Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 04/04/2014 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia di esenzioni della tassa automobilistica regionale per veicoli ibridi) |
Art. 2. (Moratoria dei versamenti delle imprese relativi alle entrate patrimoniali della Regione) |
Art. 3. (Interventi per la prosecuzione delle attività amministrative e tecniche connesse alla ricostruzione a seguito delle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive) |
Art. 4. (Finanziamento Associazione regionale allevatori dell'Umbria) |
Art. 5. (Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale) |
Art. 6. (Ammortizzatori sociali in deroga) |
Art. 7. (Modificazione alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69) |
Art. 8. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30) |
Art. 9. (Ulteriore modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2) |
Art. 10. (Ulteriore modificazione e integrazione alla legge regionale 17 aprile 2001, n. 11) |
Art. 11. (Modificazioni alla legge regionale 27 aprile 2001, n. 13) |
Art. 12. (Ulteriore modificazione alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23) |
Art. 13. (Modificazione alla legge regionale 6 febbraio 2007, n. 3) |
Art. 14. (Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38) |
Art. 15. (Ulteriore modificazione alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4) |
Art. 16. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11) |
Art. 17. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8) |
Art. 18. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3) |
Art. 19. (Ulteriore integrazione alla legge regionale 9 aprile 2013, n. 8) |
Art. 20. (Modificazioni alla legge regionale 12 luglio 2013, n. 13) |
Art. 21. (Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31) |
Art. 22. (Norma in materia di Piani regolatori generali) |
Art. 23. (Norme finali e transitorie) |
§ 2.3.322 - L.R. 4 aprile 2014, n. 5.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.
(B.U. 5 aprile 2014, n. 17 - S.S. n. 2)
Capo I
Disposizioni in materia di entrata
Art. 1. (Disposizioni in materia di esenzioni della tassa automobilistica regionale per veicoli ibridi)
1. I veicoli nuovi con alimentazione ibrida elettrica e termica o con alimentazione a idrogeno, immatricolati per la prima volta dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2015, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall'articolo 2 del
Art. 2. (Moratoria dei versamenti delle imprese relativi alle entrate patrimoniali della Regione)
1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 12 della
2. La Regione, con apposito regolamento, disciplina termini e modalità della moratoria, ivi compresa la disciplina di rientro.
Capo II
Disposizioni in materia di spesa
Art. 3. (Interventi per la prosecuzione delle attività amministrative e tecniche connesse alla ricostruzione a seguito delle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive)
1. Al fine di favorire la prosecuzione delle attività amministrative connesse al completamento degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive, è autorizzata, per l'anno 2014, a titolo di contributo a favore dei comuni interessati, la spesa di euro 700.000,00, con imputazione, in termini di competenza e di cassa, alla UPB 03.1.005 (cap. 306 n.i.).
2. Il contributo di cui al comma 1, è ripartito dalla Giunta regionale fra i comuni interessati nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1 e, in caso di insufficienza, in proporzione alla spesa certificata dai comuni.
Art. 4. (Finanziamento Associazione regionale allevatori dell'Umbria)
1. Per il finanziamento delle attività dell'Associazione regionale allevatori dell'Umbria - A.R.A. Umbria - è autorizzata la somma di euro 200.000,00 con imputazione nella UPB 07.1.019 (cap. 3882).
Art. 5. (Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale)
1. Per il cofinanziamento del progetto denominato "Creazione del Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale" di cui al decreto interministeriale 28 settembre 2009, n. 800, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro 250.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, alla UPB 06.2.002 (cap. 7376).
Art. 6. (Ammortizzatori sociali in deroga)
1. La Giunta regionale, in attuazione dell'accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2012 per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga relativamente all'anno 2014, e considerata l'effettiva utilizzazione da parte dei datori di lavoro delle ore autorizzate e delle conseguenti risorse impegnate, può autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga per importi eccedenti gli stanziamenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel limite massimo del 25 per cento delle assegnazioni per la Regione Umbria e comunque dell'ammontare delle risorse di cui al comma 2 .
2. Ad integrazione degli stanziamenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale previsti al comma 1 per la Regione Umbria è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 2.280.249,69, con imputazione alla UPB 11.1.004 denominata "Aggiornamento imprenditoriale ed educazione permanente" (cap. 2977). La spesa autorizzata di cui al precedente periodo potrà essere incrementata per il 2014 con riferimento ad assegnazioni derivanti da decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale può stipulare apposita convenzione con l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.
