'art. 28 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[89] Lettera sostituita dall’art. 20 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3 e così modificata dall'art. 7 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5.

[90] Comma aggiunto dall'art. 28 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[91] Articolo sostituito dall’art. 21 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3 e abrogato dall'art. 29 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[92] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[93] Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[94] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[95] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[96] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[97] Comma inserito dall'art. 34 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[98] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[99] Comma così modificato dall’art. 22 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3.

[100] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[101] Comma inserito dall'art. 34 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[102] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 28 novembre 2020, n. 12.

[103] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 28 novembre 2020, n. 12.

[104] Articolo sostituito dall’art. 23 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3.

[105] Comma abrogato dall'art. 26 della L.R. 9 aprile 2013, n. 8.

[106] Articolo inserito dall’art. 24 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3 e abrogato dall'art. 35 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5.

[107] Articolo inserito dall'art. 36 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5.

[108] Articolo inserito dall’art. 24 della L.R. 27 marzo 2002, n. 3, sostituito dall'art. 37 della L.R. 3 aprile 2012, n. 5 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5.

[109] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5.

[110] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2000, n. 42 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della L.R. 10 dicembre 2004, n. 26.

[111] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2000, n. 42 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della L.R. 10 dicembre 2004, n. 26.

[112] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2000, n. 42.

[113] Lettera già modificata dall'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2000, n. 42 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 della L.R. 16 luglio 2001, n. 16.