TITOLO II
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI
Art. 7. (Modificazione alla
1. Al terzo comma dell'articolo 14 della
Art. 8. (Modificazioni ed integrazioni alla
1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive) le parole: " della somma risultante dalla differenza tra il contributo dovuto e la spesa sostenuta per l'intervento sostitutivo " sono sostituite dalla seguenti: " dei maggiori costi della progettazione e degli interventi rispetto al contributo dovuto ".
2. Dopo il comma 6-ter dell'articolo 8 della
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della
1-ter. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 bis si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento iscritto sulla U.P.B. 16.1.002 - cap. 6100 del bilancio di previsione 2014. ".
4. Il comma 6 dell'articolo 25 della
" 6. Per gli anni 2000 e successivi l'entità della spesa di cui ai commi 1 bis e 3, sarà annualmente determinata con legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità. ".
Art. 9. (Ulteriore modificazione alla
1. Al comma 3 dell'articolo 17 della
Art. 10. (Ulteriore modificazione e integrazione alla
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della
"3 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica, inoltre, qualora l'ammontare dovuto, pur non superando la soglia di cui al medesimo comma 1, è il risultato del mancato pagamento dell'intero tributo dovuto. ".
Art. 11. (Modificazioni alla
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della
2. Il comma 4 dell'articolo 3 della
Art. 12. (Ulteriore modificazione alla
1. Al comma 6 dell'articolo 29 della
Art. 13. (Modificazione alla
1. Dopo il comma 3, dell'articolo 11, della
"3 bis. Qualora gli organismi di cui al comma 3, lettere c), g) e h) non procedano, per mancanza di accordo, alla designazione dei propri rappresentanti quali componenti della Consulta, la Giunta regionale, sulla base della rappresentatività di ciascun organismo medesimo, provvede alla designazione. ".
Art. 14. (Ulteriori modificazioni e integrazioni alla
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 della
"1. Nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di personale non dirigenziale indette dagli Enti di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dalle società strumentali partecipate dalla Regione sono valorizzate, con apposito punteggio, le esperienze professionali maturate per almeno tre anni, anche non continuativi, alla data di emanazione del bando, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, presso gli Enti e/o società di cui al presente comma, secondo apposita disciplina predisposta dagli Enti stessi.
2. I bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1, possono prevedere, per il triennio 2014 - 2016, nel rispetto del limite del 50% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni, della programmazione dei fabbisogni di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, una riserva di posti per coloro che hanno maturato, dalla data del 1° gennaio 2003 alla data di emanazione del bando, esperienze professionali per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati dagli Enti e/o società di cui al comma 1, previe procedure selettive pubbliche ovvero procedure di avviamento al lavoro equiparate o procedure attivate dalle società strumentali partecipate dalla Regione in conformità alla normativa vigente, secondo apposita disciplina predisposta dagli Enti stessi.
2 bis. Le esperienze professionali maturate presso gli enti locali del territorio regionale, per almeno tre anni, anche non continuativi, alla data di emanazione delle procedure di cui al presente articolo, dai soggetti assunti ai sensi dell'articolo 14 del
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della
"4 bis. Le società strumentali partecipate dalla Regione adeguano i rispettivi regolamenti a quanto previsto nella presente legge. ".
Art. 15. (Ulteriore modificazione alla
1. Al comma 8 dell'articolo 6 della
Art. 16. (Ulteriori modificazioni alla
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 della
Art. 17. (Ulteriori modificazioni alla
1. Dopo il Capo XVIII del Titolo II della
" CAPO XVIII BIS
Modificazioni e integrazioni alla
Art. 141 bis. (Modificazione dell'articolo 5)
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della
" 1. Il distretto socio sanitario o il comune competenti per territorio provvedono alla presa in carico della persona non autosufficiente ed alla attivazione della unità multidisciplinare di valutazione prevista dalle disposizioni regionali in materia.. "
Art. 141 ter. (Integrazione dell'articolo 9)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della
" 1 bis. La Regione assegna le risorse del fondo per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 ai distretti sociosanitari e alle zone sociali di cui all'articolo 3, comma 2 della
Art. 141 quater. (Modificazione all'articolo 11)
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della
Art. 141 quinquies. (Integrazione e modificazione dell'articolo 19)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 della
2. Al comma 3 dell'articolo 19 della
CAPO XVIII TER
Modificazione alla
Art. 141 sexies (Modificazione all'articolo 45)
1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 45 della
" Per ciascun dipendente sono indicati il cognome e il nome, la data di nascita, il codice fiscale, la data di assunzione e la data di conseguimento della qualifica di appartenenza. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede alla pubblicazione degli elenchi nominativi trasmessi dalle singole aziende sanitarie regionali. Gli elenchi pubblicati assumono funzioni meramente ricognitiva e costituiscono la base conoscitiva e statistica per le finalità della programmazione regionale. ".
2. l'Allegato A) della
Testo unico |
Termine iniziale per la redazione |
Termine finale per la presentazione |
Artigianato |
01/03/2012 |
30/09/2012 |
Turismo |
01/06/2012 |
31/12/2012 |
Governo del territorio e materie correlate |
01/01/2013 |
30/06/2013 |
Commercio |
01/06/2013 |
31/12/2013 |
Agricoltura |
31/03/2014 |
30/09/2014 |
Sanità e servizi sociali |
01/04/2014 |
30/09/2014 |
Art. 18. (Modificazioni ed integrazioni alla
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della
"3 bis. Nel caso di immobili adibiti alla data dell'evento sismico del 15 dicembre 2009 ad abitazione principale del conduttore, il riconoscimento del requisito dell'abitazione principale è subordinato all'impegno assunto dal proprietario a consentire, al momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, il rientro nell'immobile del conduttore o dei suoi eredi, nonché all'impegno assunto dal conduttore a rientrare nell'immobile, adibendolo a propria abitazione principale per la durata di almeno dodici mesi, fatte salve giustificate e comprovate cause che impediscono il permanere della residenza per il periodo minimo richiesto.
3 ter. In caso di manifesto disinteresse del conduttore o dei suoi eredi a rientrare nell'immobile, il proprietario, in alternativa a quanto stabilito dal comma 3 bis, può impegnarsi a stipulare un contratto di locazione a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della
3 quater. Il mancato rispetto degli obblighi posti in capo al proprietario dell'immobile dai commi 3 bis e 3 ter, esclude il riconoscimento per lo stesso immobile del requisito dell'abitazione principale e comporta la decadenza dal contributo aggiuntivo previsto dall'articolo 4, comma 13 per le opere di rifinitura e gli impianti interni. ".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della
" 2 bis. Qualora, prima del sisma del 15 dicembre 2009, siano state rilasciate concessioni contributive conseguenti a precedenti eventi sismici e i relativi lavori non risultino ultimati per effetto degli aggravamenti causati dal sisma del 15 dicembre 2009, il soggetto beneficiario presenta al Comune il consuntivo dei lavori eseguiti sottoscritto dal direttore dei lavori. Il Comune, previa verifica del consuntivo, ridetermina il contributo per i lavori eseguiti prima del 15 dicembre 2009 e lo liquida secondo le procedure stabilite per l'evento sismico cui si riferisce. Agli ulteriori interventi da eseguire per la riparazione dei danni e degli aggravamenti causati dal sisma del 15 dicembre 2009 si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.
2 ter. In alternativa a quanto disposto dal comma 2 bis, è consentito al soggetto beneficiario di completare i lavori mediante variante al progetto originario, utilizzando il contributo già concesso che non può essere aumentato. ".
Art. 19. (Ulteriore integrazione alla
1. Al comma 5 dell'articolo 3 della
2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con lo stanziamento previsto nel bilancio 2014 alla UPB 12.1.005 - cap. 2271.
Art. 20. (Modificazioni alla
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della
"1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata, di seguito "Comitato di coordinamento", composto dagli Assessori regionali competenti e dal Presidente di Sviluppumbria S.p.A. o suo delegato, nonché da diciannove membri effettivi e diciannove membri supplenti designati:
a) sette effettivi e sette supplenti, dal Consiglio delle Autonomie locali;
b) quattro effettivi e quattro supplenti, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo;
c) uno effettivo e uno supplente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore dell'agriturismo;
d) quattro effettivi e quattro supplenti, congiuntamente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio e servizi;
e) due effettivi e due supplenti, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia e Terni;
f) uno effettivo e uno supplente, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
g) Presidente o suo delegato del Centro Estero Umbria. ".
2. Al comma 2 dell'articolo 12 della
3. Al comma 2 dell'articolo 86 della
Art. 21. (Modificazione alla
1. Al comma 4 dell'articolo 26 della
TITOLO III
NORME FINALI
Art. 22. (Norma in materia di Piani regolatori generali)
1. L'articolo 10, comma 2 della
2. I comuni che hanno avviato l'iter di formazione del PRG prima della entrata in vigore della
Art. 23. (Norme finali e transitorie)
1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 5 della
2. Ai procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 21, comma 3 della
3. Ai procedimenti relativi all'inutile decorso del termine di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 50 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 59 della
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2023, n. 164, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.